§ 94.1.b68 - Legge 15 gennaio 2003, n. 12.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/01/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.b68 - Legge 15 gennaio 2003, n. 12.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo fatto a Roma l'11 gennaio 2001

(G.U. 5 febbraio 2003, n. 29)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. E' autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Accordo tra Il Governo Italiano e L'Organizzazione Mondiale della Sanità Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo

 

Preambolo

 

     Nel 1990, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno istituito a Roma un Ufficio del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, mediante un Accordo della durata di cinque anni, rinnovabile. L'Accordo è stato ratificato ed è entrato in Rigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana numero 197.

     Nel 1995, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno concordato di estendere la validità dell'Accordo del 1990 mediante un Accordo della durata di sei anni, rinnovabile, che è stato ratificato ed è entrato in vigore il 20 gennaio 1997 con legge italiana numero 18.

     Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo della Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa l'Italia, durante la seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenhagen, hanno approvato il documento denominato: «Health 21 - Salute per tutti nel XXI° secolo», che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile per la popolazione europea.

     Nello stesso anno, interamente in sintonia con il documento «Health 21», il Programma di Promozione della Salute e Investimenti in Salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della Sanità e la Regione del Veneto, ha lanciato il programma triennale definito «l'Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)».

     Allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute attraverso le strategie previste nel citato documento «Health 21», nell'interesse di tutelare e migliorare la salute della popolazione europea, l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana.

 

concordano

 

     di istituire un Ufficio progetto denominato «Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo», con sede a Venezia, Italia, per un periodo di dieci anni a partire dalla data riportata al comma 1 dell'articolo 12 del presente Accordo.

 

     Articolo 1 Struttura organizzativa.

     1. L'Ufficio di Venezia sarà denominato: «Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo» e sarà indicato nel prosieguo del presente Accordo come «Ufficio di Venezia». L'Ufficio di Venezia sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS.

     2. L'Ufficio di Venezia sarà istituito per un periodo iniziale di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, così come stabilito dall'articolo 12 seguente.

     3. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS nominerà un membro anziano del personale come capo dell'Ufficio di Venezia.

     4. Si prevede che in linea di principio lo staff dell'Ufficio di Venezia sarà costituito, a regime, da 6 unità professionali e 5 unità di servizi generali.

     5. L'Ufficio di Venezia avrà un Comitato Scientifico Consultivo. Il Comitato Scientifico Consultivo, in aderenza ai programmi e alle esigenze dell'OMS/EURO, formulerà pareri scientifici sul programma delle attività dell'Ufficio di Venezia. Il Comitato valuterà, inoltre, sulla base di apposite relazioni, i risultati conseguiti dall'attività relativamente ai due anni precedenti.

Il Comitato Scientifico Consultivo sarà composto da 7 membri nominati dal Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS. In considerazione dell'opportunità di utilizzare le competenze del livello nazionale e locale, il Direttore Regionale dell'OMS/EURO, ogni volta che ciò risulti opportuno, si impegnerà in ogni modo a nominare un esperto proposto dal Ministero della Sanità del Paese ospitante, ed un altro su designazione del Presidente della Regione del Veneto.

I membri del Comitato, che devono avere comprovata esperienza nei settori di attività dell'Ufficio di Venezia, sono nominati per un periodo rinnovabile di tre anni. Detto Comitato dovrà riunirsi almeno una volta l'anno. Il Comitato eleggerà il proprio Presidente e adotterà il proprio metodo di lavoro.

     6. L'Ufficio di Venezia costituirà parte integrante dell'OMS/EURO e sarà pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attività. La struttura organizzativa e le attività dell'Ufficio di Venezia saranno in conformità ai princìpi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sarà, inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attività dell'Ufficio di Venezia.

 

     Articolo 2 Attività.

     1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornirà assistenza agli Stati Membri sia a livello nazionale, che regionale e locale, per favorire l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che inseriscano la promozione della salute al centro dello sviluppo economico, sociale ed umano, come disposto dal documento «Health 21-Salute per tutti nel XXI° secolo».

     2. In termini operativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgerà le seguenti due funzioni principali:

     a) monitoraggio, disamina e sistematizzazione della crescente quantità di nuovi risultati di ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione;

     b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione agli Stati Membri per aumentare la loro capacità (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire, secondo l'evidenza, sui determinanti socio economici della salute. Ciò permetterà agli Stati Membri di investire in salute e di porre le attività di promozione della salute al centro della loro agenda di sviluppo.

     Le principali attività dell'Ufficio di Venezia sono riassunte nell'Allegato I a questo Accordo.

     3. Le attività dell'Ufficio di Venezia integreranno le attività di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia denominata «Health 21». Il sistema informativo dell'OMS sarà utilizzato, nella misura necessaria, per sostenere le attività dell'Ufficio di Venezia.

 

     Articolo 3 Strutture.

     1. L'Ufficio avrà sede a Venezia in un adatto edificio di superficie minima di 500 m2, accettabile dall'OMS/EURO, fornito dalla Regione del Veneto senza oneri per l'OMS/EURO.

     2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati secondo il Codice delle Bandiere ed i Regolamenti, le Risoluzioni e la prassi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

     3. In caso si concordi tra la Regione Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo, resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione. La Regione del Veneto sosterrà altresì, tutte le spese relative al trasferimento di sede.

 

     Articolo 4 Contributo del Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto.

     1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, sosterrà, fino ad una somma massima di lire 430 milioni, gli oneri relativi agli arredi, agli accessori e alle apparecchiature, nonché all'allestimento delle postazioni di lavoro (computer, telefoni, set per videoconferenze ecc., secondo gli standard in uso all'OMS). La Regione del Veneto sarà, inoltre, responsabile dei costi locali relativi al mantenimento delle strutture e delle apparecchiature, ai servizi interni di pulizia, sicurezza, rifornimento di acqua, fino ad una somma massima pari a lire 633,6 milioni.

     2. La Regione del Veneto fornirà all'OMS/EURO, oltre ai fondi necessari a coprire le spese indicate nel comma 1, un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 1.300 milioni di Lire italiane. Il Ministero della Sanità fornirà all'OMS/EUR0 un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 600 milioni di Lire italiane. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.

     3. I fondi in dollari USA saranno trasferiti, all'inizio di ogni anno, ad un apposito conto bancario dell'OMS/EURO. L'OMS/EURO fornirà alla Regione del Veneto e al Ministero della Sanità i dettagli relativi al conto bancario.

     4. Ogni variazione dei costi dovuta a fluttuazioni del cambio tra Lira italiana e dollaro USA sarà compensata annualmente dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in funzione delle rispettive quote di contribuzione di cui al precedente comma 2. II Ministero della Sanità e la Regione Veneto concordano di rinegoziare con l'OMS/EURO l'ammontare complessivo dei propri contributi in caso di aumenti dei costi dovuti ad aumenti statutari o ad inflazione.

 

     Articolo 5 Personale.

     1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sarà personale dell'OMS, con un incarico di durata limitata, e sarà soggetto alle norme e ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e godrà dello stato e dei diritti del personale dell'OMS, e, in quanto funzionario dell'OMS, godrà a tutti gli effetti delle immunità e dei privilegi concessi in seguito al libero esercizio delle proprie funzioni. Le assunzioni e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in base alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure dell'OMS.

     2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sarà assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe, saranno determinate secondo quanto disposto dalle norme dell'OMS e sulla base delle garanzie dei fondi disponibili.

     3. Personale aggiuntivo potrà essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, da parte di organizzazioni internazionali o di qualsiasi altra organizzazione in base ad un accordo concluso con l'OMS. Tale personale aggiuntivo potrà appartenere sia a categorie professionali che a categorie appartenenti a servizi generali.

     4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia.

     5. Scambi di personale (sia esso professionale o di servizi generali) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Sanità e per la Regione Veneto.

 

     Articolo 6 Contributo dell'OMS/EURO.

     1. L'OMS/EURO terrà una contabilità separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti finanziari e la prassi dell'OMS. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati ed accreditati in base alle norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS.

     2. Tutte le registrazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA. Entrate ed uscite registrate con altre valute, saranno convertite in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni.

     3. L'OMS/EURO garantirà che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:

      (a) registrate sulla base di procedure interne di controllo in linea con le norme, i regolamenti e la prassi dell'OMS;

      (b) effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti finanziari, delle norme e della prassi in vigore al momento all'OMS.

     4. La gestione finanziaria ed amministrativa delle spese dell'Ufficio di Venezia è soggetta a controllo interno ed esterno e alle norme finanziarie, regolamenti e procedure applicabili all'OMS.

     5. L'OMS/EURO si adopererà al massimo per assicurare fondi supplementari per le attività dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse dal Ministero della Sanità della Repubblica italiana e dalla Regione Veneto, con l'obiettivo di aumentare considerevolmente, già a partire dal terzo anno di attività dell'Ufficio, l'ammontare complessivo del bilancio relativo alle attività e ai programmi operativi dell'Ufficio di Venezia.

     6. Nel quadro delle attività dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO darà piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attività di cooperazione da attuarsi in Italia nell'àmbito delle competenze dell'Ufficio di Venezia. Si prevede altresì che l'Ufficio di Venezia avrà un impatto considerevole ed offrirà opportunità di stretta cooperazione con il Paese ospitante ed anche con gli altri Stati Membri dell'OMS/EURO.

 

     Articolo 7 Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane.

     1. Nell'àmbito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO, il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana considererà le più opportune modalità di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attività di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio di Venezia, così come disposto dall'art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Sanità e la Regione del Veneto ricercheranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale ed altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

 

     Articolo 8 Privilegi e immunità.

     1. Lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'Ufficio di Venezia saranno regolati dalle stesse disposizioni contenute nell'articolo VI dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS riguardante l'istituzione dell'Ufficio di Roma del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, con un Addendum, ratificato ed entrato in vigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana n. 197.

 

     Articolo 9 Telecomunicazioni.

     1. Il sistema di telecomunicazioni tra l'Ufficio di Venezia, l'OMS, gli Stati Membri dell'OMS e le pertinenti Istituzioni scientifiche, sarà istituito e, se necessario, aggiornato secondo gli standard internazionali del sistema ISDN (Integrated Service Digital Network) sul quale si basa la rete di comunicazioni dell'OMS. Le procedure dell'OMS/EURO in questo campo saranno applicate all'Ufficio di Venezia.

 

     Articolo 10 Piano di lavoro.

     1. Al presente Accordo sarà allegato, come allegato II, un dettagliato piano di lavoro ad hoc relativo al primo biennio di attività dell'Ufficio di Venezia nonché alle attività previste per il biennio 2003-2004. Il Piano di lavoro dell'Ufficio sarà in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS.

 

     Articolo 11 Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia.

     1. Una valutazione delle attività dell'Ufficio di Venezia sarà effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate al Comitato Scientifico Consultivo e al Direttore Regionale dell'OMS/EURO, in conformità con le procedure in uso all'OMS/EURO. Oltre alla relazione annuale delle attività dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni semestrali delle attività svolte in conformità alle linee guida dell'OMS/EURO.

 

     Articolo 12 Disposizioni finali.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle necessarie formalità previste dai rispettivi ordinamenti delle parti, compresa la ratifica parlamentare,

     2. L'effettiva attuazione del presente Accordo è legata all'adozione da parte della Regione Veneto degli atti legislativi necessari all'attuazione dei suoi impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.

     3. Il presente Accordo resterà in vigore per dieci anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potrà essere rinnovato per ulteriori 10 anni sulla base di un accordo tra le parti.

     4. Ciascuna parte potrà esercitare il diritto di risoluzione dell'Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da effettuarsi 6 mesi prima della risoluzione. In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtù del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attività, il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornirà un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare dei fondi in eccesso dovrà essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.

     5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovrà essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.

     6. Qualsiasi notifica o richiesta da effettuarsi in virtù del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto.

     7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, a modifiche o revisioni del presente Accordo. Salvo il raggiungimento di un'intesa amichevole, qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'uso del presente Accordo, verrà sottoposta a conciliazione. In caso di mancato accordo fra le parti, la controversia sarà sottoposta ad Arbitrato. Quest'ultimo sarà condotto secondo modalità sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sarà accettato dalle parti in quanto inappellabile.

Visto l'Accordo concluso il 25 ottobre 2000 tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, copia del quale è allegata al presente Accordo come Allegato III, i sottoscritti, in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 11 gennaio 2001 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.