§ 94.1.820 - Legge 23 agosto 1988, n. 393.
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/08/1988
Numero:393


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Misure di regolamentazione
Art. 3.  Computo dei livelli regolamentati
Art. 4.  Regolamentazione degli scambi commerciali con Stati od organismi che non sono Parti al Protocollo
Art. 5.  Particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo
Art. 6.  Valutazione e riesame delle misure di regolamentazione
Art. 7.  Comunicazione dati
Art. 8.  Non-conformità
Art. 9.  Ricerca, sviluppo, opinione pubblica e scambio di informazioni
Art. 10.  Assistenza tecnica
Art. 11.  Riunioni delle Parti
Art. 12.  Segretariato
Art. 13.  Disposizioni finanziarie
Art. 14.  Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione
Art. 15.  Firma
Art. 16.  Entrata in vigore
Art. 17.  Parti che aderiscono dopo l'entrata in vigore
Art. 18.  Riserve
Art. 19.  Denuncia
Art. 20.  Testi autentici


§ 94.1.820 - Legge 23 agosto 1988, n. 393.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987.

(G.U. 8 settembre 1988, n. 211, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera

 

(Traduzione non ufficiale) 

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo:

     1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera adottata il 22 marzo 1985.

     2. Per "Parti" si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.

     3. Per "Segretariato" si intende il segretariato della Convenzione.

     4. Per "sostanza regolamentata" si intende una sostanza elencata all'Annesso A al presente Protocollo, sia isolata, o in miscuglio. Tuttavia tale definizione esclude ogni sostanza di tale natura se essa è contenuta in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinaggio della sostanza elencata.

     5. Per "produzione" si intende la quantità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti.

     6. Per "consumo" si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.

     7. Per "livelli calcolati" della produzione, delle importazioni e delle esportazioni e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l'articolo 3.

     8. Per "razionalizzazione industriale" si intende il trasferimento di tutta o di una parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

 

          Art. 2. Misure di regolamentazione

     1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10% massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.

     2. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria II dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento non superiore al 10% massimo rispetto al livello del 1986.

     Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti. Le modalità per l'attuazione di tali provvedimenti saranno decise dalle Parti nella loro prima riunione dopo il primo esame scientifico.

     3. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, al line di far fronte ai fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il suo livello calcolato di produzione potrà superare tale limite, fino al dieci per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

     4. Ciascuna Parte si assicurerà che per il periodo dal 1° luglio 1998 fino al 30 giugno 1999, ed in ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate elencate nella categoria I dell'Annesso A non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produca una o più di tali sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello di produzione per il 1986. Tuttavia, al fine di far fronte alle esigenze nazionali di base delle Parti che operano ai sensi dell'articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il livello calcolato di produzione di detta Parte potrà superare tale limite fino al quindici per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo entrerà in vigore, a meno di decisione contraria delle Parti, presa in riunione a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno due terzi del livello calcolato totale di consumo delle Parti di tali sostanze. Questa decisione sarà esaminata ed adottata alla luce delle valutazioni di cui all'Articolo 6.

     5. Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A è stato inferiore a venticinque kilotonnellate può, ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione in eccedenza dei limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente Articolo. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sarà notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non più tardi.

     6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all'Articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1° gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg. pro capite.

     7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

     8. a) Alcune Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all'Articolo 1 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente Articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente Articolo.

     b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell'Accordo.

     c) Tale Accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri della Organizzazione regionale di integrazione economica e l'Organizzazione interessata sono Parti nel Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.

     9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6, le Parti possono decidere se:

     i) debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell'ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;

     ii) debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.

     b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.

     c) Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parti.

     d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.

     10. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all'Articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:

     i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo;

     ii) il funzionamento, la portata ed i tempi delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze.

     b) Ogni decisione di tal specie entrerà in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.

     11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente Articolo, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente Articolo.

 

          Art. 3. Computo dei livelli regolamentati

     Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:

     a) della sua produzione:

     i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A

     ii) addizionando i risultati, per ogni categoria;

     b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo a);

     c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi a) e b). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

 

          Art. 4. Regolamentazione degli scambi commerciali con Stati od organismi che non sono Parti al Protocollo

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna Parte dovrà vietare l'importazione di sostanze regolamentate provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non debbono più esportare sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti al presente Protocollo.

     3. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate conformemente con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni all'annesso, in conformità con le procedure di cui sopra, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

     4. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo alla possibilità di vietare o limitare le importazioni, provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, di prodotti la cui produzione abbia richiesto l'uso di sostanze regolamentate, ma che non contengono dette sostanze. Qualora tale possibilità venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco di tali prodotti, in base alle procedure dell'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni in proposito, conformemente con le predette procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte al presente Protocollo.

     5. Ciascuna Parte dissuade l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato, che non è Parte al presente Protocollo.

     6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze regolamentate.

     7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione dei prodotti di sostituzione, o a contribuire in altro modo alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate.

     8. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 provenienti da qualunque Stato che non e Parte al presente Protocollo, saranno consentite qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti, che detto Stato è pienamente conforme con l'Articolo 2 e con il presente Articolo, e che ha presentato appositi dati a tal fine, come specificato nell'Articolo 7.

 

          Art. 5. Particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo

     1. Qualsiasi Parte che sia un paese in via di sviluppo, ed il cui livello calcolato di consumo annuale di sostanze regolamentate è inferiore a 0,3 kg. pro capite alla data dell'entrata in vigore del relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo avrà diritto, per far fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la propria conformità con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2, per un periodo di dieci anni successivo all'anno specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non potrà superare un livello calcolato di consumo annuale di 0,3 kg. pro capite. Essa avrà diritto ad utilizzare la media del suo livello calcolato di consumo annuale per il periodo 1995/1997 compreso, oppure un livello calcolato di consumo annuale di 0,3 kg. pro capite, a seconda di quale dei due sia più basso, come base di conformità con le misure di regolamentazione.

     2. Le Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per una sollecita utilizzazione di tali sostanze e tecnologie alternative.

     3. Le Parti si impegnano ad agevolare a livello sia bilaterale che multilaterale, la fornitura di sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo per l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.

 

          Art. 6. Valutazione e riesame delle misure di regolamentazione

     A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione disposte nell'Articolo 2 in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori, determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

 

          Art. 7. Comunicazione dati

     1. Ciascuna Parte, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale è divenuta Parte al Protocollo comunicherà al Segretariato i dati statistici relativi alla sua produzione, alle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna sostanza regolamentata per l'anno 1986, oppure la migliore approssimazione possibile di tali dati qualora dati effettivi non fossero disponibili.

     2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (con dati a parte per le quantità distrutte per mezzo di tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti), sulle sue importazioni ed esportazioni rispettive di tali sostanze in Parti ed in Stati od organismi che non sono Parti, per l'anno in cui essa è divenuta Parte e per ciascun anno successivo. Essa comunicherà tali dati non oltre nove mesi dopo la fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

 

          Art. 8. Non-conformità

     Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non-conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle Parti inadempienti.

 

          Art. 9. Ricerca, sviluppo, opinione pubblica e scambio di informazioni

     1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

     a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;

     b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;

     c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.

     2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.

     3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente Articolo.

 

          Art. 10. Assistenza tecnica

     1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione.

     2. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo può presentare al Segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.

     3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberazioni sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell'Articolo 9, e nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attività specificate in tali piani di lavoro.

 

          Art. 11. Riunioni delle Parti

     1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.

     2. In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle Parti, a meno che le Parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.

     3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:

     a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;

     b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 13;

     c) istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare il loro mandato;

     d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'Articolo 8;

     e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell'Articolo 10.

     Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:

     a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;

     b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2;

     c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo 2;

     d) stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati come disposto nell'Articolo 7 e nel paragrafo 3 dell'Articolo 9;

     e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;

     f) esaminare i rapporti predisposti dal Segretariato in conformità con il capoverso c) dell'Articolo 12;

     g) valutare, in conformità con l'Articolo 6, le misure di regolamentazione disposte dall'Articolo 2;

     h) esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi annesso, o di aggiunta di un nuovo annesso;

     i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente Protocollo;

     j) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

     4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori connessi alla protezione della ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

 

          Art. 12. Segretariato

     Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

     a) organizzare le riunioni delle Parti, come disposto dall'Articolo 11 ed assicurarne il servizio;

     b) ricevere i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;

     c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli Articoli 7 e 9;

     d) notificare le Parti di ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l'Articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;

     e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;

     f) comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;

     g) adempiere a tutte le altre funzioni che le parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

 

          Art. 13. Disposizioni finanziarie

     1. I fondi necessari per l'attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.

     2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente Protocollo.

 

          Art. 14. Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

     Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

 

          Art. 15. Firma

     Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione del Protocollo o di adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da Organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.

     2. Nessuno degli strumenti di cui sopra depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

     3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

          Art. 17. Parti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

 

          Art. 18. Riserve

     Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

 

          Art. 19. Denuncia

     Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo notificandone per iscritto il Depositario in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.

 

          Art. 20. Testi autentici

     L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

     Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

     (Si omette l'annesso A)

 

     Atto finale

     1. La Conferenza dei Plenipotenziari sul Protocollo sui Clorofluorocarburi alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera è stata convocata dal Direttore Esecutivo del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), in conformità con la decisione 13/18 adottata dal Consiglio di Governatori dell'UNEP il 23 maggio 1985.

     2. La Conferenza si è riunita presso la sede dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale a Montreal, con la cortese assistenza del Governo del Canada dal 14 al 16 settembre 1987.

     3. Tutti gli Stati erano invitati a partecipare alla Conferenza. Hanno accettato l'invito e partecipato alla Conferenza i seguenti Stati:

     Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Burkina Faso, Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, Canada, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Yemen Democratico, Egitto, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Ghana, Grecia, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Kenia, Corea Repubblica di Lussemburgo, Malesia, Mauritius, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Panama, Perù, Filippine, Portogallo, Senegal, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Togo, Tunisia, Uganda, Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Venezuela.

     4. Ha anche partecipato la Comunità Economica Europea.

     5. Hanno assistito ai lavori della Conferenza osservatori dei seguenti Stati:

     Repubblica Dominicana, Equador, Ungheria, India, Kuweit, Polonia.

     6. Hanno inoltre assistito ai lavori della Conferenza osservatori dei seguenti enti ed agenzie specializzate delle Nazioni Unite, e di organismi intergovernativi e non-governativi:

     Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO); Accordo Generale per le Tariffe doganali ed il Commercio (GATT); Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO); Organizzazione dell'Unità africana (OAU); Commissione delle Comunità Europee (CEE); Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); Camera di Commercio Internazionale (LCC); Federazione delle Associazioni Europee di Aerosols; Federazione dell'industria chimica europea; Associazioni dei fabbricanti chimici; Ente per la difesa delle Risorse Naturali; Istituto delle Risorse mondiali; Fondo di difesa dell'ambiente; Green Peace; Amici della Terra; Fondazione Seattle (Canada); Soc. Mammouth Internazionale per la elaborazione di progetti di Società umanitarie (Canada); Laboratori internazionali Watto (Canada); Dr. F.A. Homonnay & Associates (Canada); Organizzazione internazionale di fabbricanti automobilistici; Lega per una politica responsabile CFC; Istituto per il condizionamento d'aria e la refrigerazione (USA); Agenzia di protezione dell'Ambiente (USA); Istituto di politica europea dell'ambiente; Associazione nazionale per la protezione dagli incendi; Dupont Canada; Gruppo Beloff (Canada) Soc.; Prodotti chimici associati Canada; l'Aviazione militare degli Stati Uniti.

     7. La Conferenza è stata formalmente aperta dal Dr. Mostafa K. Tolba, Direttore Esecutivo dell'UNEP. Durante la cerimonia inaugurale, la Conferenza ha ricevuto una allocuzione di benvenuto da parte dell'Onorevole Tom McMillan, Ministro dell'Ambiente, a nome del Governo del Canada.

     8. Il Dr. Mostafa K. Tolba ha svolto le funzioni di Segretario Generale della Conferenza; la D.ssa Iwona Rummel-Bulska (UNEP) quelle di Segretario Esecutivo.

     9. Il Presidente ha eletto all'unanimità l'Ambasciatore W. Lang (Austria) come Presidente.

     10. La Conferenza ha inoltre eletto i seguenti funzionari:

     Vice-Presidenti:

     Ambasciatore E. Hawas (Egitto)

     Dr. V. Zakharov (Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste)

     Relatore:

     M. C.R. Roque (Filippine).

     11. La Conferenza ha adottato il seguente ordine del giorno:

     1. Apertura della Conferenza.

     2. Questioni organizzative:

     a) Adozione delle regole di procedura;

     b) Elezione del Presidente;

     c) Elezione dei Vice-Presidenti e del Relatore;

     d) Adozione dell'ordine del giorno;

     e) Nomina dei membri del Comitato per la verifica dei poteri;

     f) Nomina dei membri del Comitato di redazione;

     g) Organizzazione del lavoro della Conferenza.

     3. Esame del progetto di Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera.

     4. Rapporto del Comitato per la verifica dei poteri.

     5. Adozione del Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera.

     6. Adozione dell'Atto finale della Conferenza.

     7. Firma degli strumenti finali.

     8. Fine della Conferenza.

     12. La Conferenza ha adottato, come regolamento di procedura, il documento UNEP/IG. 79/2 proposto dal Segretariato.

     13. In conformità con il regolamento di procedura, la Conferenza ha istituito i seguenti Comitati:

     Commissione Plenaria

     Presidente:

     Il Presidente della Conferenza

     Bureau

     Presidente:

     Il Presidente della Conferenza

     Membri:

     I Vice-Presidenti della Conferenza, il Relatore ed il Presidente del Comitato di Redazione.

     Comitato di Redazione

     Presidente:

     M. Jon. J. Allen (Canada)

     Membri:

     Argentina, Australia, Francia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti.

     Comitato di verifica dei poteri

     Presidente:

     Ambasciatore José M. Bustani (Brasile)

     Membri:

     Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Indonesia, Kenia, Messico, Norvegia.

     14. I principali documenti utilizzati come base per le deliberazioni della Conferenza erano:

     - Settimo progetto di Protocollo riveduto su [i Clorofluorocarburi] [ed altre sostanze che impoveriscono l'ozono] UNEP/IG. 93/3 e Rev. 1;

     - Rapporti del Gruppo di lavoro ad hoc di esperti legali e tecnici per la elaborazione di un Protocollo sui Clorofluorocarburi alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera (Gruppo di Vienna) UNEP/WG. 151/L. 4, UNEP/ WG. 167/2 e UNEP/WG. 172/2.

     15. Inoltre, la Conferenza ha potuto avvalersi di numerosi altri documenti che le sono stati messi a disposizione dal Segretariato dell'UNEP.

     16. La Conferenza ha approvato la raccomandazione del Comitato per la verifica dei poteri volta a far accertare la regolarità delle credenziali dei rappresentanti degli Stati partecipanti elencati al paragrafo 3.

     17. In base alle deliberazioni della Commissione Plenaria, la Conferenza ha approvato il 16 settembre 1987, il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera. Il Protocollo annesso al presente Atto Finale sarà aperto alla firma presso il Ministero degli Affari Esteri del Canada ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

     18. La Conferenza ha anche approvato le seguenti Risoluzioni allegate al presente Atto Finale: 1. Risoluzione sul Protocollo di Montreal.

     2. Risoluzione sullo scambio di informazioni tecniche.

     3. Risoluzione sulla comunicazione dei dati.

     4. Tributo al Governo del Canada.

     19. All'atto dell'adozione del presente Atto Finale, alcune delegazioni hanno reso delle dichiarazioni che sono riportate nel presente documento.

     In fede di che i rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale.

     Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette in un originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ogni versione in lingua essendo ugualmente autentica. Il testo originale sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

     1. Risoluzione sul protocollo di Montreal

     La Conferenza,

     Avendo approvato il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera,

     Notando con soddisfazione che il Protocollo è stato aperto per la firma a Montreal il 16 settembre 1987,

     Richiamando la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, approvata il 22 marzo 1985,

     Tenendo presente la Risoluzione della Conferenza dei Plenipotenziari sulla protezione della ozonosfera approvata lo stesso giorno, la quale sollecitava, nel sesto paragrafo operativo, "tutti gli Stati ed organizzazioni di integrazione economica regionale a porre sotto controllo, in attesa dell'entrata in vigore di un Protocollo, le loro emissioni di CFC, soprattutto per mezzo di aerosols, con tutti i mezzi a loro disposizione, compresi i controlli sulla produzione o la loro utilizzazione, in tutta la misura del possibile,

     1. Richiede a tutti gli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica che ancora non lo abbiano fatto, di dare attuazione al sesto paragrafo, tenendo presente le disposizioni pertinenti nel Protocollo relative alla particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo;

     2. Fa appello a tutti gli Stati affinché divengano Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera;

     3. Sollecita tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale, compresi quelli che non hanno partecipato alla presente Conferenza, a firmare ed a divenire Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera;

     4. Invita il Direttore Esecutivo del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite a trasmettere la presente Risoluzione al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a diramarla a tutti gli Stati ed Organizzazioni di integrazione economica regionale.

 

     2. Risoluzione sugli scambi di informazione tecnica

     La Conferenza,

     Avendo approvato il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono la ozonosfera,

     Consapevole dell'importanza di ridurre il più rapidamente possibile le emissioni di tali sostanze, Riconoscendo la necessità di un sollecito scambio di informazioni sulle tecnologie e le strategie per raggiungere detto fine,

     1. Invita il Direttore Esecutivo del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) in attesa della prima riunione delle Parti, ad adottare adeguati provvedimenti per agevolare lo scambio di informazioni tecnologiche di cui agli Articoli 9 e 10 del Protocollo;

     2. Si appella agli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica interessate affinché si rendano promotori, il prima possibile, in collaborazione con l'UNEP, di un laboratorio per:

     a) scambiare informazioni concernenti le tecnologie e le strategie amministrative volte a ridurre le emissioni delle sostanze elencate all'Annesso A al Protocollo, ed elaborare alternative, ai sensi del paragrafo 2 dell'Annesso II alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera; b) individuare i settori in cui si rivelino necessari ulteriori ricerche e sviluppi tecnici.

     3. Sollecita tutte le Parti interessate a partecipare ed a contribuire a detto laboratorio, ed a fare uso sollecito delle informazioni così ottenute per ridurre le emissioni di tali sostanze ed elaborare prodotti di sostituzione.

 

     3. Risoluzione sulla comunicazione dei dati

     La Conferenza,

     Avendo approvato il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera,

     Convinti che la comunicazione tempestiva di dati completi e precisi sulla produzione ed il Consumo delle sostanze regolamentate abbia una rilevanza critica ai fini di una attuazione effettiva ed efficace del presente Protocollo;

     1. Domanda a tutti i firmatari di effettuare al più presto tutti i passi necessari ai fini dell'acquisizione e comunicazione dei dati sulla produzione, importazione ed esportazione di sostanze regolamentate, in maniera completa e tempestiva, in conformità con l'Articolo 7 del Protocollo ed in considerazione del paragrafo 1 dell'Articolo 4 della Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera;

     2. Invita i firmatari a consultarsi con altri firmatari ed a procurarsi consiglio ed assistenza presso il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), ed altre Organizzazioni internazionali pertinenti, a seconda delle necessità, per la progettazione e la messa in opera di sistemi per la comunicazione dei dati;

     3. Domanda al Direttore Esecutivo dell'UNEP, di convocare entro sei mesi dall'approvazione della presente Risoluzione, una riunione di esperti governativi con l'assistenza di esperti delle Organizzazioni internazionali pertinenti, per formulare raccomandazioni sulla armonizzazione dei dati sulla produzione, importazione ed esportazione al fine di garantire l'omogeneità e la comparabilità dei dati relativi alle sostanze regolamentate.

 

     4. Tributo al Governo del Canada

     La Conferenza,

     Essendosi riunita a Montreal dal 14 al 16 settembre 1987 su cortese invito del Governo del Canada, Convinta che gli sforzi effettuati dal Governo del Canada e dalle Autorità civili di Montreal nel porre a disposizione attrezzature, locali ed altre risorse hanno contribuito in maniera significativa ad uno svolgimento ordinato dei suoi lavori,

     Profondamente riconoscente per la cortesia e l'ospitalità elargita dal Governo del Canada e dalla città di Montreal ai membri delle delegazioni, nonché agli osservatori ed al segretariato che hanno partecipato alla Conferenza,

     Esprime la sua sincera gratitudine al Governo del Canada, alle autorità di Montreal e, per il loro tramite, ai cittadini del Canada ed in particolare a quelli di Montreal per il cordiale benvenuto da essi riservato alla Conferenza ed a coloro che hanno partecipato ai lavori, nonché per il loro contributo al successo della Conferenza.

 

     Dichiarazioni

     rese all'atto dell'adozione dell'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari sul Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.

     1. A nome dei Paesi in via di sviluppo, il delegato dell'Egitto ha dichiarato che, secondo l'interpretazione dei Paesi in via di sviluppo, nessuna delle disposizioni dell'Articolo 2 del Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono l'ozonosfera inciderà in alcun modo sull'accordo raggiunto per quanto riguarda il capoverso c) dell'Articolo 3 nonché gli Articoli 4 e 5.

     2. A nome della Comunità economica europea, il delegato della Danimarca ha affermato che tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, nonché la CEE, firmeranno il Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono l'ozonosfera e ratificheranno non appena possibile la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera affinché il Protocollo di Montreal possa entrare in vigore il 1° gennaio 1989.

     3. Il delegato dell'Unione Sovietica ha dichiarato che l'Unione Sovietica, pur condividendo interamente il principio che gli scambi commerciali relativi ai clorofluorocarburi dovrebbero essere regolamentati, ritiene necessario inserire in un articolo corrispondente una disposizione che autorizzi le Parti ad adempiere ai loro impegni precedenti. Ciò sarebbe testualmente conforme a tutti gli accordi internazionali ed alle loro finalità. Nella prima riunione delle Parti, occorrerebbe adoprarsi per apportare emendamenti e rettifiche ad un certo numero di articoli al fine di rendere il Protocollo più flessibile e maggiormente atto a rispondere ai fabbisogni dei vari Paesi, in particolare di quelli aventi un basso livello di consumo di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera. Nella loro prima riunione le Parti dovrebbero in particolar modo esaminare, oltre alle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, i dati scientifici relativi all'effetto che l'uso di prodotti di sostituzione può avere sulla salute umana e sull'ambiente, nonché le loro conseguenze ecologiche. A tal fine, gli esperti scientifici dovrebbero predisporre un quadro globale dei prodotti di sostituzione. L'unione Sovietica, nel ribadire la sua volontà di sviluppare una cooperazione internazionale nel settore della tutela dell'ambiente in generale e dell'ozonosfera in particolare, ritiene che nell'insieme il Protocollo appare approntato per la firma e che la questione potrà essere risolta dopo avere esaminato la base giuridica delle disposizioni contenute in alcuni articoli formulati negli ultimi giorni della Conferenza.