§ 94.1.947 - D.L. 6 maggio 1994, n. 272 .
Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/05/1994
Numero:272


Sommario
Art. 1.      1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero [...]
Art. 2.      01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994
Art. 3.      1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 94.1.947 - D.L. 6 maggio 1994, n. 272 [1] .

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

(G.U. 9 maggio 1994, n. 106)

 

 

     Art. 1.

     1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

     1 bis. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

     a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;

     b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;

     c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari [2] .

     1 ter. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-bis comunicati al Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993 [3] .

     2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-bis non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n.873/1993 [4] .

     3. [5]

     4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 2.

     01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994 [6] .

     1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea numeri 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonché in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola [7] .

     2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'art. 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

     3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 3.

     1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 5 luglio 1994, n. 434.

[2]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Comma premesso dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.