§ 94.1.B56 - Legge 8 ottobre 2001, n. 393.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/10/2001
Numero:393


Sommario
Art. 1.      La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono
Art. 2.      Il protocollo allegato alla Convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente
Art. 3.      All'articolo 2, lettera a) del primo Protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti
Art. 4.      1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai Governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia [...]
Art. 5.      La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
Art. 6.      1. La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di [...]
Art. 7.      Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari
Art. 8.      La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, [...]


§ 94.1.B56 - Legge 8 ottobre 2001, n. 393.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(G.U. 31 ottobre 2001, n. 254)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia.

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono:

     a) alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata "Convenzione del 1980", quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:

     – la Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito denominata "Convenzione del 1984", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

     – la Convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, qui di seguito denominata "Convenzione del 1992", relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

     b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato "Primo protocollo del 1988", relativo all'interpretazione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

     c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato "Secondo protocollo del 1988", che attribuisce alla Corte di Giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

 

Titolo II

 

ADATTAMENTI DEL PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DEL 1980

 

          Art. 2.

     Il protocollo allegato alla Convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente:

     "In deroga alle disposizioni della Convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

     in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della "Solov” (legge marittima);

     in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "Sjöagen” (legge marittima);

     in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "Merilaki” /"Sjöagen” (legge marittima).".

 

Titolo III

 

ADATTAMENTI DEL PRIMO PROTOCOLLO DEL 1988

 

          Art. 3.

     All'articolo 2, lettera a) del primo Protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti:

     a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

     "- in Austria: l'Oberste Gerichtshof, il Verwaltungsgerichtshof e il Verfassungsgerichtshof;";

     b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

     "- in Finlandia, il korkein oikeus/högsta domstolen, il korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, il markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen, e il työtuomioistuin/arbetsdomstolen";

     “- in Svezia, l'Högsta domstolen, il Regeringsrätten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen,".

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 4.

     1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai Governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo Protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

     2. I testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992 redatto in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992.

 

          Art. 5.

     La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

 

          Art. 6.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

     2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

 

          Art. 7.

     Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

     a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

     b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

 

          Art. 8.

     La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

 

     Dichiarazione comune da allegare alla Convenzione, concernente il protocollo allegato alla Convenzione di Roma;

     Le Alte parti contraenti

     avendo esaminato i termini del protocollo allegato alla Convenzione di Roma del 1980, quale modificato dalla Convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 1980, nonché al primo e al secondo protocollo del 1988,

     prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della Convenzione di Roma del 1980.