§ 94.1.873 - Legge 9 aprile 1990, n. 98.
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/04/1990
Numero:98


Sommario
Art. 1.      1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà [...]
Art. 2.      1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la [...]
Art. 3.      Allorché una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la [...]
Art. 4.      1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito [...]
Art. 5.      I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, [...]
Art. 6.      1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i [...]
Art. 7.      1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni [...]
Art. 8.      Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o [...]
Art. 9.      1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del [...]
Art. 10.      Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa


§ 94.1.873 - Legge 9 aprile 1990, n. 98.

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

(G.U. 2 maggio 1990, n. 100, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

 

Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

     a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione,

     b) a far esaminare il suo caso, e

     c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata autorità.

     2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

 

          Art. 2.

     1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

     2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

 

          Art. 3.

     Allorché una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subìto una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

 

          Art. 4.

     1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

     2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.

     3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

 

          Art. 5.

     I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

 

          Art. 6.

     1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

     2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

     3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

     4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'art. 63 della Convenzione.

     5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'art. 1 concernente il territorio di uno Stato.

 

          Art. 7.

     1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

     2. Cionondimeno il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta in virtù dell'art. 25 della Convenzione o l'accettazione della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatta mediante una dichiarazione in virtù dell'art. 46 della Convenzione, non potrà essere esercitato per quel che concerne il presente Protocollo, a meno che lo Stato interessato abbia fatto una dichiarazione di riconoscimento di tale diritto o di accettazione di detta giurisdizione ai sensi degli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo.

 

          Art. 8.

     Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 9.

     1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'art. 8.

     2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

          Art. 10.

     Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

     a) tutte le firme;

     b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

     c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;

     d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

     In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto hanno firmato il presente Protocollo.

     Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

     Il Segretario generale del Consiglio d'Europa invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.