§ 94.1.815 - Legge 4 luglio 1988, n. 277.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata, a Vienna il 22 marzo 1985, nonché di due [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:04/07/1988
Numero:277


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Obiettivi generali
Art. 3.  Ricerche e osservazioni sistematiche
Art. 4.  Cooperazione nei campi giuridico scientifico e tecnico
Art. 5.  Comunicazione d'informazioni
Art. 6.  Conferenza delle Parti
Art. 7.  Il Segretariato
Art. 8.  Adozione di protocolli
Art. 9.  Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli
Art. 10.  Adozione degli annessi ed emendamenti di questi annessi
Art. 11.  Composizione delle controversie
Art. 12.  Firma
Art. 13.  Ratifica, accettazione o approvazione
Art. 14.  Adesione
Art. 15.  Diritto di voto
Art. 16.  Rapporti fra la Convenzione e i suoi protocolli
Art. 17.  Entrata in vigore
Art. 18.  Riserve
Art. 19.  Denuncia
Art. 20.  Depositario
Art. 21.  Testi facenti fede


§ 94.1.815 - Legge 4 luglio 1988, n. 277.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata, a Vienna il 22 marzo 1985, nonché di due risoluzioni finali adottate in pari data.

(G.U. 21 luglio 1988, n. 170, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonché le due risoluzioni finali adottate in pari data.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per “Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione:

     1. Per "ozonosfera" si intende lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta.

     2. Per "effetti nocivi" si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico o agli esseri viventi, ivi compresi i cambiamenti climatici, che esercitano effetti nocivi significativi sulla salute dell'uomo o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o predisposti o sui materiali utili all'umanità.

     3. Per "tecnologia o materiali di sostituzione" si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permette di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o possono avere effetti nocivi sulla ozonosfera.

     4. Per "sostanze di sostituzione" si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nocivi sulla ozonosfera.

     5. Per "Parti" si intendono le Parti alla presente convenzione, a meno che il testo non imponga un'altra interpretazione.

     6. Per "organizzazione regionale di integrazione economica" si intende una organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che ha competenza nei settori coperti dalla Convenzione o dai suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi.

     7. Per "protocolli" si intendono i protocolli della presente Convenzione.

 

          Art. 2. Obiettivi generali

     1. Le Parti adotteranno misure appropriate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore di cui sono parti per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attività umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera.

     2. A questo scopo, le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilità:

     a) cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni al fine di meglio comprendere e apprezzare gli effetti delle attività umane sulla ozonosfera e gli effetti esercitati sulla salute dell'uomo e l'ambiente dalla modificazione della ozonosfera;

     b) adottano le misure legislative o amministrative adeguate e cooperano per armonizzare le politiche appropriate tendenti a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane dipendenti dalla loro giurisdizione o dal loro controllo nel caso in cui queste attività abbiano o possano avere effetti nocivi in seguito alla modificazione, o alla eventuale modificazione della ozonosfera;

     c) cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per l'applicazione della presente Convenzione in vista della adozione di protocolli e annessi;

     d) cooperano con gli organismi internazionali competenti per l'effettiva applicazione della presente Convenzione e i protocolli di cui esse sono parti.

     3. Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetti sul diritto delle Parti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne più rigorose di quelle esaminate ai paragrafi 1) e 2) di cui sopra e sono anche senza effetto sulle misure interne addizionali già prese da una Parte, salvo che queste misure non siano incompatibili con le obbligazioni derivanti a dette Parti dalla presente Convenzione.

     4. L'applicazione del presente articolo è fondata su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

 

          Art. 3. Ricerche e osservazioni sistematiche

     1. Le parti si impegnano, secondo la necessità, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti su:

     a) i processi fisici e chimici che possono influire sulla ozonosfera;

     b) gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di ogni modificazione della ozonosfera, in particolare quelli che risultano dalle modificazioni dell'irradiamento ultravioletto d'origine solare avente una azione biologica (UV-B);

     c) le incidenze sul clima delle modificazioni della ozonosfera;

     d) gli effetti delle modificazioni della ozonosfera e delle modificazioni dell'irradiamento UV-B risultanti sui materiali naturali e sintetici utili all'umanità;

     e) le sostanze, pratiche, processi e attività che possono influire sulla ozonosfera e i loro effetti cumulativi;

     f) le sostanze e tecnologie di sostituzione;

     g) i problemi socio-economici connessi;

     e come precisato agli annessi I e II.

     2. Le Parti si impegnano a promuovere o a mettere a punto, secondo la necessità, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti sia a livello nazionale che internazionale, dei programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato della ozonosfera e di altri parametri pertinenti conformemente alle disposizioni dell'annesso I.

     3. Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalidazione e la trasmissione dei dati ottenuti dalla ricerca e dei dati osservati, con l'intermediazione di centri di dati mondiali adeguati e in modo regolare e senza ritardo.

 

          Art. 4. Cooperazione nei campi giuridico scientifico e tecnico

     1. Le Parti facilitano e favoriscono lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato all'annesso II. Queste informazioni sono fornite agli organi autorizzati dalle Parti. Ogni organismo che riceve informazioni considerate come confidenziali dalla Parte che le fornisce provvede a che queste non siano divulgate e le riunirà al fine di proteggerne il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti.

     2. Le Parti cooperano, conformemente alla loro legislazione, regolamentazione e consuetudini nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei paesi in via di sviluppo, per promuovere, direttamente o con l'intermediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e conoscenze. La cooperazione si attuerà soprattutto con i mezzi seguenti:

     a) facilitare l'acquisizione di tecnologie di sostituzione dalle altre Parti;

     b) fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e i manuali e le guide speciali in materia;

     c) fornire il materiale e le istallazioni di ricerca e di osservazione sistematiche necessarie;

     d) assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.

 

          Art. 5. Comunicazione d'informazioni

     Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall'articolo 6, tramite il segretariato, le informazioni sulle misure che esse hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli di cui sono parti, la forma e frequenza di tali rapporti essendo stabilite dalle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.

 

          Art. 6. Conferenza delle Parti

     1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal segretariato designato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 7, un anno - al più tardi - dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza nella sua prima riunione.

     2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o previa domanda scritta di una Parte a condizione che questa domanda sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la propria comunicazione alle Parti suddette da parte del segretariato.

     3. La Conferenza delle Parti stabilirà e adotterà per consenso il proprio regolamento interno e il proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i regolamenti finanziari di ogni organo sussidiario che essa potrà creare e le disposizioni finanziarie che regoleranno il funzionamento del segretariato.

     4. La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l'applicazione della presente Convenzione e, inoltre:

     a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che debbono essere presentate conformemente all'articolo 5 e esamina sia queste informazioni sia i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;

     b) studia le informazioni scientifiche sullo stato della ozonosfera, sulla sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione;

     c) favorisce, conformemente all'articolo 2, l'armonizzazione delle politiche, strategie e misure appropriate per ridurre al minimo i rifiuti di sostanze che modificano o possono modificare l'ozonosfera e fa raccomandazioni su tutte le altre misure in rapporto con la presente Convenzione;

     d) adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerche, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambi di informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze;

     e) esamina e adotta, a seconda della necessità, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi annessi, conformemente agli articoli 9 e 10;

     f) esamina gli emendamenti a ogni protocollo e gli annessi a ogni protocollo e, se così è stato deciso, raccomanda la loro adozione alle parti al relativo protocollo;

     g) esamina e adotta, a seconda della necessità, gli annessi supplementari alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 10;

     h) esamina e adotta, a seconda della necessità, i protocolli conformemente all'articolo 8;

     i) istituisce gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione;

     j) si assicura, a seconda delle necessità, i servizi di organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli della Organizzazione meteorologica mondiale, della Organizzazione mondiale della sanità, così come del comitato di coordinamento per l'ozonosfera, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza anche, secondo le necessità, le informazioni provenienti da questi organi e comitati;

     k) esamina e prende ogni altra misura necessaria a perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

     5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, così come ogni Stato che non è parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione della ozonosfera che ha informato il segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte purché un terzo almeno delle parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

 

          Art. 7. Il Segretariato

     1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti:

     a) organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e assicurarne il servizio;

     b) stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ottenute conformemente agli articoli 4 e 5, così come sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell'articolo 6;

     c) adempiere alle funzioni che gli sono assegnate in virtù di ogni protocollo alla presente Convenzione;

     d) stabilire rapporti sulle attività condotte a buon fine nell'esercizio delle funzioni assegnategli in virtù della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti;

     e) assicurare il coordinamento necessario con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potrebbero essergli necessari per adempiere efficacemente alle proprie funzioni;

     f) adempiere a tutte le altre funzioni che la Conferenza delle Parti potrebbe decidere di assegnargli. 2. Le funzioni del segretariato saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenuta conformemente all'articolo 6. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il segretariato tra le organizzazioni internazionali competenti che si saranno proposte per assicurare le funzioni di segretariato previste dalla presente Convenzione.

 

          Art. 8. Adozione di protocolli

     1. La Conferenza delle Parti, può, durante una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione conformemente all'articolo 2.

     2. Il testo di ogni protocollo proposto è comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della suddetta riunione.

 

          Art. 9. Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli

     1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

     2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati durante una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati in una riunione delle Parti al protocollo in oggetto. Il testo di ogni emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, è comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione in cui è proposto per adozione. Il segretariato comunica per informazione anche gli emendamenti proposti dai firmatari della presente Convenzione.

     3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere, per quanto attiene ogni emendamento proposto per la presente Convenzione, un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento è approvato in ultima istanza da un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che abbiano espresso il loro voto e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione.

     4. La procedura esposta al paragrafo 3 di cui sopra è applicabile agli emendamenti a ogni protocollo alla Convenzione, salvo che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo in oggetto presenti alla riunione e che abbia espresso il proprio voto, sia sufficiente per l'approvazione. 5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione degli emendamenti è notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 di cui sopra entrano in vigore fra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà avuto la notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da tre quarti almeno delle Parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al protocollo in oggetto, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito della suddetta Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

     6. Ai fini del presente articolo, con l'espressione "Parti presenti alla riunione e aventi espresso il proprio voto" si intendono le Parti presenti alla riunione che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

 

          Art. 10. Adozione degli annessi ed emendamenti di questi annessi

     1. Gli annessi alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del suddetto protocollo, secondo il caso, e, salvo disposizione contraria espressa, ogni riferimento alla presente Convenzione o ai protocolli è anche un riferimento agli annessi a questi strumenti. I suddetti annessi sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.

     2. Salvo disposizione contraria di ogni protocollo concernente i propri annessi, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di annessi supplementari alla presente Convenzione o di annessi a un protocollo sono regolati dalla procedura seguente:

     a) gli annessi alla presente Convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9: gli annessi a ogni protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9;

     b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso supplementare alla presente Convenzione o un annesso a uno qualunque dei protocolli di cui è parte ne da per iscritto notifica al depositario nei sei mesi che seguono la data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Quest'ultimo informa senza indugio tutte le parti di ogni notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un annesso a cui ha dichiarato precedentemente di fare obiezione e questo annesso entra allora in vigore per questa Parte;

     c) al termine di un periodo di sei mesi a partire dalla data di invio della comunicazione da parte del depositario, l'annesso entra in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o al protocollo considerato che non hanno presentato le notifiche di cui al precedente capoverso b).

     3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli sono sottoposte alla stessa procedura della proposta, dell'adozione e dell'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Gli annessi e gli emendamenti ad essi relativi tengono debitamente conto, fra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

     4. Se un annesso supplementare o un emendamento ad un annesso implicano un emendamento alla Convenzione o a un protocollo, l'annesso supplementare o l'annesso modificato entrano in vigore solo quando questo emendamento alla Convenzione o al protocollo considerato entra esso stesso in vigore.

 

          Art. 11. Composizione delle controversie

     1. In caso di una controversia fra le Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti in causa ricercano una soluzione negoziale.

     2. Se le Parti in causa non possono pervenire a un accordo per via negoziale, esse possono congiuntamente fare appello ai buoni uffici di una terza Parte e domandarne la mediazione.

     3. Allorché ratifica, accetta, approva la presente convenzione o vi aderisce, ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto al Depositario che, nel caso di controversie che non sono state composte in conformità ai paragrafi 1 o 2 di cui sopra accetta di considerare obbligatori l'uno o l'altro o entrambi i seguenti tipi di composizione:

     a) arbitrato conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione ordinaria;

     b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

     4. Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta a conciliazione conformemente al paragrafo 5, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

     5. Su richiesta di una delle parti alla controversia è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta da un numero di membri designati in parti eguali da ciascuna delle parti in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione emette una sentenza senza appello, avente valore di raccomandazione e le Parti la esaminano in buona fede.

     6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a ogni protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione.

 

          Art. 12. Firma

     La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, presso il Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, a Vienna, dal 22 marzo al 21 settembre 1985 e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 22 settembre 1985 al 21 marzo 1986.

 

          Art. 13. Ratifica, accettazione o approvazione

     1. La presente Convenzione e ogni protocollo sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il depositario.

     2. Ogni organizzazione contemplata nel paragrafo 1 di cui sopra che divenga Parte alla presente Convenzione o a ciascun protocollo e di cui nessuno stato membro sia esso stesso Parte, è vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, a seconda dei casi. Allorché uno o più Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l'organizzazione e i suoi stati membri decidono di comune accordo le loro rispettive responsabilità per ciò che concerne l'esecuzione dei loro obblighi in virtù della Convenzione o del protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare simultaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al relativo protocollo.

     3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione, le organizzazioni contemplate al paragrafo 1 di cui sopra indicano la estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla Convenzione o dal relativo protocollo. Queste organizzazioni notificano egualmente al depositario ogni modifica importante della estensione delle proprie competenze.

 

          Art. 14. Adesione

     1. La presente Convenzione e ogni protocollo saranno aperti alla adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale a partire dalla data in cui la Convenzione o il protocollo considerato non saranno più aperti alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

     2. Nei propri strumenti di adesione, le organizzazioni contemplate al paragrafo 1 di cui sopra indicano l'estensione delle proprie competenze nei campi regolati dalla Convenzione o dal protocollo considerato. Esse notificano egualmente al depositario ogni modifica importante della estensione delle proprie competenze.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o a ciascun protocollo.

 

          Art. 15. Diritto di voto

     1. Ciascuna Parte alla Convenzione o a ciascun protocollo dispone di un voto.

     2. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto nei campi attinenti alla propria competenza, di un numero di voti eguale al numero dei loro stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro stati membri esercitano il proprio e viceversa.

 

          Art. 16. Rapporti fra la Convenzione e i suoi protocolli

     1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione di integrazione economica regionale possono divenire parte a un protocollo senza essere o divenire contemporaneamente Parte alla Convenzione. 2. Le decisioni concernenti ogni protocollo sono prese soltanto dalle parti al protocollo considerato.

 

          Art. 17. Entrata in vigore

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o d'adesione.

     2. A meno che il testo del protocollo non disponga altrimenti, ogni protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dell'undicesimo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del suddetto protocollo o di adesione al suddetto protocollo. 3. Per ciascuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione di detta parte.

     Ogni protocollo, salvo disposizione contraria dello stesso, entrerà in vigore per la Parte che ratifichi, accetti o approvi il suddetto protocollo o vi aderisca dopo che esso sarà entrato in vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della suddetta parte o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per la suddetta Parte, secondo l'ultima tra queste due date.

     5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione di integrazione economica regionale contemplata all'articolo 12 deve essere considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli stati membri della suddetta organizzazione.

 

          Art. 18. Riserve

     Nessuna riserva può esser fatta alla presente Convenzione.

 

          Art. 19. Denuncia

     1. Allo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, la Parte suddetta potrà in ogni momento denunciare la Convenzione notificandolo per iscritto al depositario.

     2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei protocolli, ogni parte potrà, in ogni momento dopo lo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei propri confronti, denunciare quest'ultimo notificandolo per iscritto al depositario.

     3. Ogni denuncia avrà effetto allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o ad ogni altra successiva data che sia specificata nella notifica di denuncia.

     4. Ogni Parte che avrà denunciato la presente Convenzione sarà considerata come avente egualmente denunciato i protocolli di cui è parte.

 

          Art. 20. Depositario

     1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario sia della presente Convenzione che dei suoi protocolli.

     2. Il depositario informa le Parti in particolare:

     a) della firma della presente Convenzione e di ogni protocollo, così come del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, conformemente agli articoli 13 e 14;

     b) della data di entrata in vigore della Convenzione e di ogni protocollo conformemente all'articolo 17;

     c) delle notifiche di denuncia eseguite conformemente all'articolo 19;

     d) degli emendamenti adottati relativamente alla Convenzione e ad ogni protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti dalle Parti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9;

     e) di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di annessi e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10;

     f) della notifica da parte delle organizzazioni di integrazione economica regionale della estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla presente Convenzione e da ogni protocollo e di ogni modifica ad essi relativa;

     g) delle dichiarazioni previste all'articolo 11.

 

          Art. 21. Testi facenti fede

     L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

     In fede di che, i sottoscritti, a ciò dovutamente autorizzati, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

     Fatto a Vienna il ventidue marzo millenovecentottantacinque.

 

     Annesso I

     Ricerca e osservazioni sistematiche

     1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono:

     a) le modifiche della ozonosfera che comporterebbero un cambiamento dell'intensità dell'irradiamento ultravioletto d'ora solare avente una azione biologica (UV-B) raggiungente la superficie terrestre e gli effetti che queste potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e suoi materiali utili all'umanità;

     b) le modifiche della distribuzione verticale dell'ozono che cambierebbero la struttura termica dell'atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che potrebbero avere.

     2. Le Parti alla Convenzione, conformemente all'articolo 3, coopereranno compiendo ricerche, procedendo a osservazioni sistematiche e formulando raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future in campi come:

     a) Le ricerche di fisica e chimica dell'atmosfera

     i) fissazione di modelli teorici globali: perseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici; studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull'ozono dell'atmosfera, interpretazione delle serie di misure raccolte tramite satellite o altrimenti; valutazione delle tendenze dei parametri atmosferici e geofisici e messa a punto di metodi che permettano di attribuire a cause ben determinate le variazioni di questi parametri;

     ii) studi di laboratorio sui coefficienti cinetici, le sezioni efficaci di assorbimento e i processi chimici e fotochimici nella troposfera e stratosfera; i dati spettroscopici necessari alle misure effettuate per tutte le regioni utili dello spettro;

     iii) misure sul terreno: concentrazione e flussi di gas, fonti essenziali di origine sia naturale che antropogena; studio sulla dinamica dell'atmosfera; misure simultanee di sostanze fotochimicamente analoghe, discendendo fino allo strato limite planetario, per mezzo di strumenti in loco e di telemisure; comparazione dei diversi rivelatori; misure coordinate di correlazione per gli strumenti posti a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-tracce essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici; iv) realizzazione di strumenti, soprattutto di rivelatori a bordo di satelliti e altri per la misurazione dei costituenti-tracce dell'atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici.

     b) Ricerche interessanti gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti della fotodegradazione

     i) relazione fra l'esposizione dell'uomo ai raggi solari, visibili o ultravioletti e a) l'apparizione di cancri della pelle diversi dal melanoma o dai melanomi maligni, e b) gli effetti sul sistema immunologico;

     ii) effetti dell'irradiamento UV-B, ivi compresa la relazione con la lunghezza d'onda su a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri e b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, ivi compresa la relazione con l'eventuale inibizione della capacità di produzione d'ossigeno del fitoplancton marino;

     iii) meccanismi con i quali l'irradiamento UV-B agisce su materiali, specie e ecosistemi biologici, ivi comprese: relazione fra la dose, la quantità di dose e la risposta; fotoriparazione, adattamento e protezione;

     iv) studi sugli spettri d'azione biologica e la risposta spettrale con l'ausilio di irradiamenti policromatici allo scopo di determinare le interazioni possibili delle differenti zone di lunghezza d'onda;

     v) influenza dell'irradiamento UV-B su: la sensibilità e l'attività delle specie biologiche importanti per l'equilibrio della biosfera; processi primari come la fotosintesi e la biosintesi;

     vi) influenza dell'irradiamento UV-B sulla fotodegradazione dei materiali inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e altre materie.

     c) Ricerche interessanti gli effetti sul clima

     Studi teorici e studi d'osservazione a) degli effetti radioattivi dell'ozono e di altri corpi presenti allo stato di tracce e delle incidenze sui parametri del clima come le temperature della superficie della terra e degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi fra la troposfera e la stratosfera; e b) degli effetti di queste incidenze climatiche sui diversi aspetti delle attività umane.

     d) Osservazioni sistematiche

     i) dello stato dell'ozonosfera (cioè variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il sistema mondiale d'osservazione della ozonosfera fondato sulla integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi a terra;

     ii) delle concentrazioni, nella troposfera e stratosfera, dei gas che danno origine ai radicali HOx, NOx, e C1Ox, ivi compresi i derivati del carbonio;

     iii) della temperatura dal suolo fino alla mesosfera, utilizzando sia i sistemi a terra che i sistemi su satellite;

     iv) del flusso solare - lunghezze d'onda - penetrante nell'atmosfera terrestre e l'irradiamento termico proveniente dall'atmosfera terrestre, utilizzando le misurazioni effettuate tramite satellite;

     v) del flusso solare - lunghezze d'onda - che raggiunge la superficie della terra in relazione all'irradiamento UV-B

     vi) delle proprietà e della distribuzione degli aerosol dal suolo fino alla mesosfera, utilizzando sia i sistemi a terra che i sistemi su satellite;

     vii) del perseguimento dei programmi di misurazione meteorologica di alta qualità in superficie per le variabili importanti per il clima;

     viii) del miglioramento dei metodi d'analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale sui corpi presenti allo stato di tracce, le temperature, il flusso solare e gli aerosol.

     3. Le Parti alla Convenzione coopereranno tenendo conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e alle osservazioni sistematiche descritte nel presente annesso. Converrebbe accordare una importanza particolare alla verifica comparativa degli apparecchi e dei metodi di osservazione, al fine di ottenere un insieme di dati scientifici comparabili o normalizzati. 4. Le seguenti sostanze chimiche di origine naturale o antropogena, la cui lista non implica una classificazione particolare, sembrano avere il potere di modificare le caratteristiche chimiche e fisiche della ozonosfera.

     a) Derivati dal carbonio

     i) Monossido di carbonio (CO)

     Il monossido di carbonio è prodotto in grande quantità dalle sorgenti naturali e artificiali e sembra avere un importante ruolo diretto, nella fotochimica della troposfera e indiretto nella fotochimica della stratosfera;

     ii) Anidride carbonica (CO2)

     L'anidride carbonica è prodotta in grandi quantità da sorgenti naturali e artificiali e agisce sull'ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell'atmosfera;

     iii) Metano (CH4)

     Il metano è d'origine sia naturale che antropogena e influisce sull'ozono sia della troposfera che della stratosfera;

     iv) Idrocarburi diversi dal metano

     Questi idrocarburi, che comprendono un gran numero di sostanze chimiche, hanno origini sia naturali che antropogene e hanno un ruolo diretto nella fotochimica della troposfera e indiretto nella fotochimica della stratosfera.

     b) Derivati dell'azoto

     i) Protossido d'azoto (N2O)

     La sorgente principale di N2O è naturale, ma le emissioni artificiali divengono sempre più importanti. Questo protossido è la sorgente primaria degli NOx stratosferici che hanno un ruolo fondamentale nel limitare la concentrazione dell'ozono nella stratosfera;

     ii) Perossidi d'azoto (NOx)

     Le sorgenti al suolo di NOx non hanno un ruolo primordiale diretto, se non nei processi fotochimici in seno alla troposfera e indiretto nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di NOx in prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera.

     c) Derivati del cloro

     i) Alcali interamente alogenati, per esempio CCl4, CFCl3 (CFC - 11), CF2Cl2 (CFC - 12), C2F2Cl3 (CFC - 113), C2F4Cl2 (CFC - 114).

     Gli alcali interamente alogenati sono di origine antropogena e costituiscono una sorgente di C10x; assumono una importanza fondamentale nella fotochimica dell'ozono, particolarmente fra i 30 e i 50 km di altitudine.

     ii) Alcali parzialmente alogenati, per esempio CH3Cl, CHF2Cl (CFC - 22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC - 21).

     La sorgente di CH3Cl è naturale, mentre gli altri alcali parzialmente alogenati sopra menzionati, sono d'origine antropogena. Questi gas costituiscono anche una sorgente di C10x stratosferici.

     d) Derivati del bromo

     Alcali interamente alogenati per esempio CF3B Questi gas sono di origine antropogena e costituiscono una sorgente di BrOx, che si comporta allo stesso modo dei C10x.

     e) Sostanze idrogenate

     i) Idrogeno (H2)

     L'idrogeno è di origine sia naturale che antropogena; assume un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera;

     ii) Acqua (H2O)

     L'acqua, che è di origine naturale, assume una importanza essenziale nella fotochimica della troposfera e della stratosfera. Fra le cause locali di presenza di vapore d'acqua nella stratosfera si hanno l'ossidazione del metano e in misura minore quella dell'idrogeno.

 

     Annesso II

     Scambio di informazioni

     1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che la raccolta e la messa a disposizione delle informazioni è un mezzo importante per realizzare gli obiettivi della presente Convenzione e per assicurare che le misure che potrebbero essere prese siano appropriate ed eque. Di conseguenza le Parti si scambieranno informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche.

     2. Decidendo quali informazioni debbono essere raccolte e scambiate, le Parti alla Convenzione dovrebbero prendere in considerazione l'utilità di queste informazioni e le spese da autorizzare per ottenerle. Le Parti riconoscono inoltre che la cooperazione di cui al presente annesso deve essere compatibile con le leggi, gli usi e i regolamenti nazionali concernenti i brevetti, i segreti commerciali e la protezione delle informazioni riservate e relative a diritti esclusivi.

     3. Informazioni scientifiche

     Queste informazioni comprendono:

     a) le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, al fine di facilitare il coordinamento dei programmi di ricerca in modo da ricavare i migliori vantaggi possibili dalle risorse nazionali e internazionali disponibili;

     b) i dati sulle spese necessarie per la ricerca;

     c) i risultati scientifici pubblicati nei periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell'atmosfera terrestre e la sensibilità di questa alle modificazioni, e in particolare sullo stato della ozonosfera e sugli effetti che comporterebbe la modificazione sia del contenuto totale della colonna di ozono che della ripartizione verticale dell'ozono, qualunque sia la scala di tempo, sulla salute delle popolazioni umane, l'ambiente e il clima;

     d) la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui futuri lavori di ricerca.

     4. Informazioni tecniche

     Queste informazioni vertono essenzialmente su:

     a) l'esistenza e il costo di prodotti di sostituzione chimici e di tecnologie di sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportano modificazioni della ozonosfera e i lavori di ricerca connessi intrapresi o esaminati;

     b) le limitazioni e eventualmente i rischi che comporta l'utilizzazione di prodotti di sostituzione chimici o altri e di tecnologie di sostituzione.

     5. Informazioni socio-economiche e commerciali sulle sostanze esaminate nell'annesso I

     Queste informazioni vertono soprattutto su:

     a) la produzione e la capacità di produzione;

     b) l'utilizzazione e i metodi di utilizzazione;

     c) le importazioni e le esportazioni;

     d) i costi, rischi e vantaggi di attività umane suscettibili di modificare indirettamente l'ozonosfera e l'impatto delle misure di regolamentazione prese o esaminate per controllare queste attività.

     6. Informazioni giuridiche

     Queste informazioni vertono soprattutto su:

     a) le legislazioni nazionali, le misure amministrative e i lavori di ricerca giuridica interessanti la protezione della ozonosfera;

     b) gli accordi internazionali, e soprattutto gli accordi bilaterali, interessanti la protezione della ozonosfera;

     c) i metodi e le condizioni in materia di rilascio di brevetti e dei brevetti esistenti concernenti la protezione della ozonosfera.

     1. Risoluzione sulle disposizioni istituzionali e finanziarie

     La Conferenza,

     Avendo adottato la Convenzione di Vienna sulla protezione della ozonosfera,

     Ricordando che, secondo la Convenzione, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) è designato per assicurare i servizi di segretariato fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti tenuta conformemente all'articolo 6 della Convenzione,

     Riconoscendo che attiene alle Parti della Convenzione il finanziamento delle spese del segretariato della Convenzione e delle altre spese amministrative,

     1. Prende atto delle stime di spese concernenti i due primi anni di funzionamento del segretariato della Convenzione, presentate dai segretariati del PNUA e della Organizzazione meteorologica mondiale (OMM);

     2. Prende egualmente atto del fatto che il Direttore esecutivo del PNUA è pronto a contribuire al finanziamento delle spese del segretariato interinale durante i primi due o tre anni dal suo funzionamento, a condizione che il Fondo per l'ambiente disponga di risorse sufficienti; 3. Invita il Direttore esecutivo del PNUA, in consultazione con i firmatari della Convenzione e in stretta cooperazione con l'OMM e gli altri organismi competenti delle Nazioni Unite, ad adottare le disposizioni necessarie per il segretariato interinale al fine di realizzare gli obiettivi della Convenzione;

     4. Prende inoltre atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Direttore esecutivo del PNUA e del Consiglio esecutivo dell'OMM offrendo di assicurare il segretariato permanente della Convenzione.

     2. Risoluzione su un protocollo concernente i clorofluorocarburi

     La Conferenza,

     Notando con soddisfazione che la Convenzione per la protezione della ozonosfera è stata aperta alla firma a Vienna il 22 marzo 1985,

     Tenendo conto della decisione 8/7B adottata il 29 aprile 1980 dal Consiglio d'amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA),

     Considerando che la Convenzione è uno strumento importante per la protezione della ozonosfera dalle modificazioni dovute alle attività umane;

     Prendendo atto del fatto che l'articolo 2 della Convenzione fa obbligo alle parti di prendere misure appropriate al fine di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti o che potrebbero derivare dalle attività umane che modificano o potrebbero modificare l'ozonosfera;

     Riconoscendo che le emissioni e le utilizzazioni, su scala mondiale, dei clorofluorocarburi interamente alogenati e di altre sostanze contenenti cloro possono impoverire in modo grave e modificare in altri modi l'ozonosfera, cosa che potrebbe avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, le coltivazioni, la vita marina, le materie prime e il clima, e riconoscendo d'altronde la necessità di valutare in maniera più approfondita le modificazioni possibili e i loro effetti negativi potenziali;

     Avendo presenti le misure di precauzione già adottate e le utilizzazioni già effettuate su scala nazionale e regionale per regolamentare le emissioni e le utilizzazioni dei clorofluorocarburi, ma riconoscendo che queste misure potrebbero non essere sufficienti per proteggere l'ozonosfera; Determinata, di conseguenza a proseguire i negoziati in vista dell'elaborazione di un protocollo concernente la regolamentazione della produzione, delle emissioni e delle utilizzazioni mondiali dei clorofluorocarburi;

     Cosciente della considerazione speciale che occorre accordare alla situazione particolare dei paesi in via di sviluppo;

     Cosciente anche della esistenza di una relazione fra il livello di industrializzazione di uno Stato e la sua responsabilità per quanto attiene alla protezione della ozonosfera;

     Osservando i notevoli progressi compiuti dal gruppo di lavoro speciale costituito da esperti giuridici e tecnici incaricato della elaborazione di una Convenzione-quadro mondiale per la protezione della ozonosfera al fine di mettere a punto un protocollo relativo ai clorofluorocarburi, ma osservando nello stesso tempo che il Gruppo di lavoro non era in grado di terminare i propri lavori relativi a questo protocollo;

     1. In attesa dell'entrata in vigore della Convenzione, invita il Direttore esecutivo del PNUA sulla base dei lavori compiuti dal gruppo speciale di lavoro, di riunire un gruppo di lavoro per proseguire l'elaborazione di un protocollo che stabilisca strategie a lungo termine e strategie a breve termine al fine di regolamentare la produzione, le utilizzazioni e le emissioni mondiali di clorofluorocarburi, tenendo conto della situazione particolare dei paesi in via di sviluppo così come dei lavori di ricerca

     scientifica ed economica più recenti;

     2. Impegna tutte le parti interessate, al fine di facilitare l'elaborazione di un protocollo, a cooperare agli studi che permettano una comprensione più generale dei processi possibili per la produzione, le emissioni e le utilizzazioni globali dei clorofluorocarburi e altre sostanze che riguardano l'ozonosfera, così come dei costi e delle incidenze delle diverse misure di regolamentazione e, a questo scopo, domanda alle suddette parti di organizzare, sotto il patrocinio del PNUA, delle giornate di studio su questo tema;

     3. Invita il gruppo di lavoro a tenere conto, nella messa a punto di un protocollo, soprattutto del rapporto del Comitato di coordinamento per la protezione dell'ozonosfera nella sua ottava sessione così come della valutazione fatta dalla Organizzazione meteorologica mondiale nel 1985 della percezione attuale dei processi fisici e chimici che permettono di controllare l'ozono della atmosfera;

     4. Autorizza il Direttore esecutivo, in consultazione con i firmatari e in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione, a riunire una conferenza diplomatica, se possibile nel 1987, al fine di adottare il suddetto protocollo;

     5. Lancia un appello ai firmatari della Convenzione e alle altre parti interessate, che partecipano alla elaborazione di un protocollo, affinché forniscano i mezzi finanziari necessari per appoggiare le attività previste ai paragrafi precedenti.

     6. Invita prontamente tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo, a controllare le loro emissioni di clorofluorocarburi, soprattutto per mezzo di aerosol, con tutti gli strumenti a propria disposizione, compresi i controlli sulla produzione e sulla utilizzazione, in tutta la misura del possibile.