§ 94.1.889 - Legge 10 luglio 1991, n. 210.
Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/07/1991
Numero:210


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi della presente legge
Art. 2.      1. La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale convenzione, in [...]
Art. 3.      1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le società costituite in Italia e aventi [...]
Art. 4.      1. Il Ministro della marina mercantile è l'autorità nazionale competente ai sensi della convenzione e del regolamento CEE
Art. 5.      1. Allorchè il negoziato commerciale tra la compagnia richiedente nazionale e il gruppo delle compagnie marittime nazionali di linea facenti parte di una conferenza non [...]
Art. 6.      1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione, incaricata di esprimere pareri sulle condizioni di partecipazione alle quote di traffico di [...]
Art. 7.      1. Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi forza obbligatoria tra le parti ai sensi della convenzione, si applica l'art. 800 del [...]
Art. 8.      1. I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, [...]


§ 94.1.889 - Legge 10 luglio 1991, n. 210.

Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

(G.U. 17 luglio 1991, n. 166)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi della presente legge:

     a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;

     b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale convenzione, in conformità del regolamento CEE:

     a) alle conferenze marittime i cui membri trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della convenzione;

     b) alle compagnie di navigazione che operano o chiedono di operare nell'ambito delle conferenze marittime di cui alla lettera a);

     c) ai caricatori e alle organizzazioni dei caricatori che hanno rispettivamente il loro domicilio o la sede nel territorio dello Stato.

 

          Art. 3.

     1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le società costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre:

     a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma , del codice civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana;

     b) ovvero, se costituite sotto forma di società in nome collettivo o di società in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato.

     2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, semprechè utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea.

     3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane [1] .

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro della marina mercantile è l'autorità nazionale competente ai sensi della convenzione e del regolamento CEE.

     2. Il Ministro della marina mercantile, su richiesta della compagnia di navigazione marittima interessata, dichiara con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, se sussistono i requisiti di nazionalità di cui all'art. 3. La compagnia richiedente deve fornire la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di nazionalità. Il Ministero della marina mercantile può avvalersi della collaborazione di altri Ministeri e di enti pubblici.

 

          Art. 5.

     1. Allorchè il negoziato commerciale tra la compagnia richiedente nazionale e il gruppo delle compagnie marittime nazionali di linea facenti parte di una conferenza non si è concluso con un accordo e la conciliazione prevista dal regolamento CEE non ha avuto esito positivo, nè può essere esperita una procedura arbitrale, su richiesta di una delle compagnie e previa consultazione della totalità delle compagnie interessate, il Ministro della marina mercantile stabilisce con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 6, le condizioni di partecipazione alle quote di traffico riservate alle compagnie marittime nazionali nell'ambito della disciplina conferenziale.

     2. Ai fini del comma 1, il Ministro della marina mercantile tiene conto dei criteri di cui alla convenzione e al regolamento CEE, nonchè:

     a) del numero e del tonnellaggio di stazza lorda delle navi di proprietà rispetto al numero e al tonnellaggio di stazza lorda delle navi noleggiate, nonchè della durata del loro impiego nel settore del traffico conferenziale di linea;

     b) degli effetti che la partecipazione delle compagnie di navigazione interessate al traffico conferenziale di linea può produrre sui livelli qualitativi e sul grado di efficienza dei servizi di trasporto offerti dalla conferenza, tenuto conto della situazione attuale e delle prospettive di sviluppo del traffico servito.

 

          Art. 6.

     1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione, incaricata di esprimere pareri sulle condizioni di partecipazione alle quote di traffico di cui al comma 1 dell'art. 5.

     2. La commissione è composta da:

     a) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) due esperti nel settore dei trasporti marittimi;

     c) un docente universitario in diritto della navigazione o in diritto internazionale o in materie giuridiche attinenti ai trasporti marittimi.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.

     4. I componenti della commissione e il segretario durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue L. 650.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi forza obbligatoria tra le parti ai sensi della convenzione, si applica l'art. 800 del codice di procedura civile.

     2. Le condizioni per la dichiarazione di efficacia sono quelle di cui all'art. 39 della convenzione.

 

          Art. 8.

     1. I diritti derivanti dalla convenzione e dal regolamento CEE devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 2, della convenzione.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.