§ 94.1.e65 - L. 16 marzo 2009, n. 25.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/03/2009
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 94.1.e65 - L. 16 marzo 2009, n. 25.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

(G.U. 27 marzo 2009, n. 72)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

     a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all' applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

     b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5.a) dello Strumento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

 

Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana [1]

 

 

Articolo I Obbligo di estradare

 

Le Parti Contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della Parte Richiedente per un reato che dà luogo all'estradizione.

 

Articolo II Reati che danno luogo all'estradizione

 

1. Un reato, comunque denominato, dà luogo ad estradizione solamente se è punibile secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con una pena più severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia già stata condannata, l'estradizione è concessa solamente se la pena ancora da scontare è di almeno sei mesi.

 

 

2. Un reato dà luogo alla estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente Articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la «conspiracy» per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che dà luogo all'estradizione.

 

 

3. Quando l'estradizione è stata concessa per un reato che dà luogo all'estradizione, questa è altresì concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato è punibile con una pena restrittiva della libertà inferiore ad un anno, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione.

 

 

4. Le disposizioni del presente Articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento è richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle corti federali degli Stati Uniti.

 

Articolo III Giurisdizione

 

Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiedente, la Parte Richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della Parte Richiedente.

 

Articolo IV Estradizione dei cittadini

 

La Parte Richiesta non può rifiutare l'estradizione di una persona solo perché questa persona è cittadina della Parte Richiesta.

 

Articolo V Reati politici e reati militari

 

1. L'estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è un reato politico, o se la persona richiesta dimostra che la domanda è stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico.

 

 

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo, un reato per il quale entrambe le Parti Contraenti hanno l 'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtù di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi.

Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza.

 

 

3. L'estradizione non è concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.

 

Articolo VI «Ne bis in idem»

 

L'estradizione non è concessa quando la persona richiesta è stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte Richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

 

Articolo VII Procedimenti in corso per gli stessi fatti

 

L'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla Parte Richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.

 

Articolo VIII Prescrizione

 

L'estradizione non è concessa se, per il reato per il quale è richiesta, l'azione penale o la esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte Richiedente.

 

Articolo IX Pena capitale

 

Quando il reato per il quale si richiede l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiedente ma non è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiesta, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione a condizione che la pena di morte non venga imposta alla persona richiesta, o nel caso in cui per motivi procedurali la Parte Richiedente non potesse ottemperare a tale condizione, a condizione che la pena di morte se imposta non venga eseguita. Se la Parte Richiedente accetta l'estradizione alle condizioni del presente Articolo, essa dovrà ottemperarvi. Se la Parte Richiedente non accetta tali condizioni, la richiesta di estradizione può essere respinta.

 

Articolo X Domanda di estradizione e documenti relativi

 

1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi saranno trasmessi attraverso i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione prevista dal paragrafo 8 del presente Articolo.

 

 

2. Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:

 

 

a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;

b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;

c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione è richiesta;

d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e

e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.

 

3. Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:

 

 

a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;

b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal «prosecutor» e comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.

 

4. Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che è stata condannata o riconosciuta colpevole, è accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente Articolo, da:

 

 

a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che negli Stati Uniti è stata riconosciuta colpevole, ma cui non è stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;

b) se la pena è stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è la persona riconosciuta colpevole.

 

5. Se la persona richiesta è stata condannata «in absentia» o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità italiane. In tali casi, la Parte Richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.

 

 

6. I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte Richiedente in italiano e in inglese.

 

 

7. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del Ministero della Giustizia oppure del Ministero o Dipartimento competente per gli affari esteri della Parte Richiedente, sono ammissibili nel procedimento di estradizione nella Parte Richiesta senza ulteriori formalità di certificazione, autenticazione o altra forma di legalizzazione. «Ministero della Giustizia» è per gli Stati Uniti il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e per l'Italia il Ministero della Giustizia italiano.

 

 

8. Se la Parte Richiesta tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l'estradizione, la Parte Richiedente può adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, presentando la richiesta e i documenti all'Ambasciata della Parte Richiesta situata nel territorio della Parte Richiedente. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte dell'Ambasciata è considerata la data di ricezione da parte della Parte Richiesta ai fini della decorrenza del termine che, ai sensi dell'art. 12 del presente Trattato, deve essere rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona.

 

Articolo XI Documentazione aggiuntiva

 

1. Se la Parte Richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte Richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte Richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.

 

 

2. Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte Richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.

 

 

3. Detta documentazione aggiuntiva può essere chiesta e fornita direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.

 

Articolo XI bis Informazioni sensibili contenute nella richiesta

 

La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta è impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.

 

Articolo XII Arresto provvisorio

 

1. In caso di urgenza, ciascuna Parte Contraente può richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che dà luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e il Ministero della Giustizia italiano, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

 

 

2. La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalità; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resonconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui è stato emesso e il nome dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che può essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorità giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona farà seguito.

 

 

3. Una volta ricevuta la domanda, la Parte Richiesta effettuerà i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta. La Parte Richiedente verrà prontamente informata del risultato della sua domanda.

 

 

4. L'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'Articolo X.

 

 

5. La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente Articolo non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva.

 

Articolo XIII Decisione e consegna

 

1. La Parte Richiesta comunicherà senza indugio alla Parte Richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione.

 

 

2. La Parte Richiesta fornirà i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorità giudiziaria, se esiste.

 

 

3. Quando la domanda di estradizione è accolta, le competenti autorità delle Parti Contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non è estradata dal territorio della Parte Richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

 

Articolo XIV Rinvio della consegna e consegna temporanea

 

Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte Richiesta per un reato diverso, la Parte Richiesta ha il potere di:

 

 

a) rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure

b) consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che è stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte Richiedente ed essere riconsegnata alla Parte Richiesta al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti Contraenti.

 

Articolo XV Richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati

 

1. Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva della Parte Richiesta decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

 

 

2. Se l'Italia riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

 

 

3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte Richiesta valuta tutti i fattori pertinenti, compresi ma non limitati ai seguenti:

 

 

a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;

b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;

c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;

d) la gravità dei reati;

e) la cittadinanza della vittima;

f) la possibilità di eventuale estradizione successiva tra gli Stati richiedenti; e

g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.

 

Articolo XVI Principio di specialità e ri-estradizione

 

1. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte Richiedente salvo che per:

 

 

a) il reato per il quale l'estradizione è stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione è stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;

b) un reato commesso dopo la consegna della persona; oppure

c) un reato per il quale l'autorità esecutiva degli Stati Uniti o le competenti autorità italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte Richiesta può domandare la presentazione dei documenti previsti nell'Articolo X.

 

2. Una persona estradata in base al presente trattato non può essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata.

 

 

3. I paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformità con le leggi della Parte Richiedente, né l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:

 

 

a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente; oppure

b) tale persona non lascia il territorio della Parte Richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui è libera di partire.

 

Articolo XVII Estradizione semplificata

 

Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta da un giudice o da un magistrato competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione concessale ai sensi del presente trattato, acconsente, irrevocabilmente e per iscritto, di essere consegnata alla Parte Richiedente, la Parte Richiesta può consegnare tale persona senza procedimento formale.

 

Articolo XVIII Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti

 

1. Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte Richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi.

 

 

2. La Parte Richiesta può condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della Parte Richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte Richiesta non appena possibile e può differirne la consegna se è necessario per ragioni di prova nella Parte Richiesta.

 

Articolo XIX Transito

 

1. Le Parti Contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato.

La Parte Contraente che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.

 

 

2. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte Contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte Contraente, quest'ultima tratterrà la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente Articolo.

 

Articolo XX Assistenza e rappresentanza

 

1. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la Repubblica Italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica Italiana.

 

 

2. Il Ministero della Giustizia italiano, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America.

 

Articolo XXI Spese

 

1. La Parte Richiedente pagherà le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla città dov'essa è trattenuta alla Parte Richiedente. La Parte Richiesta pagherà qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'Articolo XIX sarà a carico della Parte Richiedente.

 

 

2. La Parte Richiesta non presenterà alcuna domanda di rimborso alla Parte Richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente trattato.

 

Articolo XXII Denuncia

 

Ambedue le Parti Contraenti potranno denunciare il presente trattato in qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra Parte Contraente. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

 

 

 

Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982. [2]

 

1. Così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato «l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria»), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si applica in relazione al trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato «il Trattato di Mutua Assistenza del 1982») alle seguenti condizioni:

 

a) L'Articolo 4 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 bis dell'Allegato al presente Strumento regola l'identificazione dei conti e delle transazioni finanziarie, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

 

b) L'Articolo 5 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 ter dell'Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attività delle squadre investigative comuni, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

 

c) L'Articolo 6 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 quater dell'Allegato al presente Strumento regola l'assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

 

d) L'Articolo 7 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 2(3) dell'Allegato al presente Strumento regola l'utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

 

e) L'Articolo 8 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 bis) dell'Allegato al presente Strumento regola la fornitura della mutua assistenza alle autorità amministrative interessate, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

 

f) L'Articolo 9 dell'Accordo USA-UE di Mututa Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5) dell'Allegato al presente Strumento regola il limite sull'uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti allo Stato Richiedente, nonché le condizioni cui è soggetta l'assistenza per motivi legati alla protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza.

 

2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria applicabile una volta che il presente Strumento entrerà in vigore.

 

3. Conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.

 

4. Il presente Strumento non si applica alle richieste presentate prima della sua entrata in vigore; salvo che, conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 quater dell'Allegato sono applicabili alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore.

 

5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in luogo dell'Articolo 18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del 13 novembre 1985.

 

6 a) Il presente Strumento è soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrerà in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria.

 

b) In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento sarà estinto e si applicherà il Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.

 

FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

 

Allegato

Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana di Mutua Assistenza Giudiziaria in materia penale

 

Articolo 1 Obbligo di concedere assistenza

 

1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

 

 

1 bis. .

 

 

a) L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorità centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorità che le Autorità Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione.

 

2. Tale assistenza comprenderà:

 

 

a. ricerca di persone;

b. notifica di documenti;

c. produzione di documenti e di atti;

d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

e. escussione di testimoni;

f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e

g. sequestro e confisca di beni.

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto.

 

3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

 

 

4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti Contraenti.

 

Articolo 2 Autorità Centrale

 

1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dalla Autorità Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

 

 

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorità Centrale è l'Attorney General.

 

 

3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorità ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

 

Articolo 3 Contenuto della richiesta

 

1. La richiesta di assistenza deve indicare:

 

 

a. il nome dell'autorità che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;

b. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;

c. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; e

d. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti.

 

2. La richiesta dovrà contenere, per quanto possibile e necessario:

 

 

a. le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;

b. l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

c. l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;

d. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;

e. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;

f. un elenco delle domande da porre; e

g. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta.

 

3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e alle spese cui avrà diritto la persona che è chiamata a comparire nello Stato Richiedente.

 

 

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

 

Articolo 4 Esecuzione di una richiesta

 

1. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorità giudiziaria dello Stato Richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

 

 

2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Articolo 5 Motivi ostativi all'esecuzione

 

1. Lo Stato Richiesto può negare assistenza nella misura in cui:

 

 

a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto;

b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato Richiesto; o

c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente Trattato.

 

2. Lo Stato Richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valuterà se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.

 

 

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato Richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.

 

 

4. Lo Stato Richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

 

Articolo 6 Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita

 

1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovrà restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.

 

 

2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

 

Articolo 7 Spese e traduzioni

 

Lo Stato Richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:

a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;

b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'articolo 15;

d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all'articolo 16; e

e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del sevizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18 quater, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 8 Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni

 

1. Se necessario, lo Stato Richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.

 

 

2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.

 

 

3. Lo Stato Richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenute dallo Stato Richiesto:

 

 

a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;

b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;

c. nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:

i. menzionati alla lettera a); o

ii. per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 bis del presente Trattato;

d. per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere (a), (b) e (c); e

e. per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato Richiesto.

 

4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto può esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.

 

 

b. Lo Stato Richiesto non può imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni.

 

5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

 

Articolo 9 Restituzione di documenti, atti e prove

 

A richiesta, lo Stato Richiedente restituirà il più presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

 

Articolo 10 Ricerca di persone

 

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto farà tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato Richiesto.

 

Articolo 11 Notifica di documenti

 

1. Lo Stato Richiesto provvederà alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente.

 

 

2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorità nello Stato Richiedente, sarà trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista.

 

 

3. Un documento che richieda tale comparizione sarà notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato.

 

 

4. Lo Stato Richiesto farà pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformità con le proprie leggi.

 

Articolo 12 Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici

 

1. Lo Stato Richiesto fornirà copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici.

 

 

2. Lo Stato Richiesto potrà fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

 

 

3. I documenti o gli atti forniti in conformità con il presente articolo ed in conformità con le modalità indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.

 

Articolo 13 Produzione di documenti, atti e oggetti

 

1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obbligherà una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterrà quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle leggi dello Stato Richiesto.

 

 

2. In relazione al 1° comma del presente articolo, qualsiasi funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti, gli atti e gli oggetti confiscati sarà tenuto a certificare all'Autorità Centrale di tale Stato l'identità dell'articolo confiscato, la continuità della relativa custodia e l'integrità delle sue condizioni. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto certificherà che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto così certificato non dovrà essere sottoposto ad ulteriori formalità per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.

 

Articolo 14 Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto

 

1. Se necessario, il testimone da cui la prova è richiesta sarà obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto.

 

 

2. A richiesta, lo Stato Richiesto indicherà la data ed il luogo della assunzione della testimonianza.

 

 

3. Lo Stato Richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.

 

 

4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato Richiesto.

 

 

5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.

 

 

6. I diritti del testimone previsti dalle leggi dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.

 

Articolo 15 Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente

 

1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato Richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato Richiesto ordinerà a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato Richiesto, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la testimonianza, se:

 

 

a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;

b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e

c. l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente certifica che la testimonianza è rilevante e necessaria.

 

2. Una persona che non comparirà secondo quanto ingiuntogli, sarà passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato Richiedente.

 

Articolo 16 Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni

 

1. Un detenuto, la cui testimonianza è necessaria nello Stato Richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sarà trasferito in quello Stato in conformità con le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

 

 

2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sarà trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato è detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.

 

 

3. Ai fini del presente articolo:

 

 

a. lo Stato ricevente avrà la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;

b. lo Stato ricevente restituirà la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;

c. lo Stato ricevente non si rifiuterà di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalità, né richiederà allo Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e

d. al detenuto trasferito verrà computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini della esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale è stato trasferito.

 

Articolo 17 Immunità

 

1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorità nello Stato Richiedente in base ad una richiesta:

 

 

a. non sarà sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e

b. non sarà soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verità.

 

2. Le immunità previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia più necessaria, la stessa persona, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

 

Articolo 18 Sequestro e confisca di beni

 

1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati.

 

 

2. La Parte Contraente che procederà alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporrà secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potrà trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.

 

Articolo 18 bis Identificazione di informazioni bancarie

 

1. .

 

 

a. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato Richiesto comunica senza indugio allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

b. Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:

i. informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato;

ii. informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche; o

iii. transazioni finanziarie slegate da conti.

 

2. Oltre ai requisiti di cui all'art. 3(1) del presente Trattato, la domanda di informazioni di cui al paragrafo 1 include:

 

 

a. informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni;

b. informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato Richiesto di:

i. sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione è implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato Richiesto possono disporre delle informazioni richieste;

ii. giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale;

c. per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possano contribuire a circoscrivere gli accertamenti.

 

3. Salvo successiva modifica mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, le richieste di assistenza, a norma del presente articolo, saranno trasmesse tramite:

 

 

a. Ministero della Giustizia Italiano;

b. Per gli Stati Uniti d'America, in luogo del canale descritto all'articolo 2(1) del presente Trattato l'attaché responsabile per l'Italia del:

i. U.S Dipartimento della Giustizia, Agenzia contro la Droga, per le rispettive competenze;

ii. U.S Dipartimento per la Sicurezza Interna, Ufficio dell'Immigrazione e delle Dogane, per le rispettive competenze;

iii. U.S Dipartimento della Giustizia, F.B.I., per le rispettive competenze.

 

4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi. Le Parti Contraenti forniranno, altresì, assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di riciclaggio punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi, ovvero laddove l'attività è punibile come riciclaggio secondo la legge degli Stati Uniti e come reato presupposto al riciclaggio secondo la legge italiana. Le Parti Contraenti forniranno assistenza con riguardo ad altre attività per le quali sia intervenuta debita notifica.

 

 

5. Lo Stato Richiesto risponderà a richieste per la produzione di dati inerenti conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni di questo Trattato.

 

Articolo 18 ter Squadre investigative comuni

 

1. Le squadre investigative comuni possono essere costituite ed operare nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato sia dalla Repubblica Italiana che dagli Stati Uniti.

 

 

2. Le procedure in base alle quali la squadra dovrà operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato, saranno concordate tra le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, così come determinate dai rispettivi Stati interessati.

 

 

3. Le autorità competenti, designate dai rispettivi Stati interessati, comunicano direttamente al fine di istituire e rendere operativa la squadra in questione, salvo che nel caso in cui si ritenga che l'eccezionale complessità, l'ampia portata o altre circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati possono concordare altri idonei canali di comunicazione.

 

 

4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.

 

Articolo 18 quater Collegamento in videoconferenza

 

1. L'impiego di tecnologie per il collegamento video tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America è consentito per l'assunzione della testimonianza in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, le modalità che regolano tali procedure sono quelle altrimenti indicate nel presente Trattato.

 

 

2. Lo Stato Richiedente e lo Stato Richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche, connesse con l'esecuzione della richiesta.

 

 

3. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato Richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato Richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale.

 

 

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la testimonianza nello Stato Richiesto in virtù del Trattato o della legge applicabile.

 

 

5. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine.

 

Articolo 19 Altri trattati e leggi interne

 

1. L'assistenza e le procedure previste dal presente Trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dell'ordinamento interno delle Parti Contraenti.

 

 

2. Le disposizioni del presente Trattato fanno salve le attività della organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

 

Articolo 20 Denuncia

 

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica all'altra Parte Contraente e il Trattato cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

 

 

 

Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983.

 

1. Così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo di Estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato «l'Accordo di Estradizione USA-UE»), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo di Estradizione USA-UE si applica in relazione al Trattato bilaterale di Estradizione in vigore tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 13 ottobre 1983 (d'ora in avanti denominato «Trattato di Estradizione del 1983» alle seguenti condizioni:

 

a) L'Articolo 5 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo X (1) e (7) dell'Allegato al presente Strumento regolerà il metodo di trasmissione e i requisiti riguardanti la certificazione, l'autentica o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno;

 

b) L'Articolo 7 (1) dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo X (8) dell'Allegato al presente Strumento prevede un metodo alternativo di trasmissione della richiesta di estradizione e dei documenti a sostegno successivamente all'arresto provvisorio;

 

c) L'Articolo 8 (2) dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XI (3) dell'Allegato al presente Strumento regolerà la via che dovrà essere utilizzata per la presentazione di informazioni supplementari;

 

d) L'Articolo 10 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XV dell'Allegato al presente Strumento regolerà la decisione relativa alle richieste di estradizione o di consegna presentate da diversi Stati nei confronti della stessa persona;

 

e) L'Articolo 13 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo IX dell'Allegato al presente Strumento regolerà l'estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena di morte nella Parte Richiedente;

 

f) L'Articolo 14 dell'Accordo di Estradizione USA-UE di cui all'Articolo XI bis dell'Allegato al presente Strumento regolerà le consultazioni nel caso in cui la Parte Richiedente contempli la presentazione di informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione.

 

2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Estradizione del 1983 e dell'Accordo di Estradizione USA-UE che sarà applicabile una volta che il presente Strumento entrerà in vigore.

 

3. Conformemente all'Articolo 16 dell'Accordo di Estradizione USA-UE, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.

 

4. Il presente Strumento non si applica alle richieste di estradizione formulate prima della sua entrata in vigore.

 

5. a) il presente Strumento è soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrerà in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di Estradizione USA-UE.

 

b) In caso di estinzione dell'Accordo di Estradizione USA-UE, il presente Strumento sarà estinto e si applicherà il Trattato di Estradizione del 1983. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.

 

FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

 


[1] Il presente Strumento è entrato in vigore il 1° febbraio 2010 (Comunicato pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2010, n. 47).

[2] Il presente Strumento è entrato in vigore il 1° febbraio 2010 (Comunicato pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2010, n. 46).