§ 94.1.c82 - L. 10 febbraio 2005, n. 29.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/02/2005
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c82 - L. 10 febbraio 2005, n. 29.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

(G.U. 4 marzo 2005, n. 52)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (indicati d'ora in avanti come "Le Parti")

Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi,

Profondamente interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli.

 

Hanno concordato quanto segue:

 

ARTICOLO 1

Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.

 

ARTICOLO 2

Tale cooperazione, le sue forme e condizioni, saranno fissate in specifici accordi concordati tramite i canali diplomatici.

 

ARTICOLO 3

La cooperazione scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includerà in particolare quanto segue:

1. Scambio di esperti e scienziati nonchè di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti),

2. Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalità che saranno reciprocamente concordate.

3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo che dovranno essere eseguiti da istituzioni nazionali, pubbliche o private. Le Parti si riservano il diritto di invitare organizazioni internazionali a partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo.

4. Scambio e formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi.

5. Qualsiasi altra attività connessa alla cooperazione scientifica e tecnica che sarà concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.

 

ARTICOLO 4

Con l'intenzione di assicurare un'attività sistematica e regolare di cooperazione scientifica e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a:

1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, il programma scientifico e tecnico generale fra i due paesi e delineare le misure necessarie per assicurare la conformità dei progetti.

2. Elaborare, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorità nazionali fissate da ognuna delle Parti.

 

ARTICOLO 5

Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attività di cooperazione previste negli accordi speciali menziotrate nell'articolo 2.

 

ARTICOLO 6

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sarà responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sarà sottomessa all'approvazione delle Parti.

 

ARTICOLO 7

Ai fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterrà le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo. Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attività previsti nel presente Accordo, avverrà secondo i modi e le modalità espressi negli accordi specifici.

 

ARTICOLO 8

Lo statuto concernente gli esperti nominati sarà determinato da un protocollo che verrà concluso dalle Parti entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Al fine di facilitare l'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere protocolli, accordi o scambi di note da esso derivanti.

 

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si saranno comunicate a vicenda che le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

 

ARTICOLO 11

Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque (5) anni e verrà tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza del periodo di validità. La denuncia del presente Accordo non ha, effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione quali indicati nell'art. 2 e rimarrà in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente.

 

Firmato a Roma il 21/2/2001 in due originali in lingua italiana, turca ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo inglese.