§ 94.1.761 - Legge 5 marzo 1985, n. 127.
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:05/03/1985
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. Le Parti contraenti del presente Protocollo (qui di seguito denominate "le Parti") adotteranno tutte le misure necessarie al fine di proteggere le zone marine [...]
Art. 2.      Ai fini della designazione delle aree particolarmente protette (qui di seguito denominate "aree protette"), la zona di applicazione del presente Protocollo è la zona del [...]
Art. 3.      1. Le Parti creeranno, per quanto possibile, delle aree protette e si adopereranno per assicurarne la protezione e, se del caso, il risanamento, nel più breve termine
Art. 4.      Le Parti del presente Protocollo elaboreranno ed adotteranno nel corso della loro prima riunione - in collaborazione, se necessario, con le organizzazioni internazionali [...]
Art. 5.      Le Parti potranno rafforzare la protezione di un'area protetta creando, nella zona di applicazione del presente Protocollo, una o più aree cuscinetto in cui le [...]
Art. 6.      1. Nel caso in cui una Parte si proponga di creare un'area protetta, contigua alla frontiera o ai limiti della zona di giurisdizione nazionale di un'altra Parte, le [...]
Art. 7.      Le Parti, con riferimento agli obiettivi perseguiti e tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna area protetta, adotteranno progressivamente, in conformità con le [...]
Art. 8.      1. Le Parti daranno una adeguata pubblicità alla creazione delle aree protette, nonché a quella delle aree di cui all'art. 5, alla loro segnalazione e ai regolamenti che [...]
Art. 9.      1. Le Parti prenderanno in considerazione, nell'ambito delle misure di protezione da esse emanate, le attività tradizionali delle loro popolazioni locali. Nei limiti del [...]
Art. 10.      Le Parti incoraggeranno e intensificheranno le attività di ricerca scientifica e tecnica relative alle loro aree protette nonché agli ecosistemi e al patrimonio [...]
Art. 11.      Le Parti si adopereranno per informare il pubblico, quanto più possibile, del valore e dell'interesse delle aree protette e degli insegnamenti scientifici che sarà [...]
Art. 12.      Le Parti stabiliranno, per quanto possibile, un programma di cooperazione volto a coordinare la creazione, la panificazione, la gestione e la conservazione delle aree [...]
Art. 13.      Le Parti si scambieranno, conformemente alle procedure definite nell'art. 14, le informazioni scientifiche e tecniche sulle ricerche in corso o previste e sui risultati [...]
Art. 14.      1. Nell'applicazione dei principi di cooperazione definiti negli articoli 12 e 13, le Parti invieranno all'Organizzazione
Art. 15.      1. Le Parti, agendo direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate, o bilateralmente, coopereranno, dal [...]
Art. 16.      La modifica delle delimitazioni di un'area protetta o del suo regime giuridico, o la soppressione parziale o totale di tale area non potranno essere decise se non [...]
Art. 17.      1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo avranno luogo al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione organizzate in [...]
Art. 18.      1. Le disposizioni della Convenzione riferentisi ai protocolli si applicheranno al presente Protocollo


§ 94.1.761 - Legge 5 marzo 1985, n. 127.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

(G.U. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 del protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Protocollo relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     1. Le Parti contraenti del presente Protocollo (qui di seguito denominate "le Parti") adotteranno tutte le misure necessarie al fine di proteggere le zone marine importanti per la salvaguardia delle risorse naturali e dei paesaggi naturali dell'area del mar Mediterraneo, nonché per la salvaguardia del loro patrimonio culturale nella regione.

     2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà pregiudicare la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nè le rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato concernenti il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

 

          Art. 2.

     Ai fini della designazione delle aree particolarmente protette (qui di seguito denominate "aree protette"), la zona di applicazione del presente Protocollo è la zona del mar Mediterraneo definita nell'articolo primo della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (qui di seguito denominata "la Convenzione"), restando inteso che, per le esigenze del presente Protocollo, essa è limitata alle acque territoriali delle Parti e può comprendere le acque che sono situate all'interno della linea di base a partire dalla quale viene misurata la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso di corsi di acqua, fino al limite delle acque dolci. Essa può inoltre comprendere zone umide o zone costiere designate da ciascuna delle Parti.

 

          Art. 3.

     1. Le Parti creeranno, per quanto possibile, delle aree protette e si adopereranno per assicurarne la protezione e, se del caso, il risanamento, nel più breve termine.

     2. Dette aree verranno create al fine di salvaguardare in particolare:

     a) i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico,

     la diversità genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le loro zone di riproduzione e i loro habitat,

     i tipi rappresentativi di ecosistemi e i processi ecologici;

     b) i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo.

 

          Art. 4.

     Le Parti del presente Protocollo elaboreranno ed adotteranno nel corso della loro prima riunione - in collaborazione, se necessario, con le organizzazioni internazionali competenti - delle linee direttrici e, per quanto necessario, delle norme o criteri comuni concernenti in particolare:

     a) la scelta di aree protette;

     b) la creazione di aree protette;

     c) la gestione di aree protette;

     d) la notificazione di informazioni sulle aree protette.

 

          Art. 5.

     Le Parti potranno rafforzare la protezione di un'area protetta creando, nella zona di applicazione del presente Protocollo, una o più aree cuscinetto in cui le restrizioni alle attività, pur restando compatibili con le finalità assegnate all'area presa in considerazione, siano meno severe.

 

          Art. 6.

     1. Nel caso in cui una Parte si proponga di creare un'area protetta, contigua alla frontiera o ai limiti della zona di giurisdizione nazionale di un'altra Parte, le autorità competenti delle due Parti faranno in modo di consultarsi al fine di raggiungere un accordo sulle misure da adottare e, fra l'altro, esamineranno la possibilità per l'altra Parte di creare un'area protetta corrispondente o di adottare ogni altra misura adeguata.

     2. Nel caso in cui una Parte si proponga di creare un'area protetta contigua alla frontiera o ai limiti della zona di giurisdizione nazionale di uno Stato che non è parte del presente Protocollo, la Parte farà in modo di accordarsi con le autorità competenti di detto Stato al fine di procedere alle consultazioni previste al precedente paragrafo.

     3. Nel caso in cui siano create aree protette contigue da due Parti o da una Parte e da uno Stato che non è parte del presente Protocollo, accordi speciali potranno prevedere le modalità della consultazione o della concertazione, rispettivamente contemplate ai paragrafi 1 e 2.

     4. Nel caso in cui uno Stato non parte del presente Protocollo si proponga di creare un'area protetta contigua alla frontiera o ai limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del presente Protocollo, quest'ultima farà in modo di accordarsi con detto Stato al fine di procedere a consultazioni e, eventualmente, di concludere un accordo come previsto al paragrafo 3.

 

          Art. 7.

     Le Parti, con riferimento agli obiettivi perseguiti e tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna area protetta, adotteranno progressivamente, in conformità con le norme di diritto internazionale, le misure necessarie, che possono essere fra l'altro:

     a) l'organizzazione di un sistema di pianificazione e di gestione;

     b) il divieto di scaricare o riversare i rifiuti o altri materiali che possano recare danno all'area protetta;

     c) la regolamentazione del passaggio delle navi e di qualsiasi sosta o ancoraggio;

     d) la regolamentazione della pesca, della caccia, della cattura di animali e della raccolta dei vegetali;

     e) il divieto di distruzione di vegetali o animali e dell'introduzione di specie esotiche;

     f) la regolamentazione di ogni atto che possa nuocere alla fauna o alla flora o che possa danneggiarle, ivi compresa l'introduzione di specie zoologiche o botaniche autoctone;

     g) la regolamentazione di ogni attività che implichi l'esplorazione o lo sfruttamento del fondo del mare o del suo sottosuolo, o una modifica della configurazione del fondo del mare;

     h) la regolamentazione di ogni attività che implichi una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre di un'area marina protetta;

     i) la regolamentazione di ogni attività archeologica e della rimozione di qualsiasi oggetto che possa essere considerato un bene archeologico;

     j) la regolamentazione del commercio, dell'importazione e dell'esportazione di animali o di parti di animali, di vegetali o di parti di vegetali e di oggetti archeologici provenienti da aree protette o sottoposti a misure protettive;

     k) ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici nelle aree protette.

 

          Art. 8.

     1. Le Parti daranno una adeguata pubblicità alla creazione delle aree protette, nonché a quella delle aree di cui all'art. 5, alla loro segnalazione e ai regolamenti che vi si applicano.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo precedente saranno notificate all'organizzazione designata all'art. 13 della Convenzione (qui di seguito denominata "l'Organizzazione"), che costituirà e manterrà aggiornato un elenco delle aree protette nella zona di applicazione del presente Protocollo; a tal fine, le Parti forniranno tutte le informazioni utili all'Organizzazione.

 

          Art. 9.

     1. Le Parti prenderanno in considerazione, nell'ambito delle misure di protezione da esse emanate, le attività tradizionali delle loro popolazioni locali. Nei limiti del possibile, le deroghe a ciò accordate non dovranno essere tali da:

     a) compromettere nè il mantenimento degli ecosistemi protetti in virtù del presente Protocollo, nè i processi biologici che partecipano al mantenimento di detti ecosistemi;

     b) provocare nè l'estinzione nè una diminuzione sostanziale degli effettivi delle specie o popolazioni animali e vegetali incluse negli ecosistemi protetti o di quelle che sono loro ecologicamente legate, in particolare le specie migratrici e le specie rare, minacciate e endemiche.

     2. Le Parti che accorderanno deroghe alle misure di protezione o che non le applicheranno in modo rigoroso ne informeranno l'Organizzazione.

 

          Art. 10.

     Le Parti incoraggeranno e intensificheranno le attività di ricerca scientifica e tecnica relative alle loro aree protette nonché agli ecosistemi e al patrimonio ecologico di tali aree.

 

          Art. 11.

     Le Parti si adopereranno per informare il pubblico, quanto più possibile, del valore e dell'interesse delle aree protette e degli insegnamenti scientifici che sarà possibile raccogliere sia del punto di vista della conservazione della natura sia da quello archeologico. Tali informazioni dovranno trovare posto adeguato nei programmi d'insegnamento relativi all'ambiente e alla storia. Le Parti dovranno inoltre sforzarsi di fare in modo che il pubblico e le organizzazioni di protezione della natura delle Parti interessate partecipino alle misure appropriate necessarie per proteggere le aree interessate.

 

          Art. 12.

     Le Parti stabiliranno, per quanto possibile, un programma di cooperazione volto a coordinare la creazione, la panificazione, la gestione e la conservazione delle aree protette, al fine di costituire una rete di aree protette nella regione del mar Mediterraneo, prendendo in considerazione tutte le reti esistenti, in particolare quella delle riserve della biosfera dell'UNESCO. Le caratteristiche delle aree protette, l'esperienza acquisita e i problemi constatati saranno oggetto di scambi regolari di informazioni.

 

          Art. 13.

     Le Parti si scambieranno, conformemente alle procedure definite nell'art. 14, le informazioni scientifiche e tecniche sulle ricerche in corso o previste e sui risultati conseguiti. Esse coordineranno, quanto più possibile, le loro ricerche. Si sforzeranno, inoltre, di definire di concerto o di standardizzare i metodi scientifici da applicarsi nella scelta, gestione e sorveglianza delle aree protette.

 

          Art. 14.

     1. Nell'applicazione dei principi di cooperazione definiti negli articoli 12 e 13, le Parti invieranno all'Organizzazione:

     a) dati comparabili che permettano di seguire l'evoluzione biologica dell'ambiente mediterraneo;

     b) relazioni, pubblicazioni e informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche, in particolare:

     - sulle misure prese dalle Parti, conformemente al Protocollo, per assicurare la protezione delle aree protette;

     - sulle specie presenti nelle aree protette;

     - sugli eventuali pericoli che minacciano tali aree, che possano provenire in particolare dalle fonti di inquinamento che sfuggono al loro controllo.

     2. Le Parti designeranno dei responsabili per le aree protette. Detti responsabili si riuniranno almeno una volta ogni due anni per esaminare le questioni di interesse comune e, in particolare, per proporre raccomandazioni sulle informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche nonché sulla standardizzazione e il trattamento dei dati.

 

          Art. 15.

     1. Le Parti, agendo direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate, o bilateralmente, coopereranno, dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, per elaborare e realizzare dei programmi di assistenza reciproca e di assistenza ai paesi in via di sviluppo che ne manifestino il bisogno, per la scelta, la creazione e la gestione delle aree protette.

     2. I programmi contemplati al paragrafo precedente dovranno vertere, in particolare, sulla formazione del personale scientifico e tecnico, la ricerca scientifica e l'acquisto, utilizzazione e fabbricazione di materiale appropriato per tali paesi, a condizioni vantaggiose di cui sarà convenuto fra le Parti interessate.

 

          Art. 16.

     La modifica delle delimitazioni di un'area protetta o del suo regime giuridico, o la soppressione parziale o totale di tale area non potranno essere decise se non applicando una procedura simile a quella seguita per la sua creazione.

 

          Art. 17.

     1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo avranno luogo al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione organizzate in virtù dell'art. 14 di detta Convenzione. Le Parti potranno inoltre tenere riunioni straordinarie conformemente a detto art. 14.

     2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo avranno per oggetto in particolare:

     a) di curare l'applicazione del presente Protocollo;

     b) di esaminare l'efficacia delle misure adottate, tenuto conto soprattutto della zona di applicazione di detto Protocollo, nonché l'opportunità di adottare altre disposizioni, in particolare sotto forma di allegati, o di prevedere, se necessario, una modifica di detta zona, conformemente alle disposizioni dell'art. 16 della Convenzione;

     c) di adottare, rivedere e emendare, se del caso, gli allegati del presente Protocollo;

     d) di curare la creazione e lo sviluppo della rete di aree protette di cui all'art. 12 e di adottare delle linee direttrici al fine di facilitare la costituzione e lo sviluppo di tale rete e di intensificare la cooperazione fra le Parti;

     e) di esaminare le raccomandazioni formulate dalle riunioni dei responsabili delle aree protette, conformemente all'art. 14, paragrafo 2;

     f) di esaminare i rapporti inviati dalle Parti all'Organizzazione in applicazione dell'art. 20 della Convenzione, nonché ogni altra informazione che le Parti dovessero inviare all'Organizzazione o alla riunione delle Parti.

 

          Art. 18.

     1. Le disposizioni della Convenzione riferentisi ai protocolli si applicheranno al presente Protocollo.

     2. Il regolamento interno e le norme di carattere finanziario adottate conformemente all'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione si applicheranno al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non convengano diversamente.

     3. Il presente Protocollo sarà aperto - a Ginevra il 3 e 4 aprile 1982 e a Madrid dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983 - alla firma delle Parti contraenti della Convenzione e degli Stati invitati alla Conferenza dei plenipotenziari sul Protocollo relativo alle aree particolarmente protette del Mediterraneo, che ha avuto luogo a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982. Inoltre, dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983, sarà aperto alla firma dei gruppi economici regionali dei cui membri almeno uno sia uno Stato rivierasco della zona del mar Mediterraneo e abbia competenze nei settori coperti dal presente Protocollo.

     4. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo spagnolo, che assumerà le funzioni di depositario.

     5. A partire dal 3 aprile 1983, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione delle Parti contraenti della Convenzione e di ogni Stato o gruppo previsto al paragrafo 3.

     6. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo, o di adesione ad esso.