§ 94.1.699 - Legge 10 marzo 1982, n. 127.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/03/1982
Numero:127


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1° gennaio 1981 in conformità al punto a) dello scambio di note
Art. 3.      Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche [...]
Art. 4.      La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 è così ripartita


§ 94.1.699 - Legge 10 marzo 1982, n. 127.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.

(G.U. 3 aprile 1982, n. 92, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1° gennaio 1981 in conformità al punto a) dello scambio di note.

 

          Art. 3.

     Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2, e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

     Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

          Art. 4.

     La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 è così ripartita:

     2 milioni di marchi tedeschi quale prima delle sei rate dovute a titolo di partecipazione agli investimenti scientifici dell'Organizzazione;

     6 milioni di marchi tedeschi quale contributo ordinario al bilancio dell'ESO. All'onere complessivo valutato in 3.800 milioni di lire per l'anno 1981 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.