§ 94.1.919 - Legge 26 luglio 1993, n. 302.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:26/07/1993
Numero:302

§ 94.1.919 - Legge 26 luglio 1993, n. 302. [1]

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

(G.U. 17 agosto 1993, n. 192, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sul brevetto comunitario, la convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, il relativo regolamento di esecuzione, quattro protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 dell'accordo sul brevetto comunitario per l'accordo stesso e relativi allegati e dall'art. 4 del protocollo sull'entrata in vigore.

 

     Art. 3.

     1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente: "Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari".

     2. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis (Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comunitario). - 1. I terzi che, nel periodo tra la data di pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e la data di pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano utilizzato in Italia l'invenzione oggetto del brevetto, sono obbligati a corrispondere, a domanda del titolare del brevetto, un compenso ragionevole ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario, qualora l'interessato abbia previamente prodotto la traduzione italiana delle rivendicazioni all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione italiana delle rivendicazioni può essere trasmessa dall'interessato direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in Italia, inviandone però copia, entro quindici giorni successivi, anche all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. I terzi che abbiano, in buona fede, utilizzato o compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione in Italia in modo da non costituire contraffazione secondo la traduzione italiana delle rivendicazioni contenute in una domanda di brevetto comunitario, siccome pubblicata ai sensi dell'art. 29 della convenzione sul brevetto comunitario, sono obbligati, qualora successivamente sia accertata l'erroneità della traduzione italiana delle predette rivendicazioni, a corrispondere al titolare del brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale utilizzazione, limitatamente al periodo successivo alla pubblicazione della rettifica della traduzione italiana o alla ricezione di tale traduzione rettificata".

     3. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 (Trasferimenti di diritti). - 1. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, ovvero comunitario, se siano stati iscritti nel registro italiano dei brevetti europei o, rispettivamente, nel registro dei brevetti comunitari".

     4. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

     "Art. 14 bis (Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle relative domande). - 1. Ai brevetti comunitari ed alle relative domande si applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 10".

 

     Art. 4.

     1. Presso i tribunali e le corti d'appello indicati nell'allegato al protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario.

     2. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente per le cause indicate nell'art. 15 del protocollo sulle controversie. La competenza territoriale è quella specificata nell'allegato al medesimo protocollo.

     3. Alle sezioni di cui al comma 1 devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti.

     4. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle cause relative al brevetto comunitario.

 

     Art. 5.

     1. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 5 del protocollo sui privilegi e immunità si applica la non imponibilità all'IVA nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 123 milioni per l'anno 1993 e in lire 70 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo sul brevetto comunitario

 

     Art. 1. Contenuto dell'accordo

     1. La convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, qui di seguito denominata "convenzione sul brevetto comunitario", modificata dal presente accordo, è allegata a quest'ultimo.

     2. La convenzione sul brevetto comunitario è integrata dai seguenti protocolli allegati al presente accordo:

     - protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato "protocollo sulle controversie",

     - protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte d'appello comune,

     - protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune.

     3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

     4. Alla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce la convenzione sul brevetto comunitario, nella versione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

 

     Art. 2. Rapporto con l'ordinamento giuridico comunitario

     1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere invocata contro l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

     2. Per garantire l'uniformità dell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte d'appello comune, istituita dal protocollo sulle controversie, è tenuta a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ogni qualvolta esista il rischio di un'interpretazione del presente accordo discordante da detto trattato.

     3. Se uno Stato membro o la Commissione delle Comunità europee ritengono che una sentenza della Corte d'appello comune, che pone fine ad un procedimento dinanzi alla medesima, non sia conforme al principio enunciato nei precedenti paragrafi, possono ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in occasione di tale ricorso è senza effetto sulla sentenza della Corte d'appello comune che ha dato origine al ricorso. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica il ricorso agli Stati membri, al Consiglio e, se il ricorso proviene da uno Stato membro, alla Commissione delle Comunità europee: questi hanno il diritto di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte entro due mesi dalla notifica. La procedura prevista dal presente paragrafo non dà luogo né alla riscossione né al rimborso delle relative spese.

 

     Art. 3. Interpretazione delle disposizioni relative alla competenza

     1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni della parte VI, capitolo I della convenzione sul brevetto comunitario e delle disposizioni del protocollo sulle controversie, relative alle regole di competenza, applicabili alle azioni in materia di brevetti comunitari proposte dinanzi ai tribunali nazionali.

     2. Le giurisdizioni che hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

     a) - in Belgio: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) e le Conseil d'Etat (de Raad van State),

     - in Danimarca: Højesteret,

     - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

     - in Grecia: τα αvωτατα Δικαστ&eegr;ρια,

     - in Spagna: el Tribunal supremo,

     - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'Etat,

     - in Irlanda: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court),

     - in Italia: la Corte suprema di cassazione,

     - nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,

     - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,

     - nel Portogallo: o Supremo Tribunal de Justiça,

     - nel Regno Unito: the House of Lords;

     b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

     3. Quando una siffatta questione è sollevata in una causa pendente dinanzi una delle giurisdizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), detta giurisdizione, se ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la sua sentenza, è tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

     4. Quando una siffatta questione è sollevata dinanzi una delle giurisdizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), detta giurisdizione può, alle condizioni fissate al paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi.

 

     Art. 4. Regolamento di procedura della Corte di giustizia

     1. Alle procedure previste dagli articoli 2 e 3 si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

     2. Il regolamento di procedura è adattato e completato, se necessario, in conformità dell'art. 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

 

     Art. 5. Competenza della Corte d'appello comune

     Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la Corte d'appello comune garantisce l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, qualora non si tratti di disposizioni nazionali.

 

     Art. 6. Firma-Ratifica

     1. Il presente accordo è aperto fino al 21 dicembre 1989 alla firma degli Stati che sono parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

     2. Il presente accordo è ratificato dai dodici Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

 

     Art. 7. Adesione

     1. Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunità economica europea.

     2. Gli strumenti relativi all'adesione al presente accordo sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione dello Stato interessato, semprechè sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sulla concessione di brevetti europei, qui di seguito denominata "convenzione sul brevetto europeo", o la sua adesione a quest'ultima.

     3. Gli Stati firmatari riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea deve aderire al presente accordo.

     4. Tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente può essere conclusa una convenzione speciale al fine di determinare le modalità di applicazione del presente accordo rese necessarie dall'adesione di detto Stato.

 

     Art. 8. Partecipazione di Stati terzi

     Il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, può invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunità economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione al presente accordo sulla base di una convenzione speciale, da concludere con gli Stati contraenti, che stabilisca le condizioni e le modalità di applicazione del presente accordo nei suoi confronti.

 

     Art. 9. Applicazione alle zone marine e sottomarine

     Il presente accordo si applica alle zone marine e sottomarine adiacenti ad un territorio al quale l'accordo si applica, sulle quali uno degli Stati contraenti esercita diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     Per entrare in vigore, il presente accordo deve essere ratificato dai dodici Stati firmatari. Esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello degli Stati summenzionati che procede per ultimo a questa formalità. Tuttavia, se la Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore ad una data successiva nei confronti di taluni Stati firmatari del presente Accordo, questo entra in vigore all'ultima delle date successive.

 

     Art. 11. Osservatori

     Fintantoché il presente accordo non è entrato in vigore nei confronti di uno Stato membro della Comunità economica europea non firmatario del presente accordo, questo Stato può partecipare in qualità di osservatore alle deliberazioni del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, in appresso denominato "Comitato ristretto", e del Comitato amministrativo della Corte d'appello comune, in appresso denominato "Comitato amministrativo" e designare un rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi.

 

     Art. 12. Durata dell'accordo

     Il presente accordo è stipulato per una durata illimitata.

 

     Art. 13. Revisione

     Se la maggioranza degli Stati membri della Comunità economica europea chiede la revisione del presente accordo, una conferenza di revisione è convocata dal Presidente del Consiglio delle Comunità europee. La conferenza è preparata dal Comitato ristretto o dal Comitato amministrativo, ciascuno operante nell'ambito delle proprie competenze.

 

     Art. 14. Controversie tra gli Stati contraenti

     1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione del presente accordo, che non sia stata composta mediante negoziati, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Comitato ristretto o al Comitato amministrativo, a seconda dei casi. L'organo cui viene sottoposta la controversia si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.

     2. Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Comitato ristretto o al Comitato amministrativo, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

     3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente accordo, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

 

     Art. 15. Definizione

     Ai fini del presente accordo, per "Stato contraente" si intende uno Stato nei cui confronti l'accordo è entrato in vigore.

 

     Art. 16. Originale dell'accordo

     Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme al Governo di ciascuno Stato membro della Comunità economica europea.

 

     Art. 17. Notificazioni

     Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati membri della Comunità economica europea:

     a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione;

     b) la data dell'entrata in vigore del presente accordo;

     c) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi dell'art. 83 della convenzione sul brevetto comunitario;

     d) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3 del protocollo sulle controversie.

 

 

Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario

 

     Preambolo

     Le Alte Parti Contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     Visto l'accordo sul brevetto comunitario fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989,

     Considerando l'interesse che il regime comunitario dei brevetti possa essere applicato al momento del completamento del mercato interno;

     Considerando che occorre prevedere una procedura che consenta di realizzare tale obiettivo in caso di difficoltà che non rendano possibile l'adempimento in tempo utile delle formalità di cui all'articolo 10 dell'accordo, pur restando l'obiettivo finale l'applicazione del regime nei confronti di tutti gli Stati firmatari;

     Considerando che in caso di ricorso a tale procedura il funzionamento del regime istituito dall'accordo richiederebbe che fossero conferite competenze in materia di brevetti comunitari a talune istituzioni delle Comunità europee prima ancora dell'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Se al 31 dicembre 1991 l'accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, in appresso denominato "l'accordo" non è entrato in vigore, una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea sarà convocata dal Presidente del Consiglio delle Comunità europee. Tale conferenza sarà abilitata a modificare, all'unanimità, il numero di Stati che dovranno avere ratificato detto accordo affinché quest'ultimo possa entrare in vigore.

 

     Art. 2.

     Se la conferenza adotta una decisione ai sensi del precedente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha, in materia di brevetti comunitari, la competenza che le è conferita dall'accordo. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia. Il regolamento di procedura della Corte è adattato e completato, se necessario, conformemente all'art. 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

     b) le altre istituzioni delle Comunità europee contemplate dall'accordo, nonché la Corte dei conti, esercitano i poteri conferiti loro da tale accordo;

     c) un'eventuale ratifica successiva all'entrata in vigore dell'accordo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica. Tuttavia, qualora la convenzione sul brevetto europeo prenda effetto, nei confronti dello Stato in questione, ad una data successiva, l'accordo prenderà effetto nei suoi confronti a quest'ultima data;

     d) fintantoché l'accordo non è entrato in vigore nei confronti di uno Stato firmatario, quest'ultimo può partecipare in qualità di osservatore alle deliberazioni del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione europea dei brevetti, in appresso denominato "Comitato ristretto" e del Comitato amministrativo della Corte d'appello comune, e designare un rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi. Lo Stato summenzionato può, tuttavia, partecipare come membro a pieno titolo alle deliberazioni dell'organo in questione qualora:

     - tale organo agisca ai sensi dell'art. 13, seconda frase, dell'Accordo; o

     - il Comitato ristretto eserciti le proprie competente ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto comunitario;

     e) finché l'accordo non prende effetto nei confronti di uno degli Stati firmatari, la percentuale prevista per tale Stato nel criterio di ripartizione di cui all'art. 20, paragrafo 3 della convenzione sul brevetto comunitario, è proporzionalmente distribuita tra gli Stati contraenti. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo nei confronti dello Stato in questione, la presente disposizione continua ad essere applicabile per quanto riguarda la ripartizione dei proventi risultanti dalle tasse annuali pagate per brevetti comunitari che non hanno effetto nel territorio di detto Stato;

     f) le percentuali del criterio di ripartizione di cui all'art. 20, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto comunitario, riguardanti uno Stato firmatario che non abbia ancora ratificato l'accordo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, non possono essere modificate in conformità della procedura di cui all'art. 20, paragrafi 4 e 5 della convenzione prima che siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore di detto accordo nei confronti dello Stato in questione;

     g) quando l'accordo prende effetto nei confronti di uno Stato dopo la sua entrata in vigore, l'art. 82 della convenzione sul brevetto comunitario si applica alle domande di brevetto europeo alle quali si applica l'accordo e che designano tale Stato;

     h) la riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi dell'art. 83, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario cessa di produrre i suoi effetti al massimo alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari. Si applica parimenti l'art. 83, paragrafo 2, seconda frase.

 

     Art. 3.

     1. Il presente protocollo è aperto fino al 21 dicembre 1989 alla firma degli Stati che sono parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

     2. Il presente protocollo deve essere ratificato dai dodici Stati firmatari; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte di quello dei dodici Stati firmatari che procede per ultimo a questa formalità.

 

     Art. 5.

     Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme al Governo di ciascuno Stato membro della Comunità economica europea.

 

     Dichiarazione comune

     I Governi degli Stati membri della Comunità economica europea;

     All'atto di procedere alla firma dell'accordo sul brevetto comunitario;

     Hanno espresso il loro accordo sulle risoluzioni, riportate nell'allegato I, il cui contenuto figurava nelle corrispondenti risoluzioni allegate all'atto finale della conferenza di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario:

     - risoluzione relativa all'utilizzazione o al possesso anteriori,

     - risoluzione relativa a una regolamentazione comune della concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario;

     Hanno espresso il loro accordo sulle seguenti dichiarazioni, riportate nell'allegato II, il cui contenuto figurava nell'allegato della dichiarazione comune adottata dalla conferenza di Lussemburgo del 1985 sul brevetto comunitario:

     - dichiarazione relativa all'adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di brevetti,

     - dichiarazione relativa al funzionamento della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio;

     Hanno espresso il loro accordo sulla seguente decisione, riportata nell'allegato III, il cui contenuto risulta dalla decisione concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti, riportata nell'allegato dell'atto finale della conferenza di Lussemburgo del 1975 e dalla decisione complementare alla decisione summenzionata, riportata nell'allegato della dichiarazione comune, adottata dalla conferenza di Lussemburgo del 1985:

     - decisione concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte d'appello comune;

     Hanno espresso il loro accordo sulle seguenti risoluzioni e dichiarazioni, riportate nell'allegato IV:

     - dichiarazione concernente le Convenzioni speciali di cui all'art. 7, paragrafo 4 e all'art. 8 dell'Accordo sul brevetto comunitario,

     - risoluzione relativa alla fissazione della tabella delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario,

     - dichiarazione relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale nel Protocollo sulla composizione delle controversie,

     - dichiarazione relativa ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.

 

     Allegato I

     Risoluzione relativa all'utilizzazione o al possesso anteriori

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

     desiderosi di permettere a coloro che hanno utilizzato o erano in possesso dell'invenzione oggetto di un brevetto comunitario prima della data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità prima della data di tale priorità, di usufruire, in condizioni di uniformità, di un diritto basato su questa utilizzazione o questo possesso nel territorio di tutti gli Stati contraenti,

     riconoscendo che il conseguimento di tale obiettivo comporta una revisione dell'articolo 37 della convenzione sul brevetto comunitario,

     Hanno deciso di avviare tempestivamente la procedura di revisione dell'accordo al fine di istituire un diritto fondato sull'utilizzazione o sul possesso anteriori di un'invenzione oggetto di un brevetto comunitario, che produca effetti uniformi nel territorio di tutti gli Stati contraenti.

     Risoluzione relativa a una regolamentazione comune della concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

     desiderosi di rafforzare il carattere unitario dei brevetti comunitari mediante una regolamentazione in base alla quale le licenze obbligatorie su tali brevetti debbano essere concesse da organi comuni in base a criteri definiti in tale regolamentazione,

     riconoscendo tuttavia che gli Stati contraenti hanno la necessità di poter concedere, nel pubblico interesse, per esempio nell'interesse della difesa nazionale, licenze obbligatorie su brevetti comunitari ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto comunitario, considerando che, fatta questa riserva, il mantenimento delle competenze delle autorità nazionali per la concessione di licenze obbligatorie su brevetti comunitari può essere preso in considerazione soltanto per un breve periodo transitorio, date le fondamentali differenze legislative che si ripercuotono sulla libera circolazione delle merci protette da brevetti e sull'eliminazione delle distorsioni di concorrenza,

     Hanno deciso di avviare, non appena entrato in vigore l'Accordo, i lavori necessari affinché l'Accordo possa essere completato da una regolamentazione comune sulla concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

 

     Allegato II

     Dichiarazione relativa all'adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di brevetti

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

     osservando che, dopo la firma della convenzione sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1975, in vari Stati membri sono state portate a termine procedure legislative dirette ad eliminare per quanto possibile le differenze esistenti tra le legislazioni in materia di brevetti nazionali e il diritto comune dei brevetti risultante da detta convenzione,

     Prendono nota che i governi di ciascuno degli Stati membri in cui tali procedure non hanno potuto essere completate e devono essere avviate si impegnano a far sì che le loro legislazioni in materia di brevetti nazionali siano modificate in modo da essere adattate, per quanto possibile, alle corrispondenti disposizioni della convenzione sul brevetto europeo, dell'accordo sul brevetto comunitario e del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

     Dichiarazione relativa al funzionamento della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario ed in particolare del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari,

     considerando che, per un periodo di cui non si può prevedere la durata, i proventi derivanti dalle tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario saranno inferiori al costo dei compiti supplementari attribuiti all'Ufficio europeo dei brevetti e alle spese occasionate dal funzionamento della Corte d'appello comune,

     Esprimono la loro ferma intenzione di adoperarsi affinché in questo periodo la Corte d'appello comune sia insediata in modo progressivo, i suoi membri siano retribuiti in base al numero delle controversie proposte e il personale sia assunto a mano a mano che sarà necessario,

     Raccomandano al Comitato amministrativo di tener conto di questi obiettivi nelle decisioni che adotterà, segnatamente in applicazione dell'articolo 11 del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari.

 

     Allegato III

     Decisione concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'ufficio europeo dei brevetti e della Corte d'appello comune

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

     vista la decisione del 15 dicembre 1975 concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti,

     vista la decisione complementare alla decisione summenzionata, adottata il 18 dicembre 1985,

     Adottano la seguente decisione:

     1. Il Comitato interinale per il brevetto comunitario, istituito dalla decisione del 15 dicembre 1975, è confermato. Esso è composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri e della Commissione delle Comunità europee; si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 14, paragrafo 2, 15, 17 e dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 della convenzione sul brevetto comunitario. Il Comitato interinale potrà adottare un regolamento interno a complemento di queste disposizioni.

     2. Compito del Comitato interinale è adottare le misure preparatorie che consentano agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e alla Corte d'appello comune di avviare tempestivamente le loro attività.

     3. I lavori preparatori all'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte d'appello comune possono essere svolti da gruppi di lavoro.

     4. Il Comitato interinale può invitare organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative a partecipare, in veste di osservatori, alle sue sessioni e alle riunioni dei gruppi di lavoro.

     5. La missione del Comitato interinale consistente nel preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti termina con la prima riunione del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione prevista dall'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul brevetto comunitario. Il Comitato interinale è sciolto nella prima riunione del Comitato amministrativo della Corte d'appello comune.

 

     Allegato IV

     Dichiarazione concernente le convenzioni speciali di cui all'articolo 7, paragrafo 4 e all'articolo 8 dell'accordo sul brevetto comunitario

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma del Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario,

     considerando che l'istituzione del regime comunitario di brevetti è indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed è quindi connessa con l'ordinamento giuridico della Comunità,

     Riconoscono che, qualora debba essere negoziata una Convenzione speciale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o dell'articolo 8 dell'Accordo sul brevetto comunitario prima che quest'ultimo entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità europea, qualsiasi Stato firmatario che non è parte dell'Accordo sul brevetto comunitario partecipa ai negoziati e alla conclusione di detta Convenzione speciale.

     Risoluzione relativa alla fissazione della tabella delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario

     I governi degli Stati membri della Comunità economica europea,

     all'atto della firma dell'Accordo sul brevetto comunitario,

     consapevoli dell'onere finanziario del regime in materia di traduzioni del fascicolo del brevetto comunitario da sostenere da parte del titolare del brevetto comunitario,

     Invitano il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti a tenere debitamente conto, tra l'altro, di questo elemento in sede di fissazione della tabella delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario.

     Dichiarazione relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale nel protocollo sulla composizione delle controversie

     I governi degli Stati membri delle Comunità europee,

     all'atto della firma dell'Accordo sul brevetto comunitario,

     prendendo atto dell'iniziativa degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale nel Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari,

     solleciti di mantenere l'unità del regime giuridico stabilito dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988,

     Esprimono la loro disponibilità ad avviare quanto prima negoziati con gli Stati dell'EFTA al fine di concludere con tali paesi, prima dell'entrata in vigore del Protocollo sulla composizione delle controversie, uno strumento che, conformemente all'orientamento delineatosi il 30 novembre 1989 in seguito a contatti preliminari tra gli Stati membri delle Comunità europee e gli Stati membri dell'EFTA, sarebbe destinato:

     - a permettere la non applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del Protocollo sulla composizione delle controversie ai convenuti domiciliati in uno Stato membro dell'EFTA, che sia parte contraente della Convenzione di Lugano,

     - a convenire sulla competenza esclusiva dei tribunali dei brevetti comunitari, istituiti dal Protocollo sulla composizione delle controversie, nei confronti di tali convenuti, nei procedimenti in materia di contraffazione e validità,

     - a riconoscere ai tribunali dei brevetti comunitari dello Stato membro delle Comunità europee, nel quale avrà sede la Corte d'appello comune, la competenza a decidere nei confronti dei medesimi convenuti per atti commessi nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee anche qualora l'attore sia domiciliato nel territorio di uno di detti Stati.

     Dichiarazione relativa ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario

     All'atto della firma del Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario, i Governi degli Stati membri della Comunità economica europea convengono che, qualora alla data del 31 dicembre 1991 il Protocollo non sia ancora entrato in vigore, una Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea sarà convocata dal Presidente del Consiglio delle Comunità europee per trovare all'unanimità i mezzi destinati a far sì che il regime del brevetto comunitario possa essere applicato alla data del completamento del mercato interno.

 

     Atto finale della conferenza sul brevetto comunitario

     I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti a Lussemburgo il quindici dicembre millenovecento ottantanove, in occasione della conferenza di Lussemburgo sul brevetto comunitario,

     Hanno constatato che, dopo aver predisposto i testi seguenti, parafandoli, essi li hanno adottati affinché, dalla data odierna e sino al 21 dicembre 1989, possano essere aperti alla firma dei plenipotenziari degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio delle Comunità europee:

     - accordo sul brevetto comunitario,

     - protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario,

     - dichiarazione comune dei governi degli Stati membri;

     Hanno preso nota della seguente dichiarazione fatta dalla delegazione italiana:

     "Il Governo italiano si riserva di sottoporre a ratifica parlamentare l'eventuale accordo raggiunto in esito alla Conferenza prevista dall'articolo 1 del Protocollo relativo alla modifica delle condizioni di entrata in vigore dell'Accordo in materia di brevetti comunitari".

 

Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario)

 

PARTE PRIMA

 

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

 

CAPITOLO I

 

Disposizioni generali

 

Art. 1. Diritto comune per i brevetti.

     1. Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni.

     2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto europeo", nonché le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

 

Art. 2. Brevetto comunitario.

     1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari.

     2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità dei territori in cui si applica la presente convenzione e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalità di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti.

     3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso è soggetto esclusivamente alle disposizioni della presente convenzione e a quelle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.

 

Art. 3. Designazione congiunta.

     La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell'art. 79 della convenzione sul brevetto europeo, può essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti.

 

Art. 4. Istituzione di organi speciali.

     L'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione è affidata ai seguenti organi comuni agli Stati contraenti:

     a) gli organi speciali che sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti e la cui attività è controllata da un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti;

     b) la Corte d'appello comune istituita dal protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato "protocollo sulle controversie".

 

Art. 5. Brevetti nazionali.

     La presente convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di rilasciare brevetti nazionali.

 

CAPITOLO II

 

Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti

Art. 6. Organi speciali.

     Gli organi speciali sono i seguenti:

     a) una divisione di amministrazione dei brevetti;

     b) una o più divisioni di annullamento.

 

Art. 7. Divisione di amministrazione dei brevetti.

     1. La divisione di amministrazione dei brevetti è competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa è competente per le decisioni relative alle registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari.

     2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate da un membro giurista.

     3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo.

 

Art. 8. Divisioni di annullamento.

     1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonché a fissare il compenso di cui all'art. 43, paragrafo 5.

     2. Una divisione di annullamento è composta di un membro giurista, che assume la Presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento può affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale è di competenza della divisione di annullamento stessa.

 

Art. 9. Astensione e ricusazione.

     1. I membri delle divisioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione.

     2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione.

     3. I membri di una divisione di annullamento possono essere ricusati da una delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialità. La ricusazione non è ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può essere basata sulla nazionalità dei membri.

     4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro è sostituito, in seno alla divisione, dal suo supplente.

 

Art. 10. Lingue delle procedure e delle pubblicazioni.

     1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono anche le lingue ufficiali degli organi speciali.

     2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli organi speciali è possibile rettificare la traduzione presentata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di brevetto europeo.

     3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale il brevetto comunitario è stato rilasciato deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le procedure relative al suddetto brevetto comunitario che si svolgono dinanzi agli organi speciali.

     4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel territorio di uno Stato contraente in cui è lingua ufficiale una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero, possono depositare documenti - che devono essere presentati entro un termine stabilito - in una lingua ufficiale di detto Stato.

Tuttavia, tali persone sono tenute a depositare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; nei casi contemplati da tale regolamento, esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

     5. Qualora un documento non sia depositato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della presente convenzione, non sia depositata entro i termini prescritti, il documento si considera non ricevuto.

     6. Al termine della procedura di limitazione o della procedura di annullamento, il nuovo fascicolo del brevetto comunitario è pubblicato nella lingua della procedura; esso è corredato da una traduzione delle rivendicazioni modificate in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non è lingua ufficiale la lingua della procedura.

     7. Il Bollettino dei brevetti comunitari è pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

     8. Le registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari si effettuano nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio fa fede la registrazione nella lingua della procedura.

     9. Gli Stati che sono parti della presente convenzione non possono avvalersi delle facoltà offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

 

CAPITOLO III

 

Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione

 

Art. 11. Composizione

     1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al Comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al Consiglio di amministrazione e al Comitato ristretto.

     2. I membri del Comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.

 

Art. 12. Presidenza

     1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento.

     2. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.

 

Art. 13. Ufficio di Presidenza

     1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione può istituire un Ufficio di Presidenza composto di cinque dei suoi membri.

     2. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato ristretto sono di diritto membri dell'Ufficio di Presidenza; gli altri tre membri sono eletti dal Comitato ristretto.

     3. Il mandato dei membri eletti dal Comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non è rinnovabile.

     4. L'Ufficio di Presidenza assolve i compiti che il Comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo Comitato.

 

Art. 14. Sessioni

     1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

     2. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

     3. Il Comitato ristretto tiene una sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

     4. Il Comitato ristretto delibera su un ordine del giorno determinato e in conformità del regolamento interno.

     5. Viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno.

 

Art. 15. Lingue del Comitato ristretto

     1. Le lingue usate nelle deliberazioni del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.

     2. I documenti sottoposti al Comitato ristretto e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

 

Art. 16. Competenza del Comitato ristretto in casi particolari

     1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:

     a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;

     b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

     2. Il Comitato ristretto è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:

     a) il regolamento finanziario;

     b) il regolamento relativo alle tasse;

     c) il proprio regolamento interno.

 

Art. 17. Diritto di voto

     1. Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione.

     2. Ciascuno Stato contraente dispone di un voto salvo applicazione delle disposizioni dell'art. 19.

 

Art. 18. Voti

     1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

     2. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il Comitato ristretto è competente a prendere ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 21, lettera a).

     3. L'astensione non è considerata come voto.

 

Art. 19. Ponderazione dei voti

     Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'approvazione di cui all'art. 21, lettera a), si procede alla votazione a norma dell'art. 36 della convenzione sul brevetto europeo. Ai sensi del presente articolo per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

 

CAPITOLO IV

 

Disposizioni finanziarie

Art. 20. Oneri e proventi finanziari

     1. L'importo che gli Stati, parti della presente convenzione, devono pagare in applicazione dell'art. 146 della convenzione sul brevetto europeo è coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3.

     2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, previa detrazione delle somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtù degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonché tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio previsto dal paragrafo 3.

     3. Il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 1 e 2 è il seguente:

Belgio 5,25%;

     Danimarca 5,20%;

     Germania 20,40%;

     Grecia 4,40%;

     Spagna 6,30%;

     Francia 12,80%;

     Irlanda 3,45%;

     Italia 7,00%;

     Lussemburgo 3,00%;

     Paesi Bassi 11,80%;

     Portogallo 3,50%;

     Regno Unito 16,90%.

     4. Il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3 può essere modificato con decisione del Consiglio delle Comunità europee, che delibera su proposta della Commissione delle Comunità europee o su richiesta di almeno tre Stati contraenti, in base alla revisione cui il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti deve procedere cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.

     5. La decisione di cui al paragrafo 4 richiede:

     a) l'unanimità, dal sesto al decimo anno compreso, successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario;

     b) dopo lo scadere di tale periodo, a maggioranza qualificata; questa maggioranza è quella prevista dall'art. 148, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

     6. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi da 1 a 5 potrà essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario, tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunità europee. Questo regime potrà inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtù della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati in virtù di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l'art. 19, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunità europee deliberante all'unanimità su proposta della Commissione.

 

Art. 21. Competenze del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione in materia di bilancio

     Spetta al Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione:

     a) approvare ogni anno le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esecuzione della presente convenzione e gli eventuali supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che gli vengano sottoposti dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, e controllarne l'esecuzione;

     b) accordare l'autorizzazione di cui all'art. 47, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese relative all'esecuzione della presente convenzione;

     c) approvare i conti annui dell'organizzazione europea dei brevetti concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonché la parte concernente tali conti della relazione dei revisori dei conti nominati in applicazione dell'art. 49, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo e dare atto dell'esecuzione al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

 

Art. 22. - Regolamento relativo alle tasse

     Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

 

PARTE SECONDA

 

DIRITTO DEI BREVETTI

 

CAPITOLO I

 

Diritto al brevetto comunitario

 

Art. 23. Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

     1. Se il brevetto comunitario è stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione può rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto in qualità di titolare.

     2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa può rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualità di contitolare.

     3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o dell'acquisizione del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso.

     4. L'introduzione di una domanda giudiziale è trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel Registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra conclusione della procedura.

 

Art. 24. Effetti del cambiamento di proprietà

     1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprietà del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'art. 23, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.

     2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale,

     a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se

     b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli può proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza fosse in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.

 

CAPITOLO II

 

Effetti del brevetto comunitario e della domanda di brevetto europeo

 

Art. 25. Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

     Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

     a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto;

     b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti;

     c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

 

Art. 26. Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

     1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'art. 25.

     3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'art. 27, lettere a), b) e c).

 

Art. 27. Limiti degli effetti del brevetto comunitario

     I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono:

     a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;

     b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata;

     c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;

     d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purché l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave;

     e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre; o dei loro accessori, che appartengano a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti;

     f) agli atti previsti dall'art. 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.

 

Art. 28. Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario

     I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.

 

Art. 29. Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione

     1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco.

     2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

     3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti.

     4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione.

     5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non è stata pagata a tempo debito, si ritiene che la domanda di brevetto europeo sia ritirata nei confronti degli Stati contraenti designati. Se le traduzioni di cui al paragrafo 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non è stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario viene revocato.

     6. Se la traduzione delle rivendicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, o se la traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse dalla lingua di procedura è inesatta, il richiedente o il titolare del brevetto può depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti la rettifica della traduzione. Quest'ultima è priva di effetti giuridici finché non siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione.

     7. Se la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di uno Stato contraente è inesatta, chiunque in detto Stato utilizzi o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare un'invenzione la cui utilizzazione non costituisca contraffazione del brevetto nella traduzione inesatta delle rivendicazioni, può, dopo che la rettifica della traduzione sia diventata effettiva, continuare detta utilizzazione senza alcun pagamento. Ciò non vale se si è accertato che la persona interessata non ha agito in buona fede.

 

Art. 30. Traduzione del fascicolo del brevetto comunitario

     1. Oltre alle traduzioni previste dall'art. 29, paragrafo 1, il richiedente deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti, prima della scadenza del periodo prescritto nel regolamento di esecuzione, una traduzione del testo della domanda che forma la base per il rilascio del brevetto comunitario in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui la lingua impiegata nella procedura non sia quella ufficiale.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano al testo del brevetto comunitario che costituisce la base per il suo mantenimento nella forma modificata nel corso della procedura di opposizione.

     3. Entro il periodo prescritto nel regolamento di esecuzione, l'Ufficio europeo dei brevetti trasmette a ciascuno dei Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti che gliene abbiano fatta richiesta, una copia delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nella o nelle lingue considerate. A tal fine il richiedente deve fornire le traduzioni in un numero sufficiente di esemplari.

     4. Le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono poste a disposizione del pubblico dall'Ufficio europeo dei brevetti e trasmesse in tempo utile a titolo gratuito ai Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti interessati, nella dovuta forma affinché possano essere diffuse in maniera adeguata e non dispendiosa.

     5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 sono depositate in tempo utile, il titolare del brevetto può avvalersi dei diritti conferiti dal brevetto fin dalla data di pubblicazione della indicazione di rilascio del brevetto stesso.

     6. Qualora le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano depositate entro il termine prescritto, il brevetto comunitario è ritenuto senza effetto fin dall'origine. Il titolare può tuttavia ottenere, anziché il brevetto comunitario, un brevetto europeo per gli Stati contraenti per i quali ha presentato le traduzioni a tempo debito. A tal fine deve notificare per iscritto la sua intenzione all'Ufficio europeo dei brevetti, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile e, entro lo stesso periodo, versare le tasse previste dall'art. 81, paragrafo 1.

     7. L'art. 29, paragrafi 6 e 7, si applica alle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Art. 31. Valore delle traduzioni

     Fino a prova contraria, si ritiene che le traduzioni di cui agli articoli 29 e 30, effettuate da persone a tal fine autorizzate a norma della legislazione di uno Stato contraente, siano conformi all'originale nello Stato in questione.

 

Art. 32. Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

     1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, può essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtù del brevetto comunitario.

     2. Ogni Stato contraente che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, può disporre che tale domanda conferisca il diritto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta,

     a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, in conformità della legislazione dello Stato, ovvero

     b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione in detto Stato.

     3. Ogni Stato contraente di cui al paragrafo 2 può disporre che, qualora il richiedente si avvalga dell'opzione prevista alla lettera b) del paragrafo 2, il diritto conferito dalla domanda, per quanto riguarda l'uso dell'invenzione all'interno del territorio dello Stato in questione, può essere invocato solo se il richiedente fornisce copia della traduzione alla competente autorità di detto Stato entro quindici giorni dopo che essa è stata comunicata alla persona che utilizza l'invenzione all'interno di detto Stato. Lo Stato contraente può disporre che l'autorità pubblichi la traduzione in conformità della legislazione di tale Stato.

     4. Lo Stato contraente che adotti una delle disposizioni di cui al paragrafo 2 può disporre che, se la traduzione delle rivendicazioni è inesatta, chiunque in detto Stato abbia utilizzato o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione la cui utilizzazione non costituisca contraffazione della domanda nella traduzione originale delle rivendicazioni, debba versare un compenso ragionevole in virtù del paragrafo 1 soltanto dal momento in cui la rettifica della traduzione delle rivendicazioni è stata pubblicata o gli è pervenuta, a meno che si sia accertato che non abbia agito in buona fede, nel qual caso deve versare un compenso ragionevole in virtù del paragrafo 1 dal momento in cui è stato ottemperato ai requisiti del paragrafo 2.

 

Art. 33. Effetti della revoca e della nullità del brevetto comunitario

     1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, e il brevetto comunitario che ne risulta, sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto è dichiarato parzialmente o interamente nullo.

     2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullità del brevetto non pregiudica:

     a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullità;

     b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullità nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equità, nella misura giustificata dalle circostanze, si può chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.

 

Art. 34. Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione

     1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali, in conformità delle disposizioni del protocollo sulle controversie.

     2. Il paragrafo 1 è applicabile a una domanda di brevetto europeo che può condurre al rilascio d'un brevetto comunitario.

 

Art. 35. Onere della prova

     1. Se oggetto del brevetto comunitario è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento.

     2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.

 

Capitolo III

 

DIRITTI NAZIONALI

 

Art. 36. Diritti nazionali preesistenti

     1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente.

     2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtù della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.

 

Art. 37. Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale

     1. Chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione.

     2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.

 

CAPITOLO IV

 

Brevetto comunitario come oggetto di proprietà

 

Art. 38. Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale

     1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà, è assimilato, nella sua totalità e per la totalità dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo,

     a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo,

     b) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione,

     c) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione.

     2. Ove non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 è la Repubblica federale di Germania.

     3. Quando più persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualità di corichiedenti, il paragrafo 1 è applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2.

     4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo esser stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando è trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.

 

Art. 39. Trasferimento

     1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 24, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento.

     3. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione. Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.

 

Art. 40. Procedura di esecuzione

     In materia di procedura di esecuzione concernente un brevetto comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorità giudiziaria e le altre autorità dello Stato contraente definito ai sensi dell'art. 38.

 

Art. 41. Procedura di fallimento o procedure analoghe

     1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario può essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura è stata proposta per prima.

     2. In caso di comproprietà di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 è applicabile alla quota di comproprietario.

 

Art. 42. Licenze contrattuali

     1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per la totalità dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

     2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1.

     3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'art. 39, paragrafi 2 e 3.

 

Art. 43. Licenze di diritto

     1. Se il titolare di un brevetto comunitario deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 23 dia luogo ad un cambiamento integrale di proprietà del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.

     2. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, semprechè nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro; si applicano le disposizioni dell'art. 48, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine testé indicato.

     3. La dichiarazione non può essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva.

     4. In virtù della dichiarazione chiunque è abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza così ottenuta è assimilata a una licenza contrattuale.

     5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato l'importo fissato. Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, semprechè esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo.

     6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari può essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.

 

Art. 44. Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

     1. Gli articoli da 38 a 42 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.

     2. I diritti acquisiti dai terzi nei confronti di una domanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.

 

CAPITOLO V

 

Licenze obbligatorie sul brevetto comunitario

 

Art. 45. Licenze obbligatorie

     1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali è applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; non sono applicabili le disposizioni dell'art. 28.

     2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilità di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie.

     3. Nella misura del possibile le autorità nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario.

     4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "licenza obbligatoria" comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.

 

Art. 46. Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione

     Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non è applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.

 

Art. 47. Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti

     La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi è applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonché ai rapporti tra brevetti comunitari.

 

PARTE TERZA

 

MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE, DECADENZA, LIMITAZIONE E NULLITA' DEL BREVETTO COMUNITARIO

 

CAPITOLO I

 

Mantenimento in vigore, estinzione e decadenza

 

Art. 48. Tasse annuali

     1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all'art. 86, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda.

     2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, può essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa.

     3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.

 

Art. 49. Rinuncia

     1. Un brevetto comunitario può formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.

     2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari.

     3. Se una persona è iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare di un diritto reale è avvenuta a suo nome una trascrizione ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, prima frase, il suo consenso è necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro è iscritta una licenza, la rinuncia è trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

 

Art. 50. Estinzione e decadenza

     1. Un brevetto comunitario si estingue o decade:

     a) al termine del periodo previsto dall'art. 63 della convenzione sul brevetto europeo;

     b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'art. 49 della presente convenzione;

     c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa.

     2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'art. 53, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore.

     3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.

     4. All'occorrenza, sono competenti a decidere dell'estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni di annullamento.

 

CAPITOLO II

 

Procedura di limitazione

 

Art. 51. Domanda di limitazione

     1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario può venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o più Stati contraenti può essere richiesta solo nel caso previsto dall'art. 36, paragrafo 1.

     2. La domanda non può essere depositata se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione o di annullamento.

     3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione.

     4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'art. 49, paragrafo 3.

     5. Se nel corso di una procedura di limitazione è depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finché non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.

 

Art. 52. Esame della domanda

     1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all'art. 56, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato.

     2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli.

     3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia conformato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

 

Art. 53. Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario

     1. Se, in seguito all'esame previsto dall'art. 52, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda.

     2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullità di cui all'art. 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, semprechè:

     a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto;

     b) una traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e

     c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.

     3. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

     4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari.

 

Art. 54. pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione

     Se il brevetto comunitario è stato limitato ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 30, paragrafi 3 e 4.

 

CAPITOLO III

 

Procedura di annullamento

 

Art. 55. Domanda di annullamento

     1. Chiunque può depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'art. 56, paragrafo 1, lettera e), la domanda può essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'art. 23.

     2. Nessuna domanda può essere depositata nei casi di cui all'art. 56, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione.

     3. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario.

     4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento.

     5. Il proponente è, con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento.

     6. Il proponente che non abbia né domicilio né sede in uno Stato contraente deve depositare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non è depositata entro il termine stabilito, la domanda è considerata ritirata.

 

Art. 56. Cause di nullità

     1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario può essere basata soltanto sulle seguenti cause:

     a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo;

     b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

     c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale è stata depositata, oppure, se il brevetto è stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'art. 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

     d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;

     e) il titolare del brevetto, in virtù di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo;

     f) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1.

     2. Se le cause di nullità colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

     3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullità è pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.

 

Art. 57. Esame della domanda

     1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario è ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all'art. 56 si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto.

     2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

 

Art. 58. Dichiarazione di nullità o mantenimento in vigore del brevetto comunitario

     1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all'art. 56 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullità del brevetto.

     2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all'art. 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento.

     3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullità di cui all'art. 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, così modificato, a condizione che:

     a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto,

     b) una traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e

     c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.

     4. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, il brevetto è dichiarato nullo, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

 

Art. 59. Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento

     Se il brevetto comunitario è stato modificato ai sensi dell'art. 58, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. Si applicano le disposizioni dell'art. 30, paragrafi 3 e 4.

 

Art. 60. Spese

     1. Nella procedura di annullamento ciascuna delle parti sostiene le proprie spese a meno che la divisione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione, o la Corte d'appello comune decida, conformemente al proprio regolamento di procedura, e secondo equità, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese può inoltre essere presa quando la domanda di annullamento è ritirata o quando il brevetto comunitario è estinto o decaduto.

     2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione.

     3. Si applicano le disposizioni dell'art. 104, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

 

PARTE QUARTA

 

PROCEDURA DI RICORSO

Art. 61. Ricorso

     1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti può essere presentato ricorso.

     2. Salvo disposizione contraria del regolamento di procedura della Corte d'appello comune o del regolamento relativo alle tasse, alla procedura di ricorso si applicano gli articoli da 106 a 109 della convenzione sul brevetto europeo.

 

PARTE QUINTA

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 62. Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza

     1. Le disposizioni dei capitoli I e III della Parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto l'art. 124, si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue:

     a) l'art. 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento;

     b) l'art. 116, paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento;

     c) l'art. 122 si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali;

     d) l'art. 123, paragrafo 3 si applica alle procedure di limitazione e di annullamento dinanzi alle divisioni di annullamento;

     e) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, è autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi agli organi speciali, a condizione che:

     a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato luogo alla sua concessione e

     b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprietà industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocità che potranno essere imposte dal Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione.

 

Art. 63. Registro dei brevetti comunitari

     L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato "Registro dei brevetti comunitari", in cui sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla presente convenzione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.

 

Art. 64. Bollettino dei brevetti comunitari

     L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari, contenente le trascrizioni riportate nel Registro dei brevetti comunitari e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione.

 

Art. 65. Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

     Si applicano l'art. 128, paragrafo 4 e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

 

PARTE SESTA

 

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI RIGUARDANTI I BREVETTI COMUNITARI DIVERSE DA QUELLE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULLE CONTROVERSIE

 

CAPITOLO I

 

Competenza giurisdizionale ed esecuzione

 

Art. 66. Disposizioni di carattere generale

     Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni relative ai brevetti comunitari diverse da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie, nonché alle sentenze pronunciate in seguito a tali azioni, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles, il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato "Convenzione d'esecuzione".

 

Art. 67. Competenze delle autorità giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari

     Hanno esclusiva competenza:

     a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari, le autorità giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale è applicabile alla licenza;

     b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti, le autorità giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto è definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione è valido soltanto nella misura in cui è consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro.

 

Art. 68. Disposizioni complementari in materia di competenza

     1. Nello Stato contraente le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù degli articoli 66 e 67 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato.

     2. Gli articoli 66 e 67 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo.

     3. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 66 e 67 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per un'azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania.

 

Art. 69. Disposizioni complementari sul riconoscimento e sull'esecuzione

     1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'art. 27, punti 3 e 4 della convenzione di esecuzione.

     2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, è riconosciuta unicamente la decisione della prima autorità giudiziaria adita. Nessuna delle parti può avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.

 

Art. 70. Autorità nazionali

     Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione "autorità giudiziaria" o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorità che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorità all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.

 

CAPITOLO II

 

Procedura

 

Art. 71. Regole di procedura

     Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.

 

Art. 72. Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

     L'autorità giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario diversa dalle azioni disciplinate dal protocollo sulle controversie deve considerare valido tale brevetto.

 

Art. 73. Sospensione della procedura

     1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un tribunale nazionale diversa da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie e riguardante una domanda di brevetto europeo che può condurre al rilascio d'un brevetto comunitario dipende dalla brevettibilità dell'invenzione, essa può essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto comunitario o abbia respinto la domanda di brevetto europeo. Dopo il rilascio del brevetto comunitario si applica il paragrafo 2.

     2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorità giudiziaria nazionale può sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando è stata interposta opposizione o quando è stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, semprechè la decisione dell'autorità giudiziaria dipenda dalla validità di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorità giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.

 

Art. 74. Sanzioni penali per la contraffazione

     Alla contraffazione del brevetto comunitario si applicano le norme penali nazionali in materia di contraffazione nella misura in cui gli stessi atti di contraffazione sarebbero punibili se avessero per oggetto un brevetto nazionale.

 

PARTE SETTIMA

 

INCIDENZE SUL DIRITTO NAZIONALE

 

Art. 75. Divieto del cumulo delle protezioni

     1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale è stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui:

     a) è scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione;

     b) la procedura di opposizione è chiusa e la validità del brevetto comunitario è stata mantenuta, ovvero

     c) il brevetto nazionale è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

     2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva.

     3. Ogni Stato contraente può determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso può inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

     4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.

 

Art. 76. Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali

     1. I diritti derivanti da un brevetto nazionale in uno Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto.

     2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, quando detto titolare è economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate economicamente legate quando una di esse può esercitare sull'altra, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'utilizzazione di un brevetto, o quando un terzo può esercitare tale influenza su ambedue.

     3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il prodotto sia stato messo in commercio in base a licenza obbligatoria.

 

Art. 77. Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale

     L'art. 46 si applica alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.

 

Art. 78. Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati

     1. Ove si applichi l'art. 36, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato.

     2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo e senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.

 

Art. 79. Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

     1. Gli articoli 36, 75 e 76, si applicano ai modelli di utilità, ai certificati di utilità e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione.

     2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi dei diritti conferiti da un brevetto finché esista un modello di utilità con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data anteriore di priorità, in tale Stato la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, vige anche per il brevetto comunitario.

 

PARTE OTTAVA

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 80. Applicazione della convenzione di esecuzione

     Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtù dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

 

Art. 81. Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo

     1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica né alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, né ai brevetti europei che ne risultano, semprechè entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, il richiedente depositi presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione in cui indichi che non desidera ottenere un brevetto comunitario e specifichi gli Stati contraenti di cui mantenere la designazione. La dichiarazione si considera depositata solo dopo il pagamento delle tasse prescritte. La dichiarazione non può essere ritirata.

     2. L'art. 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, una data di priorità posteriore a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o più Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullità sono pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata.

     3. Gli articoli 75, 76, 77 e 79, si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini "brevetto europeo" sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli articoli 75 e 79 e l'espressione "brevetto nazionale" agli articoli 76 e 77.

     4. Il Consiglio delle Comunità europee può decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunità europee o di uno Stato contraente.

     5. La decisione di cui al paragrafo 4 sarà adottata all'unanimità.

 

Art. 82. Scelta successiva di un brevetto comunitario

     La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purché, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 97, paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.

 

Art. 83. Riserva circa le licenze obbligatorie

     1. Ogni Stato firmatario può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 46 e 77 non si applicano, nel suo territorio, né ai brevetti comunitari, né ai brevetti europei rilasciati per tale Stato, né ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato.

     2. Ogni riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo sino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. Tuttavia il Consiglio delle Comunità europee, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di uno Stato firmatario, può prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato firmatario che abbia fatto tale riserva. Questa maggioranza è quella prevista dal secondo trattino del secondo comma del paragrafo 2, dell'art. 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

     3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverrà applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

     4. Ogni Stato firmatario che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.

     5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.

 

Art. 84. Altre disposizioni transitorie

     1. Si applicano l'art. 159 e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:

     a) la prima riunione del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione è convocata dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee;

     b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

     2. L'art. 62, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

 

PARTE NONA

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 85. Regolamento di esecuzione

     1. Il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della presente convenzione.

     2. In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e quello del regolamento di esecuzione, fa fede il primo testo.

 

Regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune

 

PARTE PRIMA

 

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE

 

CAPITOLO I

 

Organizzazione degli organi speciali

 

     Regola 1 - Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado

     1. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra tali divisioni con riferimento alla classificazione internazionale.

     2. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti precisa, col consenso del Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi dell'art. 7.

     3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di annullamento il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono ad esse assegnate dalla convenzione.

     4. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può affidare ai dipendenti, che non sono membri qualificati sul piano tecnico né membri giuristi, taluni compiti che normalmente incombono alla divisione di amministrazione dei brevetti o alle divisioni di annullamento e che non presentano alcuna difficoltà tecnica o giuridica particolare.

 

     Regola 2 - Struttura amministrativa degli organi speciali

     1. Le divisioni di annullamento possono essere raggruppate, sul piano amministrativo, con le divisioni di esame e le divisioni di opposizione in modo da formare direzioni, oppure possono formare una direzione con la divisione di amministrazione dei brevetti.

     2. Gli organi speciali possono essere raggruppati, sul piano amministrativo, con altri organi dell'Ufficio europeo dei brevetti in modo da formare direzioni generali, oppure possono costituire da soli una direzione generale; in questo caso è applicabile la regola 12, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, restando inteso che la nomina del Vicepresidente a capo della direzione generale è decisa dal Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione.

 

CAPITOLO II

 

Lingue degli organi speciali

 

     Regola 3 - Lingua della procedura

     1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6 paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali.

     2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facoltà previste dall'art. 10, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso.

Tale riduzione è fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime.

 

PARTE SECONDA

 

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE

 

     Regola 4 - Sospensione della procedura

     La regola 13 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applica alla procedura di limitazione ed alla procedura di annullamento.

 

     Regola 5 - Registrazione delle rivendicazioni di un brevetto comunitario

     Le trascrizioni di cui all'art. 23, paragrafo 4, si effettuano

     a) su richiesta del cancelliere dell'autorità giudiziaria adita, o

     b) su istanza dell'attore o di qualsiasi altra persona interessata.

 

     Regola 6 - Deposito delle traduzioni e pagamento delle tasse nelle procedure di esame o di opposizione

     1. Nel rivolgere l'invito di cui alla regola 51, paragrafo 6 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti invita inoltre il richiedente del brevetto a depositare, nel termine da esso fissato, le traduzioni prescritte dall'art. 29, paragrafo 1 ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni.

     2. Nel rivolgere l'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti invita inoltre il titolare del brevetto a depositare, entro il termine di cui al succitato paragrafo, le traduzioni prescritte dall'art. 29, paragrafo 2 ed a pagare la tassa per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni.

     3. Il periodo per il deposito delle traduzioni prescritte all'art. 30, paragrafi 1 e 2, è di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino del brevetto comunitario dell'indicazione del rilascio del brevetto comunitario o, se del caso, della decisione sul mantenimento del brevetto comunitario nella forma modificata.

     4. Qualora non sia stato ottemperato in tempo debito alle prescrizioni del paragrafo 2, si può ancora validamente dare attuazione a tali disposizioni entro due mesi dalla notifica della comunicazione relativa alla mancata osservanza del termine, semprechè entro tale periodo di due mesi venga pagata una soprattassa conformemente al regolamento relativo alle tasse.

 

     Regola 7 - Trasmissione delle traduzioni

     L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito delle traduzioni previste all'art. 30. La trasmissione delle copie delle traduzioni ai Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti interessati avviene per posta al più tardi entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto nella regola 6, paragrafo 3.

 

     Regola 8 - Rettifica della traduzione

     La rettifica della traduzione, di cui all'art. 29, paragrafo 6, produce effetto giuridico solo in caso di avvenuto pagamento della tassa di pubblicazione.

 

     Regola 9 - Trascrizione nel registro di trasferimento, licenze e altri diritti

     1. Le regole 20, 21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari.

     2. La domanda di cui all'art. 24, paragrafo 2, deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a), entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b), entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.

     3. Se il brevetto comunitario è compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamenti di diritti.

     4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 è cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti.

     5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti è compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4: alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.

 

     Regola 10 - Licenze di diritto

     1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'art. 43, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta.

     2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si farà dell'invenzione. Non appena avvenuta questa comunicazione, il suo autore è autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo da lui indicato.

     3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto può imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza.

     4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento può essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo.

 

PARTE TERZA

 

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE

 

CAPITOLO I

 

Tasse annuali

 

     Regola 11 - Pagamento delle tasse annuali

     1. Le disposizioni della regola 37, paragrafi 1 e 2 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al pagamento delle tasse annuali per il brevetto comunitario.

     2. Ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, si considera che la soprattassa sia stata pagata simultaneamente alla tassa annuale, qualora il pagamento sia avvenuto entro il termine previsto dalla disposizione suddetta.

 

     Regola 12 - Termine per la trascrizione della rinuncia

     Il termine di cui all'art. 49, paragrafo 3, è di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia può essere trascritta immediatamente.

 

CAPITOLO II

 

Procedura di limitazione

 

     Regola 13 - Termine per il deposito della domanda di limitazione

     La regola 12 si applica al deposito della domanda di limitazione del brevetto comunitario.

 

     Regola 14 - Contenuto della domanda di limitazione

     La domanda di limitazione del brevetto comunitario deve contenere:

     a) il numero del brevetto comunitario di cui si chiede la limitazione, nonché la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione;

     b) le modifiche richieste;

     c) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario del titolare del brevetto, se nominato, alle condizioni previste dalla regola 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

 

     Regola 15 - Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilità

     Se la divisione di annullamento constata che la domanda di limitazione del brevetto comunitario non è conforme alle disposizioni dell'art. 51, paragrafi 1 e 3 e della regola 14, lo notifica al titolare del brevetto invitandolo a rimediare alle irregolarità constatate entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di limitazione non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge dichiarandola irricevibile.

 

     Regola 16 - Esame della domanda di limitazione

     1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario è ricevibile, in ogni notificazione ai sensi dell'art. 52, paragrafo 2, il titolare del brevetto è, all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati.

     2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'art. 52, paragrafo 2, è motivata: se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario.

     3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto ed a depositare le traduzioni di cui all'art. 53, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifestato il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullamento è considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue.

     4. Il termine supplementare di cui all'art. 53, paragrafo 3, è di due mesi.

     5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario è riportato il testo corrispondente al brevetto limitato.

 

     Regola 17 - Ripresa della procedura di limitazione

     Se la procedura di limitazione è stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'art. 58, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura è ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della regola 13, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

 

     Regola 18 - Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di limitazione

     Se il brevetto comunitario viene limitato per uno o più Stati contraenti, esso può, all'occorrenza, comportare rivendicazioni differenti accompagnate, se la divisione di annullamento lo reputa necessario, da una differente descrizione e da differenti disegni, secondo che si tratti dello Stato o degli Stati interessati, ovvero di altri Stati contraenti.

 

     Regola 19 - Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione

     Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del nuovo fascicolo del brevetto comunitario nonché le indicazioni che vi devono figurare.

 

CAPITOLO III

 

Procedura di annullamento

 

     Regola 20 - Contenuto della domanda di annullamento

     La domanda di annullamento del brevetto comunitario deve contenere:

     a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede del proponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo;

     b) il numero del brevetto di cui si chiede l'annullamento nonché la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione;

     c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si chiede l'annullamento del brevetto, le cause di nullità sulle quali la domanda è basata, nonché i fatti e le prove invocati a sostegno di queste cause;

     d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

 

     Regola 21 - Cauzione per le spese di procedura

     La cauzione per le spese della procedura deve essere depositata in una valuta ammessa per il pagamento delle tasse. Il deposito deve aver luogo presso un istituto finanziario o bancario che figuri in un elenco stabilito dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Alla cauzione depositata si applica la legislazione dello Stato contraente in cui ha sede detto istituto.

 

     Regola 22 - Rigetto della domanda di annullamento per irricevibilità

     1. La divisione di annullamento notifica la domanda di annullamento al titolare del brevetto, cui è concesso un mese per presentare osservazioni sulla sua ricevibilità.

     2. Se la divisione di annullamento constata che la domanda di annullamento non è conforme all'art. 55, paragrafi 1 e 4, alla regola 20, nonché al combinato disposto della regola 3 del presente regolamento di esecuzione e della regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, essa ne fa notifica al titolare del brevetto e al proponente invitando quest'ultimo a regolarizzarla entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di annullamento non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge come irricevibile.

     3. Ogni decisione mediante la quale una domanda di annullamento è respinta per irricevibilità è notificata al titolare del brevetto.

 

     Regola 23 - Misure preparatorie all'esame della domanda di annullamento

     1. Se la domanda di annullamento è ricevibile, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto a presentare le sue osservazioni e, all'occorrenza, modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, entro un termine da essa assegnato.

     2. La divisione di annullamento notifica le osservazioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi presentata al proponente della domanda di annullamento e, se lo reputa opportuno, lo invita a replicare entro un termine da essa assegnato.

 

     Regola 24 - Esame della domanda di annullamento

     1. Ogni notificazione effettuata in virtù dell'art. 57, paragrafo 2, nonché le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti.

     2. In ogni notificazione che gli è stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'art. 57, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario è invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata.

     3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in virtù dell'art. 57, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario.

     4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto comunitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantenere in vigore il brevetto.

     5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento può essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'art. 58, paragrafo 3, lettera b).

     6. Il termine supplementare di cui all'art. 58, paragrafo 4, è di due mesi.

     7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata è indicato il testo nel quale il brevetto è mantenuto in vigore.

 

     Regola 25 - Riunione di più domande di annullamento

     1. La divisione di annullamento può disporre, ai fini di un'istruzione e una decisione congiunte, che più domande di annullamento concernenti uno stesso brevetto comunitario siano riunite.

     2. La divisione di annullamento può revocare un provvedimento da essa preso in applicazione del paragrafo 1.

 

     Regola 26 - Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di nullità

     Se il brevetto comunitario è dichiarato nullo per uno o più Stati contraenti, si applica la regola 18.

 

     Regola 27 - Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di annullamento

     La regola 19 si applica al nuovo fascicolo del brevetto comunitario di cui all'art. 59.

 

     Regola 28 - Altre disposizioni applicabili alla procedura di annullamento

     Le regole 59, 60 e 63 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano, rispettivamente, alla richiesta di documenti, alla prosecuzione d'ufficio e alle spese della procedura di annullamento.

 

PARTE QUARTA

 

Disposizioni di esecuzione della parte quinta della convenzione

 

     Regola 29 - Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari

     1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettere da a) a l), o), da q) a u) e w) e paragrafi 2 e 3 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari.

     2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari:

     a) la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'art. 50, paragrafo 1, lettere b) e c);

     b) la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'art. 43;

     c) la data di presentazione di una domanda di limitazione del brevetto comunitario;

     d) la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario;

     e) la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario;

     f) la data e il tenore della decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario;

     g) le indicazioni di cui all'art. 23, paragrafo 4;

     h) la menzione delle informazioni comunicate all'Ufficio europeo dei brevetti sulle procedure contemplate dal protocollo sulle controversie.

 

     Regola 30 - Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

     Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive la forma per la pubblicazione delle traduzioni depositate conformemente alla presente convenzione dal richiedente o dal titolare del brevetto e, se del caso, delle traduzioni rettificate, e decide se un cenno concernente determinati aspetti particolari di tali traduzioni e rettifiche debba essere pubblicato nel Bollettino dei brevetti comunitari.

 

     Regola 31 - Altre disposizioni comuni

     Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che:

     a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario;

     b) il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3;

     c) per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

 

PARTE QUINTA

 

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE

 

     Regola 32 - Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo

     1. La dichiarazione di cui all'art. 81, paragrafo 1 deve essere depositata e le tasse devono essere pagate prima che il richiedente abbia approvato o quando approva, conformemente alla regola 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, il testo sulla cui base deve essere rilasciato il brevetto.

     2. Le tasse prescritte di cui all'art. 81, paragrafo 1 comprendono:

     a) una soprattassa conformemente al regolamento relativo alle tasse e

     b) se s'intende mantenere la designazione di più di tre Stati contraenti la tassa di designazione attualmente prescritta per ciascuno Stato contraente supplementare oltre ai primi tre.

 

Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (Protocollo sulle controversie)

 

PARTE I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Tribunale dei brevetti comunitari

     1. Gli Stati contraenti designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati "tribunali dei brevetti comunitari", che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente protocollo.

     2. La denominazione dei tribunali dei brevetti comunitari e la loro competenza territoriale sono specificate nell'allegato del presente protocollo. Tuttavia, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la denominazione di questi tribunali e la loro competenza territoriale saranno notificate al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee al più tardi al momento della ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario.

     3. Ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale dei tribunali in oggetto è notificato dallo Stato contraente interessato al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

 

Art. 2. Corte d'appello comune

     1. Il presente protocollo istituisce una Corte d'appello dei brevetti comunitari comune agli Stati contraenti, qui di seguito denominata "Corte d'appello comune". La Corte d'appello comune svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo.

     2. La sede della Corte d'appello comune è fissata d'intesa comune dai Governi degli Stati firmatari.

 

Art. 3. Status giuridico

     1. La Corte d'appello comune ha personalità giuridica.

     2. Il ciascuno degli Stati contraenti, la Corte d'appello comune possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

     3. Il Presidente della Corte d'appello comune la rappresenta.

 

Art. 4. Privilegi e immunità

     Il protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte d'appello comune definisce le condizioni nelle quali la Corte d'appello comune, i suoi giudici, i membri del Comitato amministrativo, i funzionari e altri agenti della Corte d'appello comune nonché le altre persone citate in tale protocollo che partecipano alle attività della medesima Corte godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.

 

Art. 5. Organico e cancelleria

     1. La Corte d'appello comune è composta dal numero di giudici necessario, che sarà stabilito all'unanimità dal Comitato amministrativo previa consultazione della Corte d'appello comune; tale numero deve essere almeno pari al numero degli Stati contraenti.

     2. La Corte d'appello comune si riunisce in sessione plenaria. Essa può tuttavia formare sezioni composte ciascuna dal numero di giudici previsto dal suo regolamento di procedura.

     3. La Corte d'appello comune ha una cancelleria.

 

Art. 6. Nomina dei giudici della Corte d'appello comune

     1. I giudici della Corte d'appello comune sono scelti fra le persone che possiedono i requisiti prescritti per essere nominati alle cariche giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti; essi sono nominati di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, per un periodo di sei anni.

     2. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

 

Art. 7. Presidente della Corte d'appello comune

     1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte d'appello comune. Il suo mandato è rinnovabile.

     2. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, un altro membro della Corte ne assume le funzioni secondo l'ordine d'anzianità.

 

Art. 8. Direzione

     La Corte d'appello comune è diretta dal suo Presidente. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione, della gestione finanziaria e della contabilità della Corte d'appello comune dinanzi al Comitato amministrativo.

 

Art. 9. Comitato amministrativo

     1. Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al Comitato amministrativo. Se del caso, il Presidente della Corte d'appello comune partecipa alle discussioni del Comitato amministrativo.

     2. Al Comitato amministrativo si applicano, l'art. 11, paragrafo 2, gli articoli 12 e 13, l'art. 14, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'art. 16, paragrafo 2, e gli articoli 17, 18 e 19 della convenzione sul brevetto comunitario.

 

Art. 10. Copertura delle spese

     1. Le spese della Corte d'appello comune sono coperte:

     a) dalle risorse proprie della Corte stessa;

     b) dai contributi finanziari degli Stati contraenti, stabiliti secondo il criterio di ripartizione di cui all'art. 20 della convenzione sul brevetto comunitario.

     2. Ogni Stato contraente può chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di pagare alla Corte d'appello comune il contributo che gli compete in virtù del paragrafo 1, lettera b), prelevandolo dai proventi che gli spettano in virtù dell'art. 20, paragrafo 2 della convenzione sul brevetto comunitario.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 formano anch'esse oggetto dell'esame al quale deve essere sottoposto il regime di finanziamento degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'art. 20, paragrafo 6 della convenzione sul brevetto comunitario. Alla conclusione di tale esame, anche il presente articolo può essere modificato mediante decisione del Consiglio delle Comunità europee, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

     4. Alla Corte d'appello comune si applicano gli articoli da 42 a 48 della convenzione sul brevetto europeo, con sostituzione del Comitato amministrativo al Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti e del Presidente della Corte d'appello comune al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

     5. I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio, come pure il bilancio consuntivo della Corte d'appello comune sono esaminati dalla Corte dei conti delle Comunità europee. La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi, e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare la sana gestione finanziaria. La Corte dei conti stende una relazione dopo la chiusura di ciascun esercizio.

     6. Il Presidente della Corte d'appello comune sottopone ogni anno al Comitato amministrativo i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo della Corte d'appello comune, insieme alla relazione alla Corte dei conti.

     7. Il Comitato amministrativo approva il bilancio consuntivo annuale, come pure la relazione della Corte dei conti, e dà atto al Presidente della Corte d'appello comune dell'esecuzione del bilancio.

 

Art. 11. Retribuzione dei membri della Corte d'appello comune e statuto del personale

     1. Il Comitato amministrativo fissa gli stipendi, l'indennità e le pensioni del Presidente e dei giudici della Corte d'appello comune. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive della retribuzione.

     2. Il Comitato amministrativo stabilisce lo statuto dei funzionari della Corte d'appello comune e il regime applicabile agli altri agenti di tale Corte.

     3. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il Comitato amministrativo è competente a prendere ai sensi del presente articolo. L'astensione non è considerata come voto.

 

Art. 12. Regolamento di procedura della Corte d'appello comune

     La Corte d'appello comune stabilisce il proprio regolamento di procedura che fissa, tra l'altro, il regime linguistico della Corte. Il regolamento di procedura è sottoposto all'approvazione unanime del Comitato amministrativo.

 

PARTE II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE SUL PIANO INTERNAZIONALE

 

Art. 13. Applicazione della convenzione d'esecuzione

     1. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, alle procedure da esso disciplinate si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato "convenzione d'esecuzione".

     2. Alle procedure disciplinate dal presente protocollo non sono applicabili gli articoli 2 e 4, l'art. 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'art. 24 della convenzione d'esecuzione. Si applicano gli articoli 17 e 18 di tale convenzione entro i limiti previsti dall'art. 14, paragrafo 4 del presente protocollo.

     3. Ai fini dell'applicazione della convenzione d'esecuzione alle procedure disciplinate dal presente protocollo, le disposizioni del titolo II di detta convenzione che sono applicabili alle persone domiciliate in uno Stato contraente si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato contraente, vi dispongono di una stabile organizzazione.

 

Art. 14. Competenza giurisdizionale

     1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e quelle della convenzione d'esecuzione applicabili in virtù dell'art. 13, le procedure disciplinate dal presente protocollo vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati contraenti, in cui ha una stabile organizzazione.

     2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette procedure vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati contraenti, dello Stato contraente in cui ha una stabile organizzazione.

     3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui la Corte d'appello comune ha la sua sede.

     4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:

     a) è applicabile l'art. 17 della convenzione d'esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei brevetti comunitari;

     b) è applicabile l'art. 18 della medesima convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei brevetti comunitari.

     5. Le procedure disciplinate dal presente protocollo, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un brevetto comunitario, possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'art. 15, paragrafo 1, lettera c).

 

PARTE III

 

PRIMA ISTANZA

 

Art. 15. Competenza in materia di contraffazione e di validità

     1. I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza hanno competenza esclusiva:

     a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e - qualora siano previste dalla legislazione nazionale - per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di brevetti comunitari;

     b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale;

     c) per tutte le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione nel periodo di cui all'art. 32, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario;

     d) per domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 2.

     2. I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza considerano valido il brevetto comunitario a meno che la sua validità sia contestata dal convenuto mediante una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario. Tale domanda può essere fondata soltanto sulle cause di nullità di cui all'art. 56, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario. Si applicano l'art. 55, paragrafo 1, seconda parte della frase, e paragrafi 2, 3 e 6 della convenzione sul brevetto comunitario.

     3. Quando la domanda riconvenzionale è introdotta in una controversia di cui il titolare del brevetto non sia già parte, questi deve esserne informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

     4. La validità di un brevetto comunitario non può essere contestata mediante un'azione di accertamento di non contraffazione.

 

Art. 16. Comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti

     I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza presso i quali è presentata una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario ne comunicano la data di presentazione all'Ufficio europeo dei brevetti. Quest'ultimo iscrive tale fatto nel registro dei brevetti comunitari.

 

Art. 17. Competenza territoriale

     1. Un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza la cui competenza si fonda sull'art. 14, paragrafi da 1 a 4, è competente per

     - gli atti di contraffazione commessi o che minacciano di essere commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente,

     - gli atti contemplati dall'art. 15, paragrafo 1, lettera c) commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente.

     2. Un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza la cui competenza si fonda sull'art. 14, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato in cui è situato.

 

Art. 18. Sospensione della procedura

     Se la sentenza, in un'azione dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza, riguardante una domanda di brevetto europeo che può condurre al rilascio d'un brevetto comunitario, dipende dalla brevettabilità dell'invenzione, essa può essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto comunitario o abbia respinto la domanda di brevetto europeo.

 

Art. 19. Decisione sulla validità

     1. Quando, in una procedura dinanzi al tribunale comunitario di prima istanza, è contestata la validità di un brevetto comunitario,

     a) se si constata che una delle cause di nullità di cui all'art. 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone al mantenimento del brevetto comunitario, il tribunale ordina l'annullamento del brevetto;

     b) se si constata che nessuna delle cause di nullità di cui all'art. 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone al mantenimento del brevetto comunitario, il tribunale respinge la domanda di annullamento;

     c) se, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso dell'azione, si constata che nessuna delle cause di nullità di cui all'art. 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone a che il brevetto comunitario venga mantenuto, il tribunale ordina che il brevetto sia mantenuto così modificato.

     2. Quando un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza ha pronunciato una sentenza su una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario e la sentenza è divenuta definitiva, esso ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte può chiedere informazioni su tale trasmissione.

     3. Quando, con sentenza divenuta definitiva, un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza dispone il mantenimento del brevetto comunitario quale è stato modificato, invia copia della sentenza all'Ufficio europeo dei brevetti con il testo del brevetto emendato in seguito alla procedura. Ciascuna parte può chiedere informazioni su tale trasmissione. L'ufficio europeo dei brevetti pubblica il testo a condizione che

     a) la traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto venga depositata, entro un termine identico a quello di cui all'art. 58, paragrafo 3, lettera b) della convenzione sul brevetto comunitario, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura del tribunale;

     b) venga pagata, entro un termine identico a quello di cui all'art. 58, paragrafo 3, lettera c) della convenzione sul brevetto comunitario, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo.

     4. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo non è pagata in tempo utile, l'Ufficio europeo dei brevetti, nonostante la decisione del tribunale dei brevetti comunitari, dichiara nullo il brevetto, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro un termine supplementare identico a quello di cui all'art. 58, paragrafo 4 della convenzione sul brevetto comunitario.

 

Art. 20. Effetti delle sentenze in materia di validità

     Quando è divenuta definitiva, la sentenza di un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza, che annulla o modifica un brevetto comunitario, ha in tutti gli Stati contraenti gli effetti di cui all'art. 33 della convenzione sul brevetto comunitario, fatto salvo l'art. 56, paragrafo 3 della medesima convenzione.

 

PARTE IV

 

SECONDA ISTANZA

 

Art. 21. Competenza dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza

     1. Contro le sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza relative alle procedure di cui all'art. 15, paragrafo 1, può essere presentato ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza.

     2. Le condizioni alle quali può essere presentato ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza sono fissate dalla legge nazionale dello Stato contraente in cui tale tribunale ha sede.

 

Art. 22. Competenza della Corte d'appello comune per le questioni formanti oggetto di ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza

     La Corte d'appello comune ha competenza esclusiva a giudicare in merito alle questioni oggetto di ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza relative:

     a) agli effetti del brevetto comunitario e della domanda di brevetto europeo di cui agli articoli da 25 a 33 della convenzione sul brevetto comunitario, sempre che non siano implicate questioni di legislazione nazionale;

     b) alla validità del brevetto comunitario in lite, conformemente all'art. 15, paragrafo 2.

 

Art. 23. Questioni deferite dal tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza alla Corte d'appello comune

     1. Quando un ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza ha per oggetto questioni per le quali la Corte d'appello comune ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 22, il tribunale di seconda istanza sospende la procedura nella misura in cui sia necessaria una sentenza al riguardo e deferisce le questioni alla Corte d'appello comune. La decisione di sospendere la procedura e deferire alla Corte d'appello comune le questioni di cui all'art. 22 può essere presa senza che abbia luogo la procedura orale.

     2. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza può tuttavia continuare la procedura purché non possa essere pregiudicata la sentenza della Corte d'appello comune.

     3. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza non può pronunciare una sentenza definitiva prima che sia pronunciata la sentenza della Corte d'appello comune.

 

Art. 24. Natura della procedura dinanzi alla Corte d'appello comune

     La Corte d'appello comune esamina tutte le questioni ad essa deferite e decide in fatto e in diritto.

 

Art. 25. Sentenze della Corte d'appello comune

     1. Quando la Corte d'appello comune sentenzia in merito a una questione di cui all'art. 22, lettera a), essa constata se il brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo abbia o meno gli effetti in causa.

     2. Quando la Corte d'appello comune sentenzia in merito ad una questione di cui all'art. 22, lettera b), si applicano gli articoli 19 e 20.

 

Art. 26. Legislazione applicabile

     La Corte d'appello comune applica le disposizioni dell'accordo sul brevetto comunitario.

 

Art. 27. Effetti della sentenza

     Una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello comune è vincolante nelle successive fasi della procedura.

 

Art. 28. Competenza supplementare della Corte d'appello comune

     1. La Corte d'appello comune decide dei ricorsi contro le decisioni delle divisioni d'annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

     2. Qualora sia pendente dinanzi ad essa una procedura relativa a un brevetto comunitario, la Corte d'appello comune decide dell'estinzione o della decadenza del brevetto, se del caso.

     3. Quando la Corte d'appello comune ha pronunciato una sentenza ai sensi dei paragrafi 1 o 2, essa ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte può chiedere informazioni su tale trasmissione.

 

PARTE V

 

TERZA ISTANZA E PROCEDURA RELATIVA ALLA PRONUNZIA IN VIA PREGIUDIZIALE

 

Art. 29. Ricorso per cassazione dinanzi a tribunali nazionali

     Alle sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza in merito a questioni per le quali la Corte d'appello comune non ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 22 sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

 

Art. 30. Procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte d'appello comune

     1. In conformità dell'art. 5 dell'accordo sul brevetto comunitario, la Corte d'appello comune è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

     a) sull'interpretazione dell'accordo per quanto concerne questioni non rientranti nella sua competenza esclusiva, definita dall'art. 22 del presente protocollo;

     b) sulla validità e interpretazione delle disposizioni adottate in applicazione dell'accordo, qualora non si tratti di disposizioni nazionali.

     2. Quando una siffatta questione è sollevata dinanzi a un tribunale nazionale, quest'ultimo può, se ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la sua sentenza, chiedere alla Corte d'appello comune di pronunciarsi al riguardo.

     3. Quando una siffatta questione è sollevata in una causa pendente dinanzi a un tribunale nazionale le cui decisioni non possono formare oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, detto tribunale è tenuto ad adire la Corte d'appello comune.

     4. Il termine "tribunali" comprende le autorità di cui all'art. 70 della convenzione sul brevetto comunitario.

 

PARTE VI

 

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI TRIBUNALI DEI BREVETTI COMUNITARI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA

 

Art. 31. Requisiti dei giudici

     I giudici dei tribunali dei brevetti comunitari sono persone che possiedono un'esperienza del diritto dei brevetti.

 

Art. 32. Legislazione applicabile

     1. I tribunali dei brevetti comunitari applicano le disposizioni dell'accordo sul brevetto comunitario.

     2. Per tutte le questioni che non rientrano nell'accordo sul brevetto comunitario il tribunale dei brevetti comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

 

Art. 33. Procedura

     1. Se l'accordo sul brevetto comunitario non dispone altrimenti, il tribunale dei brevetti comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione relativa a un brevetto nazionale nello Stato contraente in cui ha sede.

     2. Il paragrafo 1 è applicabile a una domanda di brevetto europeo che può dar luogo al rilascio d'un brevetto comunitario.

     3. Il tribunale dei brevetti comunitari registra per iscritto almeno gli elementi essenziali della procedura orale, compresi le testimonianze rilasciate e l'esame sommario del materiale prodotto come prova; allega gli atti di procedura e le dichiarazioni scritte.

 

Art. 34. Disposizioni specifiche relative alle azioni connesse

     1. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, un tribunale dei brevetti comunitari investito di un'azione contemplata dall'art. 15, paragrafo 1 diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validità del brevetto comunitario sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei brevetti comunitari o dinanzi alla Corte d'appello comune o sia già stata interposta opposizione al brevetto comunitario, ovvero sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione del brevetto comunitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

     2. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti, al quale sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione di un brevetto comunitario, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validità del brevetto comunitario sia già contestata dinanzi ad un tribunale dei brevetti comunitari o alla Corte d'appello comune.

 

Art. 35. Sanzioni

     1. Quando un tribunale dei brevetti comunitari constata che il convenuto ha contraffatto un brevetto comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, gli vieta, se non esistono motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto.

     2. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale dei brevetti comunitari applica la legge dello Stato contraente in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione.

 

Art. 36. Misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari

     1. I tribunali di uno Stato contraente, compresi i tribunali dei brevetti comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un brevetto comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un brevetto nazionale, anche se ai sensi del presente protocollo la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei brevetti comunitari di un altro Stato contraente.

     2. Un tribunale dei brevetti comunitari la cui competenza si fonda sull'art. 14, paragrafi 1, 2, 3 o 4 è competente per adottare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della convenzione d'esecuzione, hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato contraente. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

     3. La Corte d'appello comune non è competente ad adottare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, e non può essere adita in ricorso contro una decisione che adotta tali misure.

 

PARTE VII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 37. Procedimenti ai quali si applica il protocollo

     Il presente protocollo si applica solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.

 

Art. 38. Applicazione della convenzione d'esecuzione

     Le disposizioni della convenzione d'esecuzione applicabili in virtù dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

 

Art. 39. Nomina dei giudici della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio

     1. Durante un periodo transitorio la cui scadenza sarà stabilita dal Comitato amministrativo, quest'ultimo può, alle condizioni previste dall'art. 5, paragrafo 1, determinare un numero di giudici della Corte d'appello comune inferiore al numero degli Stati contraenti.

     2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei governi degli Stati contraenti possono nominare giudici della Corte d'appello comune persone che possiedono i requisiti prescritti per essere nominate alle carriere giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti. I giudici possono proseguire la loro attività nei rispettivi Stati o in organizzazioni internazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a sei anni, ma comunque non inferiore ad un anno, e il loro mandato è rinnovabile.

 

     Allegato - Tribunale dei brevetti comunitari

      (Omissis)

 

Protocollo sui privilegi e sulle immunità della corte d'appello comune del brevetto comunitario (Protocollo sui privilegi e sulle immunità)

Art. 1.

     1. I locali della Corte d'appello comune, qui di seguito denominata "Corte", sono inviolabili.

     2. Le autorità di uno Stato in cui la Corte possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del Presidente della Corte o del suo rappresentante. Questo consenso si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.

     3. La notifica nei locali della Corte di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro la Corte non costituisce infrazione dell'inviolabilità.

 

Art. 2.

     Gli archivi della Corte, come anche qualsiasi documento che le appartenga o si trovi in suo possesso, sono inviolabili.

 

Art. 3.

     1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Corte gode dell'immunità di giurisdizione, salvo:

     a) esplicita rinuncia della Corte a tale immunità in un caso particolare, fermo restando che la Corte ha il dovere di rinunciare a detta immunità allorché questa ostacoli il corso normale della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza ledere gli interessi della Corte;

     b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un veicolo appartenente alla Corte, o circolante per conto di essa, oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione commesse con questo veicolo;

     c) in caso di sequestro, ordinato con decisione delle autorità giudiziarie o delle autorità amministrative di cui all'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalla convenzione d'adesione del 9 ottobre 1978, sugli stipendi o emolumenti, comprese le pensioni, dovuti dalla Corte ad un membro o ad un ex membro del suo personale;

     d) in caso di azione civile fondata su un'obbligazione della Corte risultante da un contratto, compreso un contratto di lavoro concluso con un membro del personale;

     e) nel caso in cui la Corte abbia intentato una causa e il convenuto introduca un'azione riconvenzionale direttamente legata alla domanda per la parte principale.

     2. Ai sensi del presente protocollo, le attività ufficiali della Corte sono quelle che sono strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti nel protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari.

 

Art. 4.

     1. Le proprietà e i beni della Corte, in qualunque luogo si trovino, godono dell'immunità riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione, sequestro ed esecuzione a meno che l'immunità della Corte sia esclusa in virtù di un fatto menzionato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e).

     2. Le proprietà e i beni della Corte godono parimenti dell'immunità riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui ciò sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti veicoli appartenenti alla Corte o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti e salvo qualora sia esclusa l'immunità della Corte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e).

 

Art. 5.

     1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Corte, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

     2. Se, nel caso di acquisti importanti fatti dalla Corte per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogniqualvolta ciò sia possibile per esentare la Corte da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo.

     3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilità.

 

Art. 6.

     Le merci importate o esportate dalla Corte per lo svolgimento delle sue attività ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione o d'esportazione - eccettuati quelli rappresentanti la retribuzione per servizi resi - e non sono soggette a divieti e restrizioni all'importazione o all'esportazione.

 

Art. 7.

     Nessuna esenzione è concessa in virtù degli articoli 5 e 6 per il fabbisogno personale dei giudici, dei funzionari e degli altri agenti della Corte.

 

Art. 8.

     1. Le merci appartenenti alla Corte, acquistate o importate conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni.

     2. I trasferimenti di merci o le prestazioni di servizi effettuati tra i vari edifici della Corte sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate misure per l'esenzione o il rimborso dell'importo di tali oneri o per l'eliminazione di tali restrizioni.

 

Art. 9.

     La trasmissione di pubblicazioni da parte della Corte, o ad essa, è esente da restrizioni di qualsiasi genere.

 

Art. 10.

     Senza essere assoggettata a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie la Corte può:

     a) ricevere e detenere fondi e divise di qualsiasi natura e disporre di conti in qualsiasi moneta degli Stati membri delle Comunità europee o in unità monetarie europee,

     b) trasferire liberamente i suoi fondi e le sue divise da uno Stato membro delle Comunità europee in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

 

Art. 11.

     1. La Corte beneficia, nel territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

     2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte non possono essere censurate.

 

Art. 12.

     Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dei giudici, dei funzionari e degli altri agenti della Corte.

 

Art. 13.

     1. I membri del Comitato amministrativo, i loro supplenti, consiglieri ed esperti godono, durante le riunioni del Comitato amministrativo o di qualsiasi organo istituito da detto Comitato, come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:

     a) immunità d'arresto o di detenzione come anche di sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato;

     b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può essere però invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione dei veicoli, commessa da una delle persone citate, o in caso di danni provocati da un veicolo appartenente a una di dette persone o da essa condotto;

     c) inviolabilità di tutti i loro scritti e documenti ufficiali;

     d) diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti scritti a mezzo corriere speciale o in valigie sigillate;

     e) esenzione, per sé e per il coniuge, da ogni restrizione d'entrata e dalle formalità di iscrizione degli stranieri;

     f) le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie o valutarie concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

     2. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensì per assicurare alle medesime la completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto con la Corte. Di conseguenza, uno Stato contraente ha il dovere di sopprimere l'immunità ogniqualvolta, a suo parere, l'immunità intralcerebbe il corso della giustizia e nei casi in cui essa può essere soppressa senza compromettere gli scopi per i quali è stata concessa.

 

Art. 14.

     I giudici, i funzionari e gli altri agenti della Corte:

     a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, della immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può però essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione dei veicoli commessa da un giudice, da un funzionario o da un altro agente della Corte, ovvero di danni provocati da un veicolo appartenente o condotto da tale giudice, funzionario o altro agente,

     b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare;

     c) godono dell'inviolabilità per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;

     d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici;

     g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato nel cui territorio il diritto è esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.

 

Art. 15.

     1. Nelle condizioni e secondo le modalità che il Comitato amministrativo fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, le persone di cui all'articolo 14 saranno soggette, a favore della Corte, a una imposta sugli stipendi e sui salari versati dalla Corte. A decorrere dalla data di applicazione di tale imposta, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dalla Corte ai suoi ex giudici, funzionari e altri agenti.

 

Art. 16.

     Il Comitato amministrativo determina le categorie di funzionari e altri agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14, totalmente o parzialmente, nonché le disposizioni dell'articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi dei funzionari e di altri agenti appartenenti a queste categorie, nonché quelli dei giudici, sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.

 

Art. 17.

     La Corte e i giudici, i funzionari e altri agenti della Corte, sono esonerati da qualsiasi contributo obbligatorio a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui la Corte istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvo accordi da concludere con gli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 23.

 

Art. 18.

     1. I privilegi e le immunità previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali ai giudici, ai funzionari e altri agenti della Corte. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento della Corte e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concessi.

     2. La Corte, riunita in seduta plenaria, ha il dovere di sopprimere l'immunità qualora reputi che essa intralci il corso normale della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessi della Corte.

 

Art. 19.

     Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

 

Art. 20.

     1. La Corte coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati contraenti per facilitare il buon funzionamento della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti la pubblica sanità e l'ispezione del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente protocollo.

     2. La procedura di cooperazione, di cui al paragrafo 1, potrà essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 23.

 

Art. 21.

     Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della sua sicurezza.

 

Art. 22.

     Nessuno Stato contraente è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli articoli 13 e 14, lettere b), e) e g) ai propri cittadini né alle persone che ivi hanno residenza stabile.

 

Art. 23.

     Su decisione del Comitato amministrativo, la Corte può concludere con uno o più Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento della Corte e la salvaguardia dei suoi interessi.

 

Protocollo sullo statuto della corte d'appello comune

 

Art. 1.

     La Corte d'appello comune, qui di seguito denominata "Corte", istituita dall'articolo 2 del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato "protocollo sulle controversie", è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni di tale protocollo e del presente protocollo.

 

PARTE I

 

GIUDICI

 

Art. 2.

     Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

 

Art. 3.

     I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

     Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Comitato amministrativo, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

     Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

     In caso di dubbio, decide la Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Art. 4.

     A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

     In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al Presidente della Corte per essere trasmessa al Presidente del Comitato amministrativo. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 5 seguente, ogni giudice rimane in carica fin a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

 

Art. 5.

     I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio di una maggioranza dei tre quarti dei giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

     La procedura di destituzione viene avviata dall'istanza stabilita nel regolamento di procedura.

     Il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee notifica la decisione di quest'ultima al Presidente del Comitato amministrativo.

     Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

 

Art. 6.

     I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

 

PARTE II

 

ORGANIZZAZIONE

 

Art. 7.

     Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal Presidente della Corte.

 

Art. 8.

     I giudici devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

 

Art. 9.

     La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

 

Art. 10.

     Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria e delle sezioni sono valide soltanto se è presente un numero dispari di giudici.

     Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se è presente il minor numero dispari di membri superiore alla metà.

     Le deliberazioni delle sezioni sono valide se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

 

Art. 11.

     I giudici non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

     Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il Presidente.

     Qualora il Presidente reputi che un giudice non debba, per un motivo particolare, giudicare in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

     Un giudice può essere ricusato da una parte per uno dei motivi di cui al primo comma o se sospetto di parzialità.

     Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice né l'assenza, in seno alla Corte o ad una sua sezione, di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

     In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, decide la Corte.

 

Art. 12.

     Le parti devono essere rappresentate dinanzi alla Corte da un avvocato autorizzato ad esercitare dinanzi ad una Corte di uno Stato contraente.

     L'avvocato può essere assistito da un consulente tecnico che sia un mandatario abilitato il cui nome figuri nell'elenco tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che sia autorizzato ad agire dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 62 della convenzione sul brevetto comunitario, o da un consulente tecnico che sia abilitato ad agire come mandatario nel settore dei brevetti in uno Stato contraente. Il consulente tecnico può intervenire alle udienze alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

     Gli avvocati e i consulenti tecnici che compaiano dinanzi alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

     La Corte gode, nei confronti degli avvocati e dei consulenti tecnici che si presentano dinanzi ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

 

Art. 13.

     La procedura dinanzi alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

     La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti in causa delle istanze, memorie, difese e osservazioni e delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

     Le comunicazioni sono fatte a cura della cancelleria secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

     La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte di avvocati e consulenti tecnici e, ove occorra, l'audizione di testimoni e periti.

 

Art. 14.

     La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

 

Art. 15.

     Dinanzi alla Corte possono essere addotte nuove prove alle condizioni indicate dal regolamento di procedura.

 

Art. 16.

     In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

 

Art. 17.

     Si può procedere all'audizione di testimoni alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

 

Art. 18.

     La Corte gode, nei confronti dei testimoni e periti non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni previste dal regolamento di procedura.

 

Art. 19.

     I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o del perito.

 

Art. 20.

     La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

     Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione delle rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

     La Corte sostiene le spese, salvo che siano poste, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

 

Art. 21.

     Ogni Stato contraente considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte, esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

 

Art. 22.

     L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

 

Art. 23.

     Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

 

Art. 24.

     Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal Presidente e da un membro della Cancelleria.

 

Art. 25.

     Il ruolo delle udienze è fissato dal Presidente.

 

Art. 26.

     Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

 

Art. 27.

     Le sentenze della Corte sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

 

Art. 28.

     Le sentenze della Corte sono firmate dal Presidente e da un membro della Cancelleria. Esse sono pronunciate in pubblica udienza.

 

Art. 29.

     La Corte, qualora sia convinta che una persona dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia sottopostale, può autorizzare tale persona ad intervenire.

     Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

 

Art. 30.

     Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

     Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

 

Art. 31.

     In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza pronunziata dalla Corte ai sensi dell'articolo 28 del protocollo sulle controversie, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte che dimostri di avere a ciò interesse.

 

Art. 32.

     Il diritto dello Stato contraente in cui è situato il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza che ha adito la Corte si applica alla revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte conformemente all'articolo 25 del protocollo sulle controversie.

     L'articolo 23 del protocollo sulle controversie si applica anch'esso alla procedura di revisione.

     Il disposto combinato dell'articolo 62, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario e dell'articolo 125 della convenzione sul brevetto europeo si applica alla revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte conformemente all'articolo 28 del protocollo sulle controversie.

 

Art. 33.

     Salvo disposizioni contrarie dell'accordo sul brevetto comunitario o delle legislazioni nazionali, la Corte ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli.

 

Art. 34.

     Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 12 del protocollo sulle controversie contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente protocollo, tutte le altre disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.


[1] Abrogata dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.