§ 94.1.874 - Legge 9 aprile 1990, n. 99.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/04/1990
Numero:99

§ 94.1.874 - Legge 9 aprile 1990, n. 99.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

(G.U. 2 maggio 1990, n. 100, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.

 

     Art. 3.

     1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Società per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed è ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo è assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.

     2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

 

     Art. 4.

     1. Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al riguardo, una relazione al Parlamento.

 

     Art. 5.

     1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Società italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sarà stipulata un'apposita convenzione.

     2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attività che la Società concessionaria svolgerà in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva

 

     Testo della lettera italiana

     Roma, 23 ottobre 1987

     Eccellenza,

     a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:

     "La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.

     Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art. 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 29 aprile 1953".

     Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

     Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

     On. Dr. Gabriele Gatti

     Segretario di Stato

     per gli Affari Esteri

     della Repubblica di San Marino

     Testo della lettera sanmarinese

     Roma, 23 ottobre 1987

     Eccellenza,

     ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna, del seguente tenore:

     ""Eccellenza,

     a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva:

     "La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione.

     Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art. 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione d'Amicizia e Buon Vicinato, firmato a Roma il 29 aprile 1953".

     Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

     Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.""

     Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo della Repubblica di San Marino è d'accordo su quanto precede.

     Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

     On. Giulio Andreotti

     Ministro per gli affari esteri

     della Repubblica Italiana

 

Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino concordano sulla costituzione, per gli scopi di cui al successivo articolo 2, di una Società di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Società sammarinese di servizio pubblico che verrà designata dalla Repubblica di San Marino.

     La partecipazione al capitale della Società sarà paritaria.

 

     Art. 2.

     Scopo istituzionale della Società di cui all'articolo 1 è la gestione in esclusiva del servizio di radio-diffusione circolare della Repubblica di San Marino nei settori radiofonico e televisivo. Essa potrà inoltre svolgere attività nel campo della produzione e commercio di programmi radiotelevisivi, nell'organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi, anche sviluppando rapporti con altri Enti e Società operanti nei settori predetti, e quant'altro verrà ritenuto utile a garantire l'economicità della gestione ed il raggiungimento dei fini societari.

     Il Governo della Repubblica di San Marino non promuoverà e non favorirà, nel campo radio-televisivo, iniziative che possano essere concorrenziali, all'interno o all'esterno del proprio territorio, con l'attività della Società di cui al presente Trattato.

 

     Art. 3.

     La Società di cui all'art. 1 disporrà di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilità dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 mt.

     Limitatamente al periodo di validità del presente Accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e svolto dalla Società di cui all'art. 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati.

 

     Art. 4.

     La Società di cui all'art. 1 opererà nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, italiana e sammarinese, che concorrono a costituirla, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione.

     La Società ispirerà la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione. A questo obiettivo concorreranno i proventi da pubblicità e dall'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Trattato il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con la somma forfettaria di lire 6 miliardi annui. La Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo finanzierà alle stesse condizioni che potrà ottenere, l'installazione degli impianti fino ad un massimo di lire 12 miliardi, secondo modalità che verranno stabilite tra le Società concessionarie di cui all'art. 1.

     Nella Repubblica di San Marino la Società sarà esente da ogni tassa o imposta presente e futura.

     Le competenti Autorità sammarinesi rilasceranno i necessari permessi di lavoro sulla base delle richieste presentate dalla Società di cui all'art. 1.

 

     Art. 5.

     I due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, anche sul piano internazionale, atte a rendere possibile il funzionamento degli impianti.

 

     Art. 6.

     I due Governi costituiranno una Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle due Parti, o almeno una volta all'anno, al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

 

     Art. 7.

     Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora e televisiva diretta da satellite sulle frequenze assegnate alla Repubblica di San Marino, i due Governi si impegnano a non adottare iniziative unilaterali. Resta inteso che, qualora se ne ravvisi la possibilità e la convenienza, il Governo di San Marino, previo accordo con il Governo italiano, autorizzerà la Società di cui all'Articolo 1 ad una utilizzazione diretta di tale mezzo.

 

     Art. 8.

     Dalla data della firma del presente Accordo, e fino a quando non sarà operativa la Società di cui all'Articolo 1, il Governo italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San Marino, si impegna a che la Società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo fornisca una informazione riguardante San Marino, a carattere continuativo, con diffusione sul territorio sammarinese.

     Nello stesso periodo, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a non porre in essere ed a non consentire che vengano poste in essere, nel proprio territorio, altre iniziative in campo radiotelevisivo.

     Il Governo della Repubblica di San Marino, al momento in cui sarà operativa la Società di cui all'articolo 1, rinuncia altresì a collaborare, direttamente o indirettamente, ad iniziative in campo radiotelevisivo, al di fuori del proprio territorio.

 

     Art. 9.

     Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

     Il presente Accordo avrà la durata di 15 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi annuali salvo denuncia, con preavviso di sei mesi.