§ 94.1.A62 - Legge 28 agosto 1997, n. 300.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/08/1997
Numero:300


Sommario
Art. 1.      Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, così come la cooperazione tra i [...]
Art. 2.      Ciascuna delle due Parti contraenti incoraggerà la creazione, l'attività e lo sviluppo sul proprio territorio di Istituzioni educative e culturali dell'altra Parte
Art. 3.      Le due Parti opereranno per favorire lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo [...]
Art. 4.      Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi educativi attraverso lo scambio di libri e documenti ed avvieranno contatti tra le rispettive [...]
Art. 5.      Ciascuna delle Parti contraenti promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della civiltà dell'altro Paese nelle proprie Istituzioni, mediante il [...]
Art. 6.      Le Parti contraenti esamineranno la possibilità, nonché le formalità e le condizioni, di un Accordo sull'equipollenza dei titoli di laurea e dei diplomi di ogni tipo, [...]
Art. 7.      Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, in settori di interesse [...]
Art. 8.      Le due Parti collaboreranno per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali, e concordano di prendere a tal [...]
Art. 9.      Le due Parti favoriranno la collaborazione nei settori dell'archeologia, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze a livello universitario, e faciliteranno [...]
Art. 10.      Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascun Paese
Art. 11.      Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di [...]
Art. 12.      Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, archivisti ed esperti
Art. 13.      Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità dei settori [...]
Art. 14.      Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù
Art. 15.      Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi
Art. 16.      Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della [...]
Art. 17.      Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni [...]
Art. 18.      Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà [...]


§ 94.1.A62 - Legge 28 agosto 1997, n. 300.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.

(G.U. 15 settembre 1997, n. 215, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447 milioni per l'anno 1997, in lire 454 milioni per l'anno 1998 e in lire 447 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, così come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.

 

          Art. 2.

     Ciascuna delle due Parti contraenti incoraggerà la creazione, l'attività e lo sviluppo sul proprio territorio di Istituzioni educative e culturali dell'altra Parte.

     Le due Parti concordano al riguardo di rivedere tale materia, anche al fine di aggiornare costantemente le strutture educative italiane esistenti in Eritrea, in relazione alla politica educativa generale, alle esigenze pratiche nonché allo sviluppo sociale dello Stato di Eritrea.

     Le Istituzioni menzionate nel primo paragrafo godranno di facilitazioni per quanto concerne le imposte doganali e di altro genere al fine di favorire il loro funzionamento così come l'attività del loro Personale, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Paese dove esse operano.

 

          Art. 3.

     Le due Parti opereranno per favorire lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse, e l'organizzazione di seminari e simposi.

 

          Art. 4.

     Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi educativi attraverso lo scambio di libri e documenti ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni al fine di organizzare scambi di esperti e insegnanti, in particolare nel settore dei corsi tecnici e professionali.

 

          Art. 5.

     Ciascuna delle Parti contraenti promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della civiltà dell'altro Paese nelle proprie Istituzioni, mediante il funzionamento di Cattedre, Corsi e Lettorati.

 

          Art. 6.

     Le Parti contraenti esamineranno la possibilità, nonché le formalità e le condizioni, di un Accordo sull'equipollenza dei titoli di laurea e dei diplomi di ogni tipo, grado e livello dell'altro Paese.

 

          Art. 7.

     Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, in settori di interesse reciproco da concordare periodicamente per le vie diplomatiche.

 

          Art. 8.

     Le due Parti collaboreranno per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, Esse esamineranno la possibilità di istituire, qualora necessario, uno specifico gruppo di lavoro.

 

          Art. 9.

     Le due Parti favoriranno la collaborazione nei settori dell'archeologia, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze a livello universitario, e faciliteranno l'attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Eritrea.

     Le due Parti incoraggeranno iniziative volte ad incrementare il contributo italiano al mantenimento del patrimonio archeologico eritreo.

     Le due Parti intendono organizzare scambi di esperti universitari corsi di specializzazione per archeologi.

 

          Art. 10.

     Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascun Paese.

 

          Art. 11.

     Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di agevolazioni e la partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche, spettacoli ed altri eventi di rilievo.

 

          Art. 12.

     Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, archivisti ed esperti.

     Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri e di materiale di particolare interesse tra le Biblioteche Statali, Istituzioni specifiche e Biblioteche private.

     Le due Parti scambieranno, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi, pubblicazioni scientifiche, microfilms e copie di documenti.

 

          Art. 13.

     Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità dei settori dell'informazione e della cultura.

 

          Art. 14.

     Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

 

          Art. 15.

     Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

 

          Art. 16.

     Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di redigere Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternamente nelle Capitali dei due Paesi.

 

          Art. 17.

     Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

 

          Art. 18.

     Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, in due originali in lingua inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.