§ 94.1.771 - Legge 24 luglio 1985, n. 433.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/07/1985
Numero:433


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente Accordo
Art. 2.      Il presente Accordo si prefigge di organizzare i traffici marittimi tra i porti italiani e i porti marocchini e di definire le condizioni alle quali le navi delle Parti [...]
Art. 3.      Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero rendere più difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei [...]
Art. 4.      Per quanto riguarda i trasporti via mare delle merci tra i due Paesi, il regime applicato dalle Parti contraenti ai trasporti di linea favorirà una partecipazione [...]
Art. 5.      1) Le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori delle due Parti contraenti. [...]
Art. 6.      Le Parti contraenti si asterranno dall'effettuare i servizi portuali nel territorio dell'altra Parte, in particolare le operazioni di pilotaggio e di rimorchio, nei [...]
Art. 7.      Ciascuna Parte contraente accorderà nei propri porti, alle navi dell'altra Parte contraente, lo stesso trattamento previsto per le proprie navi per quanto riguarda la [...]
Art. 8.      Le due Parti contraenti prenderanno, nell'ambito della loro legislazione e dei loro regolamenti portuali, le misure necessarie per semplificare il disbrigo delle [...]
Art. 9.      Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà la nazionalità delle navi dell'altra Parte sulla base dei documenti di bordo, rilasciati dalle competenti Autorità, in [...]
Art. 10.      Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte, relativi alle loro attrezzature, al loro equipaggio, alla loro stazza [...]
Art. 11.      Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà i documenti di identità dei marittimi rilasciati dalle competenti Autorità dell'altra Parte contraente, il cui modello è [...]
Art. 12.      Le persone munite del documento d'identità previsto all'articolo 11 del presente accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate [...]
Art. 13.      1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti, titolari di uno dei documenti di cui all'articolo 11 del presente Accordo, sarà consentito di attraversare il territorio [...]
Art. 14.      Qualora un membro dell'equipaggio, titolare del documento di identità di cui all'articolo 11, sbarchi in un porto dell'altra Parte contraente per motivi di salute, [...]
Art. 15.      Le due Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso o il soggiorno sul loro territorio a qualsiasi persona in possesso del documento d'identità di cui [...]
Art. 16.      Le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione di competenza della Direzione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso [...]
Art. 17.      1) Qualora una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti si areni o faccia naufragio nelle acque territoriali dell'altra Parte, la nave, le persone ed il [...]
Art. 18.      Tutti i pagamenti concernenti il noleggio delle navi, i diritti portuali, le spese di riparazione e di servizio, l'imbarco e lo sbarco, il nolo per il trasporto delle [...]
Art. 19.      Per garantire l'applicazione del presente Accordo, facilitare le consultazioni sui principali problemi di reciproco interesse e contribuire alla risoluzione delle [...]
Art. 20.      1) Le Parti contraenti collaboreranno strettamente per lo sviluppo delle loro industrie di costruzione, di riparazione e del materiale navale, per il potenziamento della [...]
Art. 21.      1) Le parti contraenti si accorderanno reciprocamente per l'accesso dei loro cittadini alle società ed enti di trasporto marittimo e di gestione portuale per esigenze di [...]
Art. 22.      Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'adempimento delle procedure richieste dalla sua Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo, che [...]


§ 94.1.771 - Legge 24 luglio 1985, n. 433.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982.

(G.U. 22 agosto 1985, n. 197, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. XXII dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo in materia di Marina Mercantile tra la Repubblica Italiana e il regno del Marocco

 

     Art. 1.

     Ai fini del presente Accordo:

     1) Per "nave di una Parte contraente" si intende qualsiasi nave battente la bandiera della suddetta Parte, nonché le navi assimilate. Per "navi assimilate" si intendono quelle noleggiate da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti contraenti, in conformità alla sua legislazione. Tuttavia, tale termine non comprende:

     a) le navi da guerra;

     b) le altre navi, il cui equipaggio appartenga alla Marina Militare;

     c) le navi di ricerche idrografiche, oceanografiche e scientifiche che non siano conformi ai regolamenti in vigore nell'altra Parte contraente, per quanto riguarda le attività corrispondenti;

     d) i pescherecci;

     e) le navi sub standard.

     2) Per "membro dell'equipaggio di una nave" si intende qualsiasi persona arruolata a bordo di una nave per occuparvi un impiego permanente relativo al funzionamento della nave, alla sua conduzione, alla sua manutenzione o alla sua gestione e registrata nel ruolo dell'equipaggio.

 

          Art. 2.

     Il presente Accordo si prefigge di organizzare i traffici marittimi tra i porti italiani e i porti marocchini e di definire le condizioni alle quali le navi delle Parti contraenti potranno accedere al traffico marittimo dei due Paesi.

 

          Art. 3.

     Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero rendere più difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Paesi e a prendere ogni disposizione necessaria ad assicurare il coordinamento dei traffici e l'organizzazione di un servizio adeguato per proteggere gli interessi in materia di commercio estero di ciascuno dei due Paesi.

 

          Art. 4.

     Per quanto riguarda i trasporti via mare delle merci tra i due Paesi, il regime applicato dalle Parti contraenti ai trasporti di linea favorirà una partecipazione equilibrata dei rispettivi armamenti, basandosi sulla formula di ripartizione 40-40-20 in volume ed in valore, rimanendo inteso che ciascuna delle due Parti contraenti avrà diritto ad effettuare almeno il 40% di tali trasporti.

     Il regime da applicarsi da parte delle Parti contraenti agli altri trasporti di merci ed ai trasporti di passeggeri dovrà favorire una partecipazione equa.

     Ciascuna Parte contraente dispone sovranamente dei diritti di traffico che le spettano, ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 5.

     1) Le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori delle due Parti contraenti. Qualsiasi intesa tra detti armatori, in particolare ogni variazione dei tassi di nolo, dovrà essere comunicata, ai fini di un eventuale esame, alla Commissione mista prevista all'articolo 19 del presente Accordo.

     2) Gli armatori avranno il compito di prendere le misure necessarie a garantire l'organizzazione dei traffici in oggetto, nell'ambito di conferenze concernenti le linee regolari, il traffico di navi da carico non di linea ed il traffico di passeggeri, al fine di permettere una migliore organizzazione di detti traffici, nell'interesse reciproco degli armatori e dei caricatori dei due Paesi.

 

          Art. 6.

     Le Parti contraenti si asterranno dall'effettuare i servizi portuali nel territorio dell'altra Parte, in particolare le operazioni di pilotaggio e di rimorchio, nei porti, nelle acque territoriali e nelle vie navigabili interne, le operazioni di cabotaggio, di rimessa a galla, di salvataggio e di assistenza e, in conformità alle loro legislazioni nazionali, ogni altra attività in particolare di ricerca scientifica o di pesca riservata alle navi battenti la bandiera nazionale.

     Tuttavia, lo sbarco di merci provenienti dall'estero, da parte di navi mercantili di una Parte contraente, che navighino da un porto all'altro dell'altra Parte contraente, non verrà considerato come cabotaggio.

 

          Art. 7.

     Ciascuna Parte contraente accorderà nei propri porti, alle navi dell'altra Parte contraente, lo stesso trattamento previsto per le proprie navi per quanto riguarda la riscossione dei diritti e tasse portuali, nonché il libero accesso ai porti, il loro uso e le facilitazioni di ogni specie da essa concesse alla navigazione e alle operazioni commerciali per le navi ed i loro equipaggi, i passeggeri e le merci, come anche l'assegnazione dei posti di ormeggio, e le agevolazioni di carico e scarico.

 

          Art. 8.

     Le due Parti contraenti prenderanno, nell'ambito della loro legislazione e dei loro regolamenti portuali, le misure necessarie per semplificare il disbrigo delle formalità amministrative, doganali e sanitarie, vigenti nei porti stessi.

     Le due Parti si accorderanno un trattamento non discriminante per quanto riguarda tali formalità.

     Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali per quanto riguarda l'applicazione della legislazione e della regolamentazione doganale, la sanità pubblica e le altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la protezione contro l'inquinamento marino, la tutela delle vite umane, il trasporto di merci pericolose, il controllo delle merci e l'ammissione degli stranieri, nonché ogni azione legale in tutti quei casi in cui fosse coinvolta la responsabilità civile dell'altra Parte contraente, al momento della sosta in un porto della prima Parte, rimanendo inteso che ogni legislazione e regolamento nazionale in materia, di una Parte, dovrà essere comunicata, nei termini prestabiliti, all'altra Parte.

 

          Art. 9.

     Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà la nazionalità delle navi dell'altra Parte sulla base dei documenti di bordo, rilasciati dalle competenti Autorità, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

 

          Art. 10.

     Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte, relativi alle loro attrezzature, al loro equipaggio, alla loro stazza e ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorità competenti, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

     I calcoli di stazza delle navi delle due Parti contraenti saranno effettuati in conformità alle leggi regolamenti vigenti nei porti di scalo di ciascuna delle due Parti.

 

          Art. 11.

     Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà i documenti di identità dei marittimi rilasciati dalle competenti Autorità dell'altra Parte contraente, il cui modello è allegato al presente accordo. Tali documenti d'identità sono, per il Regno del Marocco, "Le Livret Maritime" e, per la Repubblica Italiana, "Il Libretto di Navigazione".

 

          Art. 12.

     Le persone munite del documento d'identità previsto all'articolo 11 del presente accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorità portuali, possono, senza necessità di visto, nel corso della sosta della nave nel porto di scalo, scendere a terra e trattenersi nell'ambito del comune in cui si trova il suddetto porto.

     Scendendo a terra e ritornando a bordo, tali persone saranno tenute a sottoporsi ai controlli regolamentari.

 

          Art. 13.

     1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti, titolari di uno dei documenti di cui all'articolo 11 del presente Accordo, sarà consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, senza necessità di visto, a condizione che siano in possesso di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dalle competenti Autorità del loro Paese.

     2) Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi, cittadini dell'altra Parte, che viaggiano muniti del loro libretto professionale e di un'autorizzazione di imbarco o di sbarco è limitato ad una durata di quindici giorni consecutivi che potrà eccezionalmente essere prorogata, per validi motivi, la cui valutazione spetta alle competenti Autorità.

     Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna a riammettere senza formalità sul suo territorio, qualsiasi persona titolare del documento di cui al comma primo del presente articolo e da essa rilasciato, anche nel caso in cui la nazionalità dell'interessato fosse messa in dubbio.

 

          Art. 14.

     Qualora un membro dell'equipaggio, titolare del documento di identità di cui all'articolo 11, sbarchi in un porto dell'altra Parte contraente per motivi di salute, ragioni di servizio o per altri motivi riconosciuti come validi dalle Autorità locali, queste ultime rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinché l'interessato possa, in caso di ricovero, soggiornare sul suo territorio e possa sia tornare nel suo Paese d'origine, sia raggiungere un altro porto d'imbarco.

     Per le necessità della navigazione, il Comandante di una nave che si trova in un porto dell'altra Parte contraente, o un membro dell'equipaggio da lui designato, sarà autorizzato a recarsi presso l'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera, o presso il rappresentante della Società proprietaria della nave o che l'ha presa in noleggio.

 

          Art. 15.

     Le due Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso o il soggiorno sul loro territorio a qualsiasi persona in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 11, la cui presenza fosse ritenuta indesiderabile.

 

          Art. 16.

     Le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione di competenza della Direzione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso dell'Agente consolare o diplomatico, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del Comandante.

     Tranne che su richiesta o con il consenso dell'Agente consolare o diplomatico o del Comandante, le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in nessuna questione che sorga a bordo se non per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico, o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere disordini nei quali fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio.

     Le Autorità dello Stato di residenza non intraprenderanno alcuna azione legale relativa alle infrazioni commesse a bordo, a meno che tali infrazioni non presentino una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano pregiudicato la tranquillità o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla sanità pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla protezione dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo;

     b) siano state commesse da o contro persone estranee all'equipaggio, o cittadini dello Stato di residenza;

     c) siano passibili di una pena che privi della libertà per un minimo di cinque anni secondo le legislazioni di ambedue le Parti contraenti.

     Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia intenzione delle Autorità dello Stato di residenza di arrestare o di interrogare una persona che si trova a bordo, o di confiscare i suoi beni, o di procedere ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali Autorità avviseranno, in tempo opportuno, l'Agente consolare o diplomatico competente affinché egli possa assistere a tali visite, investigazioni o arresti. L'avviso dato a tal fine dovrà riportare un'ora precisa e, se l'Agente consolare o diplomatico non si reca nel luogo indicato o non vi si fa rappresentare, si procederà in sua assenza. Un'analoga procedura sarà seguita qualora al Comandante o ai membri dell'equipaggio fosse richiesto di rilasciare dichiarazioni al cospetto delle giurisdizioni o delle Amministrazioni locali.

     Tuttavia, in caso di delitto grave o flagranza, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto l'Agente consolare o diplomatico dei provvedimenti di urgenza che hanno dovuto adottare.

     Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle normali investigazioni concernenti le dogane, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza.

 

          Art. 17.

     1) Qualora una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti si areni o faccia naufragio nelle acque territoriali dell'altra Parte, la nave, le persone ed il cargo saranno debitamente soccorsi e godranno degli stessi privilegi e vantaggi di cui beneficerebbero in circostanze analoghe le navi, le persone ed i carghi dell'altra Parte, in conformità alle disposizioni legali di quest'ultima.

     2) Tutti gli emolumenti, tasse, diritti e spese relativi ad operazioni di tale natura sono applicati in conformità alle leggi, regolamenti e tariffe in vigore in ciascuno dei due Stati.

     3) La nave che ha subìto un'avaria, i suoi attrezzi ed apparecchiature, il suo carico, i suoi pezzi di ricambio, le sue provviste di bordo, non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale o dazio d'importazione, sempre che, in caso di sbarco, non vengano destinati al consumo o utilizzati sul posto.

 

          Art. 18.

     Tutti i pagamenti concernenti il noleggio delle navi, i diritti portuali, le spese di riparazione e di servizio, l'imbarco e lo sbarco, il nolo per il trasporto delle merci e l'approvvigionamento delle navi nel porto di una delle Parti, nonché gli altri pagamenti, saranno effettuati in termini di tempo ragionevoli, in una valuta liberamente convertibile e trasferibile.

 

          Art. 19.

     Per garantire l'applicazione del presente Accordo, facilitare le consultazioni sui principali problemi di reciproco interesse e contribuire alla risoluzione delle controversie eventualmente risultanti da tale applicazione, una Commissione mista permanente sarà creata dalle due Parti. Essa si riunirà una volta l'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o più di frequente su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

     Per qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione del presente Accordo e che non potesse risolversi mediante le vie di cui qui sopra, le Parti contraenti si riservano la possibilità di adire, di comune accordo, un arbitro che abbia il gradimento di ambedue.

 

          Art. 20.

     1) Le Parti contraenti collaboreranno strettamente per lo sviluppo delle loro industrie di costruzione, di riparazione e del materiale navale, per il potenziamento della loro flotta commerciale, per la costruzione e la gestione dei loro porti marittimi e di tute le installazioni ed attrezzature destinate al trasbordo delle merci e al trattamento delle navi, compresa ogni attrezzatura di aiuto alla navigazione.

     2) L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1) sarà, all'occorrenza, oggetto di Accordi particolari, tranne che nei settori nei quali tali Accordi siano già stati conclusi fra le Parti.

 

          Art. 21.

     1) Le parti contraenti si accorderanno reciprocamente per l'accesso dei loro cittadini alle società ed enti di trasporto marittimo e di gestione portuale per esigenze di formazione professionale: è di competenza di questo settore l'istruzione degli ufficiali, nonché quella dei tecnici di tutte le specializzazioni di trasporto marittimo e di gestione portuale.

     Tali agevolazioni potranno includere l'imbarco di ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sulle navi dell'altra Parte.

     Le due Parti si accorderanno per una completa cooperazione in materia di assistenza tecnica, di scambi di personale, di formazione professionale e di aiuto materiale e tecnico per la formazione di detto personale.

     2) L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1) sarà, all'occorrenza, oggetto di Accordi particolari, tranne che nei casi in cui tali Accordi siano già stati conclusi fra le Parti.

 

          Art. 22.

     Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'adempimento delle procedure richieste dalla sua Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo, che acquisterà efficacia il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica.

     Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. E' rivedibile di ogni momento, per reciproco accordo.

     E' tacitamente rinnovabile per un ulteriore simile periodo, tranne denuncia, in qualsiasi momento, da parte di una delle Parti contraenti, con preavviso di un anno.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Rabat, il 15 aprile 1982.