§ 94.1.857 - Legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/10/1989
Numero:364


Sommario
Art. 1.      La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento
Art. 2.      Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei [...]
Art. 3.      La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto
Art. 4.      La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono [...]
Art. 5.      La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione
Art. 6.      Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o [...]
Art. 7.      Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami
Art. 8.      La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust
Art. 9.      Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da [...]
Art. 10.      La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato [...]
Art. 11.      Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni [...]
Art. 12.      Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in [...]
Art. 13.      Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della [...]
Art. 14.      La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust
Art. 15.      La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni [...]
Art. 16.      La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge [...]
Art. 17.      Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge
Art. 18.      Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico
Art. 19.      La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale
Art. 20.      Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione [...]
Art. 21.      Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato [...]
Art. 22.      La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro costituzione
Art. 23.      Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per [...]
Art. 24.      Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di [...]
Art. 25.      La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate [...]
Art. 26.      Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. [...]
Art. 27.      La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione
Art. 28.      Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'art. 30, paragrafo 1
Art. 29.      Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, [...]
Art. 30.      La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'art. 27
Art. 31.      Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi [...]
Art. 32.      Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle [...]


§ 94.1.857 - Legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.

(G.U. 8 novembre 1989, n. 261, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Capitolo I

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 1.

     La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

     Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

     a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

     b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

     c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

     Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

 

          Art. 3.

     La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

 

          Art. 4.

     La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee.

 

          Art. 5.

     La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.

 

Capitolo II

 

LEGGE APPLICABILE

 

          Art. 6.

     Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.

     Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.

 

          Art. 7.

     Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.

     Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

     a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;

     b) della situazione dei beni del trust;

     c) della residenza o sede degli affari del trustee;

     d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

 

          Art. 8.

     La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.

     In particolare, la legge dovrà regolamentare:

     a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;

     d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;

     c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;

     d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;

     e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;

     f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;

     g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;

     h) la modifica o la cessazione del trust;

     i) la ripartizione dei beni del trust;

     j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.

 

          Art. 9.

     Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.

 

          Art. 10.

     La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un'altra legge.

 

Capitolo III

 

RICONOSCIMENTO

 

          Art. 11.

     Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

     Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

     a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;

     b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;

     c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;

     d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

 

          Art. 12.

     Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

 

          Art. 13.

     Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

 

          Art. 14.

     La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust.

 

Capitolo IV

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 15.

     La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

     a) la protezione di minori e di incapaci;

     b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

     c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;

     d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;

     e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;

     f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

     Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

 

          Art. 16.

     La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.

     In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto.

     Ciascuno Stato contraente potrà mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.

 

          Art. 17.

     Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

 

          Art. 19.

     La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.

 

          Art. 20.

     Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria.

     Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.

     L'art. 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.

 

          Art. 21.

     Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.

 

          Art. 22.

     La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro costituzione.

     Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un trust costituito prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

 

          Art. 23.

     Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il trust, ogni riferimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale in questione.

 

          Art. 24.

     Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali.

 

          Art. 25.

     La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.

 

Capitolo V

 

CLAUSOLE FINALI

 

          Art. 26.

     Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.

     Nessun'altra riserva sarà consentita.

     Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.

 

          Art. 27.

     La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

     Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

 

          Art. 28.

     Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'art. 30, paragrafo 1.

     Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

     L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla succitata adesione entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui all'art. 32.

     Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

 

          Art. 29.

     Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o solamente a una o più di esse, e potrà, in qualunque, momento, modificare detta dichiarazione, formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

     Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato.

 

          Art. 30.

     La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'art. 27.

     Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:

     a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

     b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 28;

     c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'art. 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.

 

          Art. 31.

     Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

     La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data successiva, specificata nella notifica.

 

          Art. 32.

     Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'art. 28:

     a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'art. 27;

     b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'art. 30;

     c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 28;

     d) le estensioni di cui all'art. 29;

     e) le dichiarazioni di cui all'art. 20;

     f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'art. 26;

     g) le denunce di cui all'art. 31.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 15 sessione.