§ 94.1.A37 - Legge 4 marzo 1997, n. 61.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:04/03/1997
Numero:61


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente accordo i termini qui di seguito elencati significano
Art. 2.      La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori dai quali derivino gravi conseguenze alla integrità fisica delle persone, ai beni e [...]
Art. 3.      Le Parti Contraenti si impegnano, su domanda avanzata dalle rispettive autorità competenti, di cui all'art. 13 del presente accordo, a prestare tutta l'assistenza che la [...]
Art. 4.      In caso di catastrofe, l'aiuto sarà fornito con il tempestivo invio sui luoghi ove si è verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle [...]
Art. 5.      La direzione delle operazioni di intervento sarà di competenza delle autorità della Parte Richiedente che indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati [...]
Art. 6.      Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità richieste dagli interventi, le Parti Contraenti si impegneranno a limitare al minimo le formalità di transito di [...]
Art. 7.      Analogamente le Parti Contraenti faciliteranno le procedure di controllo e le operazioni doganali di attraversamento di frontiera degli equipaggiamenti e del materiale [...]
Art. 8.      Ciascuna Parte Contraente autorizzerà gli aeromobili di soccorso dell'altra, a sorvolare il proprio territorio, nonché ad atterrare e a decollare in siti predeterminati
Art. 9.      I costi dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso della Parte Offerente, ivi compresi quelli risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale di [...]
Art. 10.      Nello spirito di solidarietà e gratitudine che deve ispirare i rapporti tra le Parti Contraenti, ciascuna di esse rinuncerà a formulare qualsiasi domanda di indennizzo [...]
Art. 11.      Al termine delle operazioni di soccorso l'autorità competente della Parte Offerente trasmetterà all'autorità competente della Parte Richiedente un rapporto scritto sugli [...]
Art. 12.      Al fine di regolamentare ogni aspetto tecnico ed operativo relativo all'organizzazione della cooperazione prevista nel presente accordo è istituita una Commissione mista [...]
Art. 13.      Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorità competenti saranno
Art. 14.      Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo che non siano state risolte di comune intesa dalle autorità competenti indicate [...]
Art. 15.      Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data dell'ultima notifica che conferma il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica


§ 94.1.A37 - Legge 4 marzo 1997, n. 61.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

(G.U. 24 marzo 1997, n. 69)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito un apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.

 

     Art. 1.

     Ai fini del presente accordo i termini qui di seguito elencati significano:

     "Parte Richiedente": il Governo che domanda all'altra parte contraente di inviare squadre di soccorso, il relativo equipaggiamento e materiale di assistenza;

     "Parte Offerente": il Governo che accoglie la domanda proveniente dall'altra Parte Contraente relativa all'invio di squadre di soccorso, equipaggiamento e materiale di assistenza;

     "Squadre di soccorso": gruppi di specialisti, incluso il personale militare, ed altri gruppi predisposti per le operazioni di soccorso e dotati di opportuni equipaggiamenti;

     "Equipaggiamento": dotazione del personale e strumenti da impiegare nell'intervento di soccorso;

     "Materiale di assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita dalla catastrofe naturale o tecnologica (nel testo italiano successivamente indicata catastrofe).

 

          Art. 2.

     La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori dai quali derivino gravi conseguenze alla integrità fisica delle persone, ai beni e all'ambiente includerà:

     scambi di informazioni a livello scientifico e tecnico da effettuarsi in conformità alle leggi e alle regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi;

     la formazione di specialisti della previsione, della prevenzione e del soccorso attraverso l'attuazione di corsi di preparazione tenuti congiuntamente al fine di garantire uniformità d'azione nello svolgimento dei programmi di protezione civile.

     Gli indirizzi della cooperazione e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo verranno regolati da intese particolari concluse nell'ambito della Commissione mista di cui all'art. 12 di questo accordo.

 

          Art. 3.

     Le Parti Contraenti si impegnano, su domanda avanzata dalle rispettive autorità competenti, di cui all'art. 13 del presente accordo, a prestare tutta l'assistenza che la Parte Offerente riterrà possibile e disponibile nel caso in cui si verifichi sul territorio della Parte Richiedente una catastrofe che provochi grave danno o pericolo per l'integrità fisica delle persone, per i beni e per l'ambiente.

 

          Art. 4.

     In caso di catastrofe, l'aiuto sarà fornito con il tempestivo invio sui luoghi ove si è verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate di equipaggiamento e di materiale di assistenza.

     Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza funzionale sul posto per almeno 72 ore. Per il periodo successivo, dall'esaurimento delle scorte, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonché il normale rifornimento del loro equipaggiamento, saranno assicurati dalla Parte Richiedente.

     Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea e marittima.

     I mezzi terrestri, marittimi ed aerei, impiegati per il trasporto rapido delle squadre di soccorso, potranno essere messi a disposizione anche per le operazioni di soccorso.

 

          Art. 5.

     La direzione delle operazioni di intervento sarà di competenza delle autorità della Parte Richiedente che indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione.

     Le squadre di soccorso avranno libero accesso in ogni luogo ove la loro cooperazione sia necessaria, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.

     Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicheranno la lista dell'equipaggiamento e del materiale di assistenza da inviare, eventualmente da un Paese all'altro, nei limiti delle loro rispettive possibilità nel quadro della cooperazione prevista dal presente accordo.

     Le autorità competenti delle Parti Contraenti esamineranno ogni procedura utile al rapido conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla effettuazione di trasporti eccezionali come pure le modalità di utilizzazione gratuita di infrastrutture sottoposte al pagamento di diritti di transito o di pedaggio.

     Se le squadre di soccorso dovessero comprendere personale militare, questo rimarrà sottoposto, nel corso di tutto il periodo di permanenza nel territorio della Parte Richiedente, alla propria legislazione nazionale che ne disciplina lo status militare.

 

          Art. 6.

     Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità richieste dagli interventi, le Parti Contraenti si impegneranno a limitare al minimo le formalità di transito di frontiera quali previste dalle disposizioni nazionali vigenti.

     Il responsabile di una squadra di soccorso presenterà un certificato collettivo attestante la missione di soccorso, il tipo del gruppo e la lista delle persone che ne fanno parte.

     Detto certificato verrà rilasciato dall'autorità dalla quale dipende la squadra. Le persone che ne fanno parte all'atto dell'attraversamento della frontiera dovranno essere comunque munite di un documento di identità, ai fini di eventuali controlli.

     Nei casi di urgenza particolare il certificato sopra indicato potrà essere sostituito da una attestazione predisposta a tale scopo nella quale si dichiari che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso.

     Qualora le circostanze lo richiedano, tale passaggio della frontiera potrà essere effettuato fuori dei punti di transito autorizzati. Le autorità di sorveglianza responsabili ne dovranno essere informate in anticipo dalla Parte Richiedente.

     Le Parti Contraenti faciliteranno altresì le procedure doganali per il passaggio di frontiera delle squadre di soccorso.

     Le squadre di soccorso dovranno essere dotate esclusivamente dell'equipaggiamento e dell'eventuale materiale di assistenza finalizzati alla loro missione.

 

          Art. 7.

     Analogamente le Parti Contraenti faciliteranno le procedure di controllo e le operazioni doganali di attraversamento di frontiera degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza.

     La loro introduzione dovrà essere anticipatamente notificata dalle autorità competenti della Parte Richiedente alle autorità doganali del punto di attraversamento.

     Al momento dell'attraversamento della frontiera il responsabile della squadra di soccorso sarà tenuto a presentare alle autorità doganali locali una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. Nel caso in cui egli non disponesse di tale lista, la squadra di soccorso con gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza sarà autorizzata ad attraversare il confine e spetterà all'autorità competente della Parte Richiedente di farla pervenire entro un mese dalla data di attraversamento.

     Gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza saranno esonerati da tutti i diritti doganali e dovranno essere utilizzati o distribuiti durante l'operazione di soccorso o riesportati a conclusione di quest'ultima.

     Qualora delle circostanze particolari non ne permettessero la riesportazione, le autorità doganali della parte richiedente dovranno essere informate dalle autorità competenti della stessa parte richiedente circa la natura della parte di equipaggiamento e del materiale di assistenza non riesportata, nonché il relativo stato d'uso e conservazione, la consistenza, e il luogo dove è situata. In questo caso verranno applicate le specifiche normative della Parte Richiedente.

     Nel quadro del presente accordo sarà consentita l'introduzione sul territorio della Parte Richiedente di una congrua quantità di prodotti medicinali contenenti stupefacenti in conformità alla legislazione vigente presso di essa.

     I prodotti medicinali di cui sopra potranno essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali della Parte Contraente di spedizione.

 

          Art. 8.

     Ciascuna Parte Contraente autorizzerà gli aeromobili di soccorso dell'altra, a sorvolare il proprio territorio, nonché ad atterrare e a decollare in siti predeterminati.

     La decisione di utilizzare aeromobili per effettuare interventi di soccorso dovrà essere comunicata immediatamente alla Parte Richiedente, con indicazioni circa la rotta, il tipo e l'immatricolazione degli aeromobili, l'equipaggio di bordo, il carico, nonché il luogo e l'ora di decollo e di atterraggio.

     I voli dovranno essere effettuati secondo i regolamenti di navigazione e di utilizzazione degli spazi aerei in vigore nei rispettivi Paesi.

     Le disposizioni relative ai trasporti su strada, per ferrovia e via mare verranno definite in sede di Commissione mista.

 

          Art. 9.

     I costi dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso della Parte Offerente, ivi compresi quelli risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale di quanto importato, non verranno assunti dalla Parte Richiedente.

     In ogni caso, le squadre di soccorso della Parte Offerente saranno mantenute e, se possibile, alloggiate, nei termini indicati all'art. 4, a spese della Parte Richiedente.

     Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria gratuitamente.

 

          Art. 10.

     Nello spirito di solidarietà e gratitudine che deve ispirare i rapporti tra le Parti Contraenti, ciascuna di esse rinuncerà a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra per danni arrecati ai propri beni, a condizione che tale pregiudizio sia conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo.

     Ciascuna delle Parti Contraenti rinuncerà a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra parte in caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute del personale e di altre persone della controparte, a condizione che tali incidenti siano conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo.

     In caso di danno arrecato ad una persona terza da un componente della squadra di soccorso della Parte Offerente durante lo svolgimento del suo intervento, di cui al presente accordo, sul territorio della Parte Richiedente, quest'ultima risarcirà il danno in conformità alle disposizioni che disciplinano casi analoghi provocati dai propri mezzi di soccorso.

     Le autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno ogni utile informazione relativa agli interventi nel corso dei quali siano stati causati i danni di cui al presente articolo.

 

          Art. 11.

     Al termine delle operazioni di soccorso l'autorità competente della Parte Offerente trasmetterà all'autorità competente della Parte Richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati.

     L'autorità competente della Parte Richiedente trasmetterà all'autorità competente della Parte Offerente un rapporto finale sull'accaduto.

 

          Art. 12.

     Al fine di regolamentare ogni aspetto tecnico ed operativo relativo all'organizzazione della cooperazione prevista nel presente accordo è istituita una Commissione mista tra responsabili della protezione civile e, ove necessario, di alti funzionari e di esperti indicati per ciascuna parte contraente rispettivamente dalle autorità nazionali competenti, che si riunirà una volta all'anno o, eccezionalmente, più di una volta, su richiesta di una delle Parti Contraenti.

 

          Art. 13.

     Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorità competenti saranno:

     per la Repubblica italiana,

     il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile da lui delegato e il Ministro dell'interno;

     per la Federazione russa,

     il Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del Governo o il Presidente del Comitato di Stato per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'assistenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.

 

          Art. 14.

     Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo che non siano state risolte di comune intesa dalle autorità competenti indicate dall'art. 13, saranno regolate per via diplomatica.

     Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporrano la controversia ad arbitrato.

     Il Tribunale arbitrale sarà composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che presiederà il Tribunale arbitrale e che non potrà essere cittadino di una delle Parti Contraenti.

     Entro due mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, le parti designeranno ciascuna un arbitro.

     La nomina del presidente dovrà avvenire non oltre tre mesi dall'inizio delle procedure di cui al precedente paragrafo.

     Qualora i due arbitri designati dalle Parti Contraenti non raggiungano entro due mesi l'accordo sul nome del terzo arbitro, la designazione verrà effettuata, a richiesta della Parte diligente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

     Il Tribunale arbitrale deciderà secondo le regole del diritto internazionale e in particolare del presente accordo. Esso determinerà la propria procedura.

 

          Art. 15.

     Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data dell'ultima notifica che conferma il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica.

     Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà, in ogni momento, denunciarlo e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica.

     Il presente accordo è redatto in duplice copia a Mosca, il 16 luglio 1993, in lingua italiana e in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.