§ 94.1.597 - L. 3 ottobre 1977, n. 863.
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/10/1977
Numero:863


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la istituzione presso la tesoreria centrale di apposito conto corrente infruttifero denominato «Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari [...]
Art. 2.      Il conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente è alimentato


§ 94.1.597 - L. 3 ottobre 1977, n. 863.

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.

(G.U. 2 dicembre 1977, n. 329).

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la istituzione presso la tesoreria centrale di apposito conto corrente infruttifero denominato «Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma», destinato al finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti comunitari.

     Alla determinazione dell'onere relativo a ciascun regolamento comunitario si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto viene disposto il prelievo dell'importo relativo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione, per la formazione delle necessarie dotazioni, agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di pertinenza.

     I decreti di cui al precedente comma saranno sottoposti al parere non vincolante di una commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione parlamentare, qualora questo non sia espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

     Per l'applicazione dei regolamenti comunitari la cui esecuzione è affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

 

     Art. 2.

     Il conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente è alimentato:

     per l'anno finanziario 1976, mediante utilizzazione per lire 11,5 miliardi delle somme accantonate nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

     per l'anno finanziario 1977, mediante utilizzazione della somma di lire 6 miliardi accantonata nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

     per gli anni finanziari successivi al 1977, dalla somma che sarà determinata annualmente, con apposita disposizione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base delle presumibili occorrenze.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.