§ 94.1.680 - L. 10 aprile 1981, n. 157.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/04/1981
Numero:157


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 6 della convenzione n. 74, [...]


§ 94.1.680 - L. 10 aprile 1981, n. 157.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

(G.U. 29 aprile 1981, n. 116, S.O.).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:

     n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;

     n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;

     n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;

     n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;

     n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

     n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

     n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

     n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;

     n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;

     n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 6 della convenzione n. 74, all'articolo 27 della convenzione n. 109, all'articolo 29 della convenzione n, 129, all'articolo 18 della convenzione n. 132, all'articolo 12 della convenzione n. 134, all'articolo 8 della convenzione n. 135, all'articolo 16 della convenzione n. 136, all'articolo 9 della convenzione n. 137, all'articolo 12 della convenzione n. 138 e all'articolo 8 della convenzione n. 139.

 

 

 

Convenzione n. 74 riguardante i certificati di marinaio qualificato

(Omissis)

 

 

 

Convenzione n. 109

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione concernente i salari, a durata del lavoro a bordo e gli

effettivi dell'equipaggio

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

     Articolo 1

     Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà ledere le disposizioni in materia di retribuzioni, durata del lavoro a bordo delle navi ed effettivi, stabilite per legge, sentenza, consuetudine o accordo intercorso fra armatori e marittimi, che assicurino ai marittimi condizioni più favorevoli di quelle previste da detta convenzione.

 

     Articolo 2

     1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprietà pubblica o privata, che sia:

     a) a propulsione meccanica;

     b) immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione;

     c) adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri;

     d) adibita ad un viaggio per mare.

     2. La presente convenzione non si applica:

     a) ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata è inferiore a 500 tonnellate;

     b) ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche;

     c) a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;

     d) ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.

 

     Articolo 3

     La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi:

     a) il comandante;

     b) il pilota non membro dell'equipaggio;

     c) il medico;

     d) il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria;

     e) il cappellano;

     f) coloro che svolgono unicamente compiti educativi;

     g) musicisti;

     h) coloro che si occupano del carico a bordo;

     i) coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte;

     j) coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale;

     k) coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia;

     l) gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio;

     m) coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative;

     n) coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorché la nave è in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.

 

     Articolo 4

     Nella presente convenzione:

     a) il termine «ufficiale» designa chiunque, ad eccezione del comandante, figuri come ufficiale sulla lista di bordo dell'equipaggio o svolga compiti riconosciuti di competenza di un ufficiale dalla legge nazionale, da un contratto collettivo o dalla consuetudine;

     b) il termine «personale subalterno» designa tutti i membri dell'equipaggio che non siano il comandante e gli ufficiali e comprende i marinai muniti di certificato;

     c) il termine «marinaio qualificato» designa chiunque, conformemente alla legge nazionale o, in sua assenza, per contratto collettivo, possieda la qualifica professionale necessaria all'assolvimento di compiti la cui esecuzione può essere richiesta ad un membro del personale subalterno adibito al servizio di coperta non facente parte del personale subalterno dirigente o specializzato;

     d) il termine «salario o trattamento di base» designa la retribuzione in contanti di un ufficiale o di un membro del personale subalterno, escluse le spese di vitto, il compenso per lavoro straordinario, i premi o altre indennità in contanti o in natura.

 

     Articolo 5

     1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione potrà, con dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la Parte II di detta convenzione.

     2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni di cui alla Parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione.

     3. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione dovrà fornire anche dati concernenti il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica.

     4. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione potrà in seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della Parte II; le disposizioni della Parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire dalla data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale.

     5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente ai termini del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Membro potrà dichiarare che intende accettare la Parte II sotto forma di raccomandazione.

Parte II

SALARI

     Articolo 6

     1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cui si applica la presente convenzione, non potrà essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d'America, o somma equivalente in valuta di un altro Paese.

     2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parità della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monetario internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l'adozione della presente convenzione:

     a) il salario minimo di base prescritto nel paragrafo 1 del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica è stata fatta sarà ritoccato in modo da mantenere l'equivalenza con l'altra valuta;

     b) l'adeguamento verrà notificato dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro;

     c) il salario minimo di base così ritoccato sarà obbligatorio per i membri che hanno ratificato la Convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo 1 del presente articolo, e diverrà effettivo per ciascun membro al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avrà comunicato ai membri il sopravvenuto ritocco.

 

     Articolo 7

     1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo più cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verrà ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo.

     2. Tale equiparazione sarà fissata in base al principio: «a lavoro uguale, uguale salario», e terrà debitamente conto:

     a) del numero supplementare di personale subalterno impiegata per ogni categoria;

     b) delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via dell'impiego di queste categorie di persone.

     3. Il salario corrispondente sarà fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall'autorità competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.

 

     Articolo 8

     Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sarà maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorità competente.

 

     Articolo 9

     1. L'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo, in altra valuta, del salario o trattamento di base previsto all'articolo 6 sarà data dal rapporto fra la parità di quella moneta e la parità della sterlina inglese o del dollaro statunitense.

     2. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal valore corrente di tale valuta in virtù dello statuto del Fondo monetario internazionale.

     3. Trattandosi della valuta di un membro dell'organizzazione internazionale del Lavoro non membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal tasso ufficiale di cambio, in base al peso e titolo dell'oro o del dollaro Stati Uniti in vigore il 1° luglio 1944, normalmente utilizzato per pagamenti o traslazioni nelle ordinarie transazioni internazionali.

     4. Trattandosi di valuta cui non si applicano le disposizioni di uno dei due precedenti paragrafi:

     a) l'aliquota adottata ai fini del presente articolo sarà fissata dal Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro interessato;

     b) questi informerà della sua decisione il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale la trasmetterà immediatamente agli altri membri che abbiano ratificato la presente convenzione;

     c) nei sei mesi successivi alla data in cui l'informazione sarà stata trasmessa dal Direttore generale, qualsiasi altro membro che abbia ratificato la convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle obiezioni da lui mosse contro tale decisione; in tal caso, il Direttore generale ne informerà il membro interessato nonché gli altri membri che abbiano ratificato la convenzione e sottoporrà la questione al comitato previsto dall'articolo 22;

     d) le presenti disposizioni troveranno applicazione qualora il membro interessato modifichi la propria decisione.

     5. Qualsiasi modifica del salario o del trattamento di base dovuta al cambiamento dell'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo in altra valuta entrerà in vigore al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sarà entrato in vigore il ritocco apportato al rapporto fra le parità delle valute in questione.

 

     Articolo 10

     Ciascun membro dovrà prendere le necessarie misure onde:

     a) assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione;

     b) assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilità di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.

Parte III

DURATA DEL LAVORO A BORDO DELLE NAVI

     Articolo 11

     Questa parte della presente convenzione non si applica:

     a) al comandante in seconda o al direttore di macchina;

     b) al commissario;

     c) a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia;

     d) a chi si occupa della contabilità o svolga servizi di carattere generale, che:

     I) sia di un grado superiore definito con contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;

     II) lavori essenzialmente per proprio conto;

     III) sia retribuito unicamente su commissione o principalmente a parte.

 

     Articolo 12

     In questa parte della presente convenzione:

     a) il termine «nave adibita al piccolo cabotaggio» sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal Paese di partenza più che dai porti vicini dei Paesi limitrofi, entro limiti geografici:

     I) nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;

     II) uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione;

     III) notificati dal membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento;

     IV) fissati previa consultazione con gli altri membri interessati;

     b) il termine «nave adibita alla navigazione di lungo corso» sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio;

     c) il termine «nave passeggeri» sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri;

     d) il termine «durata del lavoro» sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell'equipaggio è tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.

 

     Articolo 13

     1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che presta servizio in coperta, alle macchine o al radiotelegrafo a bordo di una nave adibita al piccolo cabotaggio.

     2. La normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:

     a) durante la navigazione, ventiquattro ore su di un arco di due giorni consecutivi;

     b) allorché la nave è in porto:

     I) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento del servizio ordinario o dei compiti ordinari di pulizia, fino a due ore;

     II) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore;

c) centododici ore su di un arco di due settimane consecutive.

     3. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti contemplati ai capoversi a) e b) del paragrafo 2 sarà considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione.

     4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel periodo di due settimane consecutive, ad esclusione delle ore considerate come straordinario, superi le centododici ore, l'ufficiale o il marittimo interessato avrà diritto ad un compenso, sotto forma di esecuzione di servizio o di presenza che gli verrà concessa in un porto, o sotto altra forma secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

     5. La legge nazionale o i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

 

     Articolo 14

     1. Il presente articolo si applica agli ufficiali ed al personale subalterno che presta servizio in coperta, in sala macchine ed al radiotelegrafo, a bordo di una nave adibita alla navigazione di lungo corso.

     2. Durante la navigazione e i giorni di arrivo e di partenza, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere le otto ore.

     3. Allorché la nave è in porto, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:

     a) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento dei servizi ordinari o dei normali compiti di pulizia, fino ad un massimo di due ore;

     b) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore.

     4. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti giornalieri previsti dai precedenti paragrafi sarà considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione.

     5. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel corso di una settimana, ad esclusione delle ore considerate come ore straordinarie, superi le quarantotto, l'interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

     6. La legge nazionale ed i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

 

     Articolo 15

     1. Il presente articolo si applica agli addetti ai servizi di carattere generale.

     2. Trattandosi di nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovrà superare:

     a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: dieci ore su di un arco di quattordici ore;

     b) allorché la nave è in porto:

     I) quando i passeggeri sono a bordo: dieci ore su di un arco di quattordici ore;

     II) negli altri casi:

     - il giorno precedente quello del riposo settimanale: cinque ore;

     - il giorno di riposo settimanale: cinque ore per gli addetti alle cucine ed ai servizi di mensa; per gli altri, il tempo necessario all'espletamento dei normali servizi o compiti ordinari di pulizia, fino ad un massimo di due ore;

     - gli altri giorni: otto ore.

     3. Non trattandosi di una nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovrà superare:

     a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: nove ore su di un arco di tredici ore;

     b) allorché la nave è in porto:

     - il giorno del riposo settimanale: cinque ore;

     - il giorno precedente quello del riposo settimanale: sei ore;

     - gli altri giorni: otto ore su di un arco di dodici.

     4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nell'arco di due settimane consecutive superi le centododici ore, l'interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

     5. La legge nazionale o i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate potranno prevedere particolari modalità per la regolamentazione della durata del lavoro degli addetti ai turni di notte.

 

     Articolo 16

     1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio.

     2. L'esenzione dal servizio e l'esenzione di presenza concessa in un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il personale subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verrà conteggiata come ferie.

 

     Articolo 17

     1. La competente autorità potrà esentare dall'applicazione della presente parte della convenzione tutti gli ufficiali che non ne siano già esenti in virtù dell'articolo 3, con riserva delle seguenti condizioni:

     a) in virtù dei contratti collettivi, gli ufficiali dovranno beneficiare di condizioni di lavoro che compensino pienamente, dietro garanzia della competente autorità, la mancata applicazione di questa parte della convenzione;

     b) il contratto collettivo dovrà essere stato originariamente stipulato prima del 30 giugno 1946 ed essere ancora direttamente vigente, o vigente in quanto rinnovato.

     2. Qualsiasi Membro che invochi le disposizioni di cui al paragrafo 1 dovrà sottoporre al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati esaurienti su eventuali contratti collettivi di questo tipo; il Direttore generale sottoporrà quindi una sintesi delle informazioni ricevute al comitato menzionato all'articolo 22.

     3. Tale comitato esaminerà se i contratti collettivi del cui rapporto è investito, prevedono condizioni di lavoro che compensino pienamente la mancata applicazione di questa parte della convenzione. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a tener conto di eventuali osservazioni o suggerimenti fatti dal comitato in merito a tali contratti collettivi; si impegnerà, inoltre, a portare queste osservazioni o suggerimenti a conoscenza delle organizzazioni degli armatori o degli ufficiali, controparti di detti contratti collettivi.

 

     Articolo 18

     1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comporterà una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base.

     2. I contratti collettivi potranno prevedere anziché una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.

 

     Articolo 19

     1. Il ricorso continuato ad ore di straordinario sarà evitato nella misura del possibile.

     2. Il tempo necessario all'espletamento dei seguenti lavori non sarà computato nella normale durata del lavoro né considerato come straordinario, ai fini di questa parte della presente convenzione:

     a) lavori ritenuti necessari ed urgenti dal comandante onde salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate;

     b) lavori richiesti dal comandante onde soccorrere navi o persone in pericolo;

     c) appelli, esercitazioni in caso di incendio o di imbarco e analoghe esercitazioni prescritte dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, vigenti al momento;

     d) lavori straordinari dovuti a formalità doganali, quarantena o altre formalità sanitarie;

     e) lavori ordinari e indispensabili richiesti agli ufficiali per la determinazione della posizione della nave e per le osservazioni metereologiche;

     f) i tempi supplementari imposti dal cambio della guardia.

     3. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà essere interpretato nel senso di intaccare il diritto e l'obbligo del comandante della nave di esigere lavori che ritenga necessari alla sicurezza ed alla buona navigazione della nave o l'obbligo di un ufficiale o del personale di espletare detti lavori.

 

     Articolo 20

     1. Nessun membro dell'equipaggio di età inferiore ai sedici anni potrà effettuare turni di notte.

     2. Ai fini del presente articolo, per «notte» si intendono almeno nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, così come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.

Parte IV

EFFETTIVI

     Articolo 21

     1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovrà avere a bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualità, a:

     a) garantire la sicurezza della vita umana in mare;

     b) attuare le disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione;

     c) evitare l'affaticamento eccessivo dell'equipaggio ed eliminare o ridurre al massimo le ore di straordinario.

     2. Ciascun membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che esista sul proprio territorio un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave.

     3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorità, al buon funzionamento di questo strumento.

Parte V

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

     Articolo 22

     1. La presente convenzione potrà essere attuata con: a) una apposita legge; b) contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi (salvo per quanto riguarda l'articolo 21, paragrafo 2); c) una combinazione di disposizioni di legge e contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi. Salvo diversamente disposto dalla presente convenzione, questa si applicherà a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di un Paese- membro che abbia ratificato la convenzione e a chiunque presti servizio a bordo della nave.

     2. Allorché si sarà dato effetto ad ogni disposizione della presente convenzione con contratto collettivo, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun membro, nonostante le disposizioni contemplate dall'articolo 10 della convenzione, non sarà più tenuto a prendere misure conformi a detto articolo riguardo alle disposizioni della convenzione poste in vigore con contratto collettivo.

     3. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione dovrà fornire al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati circa le misure attraverso cui la convenzione è applicata, ed in particolare chiarimenti su tutti i contratti collettivi vigenti che attuano questa o quella disposizione prevista dalla convenzione.

     4. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a partecipare, con una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che rappresenti governi, organizzazioni di armatori e di marittimi, a cui assistano a titolo consultivo rappresentanti della Commissione paritetica marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro, istituito al fine di esaminare le misure prese in vista dell'attuazione della convenzione.

     5. Il Direttore generale sottoporrà a detto comitato una sintesi delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra.

     6. Il comitato esaminerà se i contratti collettivi, del cui rapporto è investito, realizzano pienamente le disposizioni previste dalla convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione si impegnerà a tener conto di qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal comitato in merito all'applicazione della convenzione; si impegnerà, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi, controparti di un contratto collettivo come da paragrafo 1, qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal suddetto comitato in merito all'efficacia con cui detto contratto attua le disposizioni della convenzione.

 

     Articolo 23

     1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si impegnerà ad applicare le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che:

     a) determini le rispettive responsabilità dell'armatore e del comandante riguardo alla convenzione;

     b) prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalla convenzione;

     c) crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di controllo ufficiale;

     d) esiga, per l'applicazione della parte III della presente convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia di compensi accordati per le ore in più, e di straordinario;

     e) assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui già dispongano per il recupero dei salari arretrati.

     2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, consulente nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.

 

     Articolo 24

     Onde istituire una reciproca assistenza per l'applicazione della presente convenzione, ciascun membro che l'abbia ratificata si impegnerà ad ordinare alla competente autorità di ogni porto sito sul suo territorio di segnalare all'autorità consolare o altra autorità qualificata di un altro Stato membro che l'abbia ratificata, qualsiasi caso di mancata applicazione delle disposizioni di detta convenzione verificatosi a bordo di una nave immatricolata nel territorio di quello Stato, e di cui sia venuto a conoscenza.

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

     Articolo 25

     1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi.

     2. Ai fini dell'articolo 28 della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovrà ritenersi come una revisione di detta convenzione.

 

     Articolo 26

     Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 27

     1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.

     2. La convenzione entrerà inizialmente in vigore sei mesi dopo la data in cui le seguenti condizioni saranno state soddisfatte, e cioè allorché:

     a) gli strumenti di ratifica di nove dei seguenti membri saranno stati registrati: Repubblica federale tedesca, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia;

     b) almeno cinque dei membri i cui strumenti di ratifica siano stati registrati possiedano ciascuno, alla data della loro registrazione, una flotta mercantile il cui tonnellaggio lordo sarà uguale o superiore ad un milione di tonnellate registrate;

     c) il tonnellaggio complessivo della flotta mercantile dei membri le cui ratifiche siano state registrate sarà al momento della registrazione uguale o superiore a quindici milioni di tonnellate di stazza lorda registrate.

     3. Le precedenti disposizioni sono state adottate in vista di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.

     4. Successivamente alla sua entrata in vigore iniziale, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro sei mesi dopo la data di registrazione del suo strumento di ratifica.

 

     Articolo 28

     1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunziarla allo scadere dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denunzia contemplata dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per un altro periodo di cinque anni e successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni quinquennio nei termini previsti dal presente articolo.

 

     Articolo 29

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunzie pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione dell'ultimo strumento di ratifica necessario all'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

 

     Articolo 30

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro invierà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito a tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunzie da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.

 

     Articolo 31

     Allo scadere di ogni decennio a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione e deciderà, se necessario, di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

 

     Articolo 32

     1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:

     a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe, di diritto, nonostante l'articolo 28 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta a ratifica da parte dei membri.

     2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e portata per i membri che l'avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.

 

     Articolo 33

     La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

     Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua quarantunesima sessione tenutasi a Ginevra e conclusasi il 14 maggio 1958.

 

 

 

Convenzione n. 129

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura

 

     Articolo 1

     1. Ai fini della presente convenzione, il termine «azienda agricola» sta a designare quelle aziende o parte di esse aventi come oggetto la coltivazione, l'allevamento, la silvicoltura, l'orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attività agricola.

     2. Se necessario, la competente autorità determinerà, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, ove ve ne siano, la linea di demarcazione fra agricoltura, da un lato, e industria e commercio dall'altro, affinché nessuna azienda agricola sfugga al sistema nazionale di ispezione del lavoro.

     3. Ove non sia certa l'applicazione della convenzione ad una azienda o parte di essa, l'autorità competente sarà chiamata a dirimere la questione.

 

     Articolo 2

     Nella presente convenzione, il termine «disposizioni di legge» sta ad indicare oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali ed i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono chiamati ad assicurare l'applicazione.

 

     Articolo 3

     Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve disporre di un sistema d'ispezione del lavoro in agricoltura.

 

     Articolo 4

     Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà applicato a quelle aziende agricole che occupano lavoratori salariati o apprendisti, qualunque siano le modalità e il tipo della loro remunerazione, la forma o la durata del loro contratto.

 

     Articolo 5

     1. Ogni membro che ratifica la presente convenzione può, con una dichiarazione che accompagni la sua ratifica, impegnarsi ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle seguenti categorie di persone che lavorino in aziende agricole:

     a) fittavoli che non impieghino mano d'opera esterna, mezzadri e analoghe categorie di lavoratori agricoli;

     b) persone associate alla gestione di una azienda collettiva, quali i membri di una cooperativa;

     c) membri della famiglia del conduttore quali definiti dalla legislazione nazionale.

     2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà in seguito trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con cui si impegna ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle categorie di persone enumerate nel precedente paragrafo che non siano già state menzionate in una dichiarazione antecedente.

     3. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà indicare, nei rapporti che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in che misura ha attuato o intende attuare le disposizioni della convenzione relative a quelle categorie di persone enumerate nel paragrafo 1 di cui sopra che non abbiano fatto oggetto di simili dichiarazioni.

 

     Articolo 6

     1. Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà tenuto a:

     a) garantire l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nell'esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l'applicazione di dette disposizioni;

     b) fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi più validi per osservare le disposizioni in legge;

     c) attirare l'attenzione della competente autorità sulle anomalie o abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre le proposte per un miglioramento della legislazione vigente.

     2. La legislazione nazionale può affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l'applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

     3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l'esercizio dei loro compiti principali né pregiudicare in alcun modo l'autorità o la imparzialità loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.

 

     Articolo 7

     1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del membro, l'ispezione del lavoro in agricoltura sarà posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale.

     2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l'espressione «organo centrale» può designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un'entità costituente federata.

     3. L'ispezione del lavoro in agricoltura potrà essere ad esempio assicurata da:

     a) un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti i rami dell'attività economica;

     b) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione funzionale mediante un'adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura;

     c) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura;

     d) un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le proprie funzioni in agricoltura, la cui attività sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro, in altri settori dell'attività economica quali l'industria, i trasporti ed il commercio.

 

     Articolo 8

     1. Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilità di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne.

     2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun membro potrà includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilità delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.

 

     Articolo 9

     1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno unicamente reclutati in base all'attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati.

     2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti dalle competenti autorità.

     3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un'adeguata formazione ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.

 

     Articolo 10

     I servizi di ispezione del lavoro in agricoltura potranno impiegare sia donne che uomini; ove necessario, particolari compiti potranno rispettivamente essere affidati a ispettori o a ispettrici.

 

     Articolo 11

     Ciascun membro dovrà adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti e tecnici qualificati in grado di concorrere alla soluzione di problemi richiedenti particolari cognizioni tecniche, collaborino all'assolvimento dei compiti di ispezione del lavoro in agricoltura, in base ai criteri meglio rispondenti alle esigenze nazionali.

 

     Articolo 12

     1. Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire un'effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attività.

     2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorità potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l'applicazione dei principi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.

 

     Articolo 13

     Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire la collaborazione fra funzionari dell'ispettorato del lavoro in agricoltura, datori di lavoro e lavoratori, o loro organizzazioni, ove ne esistano.

 

     Articolo 14

     Disposizioni dovranno essere prese affinché il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:

     a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:

     I) del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione;

     II) del numero e della diversità di categorie di persone impiegate in tali aziende;

     III) della molteplicità e complessità di disposizioni di legge da far rispettare;

     b) degli strumenti a disposizione degli ispettori;

     c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.

 

     Articolo 15

     1. Le competenti autorità dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura:

     a) uffici locali di ispettorato attrezzati in materia consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell'ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti;

     b) i mezzi di trasporto necessari all'esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico.

     2. Le competenti autorità dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tutte le spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all'esercizio delle loro funzioni.

 

     Articolo 16

     1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a:

     a) penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione;

     b) penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell'ispettorato;

     c) procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo:

     I) interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell'impresa o qualunque altra persona che si trovi nell'azienda sulle varie materie relative all'applicazione delle disposizioni di legge;

     II) chiedere, secondo le modalità previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti;

     III) prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati.

     2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtù dei comma a) e b) del precedente paragrafo, nell'abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

     3. Gli ispettori dovranno, al momento dell'ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l'efficacia del controllo.

 

     Articolo 17

     I servizi dell'ispettorato del lavoro in agricoltura saranno associati, nei casi e termini previsti dalle competenti autorità, all'opera di controllo preventivo di nuovi impianti, nuove sostanze e nuove tecniche di manipolazione o trasformazione dei prodotti suscettibili di costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.

 

     Articolo 18

     1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l'utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.

     2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che:

     a) siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza;

     b) siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono giungere sino alla cessazione dell'attività, in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza.

     3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l'autorità competente affinché formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive.

     4. I difetti constatati dall'ispettore nel corso della visita ad una azienda, così come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all'attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

 

     Articolo 19

     1. L'ispettorato del lavoro in agricoltura dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro nonché dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale.

     2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta in loco riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.

 

     Articolo 20

     Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura:

     a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo;

     b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

     c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazioni o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un'ispezione a seguito di denuncia.

 

     Articolo 21

     Le aziende agricole dovranno essere ispezionate tanto spesso e meticolosamente quanto necessario per assicurare l'effettiva applicazione delle relative norme di legge.

 

     Articolo 22

     1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura è immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale può tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive.

     2. Gli ispettori del lavoro avranno facoltà di decidere se dare avvertimenti o consigli anziché intentare o sollecitare azioni legali.

 

     Articolo 23

     Qualora gli ispettori del lavoro in agricoltura non siano essi stessi abilitati ad intentare procedimenti penali, essi potranno deferire direttamente all'autorità investita di tale potere i verbali constatanti violazioni alle disposizioni di legge.

 

     Articolo 24

     Appropriate sanzioni per violazione delle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta al controllo di ispettori del lavoro in agricoltura e per ostruzione contro detti ispettori nell'esercizio delle loro funzioni saranno contemplate dalla legge nazionale ed effettivamente applicate.

 

     Articolo 25

     1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all'ufficio centrale dell'ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attività in agricoltura.

     2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall'ufficio centrale dell'ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall'ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

 

     Articolo 26

     1. L'ispettorato centrale pubblicherà un rapporto annuale sulla attività dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale.

     2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

     3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

 

     Articolo 27

     I rapporti annui pubblicati dall'ispettore centrale verteranno in particolare sui seguenti punti, nella misura in cui essi ricadranno sotto il controllo di detto ispettorato:

     a) leggi e regolamenti di competenza dell'ispettorato del lavoro in agricoltura;

     b) personale dell'ispettorato del lavoro in agricoltura;

     c) statistiche delle aziende agricole sottoposte a controllo da parte dell'ispettorato e numero di addetti di tali aziende;

     d) statistiche delle visite di ispezione;

     e) dati statistici sulle infrazioni commesse e le sanzioni inflitte;

     f) dati statistici sugli infortuni sul lavoro e loro cause;

     g) dati statistici sulle malattie professionali e loro cause.

 

     Articolo 28

     Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 29

     1. La presente convenzione sarà unicamente vincolante per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

     2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la ratifica di due membri sarà stata registrata dal Direttore generale.

     3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     Articolo 30

     1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunziarla allo scadere di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato. La denunzia avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

     2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

 

     Articolo 31

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale attirerà l'attenzione dei membri della Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

 

     Articolo 32

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché ne prenda atto, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito agli strumenti di ratifica ed alle denunzie da lui registrati in conformità con i precedenti articoli.

 

     Articolo 33

     Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se la questione della sua totale o parziale revisione debba essere iscritta all'ordine del giorno della Conferenza.

 

     Articolo 34

     1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:

     a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinerà di diritto, nonostante l'articolo 30 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia già in vigore;

     b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.

     2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione rivista.

 

     Articolo 35

     La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

     Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantatreesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1969.

 

 

 

Convenzione n. 132

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione relativa ai congedi annuali pagati

 

     Articolo 1

     Finché le disposizioni non verranno applicate o mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, o mediante organismi ufficiali di determinazione dei salari, o in ogni altro modo conforme alla prassi interna e ritenuto opportuno, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun Paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate mediante legislazione interna.

 

     Articolo 2

     1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi.

     2. Ove risulti necessario, l'autorità competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun Paese potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall'applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza.

     3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovrà indicare, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che è tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura è stato dato effetto o ci si è proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.

 

     Articolo 3

     1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima.

     2. Ciascun membro che ratifichi la Convenzione dovrà specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa alla ratifica.

     3. La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio.

     4. Ciascun membro che abbia ratificato la Convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.

 

     Articolo 4

     1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo prescritto all'articolo 3 di cui sopra, avrà diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta.

     2. Ai fini del presente articolo, il termine «anno» indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorità competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.

 

     Articolo 5

     1. Un periodo di servizio minimo potrà essere richiesto per aver diritto ad un congedo annuale pagato.

     2. Spetterà all'autorità competente o all'organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovrà in alcun caso superare i sei mesi.

     3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sarà fissato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese.

     4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di servizio.

 

     Articolo 6

     1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 di cui sopra.

     2. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilità al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione.

 

     Articolo 7

     1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese.

     2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.

 

     Articolo 8

     1. Il frazionamento del congedo annuale pagato potrà essere autorizzato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese.

     2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.

 

     Articolo 9

     1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo.

     2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

     3. Il minimo di congedo che non potrà essere soggetto a tale rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorità competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive sia con qualsiasi altra modalità conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

 

     Articolo 10

     1. L'epoca in cui sarà preso il congedo sarà stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale.

     2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sarà preso, si terrà conto delle esigenze del lavoro e della possibilità di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.

 

     Articolo 11

     Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennità compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.

 

     Articolo 12

     Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennità, o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.

 

     Articolo 13

     L'autorità competente o l'organismo appropriato in ciascun Paese può adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attività remunerata incompatibile con l'oggetto di questo congedo.

 

     Articolo 14

     Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.

 

     Articolo 15

     1. Ciascun membro può accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente:

     a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dalla agricoltura;

     b) per le persone impiegate nell'agricoltura.

     2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, se accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre.

     3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, può ulteriormente notificare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.

 

     Articolo 16

     La presente convenzione rivede la convezione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate:

     a) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione;

     b) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione;

     c) l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.

 

     Articolo 17

     Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

 

     Articolo 18

     1. La presente Convenzione non vincolerà che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

     2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

     3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la propria ratifica.

 

     Articolo 19

     1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione la può denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa.

     2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

 

     Articolo 20

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

 

     Articolo 21

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, notizie complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità con i precedenti articoli.

 

     Articolo 22

     Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione parziale o totale di essa.

 

     Articolo 23

     1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifichi totalmente o in parte la presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

     a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopra citato articolo 19, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri.

     2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova Convenzione comportante revisione.

 

     Articolo 24

     Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantaquattresima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1970.

 

 

 

Convenzione n. 134

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi

 

     Articolo 1

     1. Ai fini della presente convenzione, il termine «marittimi» si applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima.

     2. Ove sorgano dubbi circa l'inclusione di talune categorie di persone fra i marittimi, la questione sarà risolta in ciascun Paese dalla competente autorità, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

     3. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «infortuni sul lavoro» si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell'adempimento del loro lavoro.

 

     Articolo 2

     1. In ogni Paese marittimo, la competente autorità dovrà adottare le necessarie misure affinché gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinché vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni.

     2. Ogni infortunio sul lavoro dovrà essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave.

     3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave - il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio - ed in quale luogo - in mare o in un porto, ad esempio - l'incidente si è verificato.

     4. La competente autorità dovrà avviare una inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.

 

     Articolo 3

     Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull'evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.

 

     Articolo 4

     1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti.

     2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo.

     3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:

     a) disposizioni generali e disposizioni di base;

     b) aspetti strutturali delle navi;

     c) macchinari;

     d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti;

     e) materiale di carico e scarico;

     f) prevenzione ed estinzione degli incendi;

     g) ancore, catene e cavi;

     h) carichi pericolosi e zavorre;

     i) attrezzature individuali di protezione.

 

     Articolo 5

     1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4 dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate.

     2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtù delle quali ai marittimi sarà fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.

 

     Articolo 6

     1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4.

     2. Opportune misure dovranno essere adottate affinché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4.

     3. Le autorità incaricate dell'ispezione e del controllo della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi.

     4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.

 

     Articolo 7

     Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o più persone qualificate o per la costituzione di un comitato qualificato composto di membri dell'equipaggio, responsabili, sotto l'autorità del comandante, della prevenzione infortuni.

 

     Articolo 8

     1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorità in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.

     2. L'attuazione di questi programmi dovrà avvenire in modo che la competente autorità, gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva.

     3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.

 

     Articolo 9

     1. La competente autorità dovrà favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni Paese, prevedere l'inclusione dell'insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni; tale insegnamento dovrà rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale.

     2. Inoltre, dovranno essere prese le più opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l'attenzione dei marittimi su determinati rischi.

 

     Articolo 10

     I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

     Articolo 11

     Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 12

     1. La presente convenzione non vincolerà che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.

     2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.

     3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     Articolo 13

     1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà affetto solo un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denunzia contemplata dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

 

     Articolo 14

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonché delle denunzie pervenutegli dai membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

 

     Articolo 15

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunzie da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

 

     Articolo 16

     Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua globale o parziale revisione.

 

     Articolo 17

     1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione:

     a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.

     2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

 

     Articolo 18

     Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantacinquesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 30 ottobre 1970.

 

 

 

Convenzione n. 135

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione relativa alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse

 

     Articolo 1

     I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.

 

     Articolo 2

     1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.

     2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche del sistema di relazioni professionali predominante nel Paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilità dell'azienda interessata.

     3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell'azienda interessata.

 

     Articolo 3

     Ai fini della presente convenzione, i termini «rappresentanti dei lavoratori» indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:

     a) rappresentanti sindacali, cioè rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati;

     b) oppure rappresentanti eletti, cioè rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attività riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

 

     Articolo 4

     La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

 

     Articolo 5

     Qualora in un'azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sarà necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall'altro.

 

     Articolo 6

     L'applicazione delle disposizioni della Convenzione potrà essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

 

     Articolo 7

     Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 8

     1. La presente Convenzione vincolerà solo i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

     2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

     3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     Articolo 9

     1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione che - entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente - non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

 

     Articolo 10

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno trasmesse dai membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Articolo 11

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità dei precedenti articoli.

 

     Articolo 12

     Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

 

     Articolo 13

     1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

     a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comporterà di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 sopracitato, la immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.

     2. La presente Convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificherebbero la Convenzione riveduta.

 

     Articolo 14

     Le versioni francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale

dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantaseiesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971.

 

 

 

Convenzione n. 136

(Traduzione non ufficiale).

 

Convenzione sulla protezione contro i rischi di intossicazione dovuti al

benzene

 

     Articolo 1

     La presente Convenzione si applica a tutte le attività che comportano l'esposizione dei lavoratori:

     a) a idrocarburo aromatico benzene C[6]H[6], qui di seguito chiamato «benzene»;

     b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento in volume, qui di seguito chiamati «prodotti contenenti benzene».

 

     Articolo 2

     1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene.

     2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

     a) alla produzione del benzene;

     b) all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;

     c) all'uso del benzene nei carburanti;

     d) ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.

 

     Articolo 3

     1. In ogni Paese, l'autorità competente potrà concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell'articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se ve ne sono.

     2. In tal caso, lo Stato membro interessato indicherà, nelle sue relazioni sull'applicazione della presente Convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni della convenzione.

     3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza una relazione speciale sull'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterrà opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.

 

     Articolo 4

     1. L'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovrà essere vietato in alcuni lavori che la legislazione nazionale dovrà fissare.

     2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti, salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.

 

     Articolo 5

     Misure di prevenzione tecnica e d'igiene del lavoro devono essere applicate allo scopo di assicurare una adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene od a prodotti contenenti benzene.

 

     Articolo 6

     1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

     2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l'autorità competente dovrà fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3).

     3. Direttive dell'autorità competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell'atmosfera di luoghi di lavoro.

 

     Articolo 7

     1. I lavori che comportano l'uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.

     2. Quando non è possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare la evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.

 

     Articolo 8

     1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle.

     2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell'esposizione deve essere limitata il più possibile.

 

     Articolo 9

     1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:

     a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell'impiego, comprendente una analisi del sangue;

     b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza è fissata dalla legislazione nazionale.

     2. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorità competente di ogni Paese può concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.

 

     Articolo 10

     1. Le visite mediche previste al paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione devono:

     a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico riconosciuto qualificato dall'autorità competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti;

     b) essere corredate di relativi certificati appropriati. 2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.

 

     Articolo 11

     1. Le donne in stato di gravidanza accertato da un medico e le madri nel periodo dell'allattamento non devono essere adibite a lavori che comportino l'esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene.

     2. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere adibiti a lavori che comportino l'esposizione al benzene o a prodotti contenenti benzene; tale divieto non può tuttavia applicarsi ai giovani nel periodo di istruzione o di formazione professionale se sono tenuti sotto controllo tecnico e sanitario adeguato.

 

     Articolo 12

     La parola «Benzene» nonché i simboli di pericolo appropriati devono essere chiaramente visibili su ogni recipiente contenente benzene o prodotti contenenti benzene.

 

     Articolo 13

     Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonché sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.

 

     Articolo 14

     Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione:

     a) prenderà, per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione;

     b) designerà, in conformità alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;

     c) s'impegnerà ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.

 

     Articolo 15

     Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 16

     1. La presente Convenzione vincolerà soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

     2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

     3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     Articolo 17

     1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

 

     Articolo 18

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

 

     Articolo 19

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutte le denunzie da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.

 

     Articolo 20

     Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà, se sarà il caso la possibilità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

 

     Articolo 21

     1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

     a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe pieno diritto nonostante l'articolo 17 di cui sopra, di immediata denunzia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

     2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

 

     Articolo 22

     Il testo francese ed il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è quello autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971.

 

 

 

Convenzione n. 137

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione sulle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti

 

     Articolo 1

     1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo.

     2. Ai fini della presente convenzione, i termini «scaricatori» e «lavoro nei porti» indicano persone e attività definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultate all'atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovrà inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.

 

     Articolo 2

     1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinché venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare.

     2. Si dovrà comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.

 

     Articolo 3

     1. Saranno istituiti tenuti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di porto, secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

     2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti.

     3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

 

     Articolo 4

     1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessità del porto.

     2. Qualora si renderà necessarie una riduzione degli effettivi di un registro, verrà presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.

 

     Articolo 5

     Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare i datori di lavoro e le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall'altro, a collaborare per il miglioramento della produttività nei porti, con il concorso, all'occorrenza, delle autorità competenti.

 

     Articolo 6

     Gli Stati membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.

 

     Articolo 7

     Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.

 

     Articolo 8

     Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 9

     1. La presente Convenzione vincolerà soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

     2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

     3. Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     Articolo 10

     1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione, e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e, successivamente, potrà denunziare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nelle condizioni previste dal presente articolo.

 

     Articolo 11

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

     2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Articolo 12

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denunzia da lui registrati in conformità agli articoli precedenti.

 

     Articolo 13

     Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

 

     Articolo 14

     1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

     a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 10 sopracitato, l'immediata denunzia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;

     b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

     2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

 

     Articolo 15

     Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantottesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973.

 

 

 

Convenzione n. 138

(Traduzione non ufficiale).

 

Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego

 

     Articolo 1

     Ciascun membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

 

     Articolo 2

     1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione.

     2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'età minima precedentemente specificata.

     3. L'età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.

     4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo tempo, una età minima di quattordici anni.

     5. Ogni membro che avrà specificato una età minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:

     a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;

     b) o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

 

     Articolo 3

     1. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.

     2. I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.

     3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità Competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività corrispondente.

 

     Articolo 4

     1. Se sarà necessario e dopo avere consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà non applicare la presente Convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente Convenzione a dette Categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d'esecuzione.

     2. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima, che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda dette categorie.

     3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall'articolo 3.

 

     Articolo 5

     1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione.

     2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione.

     3. Il Campo di applicazione della presente Convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia ed i lavori pubblici; l'elettricità, il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.

     4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:

     a) dovrà indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini nei settori di attività che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione;

     b) potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

 

     Articolo 6

     La presente Convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle Condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:

     a) o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale;

     b) o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda;

     c) o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

 

     Articolo 7

     1. La legislazione nazionale potrà autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:

     a) non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;

     b) non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta.

     2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma a) e b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo.

     3. L'autorità competente determinerà le attività nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.

     4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici e quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

 

     Articolo 8

     1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà autorizzare in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli spettacoli artistici.

     2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.

 

     Articolo 9

     1. L'autorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione.

     2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione.

     3. La legislazione nazionale o l'autorità Competente dovrà prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'età o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.

 

     Articolo 10

     1. La presente Convenzione modifica la convenzione sull'età minima (industria) 1919, la convenzione sull'età minima (lavoro marittimo) 1920, la convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, la convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, la convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, alle Condizioni fissate qui di seguito.

     2. L'entrata in Vigore della presente Convenzione non chiude ad un ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro non industriale) 1937, la convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.

     3. La convenzione sull'età minima (industria), 1919, la convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, la convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, e la Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta Convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione, o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

     4. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:

     a) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione e fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione una età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937;

     b) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932;

     c) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, Comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937;

     d) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936;

     e) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente Convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, una età minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959;

     f) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente Convenzione e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori sotterranei di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.

     5. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:

     a) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;

     b) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;

     c) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sulla età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, in applicazione del suo articolo 12.

 

     Articolo 11

     Le ratifiche normali della presente Convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 12

     1. La presente Convenzione non sarà vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.

     2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.

     3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

 

     Articolo 13

     1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.

 

     Articolo 14

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Articolo 15

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

 

     Articolo 16

     Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

 

     Articolo 17

     1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

     a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.

     2. La presente Convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.

 

     Articolo 18

     Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel Corso della sua cinquantottesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973.

 

 

 

Convenzione n. 139

(Traduzione non ufficiale)

 

Convenzione concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni

 

     Articolo 1

     1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l'esposizione professionale sarà vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente Convenzione.

     2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare.

     3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, occorrerà considerare i dati più recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche nonché i prontuari elaborati dall'Ufficio internazionale del lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.

 

     Articolo 2

     1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o degli agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrerà tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altro.

     2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

 

     Articolo 3

     Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.

 

     Articolo 4

     Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori che sono, sono stati o rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.

 

     Articolo 5

     Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori beneficino durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.

 

     Articolo 6

     Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione:

     a) dovrà adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;

     b) dovrà designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente Convenzione;

     c) dovrà demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o accertarsi che un'ispezione adeguata venga assicurata.

 

     Articolo 7

     Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

 

     Articolo 8

     1. La presente convenzione vincolerà unicamente i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sia stato registrato dal Direttore generale.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica di due membri da parte del Direttore generale.

     3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data dell'avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.

 

     Articolo 9

     1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunziarla allo scadere del decennio successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avrà effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione.

     2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nei termini contemplati dal presente articolo.

 

     Articolo 10

     1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunzie trasmessigli dai membri dell'Organizzazione.

     2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Articolo 11

     Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denunzie registrate in conformità con i precedenti articoli.

 

     Articolo 12

     Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se convenga iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o globale revisione.

 

     Articolo 13

     1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione:

     a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comporterà di diritto, nonostante l'articolo 9 di cui sopra, la immediata denunzia della presente Convenzione, purché la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

     b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.

     2. La presente Convenzione resterà in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.

 

     Articolo 14

     Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede Costituisce il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenze generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantanovesima sessione, tenutasi a Ginevra e conclusasi il 25 giugno 1974.