§ 94.1.723 - Legge 18 gennaio 1983, n. 32.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:18/01/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.      a) Il termine "Italia" indica la Repubblica italiana: il termine "Argentina" indica la Repubblica argentina
Art. 2.      1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti
Art. 3.      La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli [...]
Art. 4.      I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Stato [...]
Art. 5.      Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno [...]
Art. 6.      1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno degli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, compiuti in virtù [...]
Art. 7.      Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, [...]
Art. 8.      1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di un solo Stato Contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle [...]
Art. 9.      In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a), dell'articolo precedente
Art. 10.      Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, per [...]
Art. 11.      1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le [...]
Art. 12.      Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori e loro familiari che [...]
Art. 13.      Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato Contraente per conto della Istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente [...]
Art. 14.      1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno nell'altro Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto [...]
Art. 15.      1
Art. 16.      Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso [...]
Art. 17.      1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'art. 15 non può essere inferiore al minimo vigente [...]
Art. 18.      Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel [...]
Art. 19.      I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o soggiornano nell'altro Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei lavoratori di detto [...]
Art. 20.      Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per [...]
Art. 21.      Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di [...]
Art. 22.      1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione
Art. 23.      Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona [...]
Art. 24.      Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato Contraente per [...]
Art. 25.      1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento di uno Stato Contraente hanno lo stesso [...]
Art. 26.      Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti stabiliranno in accordi amministrativi le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione
Art. 27.      1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le seguenti funzioni
Art. 28.      Le Autorità Competenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni di cui all'art. 2, nonché le [...]
Art. 29.      1) L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali [...]
Art. 30.      1) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione [...]
Art. 31.      1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di [...]
Art. 32.      1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore
Art. 33.      Le disposizioni dell'art. 29, paragrafo 2, sono applicabili anche alle spese relative agli accertamenti sanitari da effettuare o effettuati ai fini dell'applicazione [...]
Art. 34.      La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati Contraenti secondo le rispettive procedure, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto [...]
Art. 35.      La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, e da tale data sostituirà in tutte le sue parti [...]
Art. 36.      La presente Convenzione avrà una durata indeterminata, ma potrà essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due Stati Contraenti. La denuncia avrà effetto a [...]


§ 94.1.723 - Legge 18 gennaio 1983, n. 32.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

(G.U. 15 febbraio 1983, n. 32, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 35 della Convenzione stessa.

 

Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     a) Il termine "Italia" indica la Repubblica italiana: il termine "Argentina" indica la Repubblica argentina;

     b) Il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione;

     c) Il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

     d) Il termine "superstiti" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

     e) Il termine "residenza" indica la dimora abituale;

     f) Il termine "soggiorno" indica la dimora temporanea;

     g) Il termine "legislazione" designa le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell'art. 2 della presente Convenzione;

     h) Il termine "Autorità Competente" indica l'autorità competente per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2 della presente Convenzione e precisamente:

     per quanto riguarda l'Italia:

     il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità;

     per quanto riguarda l'Argentina:

     il Ministro per l'azione sociale;

     i) Il termine "Istituzione Competente" indica l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato Contraente nel quale tale istituzione si trova;

     j) Il termine "Stato Competente" indica lo Stato Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente;

     k) Il termine "organismo di collegamento" indica gli uffici che saranno designati dalle autorità competenti, i quali saranno abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tramite con le istituzioni competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni.

     l) Il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o considerati come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonché i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione, come equivalenti a periodi di assicurazione;

     m) I termini "prestazioni economiche", "pensioni", "rendite", indicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, inclusi tutti i supplementi e gli aumenti;

     n) Il termine "prestazioni in natura" indica ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;

     o) Il termine "prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

 

          Art. 2.

     1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

     Nella Repubblica italiana:

     a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

     b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

     c) L'assicurazione contro le malattie e per la maternità;

     d) L'assicurazione contro la tubercolosi;

     e) Gli assegni familiari;

     f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

     Nella Repubblica argentina:

     a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;

     b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);

     c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

     d) Il regime degli assegni familiari.

     2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.

     3) La presente Convenzione si applicherà altresì alle legislazioni di uno Stato Contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che:

     a) Il Governo dello Stato Contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato Contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;

     b) Il Governo dell'altro Stato Contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato Contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione.

     In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni è subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.

 

          Art. 3.

     La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

 

          Art. 4.

     I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Stato Contraente.

 

          Art. 5.

     Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.

 

          Art. 6.

     1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno degli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente.

     2) La disposizione di cui al paragrafo precedente non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

 

          Art. 7.

     Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terrà conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 

          Art. 8.

     1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di un solo Stato Contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente titolo.

     2) Salvo quanto disposto nella presente Convenzione:

     a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato Contraente è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato Contraente;

     b) i membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato Contraente sono soggetti a legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave;

     c) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

 

          Art. 9.

     In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a), dell'articolo precedente:

     a) I membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali ed altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali ad essi applicabili;

     b) I pubblici impiegati ed il personale assimilato di uno degli Stati Contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato Contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono;

     c) Il lavoratore dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continua ad essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi. Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i ventiquattro (24) mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potrà eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano una attività autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.

 

          Art. 10.

     Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

 

Capitolo I

 

MALATTIA, MATERNITA' E PRESTAZIONI FAMILIARI.

 

          Art. 11.

     1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione dello Stato in cui risiedono o soggiornano ed a carico di questa.

     2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legislazione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.

 

          Art. 12.

     Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

 

          Art. 13.

     Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato Contraente per conto della Istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'art. 26.

 

          Art. 14.

     1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno nell'altro Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato per quanto concerne le prestazioni familiari.

     2) Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti concorderanno in relazione all'evolversi delle legislazioni nazionali le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione Competente.

 

Capitolo II

 

INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI.

 

          Art. 15.

     1)

     a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati sono totalizzati, sempre che non si sovrappongano;

     b) Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, o in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;

     c) Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diritto a prestazioni in base a quanto disposto nella precedente lettera a), si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se soltanto uno degli Stati Contraenti è legato ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detto Stato Contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato.

     2) Quando un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l'Istituzione Competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato Contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3).

     3) Quando un lavoratore non può far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato Contraente sulla base unicamente dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'Istituzione Competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti e determina il suo importo in base alle seguenti disposizioni:

     a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;

     b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati Contraenti;

     c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa l'Istituzione Competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

     4) Se la legislazione di uno Stato Contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente i salari percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica

     5) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1), lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un (1) anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione Competente dell'altro Stato Contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.

     6) Qualora debba esser applicato il paragrafo 1), lettera c), del presente articolo, sia per il calcolo dell'importo teorico di cui alla lettera a) del paragrafo 3), sia dell'importo effettivo della prestazione cui fa riferimento la lettera b) dello stesso paragrafo, si tiene conto anche dei periodi compiuti in altri Stati diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo 7).

     7) Le disposizioni di cui al paragrafo 1), lettera c), ultima parte, ed al paragrafo 6) del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai cittadini degli Stati Contraenti.

 

          Art. 16.

     Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

 

          Art. 17.

     1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'art. 15 non può essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede.

     2) Gli accordi amministrativi previsti all'art. 26 prevederanno le modalità di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.

 

          Art. 18.

     Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi di tale evento il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato Contraente, o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

 

Capitolo III

 

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI.

 

          Art. 19.

     I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o soggiornano nell'altro Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato, per quanto concerne la tutela in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 20.

     Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

 

          Art. 21.

     Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

 

          Art. 22.

     1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.

     2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

     3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa alla autenticità di un certificato o documento, e così di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

 

          Art. 23.

     Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

 

          Art. 24.

     Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato Contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

 

          Art. 25.

     1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento di uno Stato Contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

     2) La domanda di prestazione presentata all'Istituzione di uno Stato Contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione Competente dell'altro Stato, purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

     3) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione Competente di uno dei due Stati, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altro Stato. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione Competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

 

          Art. 26.

     Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti stabiliranno in accordi amministrativi le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

 

          Art. 27.

     1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le seguenti funzioni:

     a) verificare l'applicazione della Convenzione, degli accordi amministrativi per la sua applicazione nonché degli strumenti addizionali;

     b) concordare i procedimenti amministrativi e l'uso dei formulari più idonei per ottenere una maggiore efficacia, semplificazione e rapidità nell'applicazione degli atti summenzionati;

     c) dare pareri alle Autorità Competenti, quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti;

     d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorità Competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari agli atti citati, al fine di ottenerne il costante aggiornamento e perfezionamento;

     e) qualsiasi altra funzione, relativa all'interpretazione e all'applicazione di detti atti, che le Autorità Competenti di comune accordo decideranno di attribuirle.

     2) Ogni delegazione potrà essere assistita dai rappresentanti dei settori interessati.

     3) La Commissione mista di esperti si riunirà periodicamente in Italia ed in Argentina.

 

          Art. 28.

     Le Autorità Competenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni di cui all'art. 2, nonché le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della presente Convenzione.

 

          Art. 29.

     1) L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovino sul proprio territorio.

     2) Le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione di prestazioni, nonché quelle ad essi connesse, sono a carico dell'Istituzione che abbia effettuato detti accertamenti.

 

          Art. 30.

     1) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.

     2) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altro Stato Contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

 

          Art. 31.

     1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato..

     2) Se in uno o in entrambi gli Stati Contraenti verrà istituito più di un mercato dei cambi o se verranno introdotte misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorità Competente dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni, si impegna ad intervenire presso l'Autorità corrispondente perché venga instaurato un regime che consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio più favorevole per i beneficiari.

 

          Art. 32.

     1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

     2) I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni in base alle quali tali diritti furono riconosciuti o ricusati.

     3) Le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire da tale data, dalla presente Convenzione.

 

          Art. 33.

     Le disposizioni dell'art. 29, paragrafo 2, sono applicabili anche alle spese relative agli accertamenti sanitari da effettuare o effettuati ai fini dell'applicazione della Convenzione del 12 aprile 1961, di cui il rimborso non sia stato effettuato.

 

          Art. 34.

     La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati Contraenti secondo le rispettive procedure, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

 

          Art. 35.

     La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina firmata il 12 aprile 1961.

 

          Art. 36.

     La presente Convenzione avrà una durata indeterminata, ma potrà essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due Stati Contraenti. La denuncia avrà effetto a partire dal sesto mese dalla notifica all'altro Stato Contraente.

     In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continueranno ad essere applicate ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni degli Stati Contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno degli interessati all'estero.

     I diritti in via di acquisizione, afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi da stipularsi tra le Parti Contraenti.

 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina

 

     In occasione della firma della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa oggi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, le Parti Contraenti si sono impegnate ad estendere alle persone cui si applica la citata Convenzione le disposizioni più favorevoli di quelle contenute nella Convenzione stessa che fossero successivamente concordate da una delle Parti Contraenti con uno Stato terzo.

     Le Autorità Competenti concorderanno in intese amministrative le modalità di applicazione della presente disposizione.