§ 94.1.e8 - L. 7 gennaio 2008, n. 5.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:07/01/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 94.1.e8 - L. 7 gennaio 2008, n. 5.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

(G.U. 30 gennaio 2008, n. 25)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ACCORDO [1]

     TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

     E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

     SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

     Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica

     del Guatemala, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",  Desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte

     Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

     e Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di

     entrambe le Parti Contraenti;

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     ARTICOLO 1

     Definizioni

     Ai fini del presente Accordo:

     1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.

     a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

     b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

     c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico connesso ad un investimento, così come gli utili reinvestiti e redditi da capitale;

     d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e diritti di avviamento commerciale;

     e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in matteria di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

     f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Ogni modifica nella forma dell'investimento non altera la sua natura.

     2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonchè le succursali straniere, consociate e filiali che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

     3. Con il termine "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.

     4. Con il termine "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dall'estensione della loro responsabilità.

     5. Con il termine "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, includendo in particolare profitti o interessi, capital gains, dividendi, royalties o pagamenti per assistenza, servizi tecnici o di altro genere, nonchè ogni pagamento in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti o prodotti agricoli.

     6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine e le acque interne sulle quali le Parti Contraenti esercitano la sovranità e diritti sovrani o giurisdizionali in conformità al diritto internazionale.

     7. Con il termine "'trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia non meno favorevole del migliore trattamento nazionale o del trattamento della nazione più favorita.

     8. Con il termine "diritto d'accesso" si intende il diritto ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.

     9. Il termine "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altri organismi destinati alla conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

 

     ARTICOLO 2

     Promozione e protezione degli investimenti  1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

     2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'Articolo 3.1.

     3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

     4. Ciascuna Parte Contraente provvederà a fornire, nel proprio territorio, un quadro legale che garantisca agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza, in buona fede, di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

     5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'istituzione, l'espansione o la Prosecuzione di investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.

     6. Alle imprese legittimamente costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla loro nazionalità.

     7. Le Parti Contraenti possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che attuino investimenti d'interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà la specifica relazione giuridica relativa al suddetto investimento.

     8. I cittadini di una delle Parti Contraenti che sono autorizzati a svolgere un'attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad investimenti soggetti a questo accordo, godranno di condizioni adeguate a svolgere le loro attività professionali in conformità alla legislazione di quest'ultima. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione ed i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso ed al soggiorno di stranieri , permetterà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attività lavorativa connessa ad un investimento soggetto al presente accordo, così come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

 

     ARTICOLO 3

     Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

     1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse con un investimento.

     2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi, internazionali in vigore, o che potrebbero nel futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico secondo il quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori anche per i rapporti già costituiti.

     3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

 

     ARTICOLO 4

     Indennizzo per danni o perdite

     Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo

 

     ARTICOLO 5

     Nazionalizzazione o esproprio

     1. Gli investimenti e i beni relativi alle attività connesse al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale, da provvedimenti legislativi, regolamenti o ordini emanati da tribunali competenti.

     2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, defure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed ì loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro il pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure legali.

     3. L'equo indennizzo sarà stabilito in base ai valori effettivi dei mercati internazionali immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la nazionalizzazione o la procedura d'esproprio, l'indennizzo sarà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio per ognuno di tali indennizzi sarà quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia stato annunciato o reso pubblico.

     4. Senza restringere gli scopi del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio, o simile, sia un'impresa a capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento non minore di quella del valore di partenza, incrementata degli aumenti di capitale e rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti e fondi di riserva, e diminuita del valore delle riduzioni di capitale e perdite.

     5. L'indennizzo sarà considerato valido se sarà stato corrisposto nella stessa valuta utilizzata per l'investimento da parte dell'investitore straniero, sempre che detta valuta sia o rimanga convertibile, o, altrimenti, in ogni altra valuta accettata dall'investitore stesso. L'indennizzo sarà comprensivo degli interessi calcolati sulla base semestrale dei Parametri Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento.

     6. L'indennizzo verrà considerato effettuato in tempo se corrisposto senza ritardo indebito. In ogni caso, entro due mesi.

     7. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto, e in tal caso, se l'esproprio e ogni eventuale indennità, siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

     8. In assenza di un accordo tra l'investitore e l'autorità responsabile, l'ammontare dell'indennizzo verrà stabilito in conformità alle procedure per la soluzione delle controversie, secondo l'articolo 9 del presente Accordo.

     L'indennizzo sarà liberamente convertibile.

     9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, si applicheranno anche ai profitti maturati dall'investimento e, nel caso di liquidazione, al ricavato della stessa.

     10. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene relativo non sia stato totalmente o parzialmente utilizzato per detto fine, il proprietario o i suoi delegati avranno diritto a riottenerlo al prezzo di mercato.

 

     ARTICOLO 6

     Libero trasferimento di capitale, utili e redditi

     1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente dovranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente Convertibile, quanto segue:

     a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

     b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;

     c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

     d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;

     e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.

     2. Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

 

     ARTICOLO 7

     Surroga

     Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia relativa ai rischi non commerciali dell'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e abbia effettuato il pagamento a tale investitore sulla base della Predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla Prima Parte Contraente. Riguardo il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

 

     ARTICOLO 8

     Procedure di trasferimento

     1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, dovranno essere realizzati in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia richiesto il trasferimento relativo, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

     2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo anteriore saranno considerati adempiuti qualora l'investitore avrà completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento è stato realizzato.

 

     ARTICOLO 9

     Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti

     1. Ogni controversia sugli investimenti che sorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, incluse quelle riguardanti le controversie relative all'ammontare di un

     indennizzo, dovranno essere risolte in forma amichevole.

     2. Nel caso in cui l'Investitore ed una entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applicherà la procedura prevista dal presente accordo.

     3. Nell'eventualità in cui detta controversia non possa essere risolta in una forma amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta per ottenerne la soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre, a sua scelta, la disputa per la soluzione al:

     a) Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

     b) Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;

     c) Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione delle procedure d'arbitrato previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e fra i cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.

     4. Ai sensi del par. 3 lett. b) di questo Articolo, l'arbitrato verrà istituito secondo le seguenti procedure: il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di entrambi le Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni con entrambe le parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi, nella sua veste dì Autorità di Nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma/Parigi, a meno che le due Parti dell'arbitrato abbiano concordato altrimenti. All'emanazione della decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà la normativa contenuta in questo Accordo, così come i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti verrà eseguita in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle principali Convenzioni internazionali sottoscritte dalle Parti.

     5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziale in corso, fino a che tali procedimenti non siano stati conclusi ed una delle Parti Contraenti ,non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale competente, nel periodo previsto da tale sentenza o entro il periodo che possa essere determinato in base alle disposizioni della legislazione internazionale o nazionale applicabili al caso.

     1. Ogni controversia che possa sorgere fra le Parti Contraenti riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, dovrà essere risolta, nell'ambito del possibile, in forma amichevole attraverso i canali diplomatici.

     2. Nel caso che la controversia non possa essere risolta entro sei mesi a partire dalla data nella quale una delle Parti Contraenti 10 notifichi, in forma scritta, all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, a richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

     3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito come segue: entro due mesi dal momento in cui la richiesta di arbitrato sia avanzata, ognuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri selezioneranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data nella quale sono stati nominati gli altri due membri.

     4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza d'altre intese, potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

     5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente ed ogni altra spesa saranno equamente divise tra le Parti Contraenti.

     Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

 

     ARTICOLO 11

     Relazioni fra i Governi

     Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

 

     ARTICOLO 12

     Applicazione di altre disposizioni

     1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da nonne dì diritto internazionale generale, alle Pani Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altro accordo, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospite non abbia applicato detto trattamento, conformemente con quanto sopra esposto, e l'investitore ne riceva di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto ad un adeguato indennizzo per detto danno che dovrà essere pagato senza ritardo indebito ed in valuta liberamente convertibile.

     3. Successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non verrà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

 

     ARTICOLO 13

     Quadro applicativo

     Le disposizioni del presente Accordo dovranno, dalla data della sua entrata in vigore, essere applicate anche agli investimenti legalmente esistenti in detta data, ma non verranno applicate per le controversie su investimenti che siano sorte prima della sua entrata in vigore.

 

     ARTICOLO 14

     Entrata in vigore

     Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti avranno ufficialmente comunicato reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie rispettive procedure costituzionali di ratifica previste in detti casi.

 

     ARTICOLO 15

     Durata e scadenza

     1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni dalla data della notifica in conformità dell'articolo 14 e rimarrà successivamente in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di porvi fine, in forma scritta, non più tardi di un anno prima della data di scadenza.

     2. Nel caso degli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da 1 a 13 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a partire dalle date sopraccitate.

     In FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi

     Governi, hanno firmato il presente Accordo:

     FATTO a città del Guatemala il giorno 8 (otto) settembre duemilatre in due originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2008 (Comunicato pubblicato nella G.U. 12 maggio 2008, n. 110).