§ 94.1.648 - Legge 3 febbraio 1979, n. 66.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/02/1979
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso


§ 94.1.648 - Legge 3 febbraio 1979, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

(G.U. 2 marzo 1979, n. 61, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso.

 

     Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti

     (Omissis)