§ 94.1.782 - Legge 26 novembre 1985, n. 719.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:26/11/1985
Numero:719


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verrà considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato [...]
Art. 3.      Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea sull'estradizione, vengono [...]
Art. 4.      Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all'art. 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione, in alcuna [...]
Art. 5.      Nulla nella presente Convenzione dovrà interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la [...]
Art. 6.      1. Ciascuno Stato contraente adotterà quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all'art. 1, qualora [...]
Art. 7.      Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'art. 1 e che abbia ricevuto una richiesta di [...]
Art. 8.      1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali [...]
Art. 9.      1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verrà tenuta informata circa l'applicazione della presente Convenzione
Art. 10.      1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto [...]
Art. 11.      1. La Convenzione sarà aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di [...]
Art. 12.      1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si [...]
Art. 13.      1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di [...]
Art. 14.      Qualsiasi Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Ogni denunzia avrà [...]
Art. 15.      La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato contraente che si ritiri da essa o cessi di essere Membro del Consiglio d'Europa
Art. 16.      Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio


§ 94.1.782 - Legge 26 novembre 1985, n. 719.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

(G.U. 12 dicembre 1985, n. 292, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 della convenzione stessa.

     Lo Stato italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'art. 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicità del reato in tale articolo indicati, rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'art. 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

 

Convenzione europea per la repressione del terrorismo

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verrà considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche:

     a) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970;

     b) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971;

     c) un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrità fisica o alla libertà di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici;

     d) un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio o un sequestro arbitrario;

     e) un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone;

     f) un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all'art. 1, contro la vita, integrità fisica o libertà di una persona.

     2. Ugualmente per quanto concerne un reato grave che comporti un atto contro la proprietà, diverso da quelli contemplati all'art. 1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone.

     3. Ugualmente per quanto concerne un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea sull'estradizione, vengono modificate, tra gli Stati contraenti, nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

 

          Art. 4.

     Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all'art. 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione, in alcuna convenzione o trattato di estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verrà considerato come incluso in detti strumenti.

 

          Art. 5.

     Nulla nella presente Convenzione dovrà interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

 

          Art. 6.

     1. Ciascuno Stato contraente adotterà quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all'art. 1, qualora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo estradi dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da uno Stato contraente la cui giurisdizione è basata su una norma di giurisdizione che esista similmente nella legislazione dello Stato richiesto.

     2. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

 

          Art. 7.

     Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'art. 1 e che abbia ricevuto una richiesta di estradizione, ai sensi delle condizioni previste all'art. 6, paragrafo 1, dovrà - ove non estradi tale persona - sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorità competenti perché avviino il procedimento penale. Tali autorità adotteranno le loro decisioni allo stesso modo che se si trattasse di un qualsiasi reato di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.

 

          Art. 8.

     1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati all'art. 1 o 2. La legislazione dello Stato richiesto relativa alla reciproca assistenza in materia di questioni penali si applicherà in tutti i casi. Ciò nonostante, tale assistenza non potrà essere rifiutata per il solo fatto di riguardare un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche.

     2. Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione dovrà essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza reciproca, relativamente ad un reato citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o per ritenere che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.

     3. Le disposizioni di ogni trattato e intesa in materia di assistenza reciproca, relativamente alle questioni penali applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea per l'assistenza reciproca in questioni penali, verranno modificate tra gli Stati contraenti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

 

          Art. 9.

     1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verrà tenuta informata circa l'applicazione della presente Convenzione.

     2. Essa farà tutto quanto sarà necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficoltà possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.

 

          Art. 10.

     1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto disposto all'art. 9, paragrafo 2, verrà demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti in disputa. Ciascuna Parte nominerà un arbitro e i due arbitri nomineranno un terzo arbitro. Ove una Parte non abbia nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, egli sarà nominato, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente del Tribunale europeo per i diritti dell'uomo. Qualora quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo compito verrà svolto dal Vicepresidente del Tribunale, oppure, se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti in disputa, dal giudice della Corte di grado più elevato che non è cittadino di una delle Parti in disputa. La stessa procedura verrà seguita se gli arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro.

     2. Il Tribunale arbitrale dovrà esso stesso stabilire la propria procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sarà definitiva.

 

          Art. 11.

     1. La Convenzione sarà aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

     2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

     3. Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione successivamente, essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

          Art. 12.

     1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

     2. Qualsiasi Stato può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi data successiva, e mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali è responsabile o nel cui nome è autorizzato ad assumersi degli impegni.

     3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede può, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro entrerà in vigore immediatamente o in quella data successiva che potrà essere specificata nella notifica.

 

          Art. 13.

     1. Qualsiasi Stato può, all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione riguardo a qualsiasi reato citato all'art. 1 che esso consideri un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi incluso:

     a) il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, integrità fisica o libertà delle persone; o

     b) il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l'hanno ispirato; o

     c) il fatto che si è ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato.

     2. Qualsiasi Stato può ritirare interamente o in parte una riserva che ha fatto, in conformità al precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa che avrà effetto dalla data di ricevimento della stessa.

     3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non potrà richiedere l'applicazione dell'art. 1 da parte di alcun altro Stato; esso può, tuttavia, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso accettato.

 

          Art. 14.

     Qualsiasi Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Ogni denunzia avrà effetto immediatamente o in quella data posteriore che potrà essere specificata nella notifica.

 

          Art. 15.

     La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato contraente che si ritiri da essa o cessi di essere Membro del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 16.

     Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:

     a. ogni firma;

     b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

     c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'art. 11 della stessa;

     d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 12;

     e. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13, paragrafo 1;

     f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle disposizioni dell'art. 13, paragrafo 2;

     g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'art. 14 e la data in cui la denuncia avrà effetto;

     h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi dell'art. 15.

     In fede di ciò, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un'unica copia che resterà depositata presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.