§ 94.1.785 - Legge 11 dicembre 1985, n. 760.
Adesione dell'Italia all'emendamento all'art. 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:11/12/1985
Numero:760


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'art. 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'art. 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 19 dello statuto medesimo
Art. 3.      1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672, viene [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150.000.000 per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello [...]
Art. 5.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 94.1.785 - Legge 11 dicembre 1985, n. 760.

Adesione dell'Italia all'emendamento all'art. 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione.

(G.U. 27 dicembre 1985, n. 303, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'art. 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'art. 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 19 dello statuto medesimo.

 

          Art. 3.

     1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672, viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.

     2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal comma 14 dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150.000.000 per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Traduzione non ufficiale

     Risoluzione relativa all'emendamento allo Statuto organico dell'Istituto (adottato il 9 novembre 1984).

     L'Assemblea generale, visto l'art. 19 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

     Delibera

     d'approvare la modifica del primo comma dell'art. 16 nel testo seguente:

     "Le spese annuali relative al finanziamento ed al mantenimento dell'Istituto saranno coperte dalle entrate iscritte nel bilancio dell'Istituto, che comprenderanno particolarmente il contributo ordinario di base del Governo italiano promotore, così come approvato dal Parlamento italiano, e che il Governo dichiara di fissare a decorrere dall'anno 1985 nella somma di lire italiane 300 milioni per anno, la quale potrà essere revisionata alla scadenza di ciascun periodo triennale dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato italiano, nonché i contributi annuali degli altri Governi partecipanti".