§ 94.1.c4 - L. 10 gennaio 2004, n. 23.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/01/2004
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.790 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c4 - L. 10 gennaio 2004, n. 23.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

(G.U. 2 febbraio 2004, n. 26)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.790 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

 

Il Governo delle Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay di seguito denominate "le parti"

Consapevoli del contributo che le coproduzionì possono apportare allo sviluppo deva industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e cultuali tra Italia e Uruguay.

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Ai fini dei presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

 

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, la Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

 

Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti:

a) in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

b) in Uruguay: Instituto Nacional del Audiovisual, Ministerio de Educacion y Cultura.

 

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

 

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso. Questa approvazione è irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica

 

Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione dl ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

 

Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

La riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.

 

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) dei costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

 

Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e uruguaiani distribuiti e/o diffusi in Uruguay e in Italia che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La Commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

 

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

a) Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel territorio dei due Paesi coproduttori.

b) Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.

c) Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.

d) In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa della copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio d questo Paese.

e) L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione dei film nel Paese del coproduttore minoritario.

 

Articolo 11

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti

Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.

 

Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

 

Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.

b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente dei Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.

c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine dei produttore.

d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

 

Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italiana - uruguaiana" o "Coproduzione uruguaiana - italiana".

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

 

Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

 

Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

1) Avere una qualità tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.

2) Avere un costo uguale o superiore a 1.200 milioni di lire o l'equivalente in pesi uruguaiani.

3) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 2400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguaiani, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).

4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.

5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorità italiane e uruguaiane competenti.

In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria uruguaiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell'articolo 9 dei presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione mista di cui all'articolo 18 si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

 

Articolo 17

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Uruguay e di quelli uruguaiani in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

 

Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

 

Articolo 19

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

 

Articolo 20

II presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'approvazione.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata dei presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montevideo il tredici marzo 2001.

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

 

ALLEGATO

 

NORME DI PROCEDURA

 

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1. Sceneggiatura e soggetto;

2 Prova documentata di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;

3 Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parta delle Autorità competenti dei due Paesi.

(*) il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

a. Titolo del film;

b. Identificazione dei produttori contraenti;

c. Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore se è stato tratto da una fonte letteraria;

d. Nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessita);

e. Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;

f. Piano finanziario;

g. Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;

h. Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà esse limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 2400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguaiani;

i. Clausola che descrive la misure da prendere se dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti, e se ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;

j. Data di inizio delle riprese;

k. Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;

l. Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in Pubblico.

4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;

5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;

6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove ai svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;

7. Bilancio preventivo dettagliato che indichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori.

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.