§ 94.1.834 - Legge 2 gennaio 1989, n. 18.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:02/01/1989
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Condizioni preliminari
Art. 2.      Le Parti costituiranno una Commissione tecnica mista, incaricata delle consultazioni reciproche riferite al presente Accordo, e di ogni altro assunto di carattere [...]
Art. 3.  Scambio di informazioni
Art. 4.      Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle tecniche di amministrazione alberghiera e di pensioni, sulle rispettive [...]
Art. 5.      Le due Parti scambieranno informazioni sull'equipaggiamento e i servizi destinati specialmente al turismo sociale e studentesco
Art. 6.  Promozione
Art. 7.      Ciascuna delle Parti, nell'interesse della divulgazione delle proprie attrattive turistiche, collaborerà, nella misura delle proprie possibilità, alle esposizioni [...]
Art. 8.      Le Parti faranno in modo che le organizzazioni turistiche rispettino la realtà sociale, storica e culturale dei due Paesi, sia nella pubblicità che nell'informazione
Art. 9.  Formazione
Art. 10.      Le due Parti promuoveranno programmi bilaterali con borse di studio messe a disposizione di quelle istituzioni di insegnamento e di formazione che formino personale [...]
Art. 11.  Consultazioni
Art. 12.  Durata


§ 94.1.834 - Legge 2 gennaio 1989, n. 18.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.

(G.U. 28 gennaio 1989, n. 23, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina

 

     Art. 1. Condizioni preliminari

     Le Parti porranno una particolare attenzione allo sviluppo e ampliamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi, al fine di promuovere la mutua conoscenza delle rispettive Storia, Vita e Cultura.

 

          Art. 2.

     Le Parti costituiranno una Commissione tecnica mista, incaricata delle consultazioni reciproche riferite al presente Accordo, e di ogni altro assunto di carattere turistico che possa essere stabilito tra le stesse. Detta Commissione, composta da funzionari delle Amministrazioni centrali competenti ed integrata da esperti tecnici di ambo le parti, si riunirà con cadenza biennale, alternativamente in Italia e in Argentina.

 

          Art. 3. Scambio di informazioni

     Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle rispettive disposizioni di legge, incluso ciò che si riferisce alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali, insediamenti turistici, agenzie di viaggio, attività settoriali professionali ed ogni altro argomento affine.

 

          Art. 4.

     Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle tecniche di amministrazione alberghiera e di pensioni, sulle rispettive esperienze di organizzazione e gestione di servizi turistici.

 

          Art. 5.

     Le due Parti scambieranno informazioni sull'equipaggiamento e i servizi destinati specialmente al turismo sociale e studentesco.

 

          Art. 6. Promozione

     Le Parti promuoveranno la pubblicità turistica reciproca, le attività informative e di propaganda, e lo scambio di materiale stampato e di pellicole cinematografiche, con il fine di mantenere informati adeguatamente i rispettivi popoli sulle possibilità turistiche offerte.

 

          Art. 7.

     Ciascuna delle Parti, nell'interesse della divulgazione delle proprie attrattive turistiche, collaborerà, nella misura delle proprie possibilità, alle esposizioni turistiche organizzate dall'altra Parte, e promuoverà le visite di familiarizzazione reciproca di agenti di viaggio e giornalisti specializzati.

 

          Art. 8.

     Le Parti faranno in modo che le organizzazioni turistiche rispettino la realtà sociale, storica e culturale dei due Paesi, sia nella pubblicità che nell'informazione.

 

          Art. 9. Formazione

     Le Parti si scambieranno informazioni riguardanti i propri programmi di formazione, conoscenze tecniche e altri aspetti in relazione con lo sviluppo dell'offerta di servizi turistici.

 

          Art. 10.

     Le due Parti promuoveranno programmi bilaterali con borse di studio messe a disposizione di quelle istituzioni di insegnamento e di formazione che formino personale specializzato.

 

          Art. 11. Consultazioni

     Il presente Accordo potrà essere modificato previo assenso delle Parti, su proposta di ciascuna di esse.

     Le modifiche deliberate secondo quanto detto nel paragrafo anteriore saranno formalizzate attraverso uno Scambio di Note diplomatiche e entreranno in vigore alla data in cui le Parti si comunicheranno reciprocamente di aver concluso le operazioni legali necessarie a tale fine.

 

          Art. 12. Durata

     Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data nella quale le Parti si comunichino reciprocamente di aver compiuto le operazioni legali necessarie a tale fine, tale comunicazione avverrà per via diplomatica; l'Accordo avrà una durata di sei anni, prorogabili, per riconduzione tacita, per periodi ulteriori di sei anni.

     Parimenti esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento, da una delle due Parti, mediante notifica scritta, presentata con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'Accordo, nel quale caso i programmi e progetti in corso di esecuzione che siano stati intrapresi durante la vigenza dell'Accordo non verranno interrotti.

     Fatto nella città di Buenos Aires il giorno venti del mese di dicembre millenovecentottantacinque in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti fede.