§ 94.1.589 - Legge 9 giugno 1977, n. 358.
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/06/1977
Numero:358


Sommario
Art. I.  Istituzione dell'Agenzia
Art. II.  Scopo
Art. III.  Informazioni e dati
Art. IV.  Scambi di persone
Art. V.  Attività e programmi
Art. VI.  Installazioni e servizi
Art. VII.  Politica industriale
Art. VIII.  Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali
Art. IX.  Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti
Art. X.  Organi
Art. XI.  Il Consiglio
Art. XII.  Direttore generale e personale
Art. XIII.  Contributi finanziari
Art. XIV.  Cooperazione
Art. XV.  Status giuridico, privilegi e immunità
Art. XVI.  Emendamenti
Art. XVII.  Controversie
Art. XVIII.  Mancata esecuzione delle obbligazioni
Art. XIX.  Continuità di diritti e di obbligazioni
Art. XX.  Firma e ratifica
Art. XXI.  Entrata in vigore
Art. XXII.  Adesione
Art. XXIII.  Notifiche
Art. XXIV.  Denuncia
Art. XXV.  Scioglimento
Art. XXVI.  Registrazione


§ 94.1.589 - Legge 9 giugno 1977, n. 358.

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

(G.U. 7 luglio 1977, n. 184)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXI della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     Con riferimento al programma Ariane, di cui all'articolo 1, lettera f), della legge 1° aprile 1975, n. 174, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-1973, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana).

     La contribuzione sarà erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

 

     Art. 4.

     In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1° aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390.

     Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.

 

     Art. 5.

     Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     Nel limite di detto importo il beneficio è applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

Convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea

 

     Art. I. Istituzione dell'Agenzia

     1. Con la presente Convenzione è istituita un'organizzazione europea, chiamata "Agenzia Spaziale Europea", qui appresso denominata "l'Agenzia".

     2. I Membri dell'Agenzia, qui appresso denominati gli "Stati membri", sono gli Stati contraenti della presente Convenzione conformemente agli articoli XX e XXII.

     3. Tutti gli Stati membri partecipano alle attività obbligatorie indicate all'articolo V, 1 a) e contribuiscono alle spese comuni fisse dell'Agenzia menzionate nell'Allegato II.

     4. La sede dell'Agenzia è situata nella regione di Parigi.

 

          Art. II. Scopo

     L'Agenzia ha lo scopo di assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni:

     a) elaborando e mettendo in opera una politica spaziale europea a lungo termine, raccomandando agli Stati membri degli obiettivi in materia spaziale e concertando le politiche degli Stati membri nei confronti di altre organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

     b) elaborando e mettendo in opera attività e programmi nel campo spaziale;

     c) coordinando il programma spaziale europeo e i programmi nazionali, nonché integrando questi ultimi progressivamente, e per quanto possibile completamente, nel programma spaziale europeo, con particolare riguardo allo sviluppo di satelliti di applicazioni;

     d) elaborando e mettendo in opera la politica industriale appropriata al suo programma e raccomandando agli Stati membri una politica industriale coerente.

 

          Art. III. Informazioni e dati

     1. Gli Stati membri e l'Agenzia facilitano lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, restando inteso che nessuno Stato membro è obbligato a comunicare un'informazione ottenuta al di fuori dell'Agenzia quando ritiene che ciò sia incompatibile con le esigenze della sua sicurezza, con le clausole dei suoi accordi con terzi o con le condizioni in base alle quali ha ottenuto detta informazione.

     2. L'Agenzia, assicurando l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo V, cura che i loro risultati scientifici siano pubblicati o, comunque, resi ampiamente accessibili dopo la loro utilizzazione da parte dei ricercatori responsabili degli esperimenti. I dati spogliati che ne risultano sono di proprietà dell'Agenzia.

     3. Nella stipulazione dei contratti o nella conclusione degli accordi, l'Agenzia si riserva, per quanto concerne le invenzioni e i dati tecnici che ne derivano, i diritti appropriati alla salvaguardia dei suoi interessi, di quelli degli Stati membri partecipanti al programma considerato, e di quelli delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. Questi diritti comportano, specialmente, diritti di accesso, di comunicazione e di utilizzazione. Queste invenzioni e dati tecnici sono portati a conoscenza degli Stati partecipanti.

     4. Le invenzioni e i dati tecnici che sono di proprietà dell'Agenzia vengono comunicati agli Stati membri, che per esigenze proprie e a titolo gratuito, possono utilizzarli nonché farli utilizzare dalle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione.

     5. Le norme particolareggiate di applicazione delle disposizioni che precedono sono adottate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

 

          Art. IV. Scambi di persone

     Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui attività si riferisce ai settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti compatibili con l'applicazione generale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo.

 

          Art. V. Attività e programmi

     1. Le attività dell'Agenzia comprendono attività obbligatorie, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, e attività facoltative, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, salvo quelli che formalmente si dichiarano non interessati a parteciparvi.

     a) in relazione alle attività obbligatorie, l'Agenzia:

     i) assicura l'esecuzione delle attività di base, quali l'insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri e i lavori di ricerca tecnologica;

     ii) assicura l'elaborazione e l'esecuzione di un programma scientifico comprendente satelliti e altri sistemi spaziali;

     iii) raccoglie e dirama agli Stati membri le informazioni pertinenti, segnala le lacune o le ripetizioni, fornisce consigli e assistenza in vista dell'armonizzazione dei programmi internazionali e nazionali;

     iv) mantiene regolari contatti con gli utilizzatori di tecniche spaziali e si informa delle loro esigenze.

     b) In relazione alle attività facoltative, l'Agenzia assicura, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III, l'esecuzione di programmi che, in particolare, possono comprendere:

     i) lo studio, lo sviluppo, la costruzione, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti e di altri sistemi spaziali;

     ii) lo studio, lo sviluppo, la costruzione e la messa in opera di mezzi di lancio e di sistemi di trasporto spaziali.

     2. Nel campo delle applicazioni spaziali, l'Agenzia può, eventualmente, assicurare attività operative alle condizioni che sono definite dal Consiglio a maggioranza di tutti gli Stati membri. A tale titolo, l'Agenzia:

     a) mette a disposizione degli organismi di sfruttamento interessati le proprie installazioni che possano loro essere utili;

     b) assicura, eventualmente, per conto degli organismi di sfruttamento interessati, il lancio, la messa in orbita e il controllo dei satelliti operativi di applicazioni;

     c) svolge ogni altra attività che possa esser richiesta dagli utilizzatori e approvata dal Consiglio.

     I costi di queste attività operative sono sostenuti dagli utilizzatori interessati.

     3. In relazione al coordinamento ed all'integrazione dei programmi menzionati all'articolo II c), l'Agenzia viene tempestivamente informata dagli Stati membri dei progetti relativi a nuovi programmi spaziali, facilita le consultazioni fra gli Stati membri, procede a tutte le valutazioni necessarie e formula regole appropriate che sono adottate dal Consiglio all'unanimità di tutti gli Stati membri. Gli obiettivi e le procedure per l'internazionalizzazione dei programmi figurano nell'Allegato IV.

 

          Art. VI. Installazioni e servizi

     1. Per l'esecuzione dei programmi che le sono affidati, l'Agenzia:

     a) mantiene la capacità interna necessaria alla preparazione ed alla supervisione dei suoi compiti e, a tal fine, realizza e fa funzionare gli stabilimenti e le installazioni necessari alle sue attività;

     b) può stipulare accordi speciali per consentire che istituzioni nazionali degli Stati membri eseguano determinate parti dei suoi programmi o vi cooperino, ovvero per prendere direttamente a suo carico la gestione di talune installazioni nazionali.

     2. Nella realizzazione dei loro programmi, gli Stati membri e l'Agenzia si adoperano al fine di utilizzare nel modo migliore e con priorità le loro installazioni esistenti ed i loro servizi disponibili, nonché di pervenire alla loro razionalizzazione; in conseguenza, non creano ulteriori installazioni o servizi se non dopo aver esaminato la possibilità di far ricorso ai mezzi esistenti.

 

          Art. VII. Politica industriale

     1. La politica industriale che l'Agenzia ha il compito di elaborare e di metter in opera, ai sensi dell'articolo II d), deve essere concepita specialmente in modo da:

     a) rispondere, in modo economicamente efficiente, alle esigenze del programma spaziale europeo e dei programmi spaziali nazionali coordinati;

     b) migliorare la competitività dell'industria europea nel mondo, sostenendo e sviluppando la tecnologia spaziale e incoraggiando la razionalizzazione e lo sviluppo di una struttura industriale adeguata alle esigenze del mercato, utilizzando, in primo luogo, il potenziale industriale già esistente di tutti gli Stati membri;

     c) garantire che tutti gli Stati membri partecipino, in equa misura rispetto al loro contributo finanziario, alla messa in opera del programma spaziale europeo e al connesso sviluppo della tecnologia spaziale; in particolare, l'Agenzia, per l'esecuzione dei suoi programmi, accorda, nei limiti del possibile, la preferenza alle industrie della totalità degli Stati membri, le quali ricevono le più ampie possibilità di partecipare ai lavori di interesse tecnologico intrapresi per suo conto;

     d) beneficiare dei vantaggi del ricorso alla concorrenza in tutti i casi, salvo quando ciò sia incompatibile con gli altri obiettivi definiti per la politica industriale.

     Altri obiettivi possono essere definiti dal Consiglio deliberante all'unanimità di tutti gli Stati membri.

     Le disposizioni particolareggiate per la realizzazione di tali obiettivi figurano nell'Allegato V e nei regolamenti che sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e che formano oggetto di revisioni periodiche.

     2. Per l'esecuzione dei suoi programmi, l'Agenzia fa il più grande ricorso a contraenti esterni, compatibilmente con il mantenimento della capacità interna menzionata all'articolo VI, 1.

 

          Art. VIII. Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali

     1. Nel definire le sue missioni, l'Agenzia tiene conto dei vettori o altri sistemi di trasporto spaziali sviluppati o nell'ambito dei suoi programmi, o da uno Stato membro, o con un contributo sostanziale dell'Agenzia stessa, e accorda la preferenza alla loro utilizzazione per i carichi utili adeguati salvo quando tale utilizzazione presenti, rispetto all'utilizzazione di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all'epoca considerata, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell'affidabilità e dell'adeguatezza alla missione.

     2. Se delle attività o dei programmi contemplati all'articolo V comportano l'utilizzazione di vettori o di altri sistemi di trasporto spaziali, gli Stati partecipanti fanno conoscere al Consiglio, al momento in cui il programma in questione gli viene sottoposto per l'approvazione o l'accettazione, quale è il vettore o il sistema di trasporto spaziale previsto. Se, nel corso dell'esecuzione di un programma, gli Stati partecipanti desiderano ricorrere a un vettore o ad un sistema di trasporto spaziale diverso da quello inizialmente adottato, il Consiglio si pronunzia su tale cambiamento, seguendo le stesse regole che valgono per l'approvazione o l'accettazione iniziali del programma.

 

          Art. IX. Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti

     1. Qualora l'utilizzazione delle installazioni destinate alle proprie attività e ai propri programmi non ne venga compromessa, l'Agenzia le mette a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia domanda per i bisogni del proprio programma, a spese del predetto Stato. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche relative a tale messa a disposizione.

     2. Se, al di fuori delle attività e dei programmi menzionati nell'articolo V, ma nell'ambito degli scopi dell'Agenzia, uno o più Stati membri desiderano intraprendere un progetto, il Consiglio può decidere a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di accordare l'assistenza dell'Agenzia. Le spese effettuate a questo titolo dall'Agenzia sono a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

     3. a) I prodotti sviluppati nell'ambito di un programma dell'Agenzia sono forniti a qualsiasi Stato membro che abbia partecipato al finanziamento di tale programma e che ne faccia domanda per le proprie esigenze.

     Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalità pratiche secondo le quali tali prodotti sono forniti e, in particolare, le disposizioni che l'Agenzia deve prendere nei confronti dei suoi contraenti affinché uno Stato membro richiedente possa procurarsi tali prodotti.

     b) Questo Stato membro può domandare all'Agenzia di dire se stima che i prezzi proposti dai contraenti siano giusti e ragionevoli e se essa li considererebbe accettabili, nelle stesse condizioni, per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni.

     c) Il soddisfacimento delle richieste indicate al presente paragrafo non può comportare alcun costo aggiuntivo per l'Agenzia, e lo Stato membro interessato sostiene tutti i costi che ne derivano.

 

          Art. X. Organi

     Gli organi dell'Agenzia sono il Consiglio e il Direttore Generale, che è assistito dal personale.

 

          Art. XI. Il Consiglio

     1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Stati membri.

     2. Il Consiglio si riunisce secondo le esigenze, sia al livello dei delegati sia a quello dei Ministri. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Agenzia, salvo decisione contraria del Consiglio.

     3. a) Il Consiglio elegge per due anni un Presidente e dei Vicepresidenti, i cui mandati sono rinnovabili una sola volta per un periodo di anno. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e assicura la preparazione delle sue decisioni; informa gli Stati membri delle proposte per la realizzazione di un programma facoltativo; apporta il suo contributo al coordinamento delle attività degli organi dell'Agenzia. Mantiene il collegamento con gli Stati membri, attraverso i loro delegati al Consiglio, per le questioni di politica generale relative all'Agenzia e cerca di armonizzare i loro punti di vista in materia. Tra una sessione e l'altra, consiglia il Direttore Generale e riceve da lui tutte le informazioni necessarie.

     b) Il Presidente è assistito da un Ufficio, la cui composizione è decisa dal Consiglio e che si riunisce su convocazione del Presidente. L'Ufficio svolge una funzione consultiva presso il Presidente per la preparazione delle riunioni del Consiglio.

     4. Il Consiglio, quando si riunisce a livello dei Ministri, elegge un Presidente per la durata della sessione. Questi convoca la sessione ministeriale seguente.

     5. Oltre alle funzioni definite in altri articoli della presente Convenzione e in conformità alle sue disposizioni, il Consiglio,

     a) per quanto concerne le attività e il programma indicati all'articolo V, 1 a) i) e ii):

     i) approva, a maggioranza di tutti gli Stati membri, le attività e il programma; le decisioni prese a questo titolo possono essere modificate solo da nuove decisioni prese a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;

     ii) determina, con decisione unanime di tutti gli Stati membri, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell'Agenzia durante il quinquennio avvenire;

     iii) determina, con decisione unanime di tutte gli Stati membri, verso la fine del terzo anno di ciascun quinquennio e dopo un riesame della situazione, il livello delle risorse che debbono essere messe a disposizione dell'Agenzia per il nuovo quinquennio che comincia con lo spirare di questo terzo anno.

     b) per quanto concerne le attività indicate nell'articolo V, 1 a) iii) e iv):

     i) definisce una politica dell'Agenzia che corrisponda alla sua missione;

     ii) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, raccomandazioni agli Stati membri.

     c) per quanto concerne i programmi facoltativi indicati nell'articolo V, 1 b):

     i) accetta, a maggioranza di tutti gli Stati membri, ciascuno di questi programmi;

     ii) determina eventualmente, nel corso della loro esecuzione, l'ordine di precedenza fra i programmi.

     d) stabilisce i piani di lavoro annuali dell'Agenzia.

     e) adotta, per quanto concerne i bilanci, quali sono definiti nell'Allegato II:

     i) il bilancio generale annuale dell'Agenzia, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri;

     ii) ciascun bilancio di programma, a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti.

     f) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, il Regolamento finanziario e tutte le altre disposizioni finanziarie dell'Agenzia.

     g) segue le spese relative alle attività obbligatorie e facoltative previste all'articolo V, 1.

     h) approva e pubblica i conti annuali controllati dell'Agenzia.

     i) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, lo Statuto del personale.

     J) adotta, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le regole in base alle quali è autorizzato, tenendo conto degli scopi pacifici dell'Agenzia, il trasferimento fuori dei territori degli Stati membri di tecnologie e di prodotti risultanti dalle attività dell'Agenzia o messi a punto con il suo concorso.

     k) delibera sull'ammissione di nuovi Stati membri conformemente all'articolo XXII.

     l) delibera sulle misure da adottare conformemente all'articolo XXIV nel caso in cui uno Stato membro denuncia la presente Convenzione o cessa di essere membro in virtù dell'articolo XVIII.

     m) prende tutte le altre misure necessarie per l'adempimento della missione dell'Agenzia nell'ambito della presente Convenzione.

     6. a) Ciascuno Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha diritto di voto sulle questioni che riguardano esclusivamente un programma accettato al quale esso non partecipa.

     b) Uno Stato membro non ha diritto di voto nel Consiglio se l'arretrato dei suoi contributi all'Agenzia per l'insieme delle attività e dei programmi menzionati nell'articolo V ai quali esso partecipa supera l'ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per l'esercizio finanziario in corso. Inoltre, se l'arretrato dei contributi dovuto da uno Stato membro a titolo di uno qualsiasi dei programmi menzionati nell'articolo V, 1 a) ii) o b) ai quali esso partecipa supera l'ammontare di contributi dovuti dallo stesso a titolo di detto programma per l'esercizio finanziario in corso, questo Stato non ha diritto di voto nel Consiglio sulle questioni che si riferiscono esclusivamente a questo programma. In simile caso, tuttavia, lo Stato membro può essere autorizzato a votare nel Consiglio se la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri ritiene che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

     c) La presenza dei delegati della maggioranza di tutti gli Stati membri è necessaria affinché il Consiglio possa deliberare validamente.

     d) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza semplice degli Stati membri rappresentati e votanti.

     e) Per determinare l'unanimità o le maggioranze previste nella presente Convenzione, non viene tenuto conto di uno Stato membro che non abbia diritto di voto.

     7. Il Consiglio adotta il suo regolamento interno.

     8. a) Il Consiglio istituisce un Comitato del Programma scientifico che viene incaricato dell'esame di ogni questione relativa al Programma scientifico obbligatorio previsto all'articolo V, 1 a) ii). Il Consiglio autorizza il Comitato ad adottare delle decisioni per questo programma, conservando, in tutti i casi, la propria funzione di determinare il livello delle risorse e di adottare il bilancio annuale. Il mandato del Comitato del Programma scientifico è definito dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

     b) Il Consiglio può istituire tutti gli altri organi sussidiari necessari all'adempimento della missione dell'Agenzia. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, decide la creazione di questi organi, ne definisce le attribuzioni e determina i casi nei quali essi sono abilitati ad adottare delle decisioni.

     c) Quando un organo sussidiario esamina una questione concernente esclusivamente uno solo dei programmi facoltativi previsti all'articolo V, 1 b), gli Stati non partecipanti non hanno diritto di voto, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente.

 

          Art. XII. Direttore generale e personale

     1. a) Il Consiglio nomina un Direttore generale, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, per un periodo determinato, e può mettere fine al suo mandato alla stessa maggioranza.

     b) Il Direttore generale è il funzionario esecutivo di grado più elevato dell'Agenzia e la rappresenta in tutti i suoi atti. Egli prende tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Agenzia, all'esecuzione dei suoi programmi, all'applicazione della sua politica e al conseguimento del suo scopo secondo le direttive ricevute dal Consiglio. Tutti gli stabilimenti dell'Agenzia sono sottoposti alla sua autorità. Per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria dell'Agenzia, il Direttore generale si attiene alle disposizioni dell'Allegato II. Egli redige per il Consiglio un rapporto annuale che viene pubblicato. Ha inoltre la facoltà di formulare proposte di attività e di programmi nonché di misure atte ad assicurare il conseguimento dello scopo dell'Agenzia. Partecipa alle riunioni dell'Agenzia senza diritto di voto.

     c) Il Consiglio può differire la nomina del Direttore generale fin quando lo giudichi necessario dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione o in caso di vacanza successiva. In tal caso, il Consiglio designa una persona, che agisce in luogo e vece del Direttore generale, determinandone i poteri e le responsabilità.

     2. Il Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segretariato che egli ritiene necessario, entro i limiti autorizzati dal Consiglio.

     3. a) Il personale di direzione, quale è definito dal Consiglio, è assunto o licenziato dal Consiglio su proposta del Direttore generale. Le assunzioni e i licenziamenti effettuati dal Consiglio richiedono la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

     b) Gli altri membri del personale sono nominati o licenziati dal Direttore generale, che agisce su delega del Consiglio.

     c) L'insieme del personale è reclutato in base alle sue qualifiche e tenendo conto di un'equa ripartizione dei posti fra i cittadini degli Stati membri. Le assunzioni e i licenziamenti avvengono conformemente allo Statuto del personale.

     d) I ricercatori che non fanno parte del personale e che effettuano ricerche negli stabilimenti dell'Agenzia dipendono dal Direttore generale e sono sottoposti a tutte le disposizioni generali adottate dal Consiglio.

     4. Le responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale verso l'Agenzia sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento delle loro funzioni essi non debbono né domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da qualsiasi autorità estranea all'Agenzia. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale e a non tentare di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.

 

          Art. XIII. Contributi finanziari

     1. Ciascuno Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione delle attività e del programma indicati nell'articolo V, 1 a) e, conformemente all'Allegato II, alle spese comuni dell'Agenzia, in base a una tabella che il Consiglio adotta, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, ogni tre anni, al momento del riesame previsto all'articolo XI, 5 a) iii), ovvero allorché esso decide all'unanimità di tutti gli Stati membri di stabilire una nuova tabella. La tabella dei contributi è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ciascuno Stato membro durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Tuttavia,

     a) nessuno Stato membro è tenuto a versare contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire le suddette spese;

     b) il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in considerazione di circostanze speciali. In particolare, quando il reddito pro capite annuo di uno Stato membro è inferiore a una determinata somma fissata dal Consiglio con la stessa maggioranza, si verifica una situazione che è considerata come circostanza speciale ai sensi della presente disposizione.

     2. Ogni Stato membro contribuisce alle spese di esecuzione di ciascun programma facoltativo di cui all'articolo V, 1 b), a meno che esso si dichiari formalmente non interessato a parteciparvi e conseguentemente non vi partecipi. Sempre che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente, la tabella dei contributi a un programma determinato è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ogni Stato partecipante durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici. Detta tabella è riveduta o ogni tre anni, ovvero allorquando il Consiglio decide di compilarne una nuova conformemente al paragrafo 1. Peraltro, nessuno Stato partecipante è tenuto a versare, sulla base di detta tabella, contributi che superino il venticinque per cento del totale dei contributi al programma considerato. Tuttavia, la percentuale di contributo di ciascuno Stato partecipante deve essere equivalente almeno al venticinque per cento della sua percentuale di contributo stabilita con le modalità previste nel paragrafo 1, a meno che tutti gli Stati partecipanti non decidano diversamente al momento dell'adozione del programma o durante l'esecuzione del programma stesso.

     3. I sistemi di statistiche utilizzati per stabilire le tabelle di contributi previste ai paragrafi 1 e 2 sono gli stessi e vengono precisati nel Regolamento finanziario.

     4. a) Ogni Stato che non era parte contraente nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali o nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di Vettori spaziali e che diviene parte contraente nella presente Convenzione è tenuto a effettuare, oltre al versamento dei suoi contributi, un versamento speciale in funzione del valore attuale dei beni dell'Agenzia. L'ammontare di tale versamento speciale è fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

     b) I versamenti effettuati conformemente all'alinea a) servono a ridurre i contributi degli altri Paesi membri, a meno che il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, non decida diversamente.

     5. I contributi dovuti in applicazione del presente articolo sono versati conformemente all'Allegato II.

     6. Il Direttore generale, con riserva di eventuali istruzioni da parte del Consiglio, può accettare donazioni e legati fatti all'Agenzia, se questi non sono sottoposti a condizioni incompatibili con lo scopo dell'Agenzia.

 

          Art. XIV. Cooperazione

     1. In base a decisioni del Consiglio prese all'unanimità di tutti gli Stati membri, l'Agenzia può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali e con i Governi, le organizzazioni e le istituzioni di Stati non membri, nonché stipulare con essi degli accordi a tal fine.

     2. Tale cooperazione può assumere la forma di una partecipazione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali a uno o a più programmi intrapresi a titolo dell'articolo V, 1 a) ii) o V, 1 b). Con riserva delle decisioni da adottare in applicazione del paragrafo 1, le modalità particolareggiate di tale cooperazione sono definite caso per caso dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti al programma contemplato. Queste modalità possono prevedere che lo Stato non membro disponga del diritto di voto nel Consiglio quando questi esamina questioni legate esclusivamente al programma al quale detto Stato partecipa.

     3. Tale cooperazione può anche assumere la forma della concessione dello status di membro associato agli Stati non membri che si impegnino a contribuire almeno agli studi dei progetti futuri intrapresi a titolo dell'articolo V, 1 a) i). Le modalità particolareggiate di tale associazione sono definite caso per caso dal Consiglio, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

 

          Art. XV. Status giuridico, privilegi e immunità

     1. L'Agenzia ha personalità giuridica.

     2. L'Agenzia, i membri del suo personale e gli esperti, nonché i rappresentanti dei suoi Stati membri, godono della capacità giuridica, dei privilegi e delle immunità previsti nell'Allegato I.

     3. Accordi concernenti la sede dell'Agenzia e gli stabilimenti realizzati conformemente all'articolo VI vengono stipulati fra l'Agenzia e gli Stati membri sul cui territorio sono situati la sede e gli stabilimenti predetti.

 

          Art. XVI. Emendamenti

     1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati membri emendamenti alla presente Convenzione nonché all'Allegato I. Ogni Stato membro che desideri proporre un emendamento lo notifica al Direttore generale. Il Direttore generale informa gli Stati membri dell'emendamento così notificato almeno tre mesi prima del suo esame da parte del Consiglio.

     2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui il Governo francese ha ricevuto la notifica della loro accettazione da parte di tutti gli Stati membri. Il Governo francese notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore di tali emendamenti.

     3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti gli Stati membri, può emendare gli altri Allegati alla presente Convenzione, purché tali emendamenti non siano incompatibili con la Convenzione. Gli emendamenti entrano in vigore a una data stabilita dal Consiglio all'unanimità di tutti gli Stati membri. Il Direttore generale informa tutti gli Stati membri degli emendamenti così adottati e della data della loro entrata in vigore.

 

          Art. XVII. Controversie

     1. Tutte le controversie fra due o più Stati membri, o fra uno o più Stati membri e l'Agenzia, sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, nonché tutte le controversie menzionate nell'articolo XXVI dell'Allegato I, che non siano risolte tramite il Consiglio, vengono sottoposte ad arbitrato, a domanda di una delle parti.

     2. A meno che le parti in controversia non decidano diversamente, la procedura di arbitrato è disciplinata conformemente al presente articolo e a un regolamento addizionale che è adottato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

     3. Il Tribunale d'arbitrato è composto da tre membri. Ciascuna delle parti in controversia nomina un arbitro; i due primi arbitri ne nominano un terzo che assume la presidenza del Tribunale d'arbitrato. Il regolamento addizionale previsto al paragrafo 2 determina la procedura da seguire nel caso in cui tali nomine non abbiano luogo entro un termine stabilito.

     4. Ogni Stato membro e l'Agenzia, quando non sono parti nella controversia, possono intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale d'arbitrato se quest'ultimo ritiene che abbiano un interesse sostanziale alla definizione della controversia.

     5. Il Tribunale d'arbitrato sceglie il luogo della sua sede e fissa le proprie regole di procedura.

     6. La sentenza del Tribunale d'arbitrato è resa a maggioranza dei suoi membri, i quali non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva e obbligatoria per tutte le parti nella controversia, senza alcuna possibilità di ricorso. Le parti si conformano immediatamente alla sentenza. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, lo stesso Tribunale d'arbitrato la interpreta a domanda di una delle parti.

 

          Art. XVIII. Mancata esecuzione delle obbligazioni

     Lo Stato membro che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione cessa di essere membro dell'Agenzia in seguito a deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo XXIV.

 

          Art. XIX. Continuità di diritti e di obbligazioni

     Alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Agenzia rileva l'insieme dei diritti e delle obbligazioni dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali.

 

          Art. XX. Firma e ratifica

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea fino al 31 dicembre 1975. Gli Allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

     2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione sono depositati presso il Governo francese.

     3. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione e nell'attesa del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione, gli Stati firmatari possono partecipare alle riunioni dell'Agenzia, senza diritto di voto.

 

          Art. XXI. Entrata in vigore

     1. La presente Convenzione entra in vigore allorquando gli Stati seguenti, che sono membri dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali o dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali l'hanno firmata e hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo francese: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica Federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Spagna, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l'accetti o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione prende effetto alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato.

     2. La Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per la messa a punto e la Costruzione di Vettori spaziali cessano di aver effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

 

          Art. XXII. Adesione

     1. A far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli Stati possono aderirvi in seguito a una decisione del Consiglio presa all'unanimità di tutti gli Stati membri.

     2. Lo Stato che desideri aderire alla presente Convenzione lo notifica al Direttore generale che informa gli Stati membri di tale richiesta almeno tre mesi prima che essa venga sottoposta al Consiglio per decisione.

     3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo francese.

 

          Art. XXIII. Notifiche

     Il Governo francese notifica a tutti gli Stati firmatari e aderenti:

     a) la data del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

     b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione e dei suoi emendamenti previsti all'articolo XVI, 2;

     c) la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro.

 

          Art. XXIV. Denuncia

     1. Allo scadere del termine di sei anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante una notifica al Governo francese, che la notifica agli Stati membri e al Direttore generale. La denuncia ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello durante il quale essa è stata notificata al Governo francese. Dopo che la denuncia ha preso effetto, lo Stato interessato rimane obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni già votati e utilizzati sia per i bilanci ai quali esso partecipava nell'esercizio in cui è stata notificata la sua denuncia al Governo francese, sia per i bilanci degli esercizi precedenti.

     2. Lo Stato membro che denuncia la Convenzione deve indennizzare l'Agenzia per ogni perdita di beni che essa subisce sul suo territorio, a meno che un accordo speciale non possa essere concluso con l'Agenzia per assicurare a quest'ultima la continuazione dell'uso di tali beni o la prosecuzione di determinate sue attività sul territorio del detto Stato. Questo accordo speciale determina, fra l'altro, in quale misura e a quali condizioni si continuano ad applicare, per la continuazione dell'uso di detti beni e per la prosecuzione di dette attività, le disposizioni della presente Convenzione dopo che la denuncia ha preso effetto.

     3. Lo Stato membro che denuncia la Convenzione e l'Agenzia determinano di comune accordo le obbligazioni complementari che possono essere ascritte a carico dello Stato predetto.

     4. Lo Stato interessato conserva i diritti acquisiti prima della data in cui la sua denuncia prende effetto.

 

          Art. XXV. Scioglimento

     1. L'Agenzia viene sciolta se il numero degli Stati membri si riduce a meno di cinque. Essa può anche essere sciolta in qualsiasi momento per accordo degli Stati membri.

     2. In caso di scioglimento, il Consiglio designa un organo liquidatore che tratta con gli Stati sul cui territorio sono situati in quel momento la sede e gli stabilimenti dell'Agenzia. La personalità giuridica dell'Agenzia sussiste per le esigenze della liquidazione.

     3. Le attività vengono ripartite pro-quota fra gli Stati che sono membri dell'Agenzia al momento dello scioglimento, in relazione ai contributi da essi effettivamente versati dal momento in cui sono divenuti parti contraenti nella presente Convenzione. Se esistono passività, esse vengono assunte pro-quota dagli stessi Stati in relazione ai contributi stabiliti per l'esercizio finanziario in corso.

 

          Art. XXVI. Registrazione

     All'atto della sua entrata in vigore, il Governo francese farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario delle Nazioni Unite, conformemente a quanto dispone l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

     In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce alla Convenzione.

     Fatto a Parigi il 30 maggio 1975, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese, italiana, olandese e svedese; questi testi facenti tutti egualmente fede, in un unico esemplare originale che verrà depositato negli archivi del Governo francese, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

     Testi della presente Convenzione redatti in altre lingue ufficiali degli Stati membri saranno autenticati per decisione unanime di tutti gli Stati membri. Tali testi saranno depositati negli archivi del Governo francese il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

     Per la Repubblica federale di Germania:

     H. Matthöfer S. Von Braun

     Per il Regno del Belgio:

     Ch. De Kerchove De Denterghem

     Per il Regno della Danimarca:

     P. Ficher

     Per la Spagna:

     Miguel Maria De Lojendeo

     Per la Repubblica francese:

     M. D'Ornano

     Per l'Irlanda:

     Per la Repubblica italiana:

     M. Pedini

     Per il Regno di Norvegia:

     Per il Regno dei Paesi Bassi:

     De Ranits

     Per il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

     Lord Beswick

     Per il Regno di Svezia:

     I. Hägglöf

     Per la Confederazione svizzera:

     P. Dupont

 

     Allegato I — Privilegi e immunità

 

     Art. I.

     L'Agenzia ha personalità giuridica. In particolare, essa ha la capacità di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.

 

     Art. II.

     Gli edifici e i locali dell'Agenzia sono inviolabili, tenuto conto degli articoli XXII e XXIII.

 

     Art. III.

     Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

 

     Art. IV.

     1. L'Agenzia gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:

     a) nella misura in cui, con decisione del Consiglio, essa vi rinunci espressamente in un caso particolare; il Consiglio ha il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia;

     b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Agenzia o circolante per suo conto, oppure nel caso d'infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli che coinvolga tale autoveicolo;

     c) nel caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione o dell'articolo XXV o dell'articolo XXVI;

     d) in caso di pignoramento, pronunciato dalle autorità giudiziarie, sui trattamenti ed emolumenti dovuti dall'Agenzia a un membro del suo personale.

     2. Le proprietà e i beni dell'Agenzia, qualunque sia il luogo in cui questi si trovino, godono dell'immunità da ogni forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. Godono inoltre dell'immunità da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o da misure preventive a un giudizio, salvo nel caso in cui ciò sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che coinvolgono autoveicoli appartenenti all'Agenzia o circolanti per suo conto, nonché per le indagini alle quali possano dar luogo tali incidenti.

 

     Art. V.

     1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Agenzia, i suoi beni e i suoi redditi sono esenti dalle imposte dirette.

     2. Qualora acquisti o servizi di importo rilevante e strettamente necessari all'esercizio delle attività ufficiali dell'Agenzia siano effettuati o utilizzati dall'Agenzia o per suo conto, e qualora i prezzi di detti acquisti o servizi comprendano tasse o diritti, gli Stati membri adottano opportune deposizioni, ogni qualvolta ciò sia possibile, in vista dell'esecuzione delle tasse o dei diritti di tale natura o in vista del rimborso del loro ammontare.

 

     Art. VI.

     I prodotti importati o esportati dall'Agenzia o per suo conto, e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, sono esenti da qualsiasi diritto e tassa d'importazione o d'esportazione nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione o all'esportazione.

 

     Art. VII.

     1. Per l'applicazione degli articoli V e VI, le attività ufficiali dell'Agenzia comprendono le sue attività amministrative, ivi incluso le sue operazioni relative al regime di previdenza sociale, e le attività intraprese nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali, nonché delle relative applicazioni spaziali, conformemente allo scopo dell'Agenzia quale è definito nella Convenzione.

     2. Il Consiglio, dopo aver consultato le autorità competenti degli Stati membri interessati, determina caso per caso la misura in cui le altre applicazioni di tale ricerca e di tale tecnologia nonché le attività svolte ai sensi degli articoli V, 2 e IX della Convenzione possono essere considerate come facenti parte della attività ufficiali dell'Agenzia.

     3. Le disposizioni previste agli articoli V e VI non si applicano ai diritti e alle tasse che si riferiscono alla semplice rimunerazione di servizi di pubblica utilità.

 

     Art. VIII.

     Nessuna esenzione è concessa, sulla base degli articoli V e VI, per acquisti e importazioni di beni o per forniture di servizi destinati all'uso privato dei membri del personale dell'Agenzia.

 

     Art. IX.

     1. I beni acquistati conformemente all'articolo V o importati conformemente all'articolo VI non possono essere venduti o ceduti se non alle condizioni stabilite dagli Stati membri che hanno concesso le esenzioni.

     2. I trasferimenti di beni o di prestazioni di servizi effettuati sia fra la sede e gli stabilimenti dell'Agenzia, sia fra i vari stabilimenti dell'Agenzia, sia, per l'esecuzione di un programma dell'Agenzia, fra questi ultimi e un'istituzione nazionale di uno Stato membro, non sono sottoposti ad alcun onere né restrizione; ove necessario, gli Stati membri adottano ogni opportuna misura per l'esenzione o il rimborso di tali oneri o per togliere tali restrizioni.

 

     Art. X.

     La circolazione delle pubblicazioni e di altro materiale d'informazione inviato dall'Agenzia o all'Agenzia non è sottoposta ad alcuna restrizione.

 

     Art. XI.

     L'Agenzia può ricevere e detenere fondi, valute, contanti e valori mobiliari di ogni sorta; essa può disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

 

     Art. XII.

     1. Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Agenzia gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali.

     2. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'Agenzia, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

 

     Art. XIII.

     Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonché l'uscita dal medesimo, dei membri del personale dell'Agenzia.

 

     Art. XIV.

     1. I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi quando si recano nel luogo delle riunioni o ne tornano, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

     a) immunità dall'arresto o dalla detenzione, nonché dal sequestro dei loro bagagli personali;

     b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità è tuttavia inoperante nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un autoveicolo appartenente a detto rappresentante o dallo stesso condotto;

     c) inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;

     d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per mezzo di corrieri speciali o di valigie sigillate;

     e) esenzione per essi stessi e per i loro coniugi da ogni misura restrittiva sull'entrata e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;

     f) le stesse facilitazioni in materia di regolamenti di valuta o di cambio di quelle accordate ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

     g) le stesse facilitazioni doganali per i loro bagagli personali di quelle accordate agli agenti diplomatici.

     2. I privilegi e le immunità non sono accordati ai rappresentanti degli Stati membri per loro personale vantaggio, ma per consentire agli stessi di esercitare in piena indipendenza le loro funzioni presso l'Agenzia. In conseguenza, ogni Stato membro ha il dovere di togliere l'immunità di un rappresentante in tutti i casi nei quali il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.

 

     Art. XV.

     Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nell'articolo XVI, il Direttore generale dell'Agenzia, come pure la persona designata ad agire in suo luogo e vece durante la vacanza di tale ufficio, gode dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici di rango analogo.

 

     Art. XVI.

     I membri del personale dell'Agenzia:

     a) godono, anche dopo la cessazione del loro servizio presso l'Agenzia, dell'immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità è tuttavia inoperante nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un membro del personale dell'Agenzia o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto;

     b) sono esonerati da ogni obbligo relativo al servizio militare;

     c) godono dell'inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;

     d) godono, unitamente ai familiari conviventi, delle stesse deroghe alle disposizioni restrittive sull'immigrazione e alle norme sulla registrazione degli stranieri accordate in genere ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     e) godono, in materia di regolamenti di cambio, degli stessi privilegi di quelli generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

     f) godono, unitamente ai familiari conviventi, in periodo di crisi internazionale, delle stesse facilitazioni di rimpatrio che vengono accordate agli agenti diplomatici;

     g) godono del diritto di importare in franchigia doganale la loro mobilia e i loro effetti personali in occasione della loro prima installazione nello Stato membro interessato e del diritto, in occasione della cessazione delle loro funzioni nel detto Stato, di esportare in franchigia doganale la loro mobilia e i loro effetti personali, fatta riserva per le condizioni giudicate necessarie, nell'uno e nell'altro caso, dallo Stato membro sul cui territorio il diritto è esercitato.

 

     Art. XVII.

     Gli esperti, diversi dai membri del personale considerato nell'articolo XVI, quando esercitano funzioni presso l'Agenzia o compiono missioni per conto di quest'ultima, godono dei privilegi e delle immunità più sotto indicate, nella misura in cui queste sono necessarie all'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso durante i viaggi effettuati nell'esercizio di tali funzioni o nel corso di dette missioni:

     a) immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parola e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un esperto o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto; gli esperti continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Agenzia;

     b) inviolabilità per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;

     c) le stesse facilitazioni, in materia di regolamenti di valuta e di cambio nonché per il loro bagaglio personale, di quelle accordate agli agenti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

 

     Art. XVIII.

     1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, il Direttore generale e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, a beneficio di quest'ultima, ad un'imposta sui trattamenti e sugli emolumenti dalla stessa corrisposti. I citati trattamenti ed emolumenti sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito; tuttavia, gli Stati membri si riservano la possibilità di conteggiare tali trattamenti ed emolumenti per stabilire l'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi provenienti da altri cespiti.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni pagate dall'Agenzia ai suoi Direttori generali e ai membri del suo personale dopo la cessazione del loro servizio.

 

     Art. XIX.

     Gli articoli XVI e XVIII si applicano a tutte le categorie di personale disciplinate dallo Statuto del personale dell'Agenzia. Il Consiglio determina le categorie di esperti alle quali può essere applicato l'articolo XVII. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti ai quali si riferisce il presente articolo sono periodicamente comunicati agli Stati membri.

 

     Art. XX.

     Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore generale e i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio a organismi nazionali di previdenza sociale, con riserva degli accordi stipulati con gli Stati membri, conformemente all'articolo XXVIII.

 

     Art. XXI.

     1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Allegato non sono accordati al Direttore generale, ai membri del personale ed agli esperti dell'Agenzia per loro vantaggio personale. Detti privilegi e immunità sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Agenzia e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati.

     2. Il Direttore generale ha il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunità possa essere tolta senza portare pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Per quanto riguarda il Direttore generale, il Consiglio ha competenza per togliere detta immunità.

 

     Art. XXII.

     1. L'Agenzia coopera in ogni circostanza con le autorità competenti degli Stati membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di quelli sulla manipolazione degli esplosivi e di materie infiammabili, sulla salute pubblica e sull'ispezione del lavoro, o di altre disposizioni nazionali di natura analoga, e impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti dal presente Allegato.

     2. Le modalità della cooperazione menzionata nel paragrafo 1 possono essere precisate negli accordi complementari previsti all'articolo XXVIII.

 

     Art. XXIII.

     Ogni Stato membro conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua sicurezza.

 

     Art. XXIV.

     Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità indicati negli articoli XIV, XV, XVI b), e), g) e XVII c) ai propri cittadini o alle persone che, al momento di assumere le loro funzioni nello Stato membro considerato, vi risiedono permanentemente.

 

     Art. XXV.

     1. Nella conclusione di tutti i contratti scritti, ad eccezione di quelli conclusi in base allo Statuto del personale, l'Agenzia è tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola d'arbitrato, o l'accordo particolare concluso a tal fine, specifica la legge applicabile e il Paese nel quale siedono gli arbitri. La procedura dell'arbitrato è quella di tale Paese.

     2. L'esecuzione della sentenza arbitrale è disciplinata dalle norme in vigore nello Stato sul cui territorio la sentenza stessa è eseguita.

 

     Art. XXVI.

     Ogni Stato membro può adire il Tribunale d'arbitrato internazionale, previsto all'articolo XVII della Convenzione, per ogni controversia:

     a) che si riferisca a un danno causato dall'Agenzia;

     b) che implichi una qualsiasi altra responsabilità non contrattuale dell'Agenzia;

     c) che coinvolga il Direttore generale, un membro del personale o un esperto dell'Agenzia e per la quale l'interessato possa invocare l'immunità di giurisdizione, conformemente agli articoli XV, XVI a) o XVII a), se tale immunità non è tolta conformemente all'articolo XXI. Nelle controversie in cui viene invocata l'immunità di giurisdizione conformemente agli articoli XVI a) o XVII a), la responsabilità dell'Agenzia si sostituisce, per tale arbitrato, a quella delle persone indicate nei suddetti articoli.

 

     Art. XXVII.

     L'Agenzia adotta le disposizioni appropriate in vista di una soddisfacente composizione delle vertenze in materia di condizioni di impiego fra l'Agenzia stessa e il Direttore generale, i membri del personale o gli esperti.

 

     Art. XXVIII.

     L'Agenzia, su decisione del Consiglio, può concludere accordi complementari con uno o più Stati membri in vista dell'esecuzione delle disposizioni del presente Allegato nei confronti dello Stato o degli Stati membri considerati, come pure altri accordi destinati ad assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia e la salvaguardia dei suoi interessi.

 

     Allegato II — Disposizioni finanziarie

 

     Art. I.

     1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno.

     2. Il Direttore generale invia agli Stati membri, entro e non oltre il primo settembre di ogni anno:

     a) il progetto di bilancio generale;

     b) i progetti di bilanci di programma.

     3. Il bilancio generale comprende:

     a) una parte "Spese" in cui sono iscritte le previsioni di spese afferenti alle attività indicate all'articolo V, 1a), i), iii) e iv) della Convenzione, ivi comprese le spese comuni fisse, nonché alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno per i programmi indicati all'articolo V, 1 a) ii) e V, 1 b) della Convenzione; le spese comuni fisse e non fisse e le spese di sostegno sono definite nel Regolamento finanziario; le previsioni di spese sono ripartite per tipi di attività e per grandi titoli;

     b) una parte "Entrate" in cui sono iscritti:

     i) i contributi di tutti gli Stati membri alle spese afferenti alle attività indicate all'articolo V, 1 a), i), iii) e iv) della Convenzione, comprese le spese comuni fisse;

     ii) i contributi degli Stati partecipanti alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno destinate, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario, ai programmi di cui all'articolo V, 1 a), ii) e V, 1 b) della Convenzione;

     iii) le entrate diverse.

     4. Ogni bilancio di programma comprende:

     a) una parte "Spese" in cui sono iscritte:

     i) le previsioni di spese dirette afferenti al programma, ripartite per grandi titoli, quali sono definiti nel Regolamento finanziario;

     ii) le previsioni di spese comuni non fisse e di spese di sostegno destinate al programma;

     b) una parte "Entrate" in cui sono iscritti:

     i) i contributi degli Stati che partecipano alle spese dirette indicate all'alinea a) i);

     ii) le entrate diverse;

     iii) per memoria, i contributi degli Stati che partecipano alle spese comuni non fisse e alle spese di sostegno indicate all'alinea a) ii), quali sono previste nel bilancio generale.

     5. L'approvazione del bilancio generale e di ciascun bilancio di programma, da parte del Consiglio, avviene prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario.

     6. La preparazione e l'esecuzione del bilancio generale e dei bilanci di programma si effettuano conformemente al Regolamento finanziario.

 

     Art. II.

     1. Se le circostanze lo esigono, il Consiglio può domandare al Direttore generale di presentargli un bilancio riveduto.

     2. Nessuna decisione che comporti spese supplementari deve ritenersi approvata fin quando il Consiglio non esprime il suo accordo sulle nuove previsioni di spese presentate dal Direttore generale.

 

     Art. III.

     1. Il Direttore generale, a richiesta del Consiglio, è tenuto a far figurare nel bilancio generale o nel bilancio del programma considerato le previsioni di spese per esercizi successivi.

     2. All'atto dell'approvazione dei bilanci annuali dell'Agenzia, il Consiglio riesamina il livello delle risorse e procede ai ritocchi necessari, tenendo conto delle variazioni dei prezzi e delle modifiche impreviste che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei programmi.

 

     Art. IV.

     1. Le spese autorizzate per le attività previste all'articolo V della Convenzione sono finanziate da contributi determinati conformemente all'articolo XIII della Convenzione.

     2. Quando uno Stato aderisce alla Convenzione conformemente all'articolo XXII di quest'ultima, si procede a una nuova determinazione dei contributi degli altri Stati membri. Una nuova tabella, che entra in vigore ad una data fissata dal Consiglio, è stabilita in base alle statistiche del reddito nazionale relative agli stessi anni considerati ai fini della tabella esistente. Quando è necessario, si effettuano rimborsi affinché i contributi versati da tutti gli Stati membri per l'esercizio in corso risultino conformi alla decisione del Consiglio.

     3. a) Le modalità di versamento dei contributi atte ad assicurare il funzionamento di tesoreria dell'Agenzia sono stabilite nel Regolamento finanziario.

     b) Il Direttore generale comunica agli Stati membri l'ammontare dei loro contributi e le date alle quali i versamenti debbono essere effettuati.

 

     Art. V.

     1. I bilanci dell'Agenzia sono espressi in unità di conto. L'unità di conto è definita da un peso di gr. 0,88867088 di oro fino; con decisione unanime di tutti gli Stati membri, il Consiglio può adottare un'altra definizione dell'unità di conto.

     2. Ogni Stato membro versa l'ammontare dei suoi contributi nella propria moneta.

 

     Art. VI.

     1. Il Direttore generale tiene un conto esatto di tutte le entrate e le spese. Alla chiusura dell'esercizio, il Direttore generale, in conformità al Regolamento finanziario, prepara conti annuali distinti per ciascuno dei programmi previsti nell'articolo V della Convenzione.

     2. I conti in bilancio, il bilancio e la gestione finanziaria, nonché tutti gli altri atti che hanno incidenze finanziarie, sono esaminati da una Commissione di verifica dei conti. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, designa gli Stati membri che, su un'equa base di rotazione, sono invitati a nominare, preferibilmente fra i propri funzionari di grado elevato, dei revisori dei conti e nomina fra di essi il Presidente della Commissione con la stessa maggioranza e per un periodo non superiore a tre anni.

     3. La verifica, che viene effettuata su documenti e, quando è il caso, sul luogo, è destinata a controllare la conformità delle spese alle previsioni di bilancio, nonché a constatare la legalità e la regolarità delle scritture. La Commissione riferisce inoltre sulla gestione economica delle risorse finanziarie dell'Agenzia. Dopo la chiusura di ogni esercizio, la Commissione stende una relazione che adotta a maggioranza dei suoi membri e che trasmette al Consiglio.

     4. La Commissione di verifica dei conti svolge tutte le altre funzioni prescritte dal Regolamento finanziario.

     5. Il Direttore generale fornisce ai revisori dei conti ogni informazione e assistenza di cui essi possano aver bisogno per assolvere il loro compito.

 

     Allegato III — Programmi facoltativi previsti all'articolo V, 1 b) della convenzione

 

     Art. I.

     1. Quando viene presentata una proposta tendente alla realizzazione di un programma facoltativo compreso nell'articolo V, 1 b) della Convenzione, il Presidente del Consiglio la comunica, per esame, a tutti gli Stati membri.

     2. Quando il Consiglio, conformemente all'articolo XI, 5 c) i) della Convenzione, ha dato la sua approvazione alla realizzazione di un programma facoltativo nell'ambito dell'Agenzia, ogni Stato membro che non ha l'intenzione di parteciparvi deve dichiararsi formalmente non interessato a parteciparvi nel termine di tre mesi; gli Stati partecipanti redigono una dichiarazione che, con riserva dell'articolo III, 1, precisa i loro impegni per quanto riguarda i punti seguenti:

     a) le fasi del programma;

     b) le condizioni per la sua realizzazione e in particolare: il calendario, l'ammontare indicativo dell'onere finanziario globale e quello degli oneri finanziari parziali, relativi alle fasi del programma, nonché ogni altra disposizione concernente la sua gestione e la sua esecuzione;

     c) la tabella dei contributi stabilita conformemente all'articolo XIII, 2 della Convenzione;

     d) la durata e l'ammontare del primo impegno finanziario definitivo.

     3. La Dichiarazione è trasmessa al Consiglio per informazione, insieme con un progetto di regolamento di esecuzione sottoposto alla sua approvazione.

     4. Se uno Stato partecipante non è in grado di sottoscrivere le disposizioni contenute nella Dichiarazione e nel regolamento di esecuzione entro il termine fissato dalla Dichiarazione, cessa di essere Stato partecipante. Gli altri Stati membri possono ulteriormente divenire Stati partecipanti sottoscrivendo le predette disposizioni alle condizioni da stabilire con gli Stati partecipanti.

 

     Art. II.

     1. Il programma è eseguito conformemente alle disposizioni della Convenzione e, salvo disposizione contraria del presente Allegato o del regolamento di esecuzione, alle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia. Le decisioni del Consiglio sono adottate conformemente al presente Allegato e al regolamento di esecuzione. In mancanza di espresse disposizioni del presente Allegato o del regolamento di esecuzione, si applicano le regole di voto stabilite dalla Convenzione o dal regolamento interno del Consiglio dell'Agenzia.

     2. Le decisioni relative all'inizio di una nuova fase sono adottate a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, a condizione che tale maggioranza rappresenti almeno i due terzi dei contributi al programma. Se la decisione di iniziare una nuova fase non può essere adottata, gli Stati partecipanti che intendano comunque proseguire l'esecuzione del programma si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.

 

     Art. III.

     1. Quando il programma comprende una fase di definizione di progetto, gli Stati partecipanti procedono, al termine di essa, a una nuova valutazione del costo del programma. Se da questa nuova valutazione risulta che l'ammontare dell'onere finanziario indicativo di cui all'articolo I viene superato di oltre il 20 per cento, ogni Stato partecipante può ritirarsi dal programma. Gli Stati partecipanti che intendono nondimeno proseguirne l'esecuzione si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.

     2. Durante ciascuna delle fasi definite nella dichiarazione, il Consiglio approva, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, i bilanci annuali entro i limiti dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali considerati.

     3. Il Consiglio stabilisce una procedura atta a consentire la revisione dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali nel caso di variazione dei prezzi.

     4. Quando l'onere finanziario globale o un onere finanziario parziale deve essere riveduto per motivi diversi da quelli previsti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati partecipanti applicano la procedura seguente:

     a) nessuno Stato partecipante può ritirarsi dal programma se non vi sono aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere finanziario inizialmente previsto o del nuovo onere finanziario determinato conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 1;

     b) nel caso di aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere considerato, ogni Stato partecipante può ritirarsi dal programma. Gli Stati che invece intendono proseguirne l'esecuzione, si consultano e fissano le modalità della prosecuzione, informandone il Consiglio che adotta, quando è il caso, tutte le disposizioni necessarie.

 

     Art. IV.

     L'Agenzia, che agisce per conto degli Stati partecipanti, è proprietaria dei satelliti, dei sistemi spaziali e degli altri beni prodotti nell'ambito del programma, come pure delle installazioni e dei beni strumentali acquisiti per la sua esecuzione. Qualsiasi alienazione di beni è decisa dal Consiglio.

 

     Art. V.

     1. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro comporta il suo ritiro da tutti i programmi ai quali partecipa. L'articolo XXIV della Convenzione si applica ai diritti e alle obbligazioni che derivano da tali programmi.

     2. La decisione di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, 2 o di ritirarsene conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 b) ha effetto dalla data in cui il Consiglio riceve le comunicazioni previste nei suddetti articoli.

     3. Lo Stato partecipante che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, 2 o che se ne ritira conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 b) conserva i diritti acquisiti dagli Stati partecipanti alla data in cui ha effetto il suo ritiro. A decorrere da tale data, nessun diritto o obbligazione potrà derivargli dalla parte del programma alla quale non partecipa più. Esso resta obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni votati per il bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi anteriori e riferentisi alla fase del programma la cui esecuzione è in corso. Tuttavia, gli Stati partecipanti possono convenire all'unanimità, nella Dichiarazione, che lo Stato che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma, o che se ne ritira, resta obbligato a versare la totalità della sua quota di onere finanziario globale iniziale o degli oneri finanziari parziali del programma.

 

     Art. VI.

     1. Gli Stati partecipanti possono arrestare l'esecuzione di un programma, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti che rappresentino almeno i due terzi dei contributi al programma.

     2. L'Agenzia notifica agli Stati partecipanti il compimento del programma conformemente al regolamento di esecuzione; quest'ultimo cessa di aver vigore alla data di ricezione di tale notifica.

 

     Allegato IV — Internazionalizzazione dei programmi nazionali

 

     Art. I.

     Il principale obiettivo dell'internazionalizzazione dei programmi nazionali è che ciascuno degli Stati membri offra agli altri Stati membri la possibilità di partecipare, nell'ambito dell'Agenzia, a ogni nuovo progetto spaziale civile che esso si propone di intraprendere, o da solo o in collaborazione con un altro Stato membro.

     A tal fine:

     a) ogni Stato membro notifica al Direttore generale dell'Agenzia ogni progetto di questo genere, prima dell'inizio della sua fase B (fase di definizione particolareggiata);

     b) il calendario e il tenore della proposta di partecipazione debbono permettere agli altri Stati membri di intraprendere una consistente parte dei lavori relativi al progetto. L'Agenzia deve essere prontamente informata delle ragioni che possano opporvisi e delle condizioni eventuali alle quali lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto ritiene opportuno sottoporre l'attribuzione dei lavori ad altri Stati membri;

     c) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto precisa le modalità che egli propone per la gestione tecnica del progetto e indica nello stesso tempo i motivi sui quali si basa;

     d) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto fa quanto è in suo potere per integrare nell'ambito del progetto tutte le risposte ragionevoli, con riserva di concludere un accordo sull'ammontare delle spese e sul modo di ripartire le spese stesse e i lavori nei limiti del calendario imposto dalle decisioni relative al progetto. Presenta, in seguito, una formale proposta ai sensi dell'Allegato III, quando il progetto deve essere eseguito conformemente al detto Allegato;

     e) l'esecuzione di un progetto nell'ambito dell'Agenzia non è esclusa solo per il fatto che il progetto non dà luogo alla partecipazione di altri Stati membri nella misura originariamente proposta dallo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto.

 

     Art. II.

     Gli Stati membri fanno quanto è in loro potere affinché i progetti spaziali bilaterali o multilaterali che essi intraprendono in cooperazione con Stati non membri non arrechino pregiudizio agli obiettivi scientifici, economici o industriali dell'Agenzia. E in particolare:

     a) ne informano l'Agenzia, nella misura in cui ritengono che detta comunicazione non arreca pregiudizio a tali progetti;

     b) esaminano con gli altri Stati membri i progetti così comunicati in vista di predisporre le basi per una più ampia partecipazione. Se una partecipazione più ampia diviene realmente possibile, si applicano le procedure previste all'articolo I da b) a e).

 

     Allegato V — Politica industriale

 

     Art. I.

     1. Per l'applicazione della politica industriale indicata all'articolo VII della Convenzione, il Direttore generale agisce conformandosi alle disposizioni del presente Allegato e alle direttive del Consiglio.

     2. Il Consiglio esamina il potenziale e la struttura dell'industria in funzione delle attività dell'Agenzia, e in particolare:

     a) la struttura generale dell'industria e dei raggruppamenti industriali;

     b) il grado auspicabile di specializzazione nell'industria e i mezzi per raggiungerlo;

     c) il coordinamento delle politiche industriali nazionali pertinenti;

     d) l'interazione con le politiche industriali pertinenti di altri organismi internazionali;

     e) le relazioni fra la capacità di produzione industriale e le possibilità di sbocchi;

     f) l'organizzazione del dialogo con gli industriali,

     al fine di essere in grado di seguire, ed eventualmente di adattare la politica industriale dell'Agenzia.

 

     Art. II.

     1. Nella stipulazione di tutti i contratti, l'Agenzia dà la preferenza all'industria e alle organizzazioni degli Stati membri. Tuttavia, all'interno di ciascuno dei programmi facoltativi compresi nell'articolo V, 1 b) della Convenzione, è riservata una preferenza particolare all'industria e alle organizzazioni degli Stati partecipanti.

     2. Il Consiglio determina se ed in qual misura l'Agenzia può derogare alla clausola di preferenza sopraindicata.

     3. L'appartenenza di una impresa a uno degli Stati membri è giudicata in base ai seguenti criteri: ubicazione della sua sede sociale, dei suoi centri di decisione e dei suoi centri di ricerca, nonché territorio sul quale debbono essere eseguiti i lavori. Nei casi dubbi, il Consiglio decide se una impresa debba essere considerata o meno come appartenente a uno degli Stati membri.

 

     Art. III.

     1. Durante lo stadio iniziale delle operazioni per l'attribuzione del contratto, e prima ancora dell'invio delle richieste di offerte, il Direttore generale deve sottoporre all'approvazione del Consiglio la politica di forniture che si propone di seguire per ogni contratto:

     a) il cui ammontare estimativo risulti superiore a determinati limiti fissati dai regolamenti relativi alla politica industriale e dipendenti dalla natura dei lavori;

     b) o che, secondo il parere del Direttore generale, non sia sufficientemente coperto dai regolamenti relativi alla politica industriale o dalle direttive supplementari del Consiglio; ovvero che possa risultare in contrasto con i suddetti regolamenti o direttive.

     2. Le direttive supplementari di cui al paragrafo 1 b) sono emanate periodicamente dal Consiglio quando esso le giudica utili alla precisazione dei settori sui quali occorre riferirgli preventivamente, così come è previsto al paragrafo 1.

     3. Il Direttore generale attribuisce direttamente i contratti dell'Agenzia senza altro ricorso al Consiglio, salvo nei seguenti casi:

     a) quando risulta dalla valutazione delle offerte che è opportuno raccomandare un contraente la cui scelta è in contrasto sia con le istruzioni preventive impartite dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1, sia con le direttive generali sulla politica industriale che sono adottate in seguito agli studi del Consiglio, previsti dall'articolo 1, 2; il Direttore generale sottopone allora il caso al Consiglio, per decisione, esponendo le ragioni per le quali ritiene che una deroga sia necessaria e indicando parimenti come una diversa decisione del Consiglio costituirebbe sul piano tecnico, operativo o altro un'alternativa raccomandabile;

     b) quando, per ragioni specifiche, il Consiglio ha deciso di procedere a un nuovo esame prima dell'attribuzione di un contratto.

     4. Il Direttore generale, a intervalli regolari da precisare, riferisce al Consiglio sui contratti attribuiti durante il periodo trascorso e sulle operazioni per l'attribuzione dei contratti previsti per il periodo successivo, affinché il Consiglio possa seguire l'applicazione della politica industriale dell'Agenzia.

 

     Art. IV. La ripartizione geografica dell'insieme dei contratti dell'Agenzia è regolata dalle seguenti norme generali:

     1. Il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro è definito come il rapporto fra la percentuale dei contratti che gli sono stati attribuiti, calcolata in relazione all'ammontare totale dei contratti stipulati complessivamente dagli Stati membri, e la sua percentuale totale di contributi. Tuttavia, nel calcolo del suddetto coefficiente di ritorno globale, non si tiene conto dei contratti stipulati né dei contributi versati dagli Stati membri nell'ambito di un programma intrapreso:

     a) a titolo dell'articolo VIII della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali, sempre che l'Accordo pertinente contenga disposizioni a tale effetto o che tutti gli Stati partecipanti diano successivamente il loro unanime consenso;

     b) a titolo dell'articolo V, 1 b) della Convenzione, a condizione che gli Stati partecipanti iniziali diano il loro unanime consenso.

     2. Per il calcolo dei coefficienti di ritorno, l'ammontare di ciascun contratto è ponderato in funzione del suo interesse tecnologico. I fattori di ponderazione sono definiti dal Consiglio. Vari fattori di ponderazione possono essere applicati per uno stesso contratto quando il suo importo è considerevole.

     3. La ripartizione dei contratti stipulati dall'Agenzia deve tendere a una situazione ideale in cui tutti i coefficienti di ritorno globale siano eguali a 1.

     4. I coefficienti di ritorno sono calcolati trimestralmente e cumulati in vista degli esami formali previsti nel paragrafo 5.

     5. Esami formali della situazione della ripartizione geografica dei contratti vengono effettuati ogni tre anni.

     6. Per ciascuno degli Stati membri, la ripartizione dei contratti fra due esami formali della situazione deve essere tale che, al momento di ogni esame formale, il coefficiente di ritorno globale cumulato non si allontani sensibilmente dal valore ideale. Per il primo periodo di tre anni, il limite inferiore fissato per il coefficiente di ritorno cumulato è 0,8. Al momento di ogni esame formale, il Consiglio può rivedere il valore del limite inferiore per il successivo periodo di tre anni, restando inteso che tale valore non deve scendere mai al disotto di 0,8.

     7. Per alcune categorie di contratti che il Consiglio deve definire, in particolare contratti di ricerca e sviluppo in settori di punta e contratti concernenti le tecnologie connesse ai progetti, vengono effettuate e comunicate al Consiglio stesso valutazioni distinte dei coefficienti di ritorno. Il Direttore generale discute tali valutazioni con il Consiglio, a regolari intervalli da precisare, per determinare le misure necessarie a correggere gli eventuali squilibri.

 

     Art. V.

     1. Se, in occasione di uno degli esami formali previsti alla fine di ogni triennio, il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro risulta al disotto del limite inferiore precisato all'articolo IV, 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio le sue proposte intese a correggere la situazione nel termine di un anno. Tali proposte rientrano nell'ambito delle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.

     2. Se, dopo il termine di un anno, lo squilibrio persiste, il Direttore generale sottopone al Consiglio delle proposte, nelle quali la necessità di correggere la situazione prevale sulle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.

 

     Art. VI.

     Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che comporti l'esclusione di una determinata impresa o di una organizzazione di uno Stato membro dalle offerte per l'attribuzione dei contratti dell'Agenzia in un settore determinato richiede l'accordo di tale Stato membro.