§ 94.1.c13 - Legge 19 agosto 2003, n. 244.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:19/08/2003
Numero:244


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 [...]
Art. 3.      1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 94.1.c13 - Legge 19 agosto 2003, n. 244.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

(G.U. 2 settembre 2003, n. 203)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana

 

La Santa Sede e la Repubblica Italiana

     animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale, tenuto conto della specificità della Santa Sede e della particolarità dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

     a) “Parti contraenti”: la Santa Sede e la Repubblica Italiana;

     b) “Legislazione”: le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

     c) “Autorità competente”:

     per quanto riguarda la Santa Sede:

     l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

     per quanto riguarda la Repubblica Italiana:

     il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

     il Ministero della Sanità, per le prestazioni sanitarie conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

     d) “Istituzione competente”: l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale Istituzione si trova;

     e) “Organismo di collegamento”: l'Ufficio incaricato dall'Autorità competente di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione;

     f) “Parte competente”: la Parte contraente nel cui territorio si trova l'Istituzione competente;

     g) “Lavoratori”: le persone di cui all'articolo 3 che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

     h) “Dipendenti vaticani”: i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi all'“Accordo Amministrativo di applicazione” di cui all'articolo 34, che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

     i) “Familiari”: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

     l) “Superstiti”: le persone definite come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

     m) “Residenza”: dimora abituale;

     n) “Soggiorno”: dimora temporanea;

     o) “Periodi di assicurazione”: periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, così come definiti o presi in considerazione dalla legislazione della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti;

     p) “Prestazioni in denaro”: le prestazioni economiche stabilite dalla legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione, nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;

     q) “Prestazioni in natura”: ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;

     r) “Prestazioni familiari”: tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

     2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

 

     Art. 2. Campo di applicazione quanto alla materia

     1. La prestente Convenzione si applica:

     Alle legislazioni della Santa Sede concernenti:

     a) il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;

     b) il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

     c) il regime delle prestazioni familiari.

     Alle legislazioni della Repubblica Italiana concernenti:

     a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione;

     b) le prestazioni familiari;

     c) i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

     d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

     3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, previo accordo delle Autorità competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale.

     4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'articolo 14.

 

     Art. 3. Campo di applicazione quanto alle persone

     La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

 

     Art. 4. Parità di trattamento

     Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.

 

     Art. 5. Esportabilità delle prestazioni

     Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza limitazioni o restrizioni, ovunque esse risiedano.

 

     Art. 6. Ammissione all'assicurazione volontaria

     1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.

 

     Art. 7. Divieto di cumulo

     1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficio anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti.

     2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attività professionale, sono applicabili anche se egli esercita la propria attività sotto la legislazione dell'altra Parte contraente.

     3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 

     Art. 8. Norme generali

     1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.

     2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:

     a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente;

     b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

 

     Art. 9. Norme particolari

     1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni:

     a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purché la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi;

     b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti;

     c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalità da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

     2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), è applicata tenuto conto della seguente eccezione:

     i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non già coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformità alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.

 

     Art. 10. Disposizioni varie

     Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua età, per la frequenza dei trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

 

CAPITOLO I

INVALIDITA' , VECCHIAIA E SUPERSTITI

 

     Art. 11. Totalizzazione dei periodi di assicurazione e liquidazione delle prestazioni

     1.

     a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.

     b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dall'altra Parte contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altra Parte non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione.

     Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

     c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b):

     1) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione;

     2) se soltanto una delle Parti contraenti è legata ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detta Parte contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato: tale disposizione si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

     2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente comma 1, l'Istituzione competente di tale Parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazioei compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altra Parte contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo comma 3.

     3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte, l'Istituzione competente di detta Parte accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:

     a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;

     b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;

     c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una Parte contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

     4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo delle retribuzioni, dei redditi professionali o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente le retribuzioni, i redditi professionali percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.

     5. Se ai sensi della legislazione italiana la prestazione, il cui diritto sorge in base al presente articolo, deve essere liquidata in tutto o in parte sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati, l'Istituzione competente determina l'ammontare, rispettivamente dell'intera pensione o della quota di essa, con il metodo di calcolo nazionale, anziché con quello previsto dal comma 3 del presente articolo.

     6. Nonostante quanto disposto al comma 1, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questa Parte non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione competente dell'altra Parte contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.

     7. Qualora debba essere applicato il comma 1, lettera c), del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi. La presente disposizione non potrà comportare che per uno stesso periodo di assicurazione una delle due Parti contraenti sia tenuta ad erogare più di una prestazione della stessa natura, autonoma o in pro-rata.

 

     Art. 12. Rivalutazione o modifica delle prestazioni e nuovo calcolo delle medesime

     1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 11, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

     2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 11.

 

     Art. 13. Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni

     Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

 

     Art. 14. Trattamento minimo di pensione

     1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, ciascuna Istituzione competente integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

     2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo di cui al comma 5 dell'articolo 11.

 

     Art. 15. Ricalcolo dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione

     Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

 

CAPITOLO II

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

 

     Art. 16. Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente

     I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformità alla legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione competente beneficiano:

     a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente;

     b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.

 

     Art. 17. Infortuni in itinere

     L'infortunio in itinere sopravvenuto sul territorio di una Parte contraente diverso dalla Parte competente è considerato come sopravvenuto sul territorio di quest'ultima.

 

     Art. 18. Prestazioni in natura di grande importanza

     La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza, previste dall'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.

 

     Art. 19. Rimborso tra Istituzioni

     L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli articoli 16 e 18. Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'articolo 34.

 

     Art. 20. Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente

     1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una Parte contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente.

     2. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.

 

     Art. 21. Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti

     Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

 

     Art. 22. Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

     Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 21, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

     a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

     b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte contraente, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

 

     Art. 23. Prestazioni dovute dall'Istituzione competente nel caso in cui l'assicurato sia portatore di postumi per precedenti infortunio o malattia professionale verificatisi nel territorio dell'altra Parte contraente

     Nel caso in cui si verifichi sul territorio di una Parte contraente un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale, verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione, come se si fosse verificata sotto la propria legislazione, ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

     Tuttavia, qualora l'assicurato fosse già titolare di prestazioni per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza fra le due prestazioni.

 

     Art. 24. Notifica di infortunio grave tra Istituzioni

     Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacità permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

 

CAPITOLO III

PRESTAZIONI FAMILIARI

 

     Art. 25. Lavoratori

     Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.

 

     Art. 26. Titolari di pensione o rendita

     1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni è a carico della Parte debitrice della pensione o rendita

     2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

 

     Art. 27. Sospensione delle prestazioni

     Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, comma 1, è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale o ad altro ititolo, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. Cooperazione e assistenza reciproca delle Autorità e Istituzioni competenti

     Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorità Diplomatiche di tale Parte.

 

     Art. 29. Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche

     Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.

 

     Art. 30. Redditi in valuta

     Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento ai redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'Istituzione competente applica.

 

     Art. 31. Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

     1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

     2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione.

     3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da Autorità, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sarà ritenuta valida dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

 

     Art. 32. Poteri particolari delle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

     Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.

 

     Art. 33. Presentazione istanze e documenti

     1. La istanze e gli altri documenti presentati in applicazione della presente Convenzione ad Autorità, Istituzione competente od Organismo di collegamento di una Parte contraente hanno lo stesso effetto che se fossero presentati alle corrispondenti Autorità, Istituzioni competenti od Organismi di collegamento dell'altra Parte.

     2. La domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di una Parte contraente vale come una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altra Parte, purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto in base alla legislazione dell'altra Parte.

     3. Le dichiarazioni di autocertificazione da presentare all'Istituzione competente di una Parte contraente, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, possono essere autenticate dall'Istituzione dell'altra Parte contraente.

     4. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una Autorità o ad un'Istituzione competente di una delle due Parti, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

 

     Art. 34. Accordo Amministrativo di applicazione

     Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

 

     Art. 35. Impegno di comunicazione delle Autorità competenti

     Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2, nonché tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione.

 

     Art. 36. Perizie mediche

     1. L'Istituzione competente di una Parte contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio.

     2. Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambe le Parti contraenti, rimangono a carico della Parte che ha effettuato i predetti accertamenti.

     3. Le spese per gli accertamenti sanitari, nonché quelle ad essi connesse, sostenute dall'Istituzione di una Parte contraente su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, sono a carico dell'Istituzione della Parte che ha richiesto gli accertamenti. Il rimborso sarà effettuato in conformità alle disposizioni previste nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

 

     Art. 37. Recupero di prestazioni

     1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del comma seguente.

     2. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altra Parte contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie

     1. La presente Convenzione non dà luogo a prestazioni con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore.

     2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Art. 39. Ratifica ed entrata in vigore

     La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica [1] .

 

     Art. 40. Durata

     La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

 

     Art. 41. Denuncia

     In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.

 

     Art. 42. Commissione paritetica per l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione

     Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

 


[1]   Lo scambio degli strumenti di ratifica ha avuto luogo il giorno 15 ottobre 2003.Pertanto la presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2004 (comunicato pubblicato nella G.U. 4 novembre 2003, n. 256).