§ 94.1.673 - Legge 24 ottobre 1980, n. 744.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/10/1980
Numero:744

§ 94.1.673 - Legge 24 ottobre 1980, n. 744.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

(G.U. 12 novembre 1980, n. 310, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo de l'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'art. 26 dell'accordo de L'Aja e all'art. 10, paragrafo 2, dell'atto di Stoccolma.

 

     Art. 3.

     Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli atti internazionali di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'accordo di cui all'art. 1.

 

     Art. 4.

     Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui all'art. 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

     1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto accordo, è un altro Paese;

     2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'amministrazione italiana;

     3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni;

     4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

     Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione degli atti internazionali, di cui all'art. 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati contraenti sono costituiti in Unione particolare per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali.

     2. Solo gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale possono far parte del presente Accordo.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per:

     Accordo del 1925, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925;

     Accordo del 1934, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934;

     Il presente Accordo, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto;

     Il Regolamento, il Regolamento di esecuzione del presente Accordo;

     Ufficio Internazionale, l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale;

     Deposito internazionale, un deposito effettuato presso l'Ufficio internazionale;

     Deposito nazionale, un deposito effettuato presso l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente;

     Deposito multiplo, un deposito che comprende più disegni o modelli;

     Stato d'origine di un deposito internazionale, lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in più Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza;

     Stato che procede all'esame della novità, uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d'ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novità di tutti i disegni o modelli depositati.

 

     Art. 3.

     I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliati o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l'Ufficio internazionale.

 

     Art. 4.

     1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale:

     1) direttamente, o

     2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette.

     2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli Stati contraenti.

 

     Art. 5.

     1. Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie - o qualsiasi altra rappresentazione grafica - del disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento.

     2. La domanda contiene:

     1) la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti;

     2) l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato;

     3) se il depositante desidera rivendicare la priorità citata all'articolo 9, l'indicazione della data e del numero del deposito che dà origine al diritto di priorità;

     4) tutte le altre informazioni previste dal Regolamento.

     3.

     a) La domanda può inoltre contenere:

     1) una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;

     2) una dichiarazione che indica il nome dei vero creatore del disegno o modello;

     3) una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall'articolo 6, comma 4;

     b) Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell'oggetto al quale è incorporato il disegno o modello.

     4. Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di disegni o modelli, prevista dall'articolo 21, comma 2, numero 4.

 

     Art. 6.

     1. L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali.

     2. Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data.

     3.

     a) Per ciascun deposito internazionale l'Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico:

     1) le riproduzioni in bianco e nero o, a richiesta del depositante, le riproduzioni a colori, le fotografie, o tutte le altre rappresentazioni grafiche depositate;

     2) la data del deposito internazionale;

     3) le informazioni previste dal Regolamento.

     b) L'Ufficio internazionale deve inviare, nel più breve termine, il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali.

     4.

     a) La pubblicazione prevista dal comma 3, lettera a) è, a domanda del depositante, aggiornata per il periodo richiesto dallo stesso. Questo periodo non può superare il termine di 12 mesi decorrente dalla data del deposito internazionale. Tuttavia, se una priorità è rivendicata, il termine iniziale di questo periodo è la data della priorità.

     b) Durante il periodo previsto dalla lettera a) suddetta il depositante può, in qualsiasi momento domandare la pubblicazione immediata o ritirare il suo deposito. Il ritiro del deposito può essere limitato a uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

     c) Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza del periodo previsto alla lettera a) di cui sopra, l'Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista dal comma 3, lettera a).

     d) Fino alla scadenza del periodo previsto dalla lettera a) di cui sopra, l'Ufficio internazionale mantiene segreta la registrazione, accompagnata da una richiesta di pubblicazione rinviata, e il pubblico non può prendere conoscenza di alcun documento od oggetto relativo al detto deposito. Queste disposizioni si applicano senza limite di durata, purché il depositante abbia ritirato il suo deposito prima della scadenza di detto periodo.

     5. A eccezione dei casi previsti dal comma 4, il pubblico può prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell'Ufficio internazionale.

 

     Art. 7.

     1.

     a) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato.

     b) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti.

     2. Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d'origine se la legislazione di tale Stato così stabilisce.

 

     Art. 8.

     1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d'ufficio o a seguito dell'opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all'Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalità e gli atti amministrativi previsti dall'articolo 7, comma 1. Se il rifiuto non è notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novità, se non è stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorità, produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale.

     2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 1, si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l'Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L'Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi.

     3. Il depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell'Amministrazione nazionale, prevista dal comma 1, che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso. La notifica della decisione deve indicare:

     1) le ragioni per le quali è stato deciso che il disegno o modello non risponde alle esigenze della legge nazionale;

     2) la data prevista al comma 2;

     3) il termine concesso per domandare un riesame o presentare un ricorso;

     4) l'Autorità alla quale questa domanda o questo ricorso possono essere diretti.

     4.

     a) L'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal comma 1, che richiedono una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello o una descrizione del detto disegno o modello, può esigere dal depositante, assegnandogli un termine di 60 giorni almeno, che fornisca, nella lingua nella quale la domanda depositata all'Ufficio internazionale è stata redatta:

     1) una dichiarazione che indichi il vero creatore del disegno o modello;

     2) una breve descrizione che sottolinei gli elementi caratteristici essenziali del disegno o modello, come appaiono nelle fotografie o in altre rappresentazioni grafiche.

     b) Nessuna tassa è prelevata da un'Amministrazione nazionale per il rilascio di una tale dichiarazione o di una tale descrizione né per la loro eventuale pubblicazione a cura di questa Amministrazione nazionale.

     5.

     a) Ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal comma 1, deve informare l'Ufficio internazionale.

     b) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede più sistemi di protezione di disegni o modelli, e se uno di questi sistemi implica un esame della novità, le disposizioni del presente Accordo relativo agli Stati che praticano un tale esame non s'applicano che per quanto riguarda tale sistema.

 

     Art. 9.

     Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della Proprietà industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito.

 

     Art. 10.

     1. Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l'ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento.

     2. Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi è concesso per i rinnovi del deposito internazionale.

     3. Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato.

     4. Il rinnovo può essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo.

     5. L'Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.

 

     Art. 11.

     1.

     a) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale, non può essere inferiore a:

     1) 10 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale se questo deposito è stato oggetto di un rinnovo;

     2) 5 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale in caso di mancato rinnovo.

     b) Tuttavia, se, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame della novità, la protezione ha inizio a una data successiva a quella del deposito internazionale, le durate minime previste dalla lettera a) sono calcolate a decorrere dal momento iniziale della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato, o non sia rinnovato che una sola volta, non ha alcun effetto sulla durata minima della protezione così definita.

     2. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata è accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale.

     3. Ogni Stato contraente può, nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal comma 1.

     4. Con riserva delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.

 

     Art. 12.

     1. L'Ufficio internazionale deve registrare e Pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprietà di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprietà può essere limitato a diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

     2. La registrazione di cui al comma 1, produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

 

     Art. 13.

     1. Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

     2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.

 

     Art. 14.

     1. Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull'oggetto nel quale è incorporato questo disegno o modello.

     2. Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l'apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovrà considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l'autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale.

     3. Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo (D) (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata:

     1) sia dall'indicazione dell'anno del deposito internazionale e del nome o dell'abbreviazione abituale del nome del depositante,

     2) sia dal numero del deposito internazionale.

     4. La sola apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o sull'etichetta non può in alcun modo essere interpretata come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione può essere ottenuta.

 

     Art. 15.

     1. Le tasse previste dal Regolamento comprendono:

     1) le tasse per l'Ufficio internazionale;

     2) alcune tasse per gli Stati contraenti designati dal depositante, e precisamente:

     a) una tassa per ciascuno degli Stati contraenti;

     b) una tassa per ciascuno degli Stati contraenti che procede a un esame della novità e richiede il pagamento di una tassa per procedere al detto esame.

     2. Per uno stesso deposito, le tasse pagate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del comma 1, numero 2, lettera a), sono detratte dal montante della tassa prevista dal comma 1, numero 2, lettera b), quando questa ultima tassa diviene esigibile per il detto Stato.

 

     Art. 16.

     1. Le tasse per gli Stati contraenti, previste dall'articolo 15, comma 1, numero 2, sono riscosse dall'Ufficio internazionale che, ogni anno, le versa agli Stati contraenti designati dal depositante.

     2.

     a) Ogni Stato contraente può dichiarare all'Ufficio internazionale che rinuncia a percepire le tasse suppletive, previste dall'articolo 15, comma 1, numero 2, lettera a), concernenti i depositi internazionali per i quali altri Stati contraenti, che hanno fatto la stessa rinuncia, sono ritenuti Stati d'origine.

     b) Esso può fare le stesse rinunce per quanto riguarda il deposito internazionale per il quale è ritenuto Stato d'origine.

 

     Art. 17.

     Il Regolamento di esecuzione fissa i particolari di applicazione del presente Accordo e specialmente:

     1) le lingue e il numero di esemplari nei quali la domanda di deposito deve essere fatta, come pure le indicazioni richieste nella stessa;

     2) l'ammontare, le date di scadenza, i modi di pagamento delle tasse destinate all'Ufficio internazionale e agli Stati, comprese le limitazioni imposte alla tassa prevista per gli Stati contraenti che procedono a un esame della novità;

     3) il numero, il formato e altre caratteristiche delle fotografie o rappresentazioni grafiche di ciascuno dei disegni o modelli depositati;

     4) la lunghezza della descrizione di elementi caratteristici del disegno o modello;

     5) i limiti e le condizioni alle quali esemplari o bozzetti degli oggetti, in cui è incorporato il disegno o modello, possono essere uniti alla domanda;

     6) il numero di disegni o modelli che possono essere compresi in un deposito multiplo e altre disposizioni che regolano i depositi multipli;

     7) qualsiasi questione riguardante la pubblicazione e la distribuzione del Bollettino periodico, previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera a), compreso il numero di esemplari del Bollettino, che sono inviati gratuitamente alle Amministrazioni nazionali, come pure il numero di esemplari che possono essere venduti a prezzo ridotto a queste Amministrazioni;

     8) la procedura di notificazione, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni di rifiuto, previste dall'articolo 8, comma 1, come pure la procedura riguardante la comunicazione e la pubblicazione di tali decisioni a cura dell'Ufficio internazionale;

     9) le condizioni nelle quali devono essere effettuate, dall'Ufficio internazionale, la registrazione e la pubblicazione dei cambiamenti riguardanti la proprietà di un disegno o modello, previsto dall'articolo 12, comma 1, come pure le rinunce previste dall'articolo 13;

     10) la destinazione da darsi ai documenti e agli oggetti relativi ai depositi non più suscettibili di rinnovo.

 

     Art. 18.

     Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicazione di più ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore.

 

     Art. 19.

     Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presente Accordo, devono essere stabilite in maniera:

     a) che il loro ricavo copra tutte le spese del Servizio internazionale dei disegni o modelli, come pure tutte quelle che conseguono dalla preparazione e dall'attuazione delle riunioni sia del Comitato internazionale dei disegni o modelli sia delle Conferenze di revisione del presente Accordo;

     b) che esse permettano il mantenimento del fondo di riserva previsto dall'articolo 20.

 

     Art. 20.

     1. È costituito un fondo di riserva per l'ammontare di 250.000 franchi svizzeri. Esso può essere modificato dal Comitato internazionale dei disegni o modelli previsto dal seguente articolo 21.

     2. Il fondo di riserva è costituito dall'eccedenza dei proventi del Servizio internazionale dei disegni o modelli.

     3. a) Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il fondo di riserva viene costituito dal versamento, da parte di ciascuno Stato, di una quota unica, calcolata per ciascuno di essi in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe alla quale esso appartiene, in base all'articolo 13, comma 8, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

     b) Gli Stati che diverranno parte del presente Accordo dopo la sua entrata in vigore dovranno ugualmente versare una quota unica. Questa sarà calcolata secondo i principi enunciati al comma suddetto, dimodoché tutti gli Stati, indipendentemente dalla data della loro entrata nell'Accordo, paghino lo stesso contributo per unità.

     4. Nel caso che l'ammontare del fondo di riserva oltrepassasse il limite previsto, il soprappiù sarà periodicamente distribuito tra gli Stati contraenti in proporzione alla quota unica versata da ciascuno di essi, fino alla concorrenza dell'ammontare di tale quota.

     5. Quando le quote uniche siano state integralmente rimborsate, il Comitato internazionale dei disegni o modelli può decidere che non sarà più richiesta la quota unica agli Stati che, successivamente, diverranno parte dell'Accordo.

 

     Art. 21.

     1. È costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati contraenti.

     2. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

     1) stabilisce il suo Regolamento interno;

     2) modifica il Regolamento di esecuzione;

     3) modifica l'ammontare del fondo di riserva previsto dall'articolo 20;

     4) stabilisce la classificazione internazionale dei disegni o modelli;

     5) studia i problemi relativi all'applicazione e alla eventuale revisione del presente Accordo;

     6) studia tutti gli altri problemi relativi alla protezione internazionale dei disegni o modelli;

     7) si pronuncia sui rapporti annuali di gestione dell'Ufficio internazionale, cui dà le direttive generali per l'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in base al presente Accordo;

     8) stabilisce un rapporto sulle spese preventive dell'Ufficio internazionale, per ciascun triennio.

     3. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza di 4/5 dei membri votanti presenti o rappresentanti, nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma 2, e alla maggioranza semplice in tutti gli altri casi. L'astensione non è considerata voto.

     4. Il Comitato è convocato dal Direttore dell'Ufficio internazionale:

     1) almeno una volta ogni tre anni;

     2) in qualsiasi momento a domanda di un terzo degli Stati contraenti o, occorrendo, a iniziativa del Direttore dell'Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione Svizzera.

     5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato sono a carico dei loro rispettivi Governi.

 

     Art. 22.

     1. Il Regolamento può essere emendato dal Comitato in base all'articolo 21, comma 2, numero 2, o mediante la procedura scritta prevista dal successivo comma 2.

     2. In caso di ricorso alla procedura scritta, gli emendamenti sono proposti dal Direttore dell'Ufficio internazionale con lettera circolare diretta a tutti gli Stati contraenti. Gli emendamenti sono considerati come approvati se, nel termine di un anno dalla loro comunicazione, nessun Stato contraente ha fatto conoscere la sua opposizione.

 

     Art. 23.

     1. Il presente Accordo resta aperto alla firma fino al 31 dicembre 1961.

     2. Esso sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

 

     Art. 24.

     1. Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale che non avranno firmato il presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi.

     2. Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione Svizzera e da questo ai Governi di tutti gli Stati contraenti.

 

     Art. 25.

     1. Ogni Stato contraente si obbliga ad assicurare la protezione dei disegni o modelli industriali e a prendere, in conformità della sua Costituzione, i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di questo Accordo.

     2. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, uno Stato contraente deve essere in grado, in conformità della sua legislazione nazionale, di attuare le disposizioni del presente Accordo.

 

     Art. 26.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'invio agli Stati contraenti, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della notificazione del deposito di dieci strumenti di ratifica o di adesione, tra cui quelli di almeno quattro Stati che, alla data del presente Accordo, non fanno parte né dell'accordo del 1925 né di quello del 1934.

     2. In seguito, il deposito degli strumenti di ratifica e di adesione dovrà essere notificato agli Stati contraenti dal Governo della Confederazione Svizzera; queste ratifiche e adesioni produrranno i loro effetti un mese dopo l'invio di questa notificazione, a meno che, in caso di adesione, una data posteriore non sia stata indicata nello strumento di adesione.

 

     Art. 27.

     Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori per i quali esso provvede alle relazioni internazionali. Il Governo della Confederazione Svizzera ne informa tutti gli Stati contraenti e l'Accordo si applica ugualmente ai territori, indicati nella notificazione, un mese dopo l'invio della comunicazione fatta dal Governo della Confederazione Svizzera agli Stati contraenti, a meno che una data successiva non sia stata indicata nella notificazione.

 

     Art. 28.

     1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di denunciare il presente Accordo a suo nome e a nome di tutti o di parte dei territori, oggetto della notificazione prevista dall'articolo 27, mediante una notificazione diretta al Governo della Confederazione Svizzera. Questa denuncia produce i suoi effetti un anno dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo della Confederazione Svizzera.

     2. La denuncia del presente Accordo da parte di uno Stato contraente non lo esime dalle obbligazioni che esso ha contratto riguardo ai disegni o modelli oggetto della registrazione internazionale prima della data in cui la denuncia diviene effettiva.

 

     Art. 29.

     1. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i miglioramenti idonei a perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli.

     2. Le Conferenze di revisione saranno convocate a domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli o della metà almeno degli Stati contraenti.

 

     Art. 30.

     1. Più Stati contraenti possono, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che, nelle condizioni precisate in questa notificazione:

     1) un'amministrazione comune si sostituirà all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi;

     2) che essi devono essere considerati come un solo Stato per l'applicazione degli articoli da 2 a 17 del presente Accordo.

     2. Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione, che ne sarà data dal Governo della Confederazione Svizzera agli altri Stati contraenti.

 

     Art. 31.

     1. Solo il presente Accordo vincola, nelle loro reciproche relazioni, gli Stati che fanno parte contemporaneamente del presente Accordo e dell'Accordo del 1925 o di quello del 1934. Tuttavia, i detti Stati saranno tenuti, nelle loro relazioni reciproche, ad applicare le disposizioni dell'Accordo del 1925 o quelle dell'Accordo del 1934, secondo il caso, ai disegni o modelli depositati nell'Ufficio internazionale anteriormente alla data alla quale il presente Accordo li vincola nelle loro reciproche relazioni.

     2.

     a) Ogni Stato, che fa parte contemporaneamente del presente Accordo e di quello del 1925, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni dell'Accordo del 1925 nelle sue relazioni con gli Stati che fanno parte del solo Accordo del 1925, salvo che detto Stato non abbia denunciato l'Accordo del 1925.

     b) Ogni Stato che fa parte contemporaneamente del presente Accordo e di quello del 1934 è tenuto a uniformarsi alle disposizioni dell'Accordo del 1934, nelle sue relazioni con gli Stati che fanno parte solamente di quest'ultimo, salvo che detto Stato non l'abbia denunciato.

     3. Gli Stati, che fanno parte solamente del presente Accordo, non hanno alcun obbligo verso gli Stati, che fanno parte dell'Accordo del 1925 o di quello del 1934, senza nello stesso tempo far parte del presente Accordo.

 

     Art. 32.

     1. La firma e la ratifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro, alla data di questo Accordo, di quello del 1925 o di quello del 1934, come pure l'adesione al presente Accordo di un tale Stato saranno considerati come firma e ratifica del Protocollo annesso al presente Accordo, o adesione al detto Protocollo, a meno che questo Stato non abbia fatta una dichiarazione espressa in senso contrario, al momento della firma o del deposito del suo strumento d'adesione.

     2. Ogni Stato contraente, che ha fatto la dichiarazione prevista al comma 1, e qualsiasi altro Stato contraente che non faccia parte dell'Accordo del 1925, o di quello del 1934, può firmare il Protocollo annesso al presente Accordo o aderirvi. Al momento della firma o del deposito dello strumento di adesione, esso può dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei comma 2, a) o 2 b) del Protocollo: in tal caso, gli altri Stati che fanno parte del Protocollo non sono tenuti ad applicare, nelle loro relazioni con gli Stati che hanno fatto uso di questa facoltà, la disposizione che ha fatto oggetto di questa dichiarazione. Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 si applicano per analogia.

 

     Art. 33.

     Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Una copia certificata sarà inviata da quest'ultimo al Governo di ciascuno degli Stati che avranno firmato il presente Accordo o che vi avranno aderito.

     In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari dopo aver presentato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno apposto la loro firma.

     FATTO a L'Aja, il 28 novembre 1960.

     (Seguono le firme).

 

     Protocollo

     Gli Stati che fanno parte del presente protocollo hanno convenuto quanto segue:

     1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai disegni o modelli, oggetto del deposito internazionale, per i quali uno degli Stati che fanno parte del presente Protocollo è ritenuto Stato di origine.

     2. Per quanto riguarda i disegni o modelli previsti dal comma 1, di cui sopra:

     a) la durata della protezione accordata dagli Stati, che fanno parte del presente Protocollo, ai disegni o modelli, previsti dal comma 1, di cui sopra, non può essere inferiore a quindici anni, decorrenti dalla data prevista dall'articolo 11, comma 1, a) o b), secondo il caso;

     b) l'apposizione di una menzione di riserva sugli oggetti, nei quali sono incorporati i disegni o modelli, o sulle etichette di cui sono forniti questi oggetti, non può in alcun caso essere richiesta dagli Stati che fanno parte del presente Protocollo, sia per l'esercizio, sul loro territorio, dei diritti derivanti dal deposito internazionale, sia per qualsiasi altra finalità.

     In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

     FATTO a L'Aja, il ventotto novembre millenovecentosessanta.

     (Seguono le firme).

 

Regolamento di esecuzione dell'accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, emendato a Londra il 2 giugno 1934 e all'Aja il 28 novembre 1960

 

     Art. 1.

     1. La domanda di cui all'articolo 5 dell'Accordo deve essere redatta nelle lingue francese od inglese e presentata in tre esemplari sui formulari distribuiti dall'Ufficio internazionale.

     2. La domanda deve contenere:

     a) il cognome e nome o la denominazione commerciale, nonché l'indirizzo del depositante; ove esista un mandatario, il cognome e l'indirizzo di quest'ultimo; ove venga fatta menzione di più di un indirizzo, quello al quale l'Ufficio internazionale è tenuto ad inviare ogni comunicazione;

     b) l'indicazione dello Stato contraente nel quale il depositante possiede uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e concreto o, ove egli possieda tali stabilimenti in più Stati contraenti, l'indicazione dello Stato contraente che il depositante designa come Stato d'origine del deposito internazionale; ove egli non possieda un tale stabilimento in uno Stato contraente, l'indicazione dello Stato contraente nel quale è domiciliato; ove non sia domiciliato in uno Stato contraente, l'indicazione dello Stato contraente di cui è cittadino;

     c) l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti nei quali il disegno od il modello è destinato ad essere incorporato;

     d) l'enumerazione dei documenti ed eventualmente degli esemplari o bozzetti allegati alla domanda nonché l'indicazione dell'ammontare delle tasse fatte pervenire all'Ufficio internazionale;

     e) la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante chiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti;

     f) se il depositante desidera rivendicare la priorità di cui all'articolo 9 dell'Accordo, l'indicazione della data, dello Stato e del numero del deposito che dà luogo al diritto di priorità;

     g) la firma del depositante o del suo mandatario.

     3. La domanda può inoltre contenere:

     a) una breve descrizione di elementi caratteristici del disegno o modello, ivi compresi i colori; tale descrizione non può superare le cento parole;

     b) una dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello;

     c) una richiesta di pubblicazione a colori;

     d) una richiesta di aggiornamento della pubblicazione in base al comma 4, lettera a) dell'articolo 6 dell'Accordo.

     4. Possono essere allegati alla domanda:

     a) dei documenti giustificativi a sostegno di una rivendicazione di priorità;

     b) degli esemplari o bozzetti dell'oggetto nel quale detto disegno o modello è incorporato; tali esemplari o bozzetti non devono superare i 30 centimetri (12 pollici) in ciascuna delle loro dimensioni; sono tuttavia esclusi gli oggetti fatti di sostanze deteriorabili o pericolose.

 

     Art. 2.

     1.

     a) Il numero dei disegni o modelli che un depositante può includere in un deposito multiplo non deve superare:

     1) il numero di venti, se egli non richiede l'aggiornamento della pubblicazione;

     2) il numero di cento, se egli richiede che la pubblicazione sia aggiornata come previsto dal comma 4, lettera a) dell'articolo 6 dell'Accordo.

     b) I depositi multipli che non comprendano più di venti disegni o modelli sono qui appresso indicati come "depositi multipli ordinari" ed i depositi multipli comprendenti più di venti disegni o modelli sono qui appresso indicati come "depositi multipli speciali".

     2. Tutti i disegni o modelli compresi nel deposito multiplo devono essere destinati ad essere incorporati in oggetti che figurano nella stessa classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli.

     3. Ogni disegno o modello compreso in un deposito multiplo deve essere identificato mediante un numero diverso, figurante sia sulla domanda che sulle fotografie od altre rappresentazioni grafiche allegate alla domanda stessa.

     4. L'elenco degli Stati contraenti nei quali il depositante richiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti deve essere compreso in un deposito multiplo per ogni disegno o modello.

     5. Se un depositante desidera fare uso della facoltà di richiedere l'aggiornamento della pubblicazione di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 6 dell'Accordo, la durata del periodo di aggiornamento richiesto deve essere la stessa per tutti i disegni o modelli compresi in un deposito multiplo.

 

     Art. 3.

     1.

     a) Qualora un depositante desideri che la pubblicazione della registrazione dei disegni o modelli nel Bollettino internazionale sia aggiornata, egli deve precisare nella sua domanda la durata del periodo per il quale egli richiede detto aggiornamento.

     b) La durata del periodo di aggiornamento non può superare i dodici mesi a partire dalla data del deposito internazionale o, nel caso in cui una priorità venga rivendicata, a partire dalla data della priorità stessa.

     c) Ove un depositante non precisi la durata di detto periodo, l'Ufficio internazionale deve ritenere che la domanda sia intesa per la massima durata di aggiornamento permessa.

     2. In ogni momento, nel corso del periodo di aggiornamento della pubblicazione il depositante può, con lettera indirizzata all'Ufficio internazionale, richiedere la pubblicazione immediata. Tale richiesta può riguardare soltanto uno o più Stati contraenti e, nel caso di un deposito multiplo, soltanto una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

     3. In ogni momento, nel corso del periodo di aggiornamento della pubblicazione, il depositante può ritirare il proprio deposito con lettera indirizzata all'Ufficio internazionale. Il ritiro può riguardare unicamente uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, soltanto una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

     4.

     a) Se, prima dello spirare del periodo di aggiornamento, il depositante paga tutte le tasse prescritte dall'articolo 7, l'Ufficio internazionale, procede, immediatamente dopo la scadenza del periodo di aggiornamento, alla pubblicazione nel Bollettino internazionale dei disegni o modelli.

     b) Se il depositante non paga le tasse di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 7, l'Ufficio internazionale non effettua la pubblicazione e procede alla cancellazione del deposito.

 

     Art. 4.

     1. Per una pubblicazione in bianco e nero, deve essere allegata a ciascuno dei tre esemplari della domanda una fotografia od altra rappresentazione grafica di 9 x 12 cm. (31/2 x 5 pollici).

     2. Per una pubblicazione a colori, devono essere allegati alla domanda una diapositiva a colori nonché tre provini a colori, questi ultimi di 9 x 12 cm. (31/2 x 5 pollici) tratti da tale diapositiva.

     3. Ogni disegno o modello può essere fotografato o rappresentato graficamente sotto diversi aspetti.

 

     Art. 5.

     1. Nel caso di intervento di un mandatario, quest'ultimo deve allegare alla documentazione una procura. Non è richiesta alcuna legalizzazione.

     2. Ogni interessato che, in base alle disposizioni del comma 1, dell'articolo 12 dell'Accordo richiede la registrazione di cambiamenti che riguardino la proprietà di un disegno o modello, deve fornire all'Ufficio internazionale i necessari documenti giustificativi.

 

     Art. 6.

     1. Sei mesi prima della data di inizio di ogni periodo per il quale un deposito internazionale è suscettibile di rinnovo, l'Ufficio internazionale invia una lettera di richiamo al titolare del deposito od al suo mandatario se il nome di quest'ultimo figura nel Registro. Il mancato invio di tale notifica non ha alcun effetto giuridico.

     2.

     a) Il rinnovo avviene mediante il solo pagamento, nel corso dell'ultimo anno di ogni periodo di cinque anni, della tassa internazionale di rinnovo e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati.

     b) Ove il rinnovo non sia stato effettuato nel corso del periodo prescritto alla precedente lettera a), il depositante può effettuare detto rinnovo nel corso di un ulteriore periodo di condono di cui al comma 2 dell'articolo 10 dell'Accordo se, oltre alla tassa internazionale di rinnovo ed alle tasse di rinnovo dovute agli Stati, egli paga la sopratassa prevista a tale scopo. Le tasse di rinnovo e la sopratassa devono essere pagate simultaneamente.

     c) All'atto del pagamento della tassa internazionale di rinnovo e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati, devono essere indicati il numero del deposito internazionale nonché quelli degli Stati contraenti per i quali deve essere effettuato il rinnovo, ove tale rinnovo non debba essere effettuato per tutti gli Stati contraenti nei quali il deposito è sul punto di venire a scadenza.

 

     Art. 7.

     1. La natura e l'ammontare delle tasse figurano nella tabella delle tasse che è allegata al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante.

     2. Nel caso di un deposito che non sia munito di una richiesta di aggiornamento della pubblicazione, il depositante deve pagare all'atto del deposito:

     1) la tassa internazionale di base;

     2) la tassa internazionale complementare se il deposito è un deposito multiplo ordinario; se un depositante effettua 2, 3, 4 o 5 depositi multipli ordinari nello stesso giorno, egli è tenuto a pagare la tassa internazionale complementare prevista per i depositi multipli speciali;

     3) la tassa di pubblicazione internazionale;

     4) le tasse statali ordinarie;

     5) le tasse statali di esame della novità; la tassa statale ordinaria pagata ad uno Stato viene dedotta dalla tassa statale di esame della novità richiesta dallo stesso Stato.

     3. Nel caso di un deposito munito di una richiesta di aggiornamento della pubblicazione, il depositante è tenuto a pagare:

     a) all'atto del deposito:

     1) la tassa internazionale di base;

     2) le tasse statali ordinarie;

     b) prima della scadenza del periodo di aggiornamento della pubblicazione:

     1) la tassa internazionale complementare, quando si tratti di un deposito multiplo;

     2) la tassa internazionale di pubblicazione;

     3) le tasse statali ordinarie supplementari quando si tratti di depositi multipli speciali;

     4) le tasse statali di esame della novità; la tassa statale ordinaria pagata ad uno Stato viene dedotta dalla tassa statale di esame della novità richiesta dallo stesso Stato.

     4. Tutte le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri.

 

     Art. 8.

     1. Non appena l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda in debita forma, le tasse esigibili con la domanda e la fotografia o le fotografie o altre rappresentazioni grafiche del disegno o modello, devono essere apposte la data del deposito internazionale ed il numero del deposito stesso ed inoltre il sigillo dell'Ufficio internazionale deve essere apposto su ciascuno dei tre esemplari della domanda e su ciascuna delle fotografie. Ogni esemplare della domanda deve essere firmato dal Direttore dell'Ufficio internazionale o dal rappresentante che egli ha designato a tale scopo. Uno degli esemplari, che costituisce l'atto ufficiale di registrazione, viene inserito nel Registro; il secondo esemplare, che costituisce il certificato di registrazione, deve essere rispedito al depositante; il terzo esemplare deve essere inviato per comunicazione, dall'Ufficio internazionale, ad ogni Amministrazione nazionale che ne faccia richiesta.

     2. Le decisioni di rifiuto di cui all'articolo 8 dell'Accordo, i rinnovi, i cambiamenti riguardanti la proprietà di un disegno o modello, i cambiamenti di nome o di indirizzo del titolare di un deposito o del suo mandatario, le dichiarazioni di rinuncia, i ritiri effettuati in applicazione delle disposizioni del comma 4, lettera b) dell'articolo 6 dell'Accordo nonché le cancellazioni che si sono effettuate in base alle disposizioni del comma 4, lettera c) dell'articolo 6 dell'Accordo, devono essere registrate e pubblicate dall'Ufficio internazionale.

 

     Art. 9.

     1. L'Ufficio internazionale è tenuto a pubblicare periodicamente un bollettino dal titolo: "Bollettino internazionale dei disegni o modelli - International Design Gazette".

     2. Il Bollettino deve contenere, per ogni deposito registrato: delle riproduzioni delle fotografie o delle altre rappresentazioni grafiche depositate; l'indicazione della data e del numero del deposito internazionale; il nome o la denominazione commerciale e l'indirizzo del depositante; l'indicazione dello Stato d'origine del deposito; la designazione dell'articolo o degli articoli nel quale o nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato; l'elenco degli Stati contraenti nei quali il depositante richiede che il deposito internazionale produca i suoi effetti; l'indicazione della data, dello Stato e del numero del deposito invocato per beneficiare del diritto di priorità nel caso venga rivendicato un tale diritto; la descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello ove questa figuri nella domanda; la dichiarazione che indichi il nome del vero creatore del disegno o modello ove una tale dichiarazione figuri nella domanda ed ogni altra necessaria informazione.

     3. Inoltre, il Bollettino deve contenere ogni informazione relativa alle registrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8.

     4. Il Bollettino può contenere degli indici, statistiche ed altre informazioni d'interesse generale.

     5. Le indicazioni relative a determinate registrazioni devono essere pubblicate nella lingua in cui è stata redatta la domanda allegata al deposito. Ogni informazione di ordine generale deve essere pubblicata nelle lingue inglese e francese.

     6. L'Ufficio internazione deve fare avere, il più presto possibile, un esemplare gratuito del Bollettino all'Amministrazione nazionale di ogni Stato contraente. Inoltre, ogni Amministrazione nazionale può, a sua richiesta, ricevere un numero massimo di cinque esemplari gratuiti e di dieci esemplari ad un terzo del prezzo normale dell'abbonamento.

 

     Art. 10.

     Le notifiche relative alle decisioni di rifiuto che sono state prese dalle Amministrazioni nazionali e che sono previste dal comma 1 dell'articolo 8 dell'Accordo, devono essere inviate all'Ufficio internazionale in tre esemplari. Se la notifica è stata fatta entro i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 dell'Accordo, questa viene comunicata alla persona che figura nel Registro internazionale quale titolare del deposito e, se il deposito è stato effettuato per il tramite di una Amministrazione nazionale, questa viene inviata a tale Amministrazione se questa ne esprime il desiderio. L'esistenza di una decisione di rifiuto e, se del caso, il fatto che tale decisione sia stata abrogata devono essere pubblicati nel Bollettino internazionale dei disegni o modelli; se la notifica della decisione di rifiuto è stata spedita successivamente allo spirare di detto termine, l'Ufficio internazionale segnala il fatto all'Amministrazione nazionale che ha inviato tale notifica.

 

     Art. 11.

     Cinque anni dopo la data in cui ha cessato di esistere la possibilità di rinnovo o dopo la data in cui il deposito è stato ritirato o cancellato, l'Ufficio internazionale è autorizzato a disporre degli esemplari e bozzetti di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 5 dell'Accordo nonché a distruggere le documentazioni, a meno che la persona che figura nel Registro internazionale dei disegni o modelli quale ultimo titolare del deposito non abbia chiesto che questi le vengano rispediti a sue spese.

 

     Art. 12.

     Il presente Regolamento entra in vigore contemporaneamente all'Accordo.

 

TABELLA DELLE TASSE

 

Tassa internazionale di base

25

Franchi per deposito semplice, multiplo ordinario o multiplo speciale

Tassa internazionale complementare:

– nel caso di un deposito multiplo ordinario che non sia munito di una richiesta di aggiornamento della pubblicazione

 

 

 

15

franchi per il secondo disegno o modello

 

10

franchi per il terzo disegno o modello

 

5

franchi per il quarto disegno o modello

 

2

franchi per i disegni o modelli dal 5° al 20° disegno o modello

– nel caso di un deposito multiplo ordinario che sia munito di una richiesta di aggiornamento della pubblicazione

 

 

 

25

franchi per il primo disegno o modello

 

15

franchi per il secondo disegno o modello

 

10

franchi per il terzo disegno o modello

 

5

franchi per il quarto disegno o modello

 

2

franchi per i disegni o modelli dal 5° al 20° disegno o modello

– nel caso di un deposito multiplo speciale (che sia sempre munito di una richiesta d'aggiornamento della pubblicazione)

 

 

 

25

franchi per il primo disegno o modello

 

15

franchi per il secondo disegno o modello

 

10

franchi per il terzo disegno o modello

 

5

franchi per il quarto disegno o modello

 

2

franchi per i disegni o modelli dal 5° al 100° disegno o modello

Tassa di pubblicazione internazionale:

– per una pubblicazione in bianco e nero

25

franchi per spazio standard

– per una pubblicazione a colori

100

franchi per spazio standard

Per spazio standard si intende uno spazio di 6 x 9 cm. (2½ x 3½ pollici).

Uno spazio standard non deve contenere più di 4 riproduzioni che possono essere riproduzioni dello stesso disegno o modello sotto diversi aspetti o riproduzioni di disegni o modelli diversi.

Tassa statale ordinaria:

– per un deposito semplice

5

franchi per ogni Stato designato

– per un deposito multiplo ordinario

 

 

 

5

franchi per ogni Stato designato

– per i primi 20 disegni o modelli di un deposito multiplo speciale

 

 

 

5

franchi per ogni Stato designato

Tassa statale ordinaria supplementare nel caso di un deposito multiplo speciale

 

 

 

2,50

franchi per ogni Stato designato per ogni gruppo di 20 disegni o modelli o frazione di gruppo con l'eccezione dei primi 20 disegni o modelli

Tassa statale di esame di novità:

Una tassa il cui ammontare viene fissato dall'Amministrazione nazionale dello Stato che procede ad un esame di novità. Tale tassa non può superare né i tre quarti della tassa cui sono assoggettati i disegni o modelli depositati presso l'Amministrazione nazionale, né essere superiore ai 50 franchi:

– per ogni gruppo di cinque disegni o modelli compresi in un deposito multiplo se i disegni o modelli compresi in detto gruppo 1) sono delle varianti dello stesso disegno o modello o 2) se si tratta dello stesso disegno o modello incorporato in diversi oggetti;

– per disegno o modello in tutti gli altri casi.

Se, nel corso dell'esame, l'Amministrazione nazionale constata che i disegni o modelli non sono stati raggruppati in base ai due criteri summenzionati, questa ne informerà il depositante che avrà un termine minimo di 60 giorni pr effettuare il pagamento delle somme di cui è debitore a motivo della differenza del calcolo dell'ammontare delle tasse. Invece, se il depositante, dopo aver pagato le tasse, constata di non avere esaurito le possibilità di raggruppamento di cui sopra, può richiedere all'Amministrazione nazionale che le vengano rimborsate le somme derivanti dalla differenza di calcolo dell'ammontare delle tasse.

Tassa internazionale di rinnovo:

– per un deposito contenente un solo disegno o modello

50

franchi

– per il primo disegno o modello di un deposito multiordinario

50

franchi

– per ogni disegno o modello supplementare di un deposito multiplo ordinario

10

franchi

– sopratassa di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6, per deposito

10

franchi

Il deposito multiplo speciale verrà diviso in depositi comprendenti ciascuno non più di 20 disegni o modelli, al solo fine del calcolo della tassa di rinnovo.

Tassa statale di rinnovo:

– per un deposito comprendente un solo disegno o modello

 

 

 

10

franchi per ogni Stato designato

– per un deposito multiplo ordinario

 

 

 

10

franchi per ogni Stato designato

Il deposito multiplo speciale verrà diviso in depositi comprendenti non più di 20 disegni o modelli al solo fine del calcolo della tassa di rinnovo.

Per la registrazione e la pubblicazione della descrizione di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 1° se contiene da 41 a 100 parole

10

franchi

Per la registrazione e la pubblicazione dei cambiamenti riguardanti la proprietà di un disegno o modello in uno o più Stati, concernenti la totalità o parte dei diritti di proprietà relativi ad un solo disegno o a più disegni compressi in un unico deposito multiplo

25

franchi

Per la registrazione e la pubblicazione dei cambiamenti di nome o di indirizzo relativi ad un solo disegno o a più disegni compresi nello stesso deposito multiplo

5

franchi

Per il rilascio di estratti del Registro o della documentazione

 

 

 

15

franchi per pagina o frazione di pagina

Per il rilascio di una copia del certificato di deposito

15

franchi

Per la fornitura di informazioni contenute nel Registro

 

 

 

15

franchi per ora o frazione di ora necessaria in vista della fornitura di informazioni

Per la certificazione conforme di una fotografia, di una rappresentazione grafica, di un esemplare o bozzetto forniti da qualsiasi persona che richieda una tale certificazione

10

franchi

     (Seguono le firme).

 

Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali - (del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e all'Aja il 28 novembre 1960 e completato dall'Atto aggiuntivo di Monaco il 18 novembre 1961).

 

     Art. 1.

     Ai sensi del presente Atto complementare, si deve intendere per:

     "Atto del 1934", l'Atto firmato a Londra il 2 giugno 1934 dell'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;

     "Atto del 1960", l'Atto firmato all'Aja il 28 novembre 1960 dell'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;

     "Atto aggiuntivo del 1961", l'Atto firmato a Monaco il 18 novembre 1961, aggiuntivo all'Atto del 1934;

     "Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;

     "Ufficio Internazionale", l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;

     "Direttore generale", il Direttore generale dell'Organizzazione;

     "Unione particolare", l'Unione dell'Aja, istituita dall'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, e confermata dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dal presente Atto complementare.

 

     Art. 2.

     1.

     a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.

     b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

     2.

     a) L'Assemblea:

     i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del suo Accordo;

     ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;

     iii) modifica il regolamento d'esecuzione e stabilisce l'ammontare delle tasse per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;

     iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

     v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

     vi) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

     vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

     viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

     ix) adotta le modificazioni degli articoli da 2 a 5;

     x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;

     xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Atto complementare comporta.

     b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3.

     a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni del comma b) qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Riservate le disposizioni dell'articolo 5.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non è considerata voto.

     f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

     g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

     4.

     a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

     c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

     5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 3.

     1.

     a) I compiti relativi al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali e gli altri compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

     b) L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea come pure dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.

     c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

     2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato, Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

     3.

     a) L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

     4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Art. 4.

     1.

     a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

     b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

     c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

     2. Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3. Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

     i) le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;

     ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

     iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

     iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

     4.

     a) L'ammontare delle tasse di cui all'alinea 3 i) è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.

     b) Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale che attengono all'Unione particolare.

     c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente viene riadattato secondo le modalità del regolamento finanziario.

     5. Riservate le disposizioni dell'alinea 4 a), l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

     6.

     a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa, costituito dall'eccedenze degli introiti e completato, qualora non basti, da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

     b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo è costituito o l'aumento è deciso.

     c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7.

     a) L'Accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

     b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

     8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

     Art. 5.

     1. Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

     2. Qualsiasi modificazione contemplata nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 2 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

     3. Ogni modificazione contemplata nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

 

     Art. 6.

     1.

     a) I riferimenti, nell'Atto del 1934, all'"Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna" all'"Ufficio internazionale di Berna" o all'"Ufficio internazionale" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare.

     b) L'articolo 15 dell'Atto del 1934 è abrogato.

     c) Qualsiasi modificazione del regolamento d'esecuzione contemplato nell'articolo 20 dell'atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2 a) iii) e 3 d).

     d) Nell'articolo 21 dell'Atto del 1934, le parole "rivenduta nel 1928" sono sostituite dalle parole "per la protezione delle opere letterarie e artistiche".

     e) I riferimenti, nell'articolo 22 dell'Atto del 1934, agli articoli 16, 16-bis e 17-bis della "Convenzione generale" vanno intesi come fatti a quelle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che, in quest'ultimo Atto, corrisponde agli articoli 16, 16-bis e 17-bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.

     2.

     a) Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2 a) iii) e 3 d).

     b) L'alinea 1 dell'articolo 4 dell'Atto aggiuntivo del 1961, come anche le parole "quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare" dell'alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati.

     c) I riferimenti, nell'articolo 6.2 dell'Atto aggiuntivo del 1961, agli articoli 16 e 16-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale vanno intesi come fatti alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma di detta Convenzione che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16 e 16-bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.

     d) I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell'articolo 7 dell'Atto aggiuntivo del 1961, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

 

     Art. 7.

     1. I riferimenti, nell'Atto del 1960, all'"Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale" e all'"Ufficio internazionale" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare.

     2. Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell'Atto del 1960 sono abrogati.

     3. I riferimenti, nell'atto del 1960, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

     4. Nell'articolo 29 dell'Atto del 1960, le parole "periodiche" (alinea 1) e "del Comitato internazionale dei disegni o modelli o" (alinea 2) sono soppresse.

 

     Art. 8.

     1.

     a) I Paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l'Atto del 1934 o l'Atto del 1960 o aderito ad almeno uno di questi Atti possono firmare e ratificare il presente Atto complementare oppure aderirvi.

     b) La ratifica del presente Atto complementare, o l'adesione al medesimo, da parte di un paese che è vincolato dall'Atto del 1934 ma non dall'Atto aggiuntivo del 1961, implica automaticamente la ratifica dell'Atto aggiuntivo del 1961 o l'adesione ad esso.

     2. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

 

     Art. 9.

     1. Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.

     2. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

 

     Art. 10.

     1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea seguente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1934 o non vi abbia aderito sarà vincolato dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli da 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all'Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sarà vincolato dei precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 9.1.

     2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea precedente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1960 o non vi abbia aderito sarà vincolato dagli articoli da 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all'Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 9.1.

 

     Art. 11.

     1.

     a) Il presente Atto complementare è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

     b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

     2. Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

     3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

     4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e qualsiasi altra appropriata notificazione.

 

     Art. 12.

     Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto complementare.

     FATTO a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

     (Seguono le firme).