§ 94.1.552 - Legge 6 marzo 1976, n. 112.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/03/1976
Numero:112


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti
Art. 4.  Principi generali
Art. 5.  Requisiti richiesti ai conducenti
Art. 6.  Riposo giornaliero
Art. 7.  Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive
Art. 8.  Durata massima di guida continuata
Art. 9.  Riposo settimanale
Art. 10.  Composizione dell'equipaggio
Art. 11.  Casi eccezionali
Art. 12.  Libretto individuale di controllo
Art. 13.  Controlli effettuati dall'impresa
Art. 14.  Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo
Art. 15.  Disposizioni transitorie
Art. 16.      1. Il presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa e degli [...]
Art. 17.      1. Qualsiasi Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Art. 18.      Il presente Accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti Contraenti sarà inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di [...]
Art. 19.      1. Ogni Stato potrà, allorché firmerà il presente Accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione oppure in qualsiasi momento [...]
Art. 20.      1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti Contraenti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, regolata [...]
Art. 21.      1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 [...]
Art. 22.      1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Parte Contraente potrà, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale [...]
Art. 23.      1. Qualsiasi Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al Segretario Generale [...]
Art. 24.      Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui al [...]
Art. 25.      Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa efficacia, valore e durata del presente Accordo di cui sarà considerato come facente parte integrante
Art. 26.      Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie [...]


§ 94.1.552 - Legge 6 marzo 1976, n. 112.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970.

(G.U. 17 aprile 1976, n. 102, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, firmato a Ginevra il 1° luglio 1970.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'accordo stesso.

 

Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai sensi del presente Accordo, si intende:

     a) per "veicolo", ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni complesso di veicoli;

     b) per "automobile", ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su strada di persone o di merci o alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agricoli;

     c) per "rimorchio", ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un'automobile; tale termine comprende i semi-rimorchi;

     d) per "semi-rimorchio", ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta automobile;

     e) per "complesso di veicoli", i veicoli agganciati che circolano su strada come una sola unità;

     f) per "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo carico, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;

     g) per "trasporto su strada",

     i) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di più di otto posti a sedere oltre al posto del conducente;

     ii) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o carico, destinato al trasporto di merci;

     iii) ogni spostamento che comporta ad un tempo uno spostamento indicato nei punti i) o ii) della presente definizione e, immediatamente prima o dopo detto spostamento, il trasporto del veicolo per mare, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile;

     h) per "trasporto internazionale su strada", ogni trasporto su strada che comporta l'attraversamento di almeno una frontiera;

     i) per "servizi regolari di viaggiatori", i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuato in base ad una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto tali servizi possono prendere e depositare persone a fermate preventivamente fissate.

     Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti e pubblicati dal trasportatore prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un regolamento.

     Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma della presente definizione, per esempio servizi che assicurino il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure il trasporto degli scolari agli istituti di insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio.

     j) per "conducente", ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso;

     k) per "membro dell'equipaggio" oppure "membro di equipaggio", il conducente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone siano salariati o no:

     i) l'assistente alla guida, cioè colui che accompagna il conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effettiva alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del paragrafo j) del presente articolo;

     ii) un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciare o di controllare i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare sul veicolo;

     l) per "settimana", qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi;

     m) per "riposo giornaliero", qualsiasi periodo ininterrotto conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del suo tempo;

     n) per "periodo fuori servizio", qualsiasi periodo ininterrotto di almeno 15 minuti all'infuori del riposo giornaliero, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del suo tempo;

     o) per "attività professionali", le attività rappresentate sotto i simboli delle voci 6, 7 e 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che figura nell'Allegato al presente Accordo.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte Contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta Parte Contraente o sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente.

     2. Tuttavia,

     a) se, nel corso di un trasporto internazionale su strada, uno o più membri dell'equipaggio non escono dal territorio nazionale in cui esercitano normalmente le loro attività professionali, la Parte Contraente da cui dipende questo territorio non può non applicare le disposizioni del presente Accordo nei confronti di quel o quei membri dell'equipaggio;

     b) salvo accordo contrario intercorso fra le Parti Contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;

     c) due Parti Contraenti i cui territori sono limitrofi possono concordare che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui è immatricolato il veicolo, nonché quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore in detto Stato, siano le sole applicabili ai trasporti internazionali su strada limitati ai loro due territori allorché il veicolo in questione:

     - non esca, su uno di detti territori, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o

     - non percorra che in transito uno di detti territori;

     d) le Parti Contraenti possono convenire che le disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in cui è immatricolato il veicolo, nonché quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore di detto Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti internazionali su strada - limitati ai loro territori e il cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai 100 chilometri, - nonché ai servizi regolari di viaggiatori.

 

          Art. 3. Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non Parti Contraenti

     1. Ciascuna Parte Contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell'articolo 12 del presente Accordo.

     2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potrà non applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

     a) ai trasporti internazionali su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;

     b) ai trasporti internazionali su strada limitati al proprio territorio e a quello di uno Stato limitrofo non Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in questione non esca, sul suo territorio, da una zona contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera o qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito.

 

          Art. 4. Principi generali

     1. Nel corso di qualsiasi trasporto internazionale su strada cui si applica il presente Accordo, l'impresa e i membri dell'equipaggio dovranno osservare, per quanto riguarda i periodi di riposo e di guida, e per quanto riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme fissate dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato in cui il membro dell'equipaggio esercita di norma le sue attività professionali, nonché dalle sentenze arbitrali e dalle convenzioni collettive in vigore in detta regione, essendo il computo della durata dei periodi di riposo e di guida effettuato in conformità con detta legislazione, con le sentenze arbitrali e con le convenzioni collettive. Nella misura in cui le norme così applicabili non siano almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo, devono essere rispettate queste ultime.

     2. Salvo accordi particolari tra le Parti Contraenti in causa o salvo nella misura in cui, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, talune disposizioni del presente Accordo non vengano applicate, nessuna Parte Contraente imporrà il rispetto delle norme della propria legislazione nazionale riguardanti le materie trattate nel presente Accordo alle imprese di un'altra Parte Contraente o ai membri dell'equipaggio dei veicoli immatricolati da un'altra Parte Contraente, quando tali norme siano più rigide di quelle risultanti dal presente Accordo.

 

          Art. 5. Requisiti richiesti ai conducenti

     1. L'età minima dei conducenti adibiti al trasporto internazionale su strada di merci deve essere:

     a) per i veicoli il cui peso massimo autorizzato è inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti;

     b) per gli altri veicoli:

     i) di 21 anni compiuti; o

     ii) di 18 anni compiuti, a condizione che l'interessato possegga un certificato di attitudine professionale, riconosciuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale il veicolo è immatricolato, dal quale si rilevi l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Tuttavia, nel caso di conducenti aventi meno di 21 anni compiuti, ogni Parte Contraente può:

     - proibire loro la guida di tali veicoli sul proprio territorio anche se essi posseggono il certificato sopra citato; o

     - consentire tale guida solo ai possessori di certificati di cui abbia accertato che sono stati rilasciati dopo l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli destinati a trasporti di merci su strada equivalente a quella prevista dalla propria legislazione nazionale.

     2. Se, in virtù delle disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo, a bordo del veicolo devono trovarsi due conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti.

     3. L'età minima dei conducenti destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori è fissata a 21 anni compiuti.

     4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni di fiducia. Devono possedere un'esperienza sufficiente e le qualifiche indispensabili all'esecuzione dei servizi richiesti.

 

          Art. 6. Riposo giornaliero

     1.

     b) Il riposo giornaliero indicato nel comma a) del presente paragrafo può essere ridotto fino a 9 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, a condizione che il riposo possa essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio, oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due volte nel corso di una settimana, nel caso in cui il riposo non possa, per motivi di servizio, essere preso nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio.

     2.

     a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ogni membro dell'equipaggio addetto a un trasporto internazionale su strada di viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso del periodo di 24 ore precedenti il momento in cui esercita una delle sue attività professionali:

     i) sia di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di riduzione nel corso della settimana,

     ii) sia di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, potendo questo essere ridotto due volte la settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore consecutive a condizione che in questi ultimi due casi il servizio comporti una interruzione prevista dall'orario di almeno 4 ore consecutive o due interruzioni previste dall'orario di almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna delle sue attività professionali o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale.

     b) Il libretto individuale di controllo contemplato dall'articolo 12 del presente Accordo deve contenere indicazioni che permettano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui il membro di un equipaggio addetto ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori benefici per la settimana in corso.

     3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo non è dotato di cuccette che permettano ai membri dell'equipaggio di distendersi in modo confortevole, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti una delle sue attività professionali.

     4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, ciascun membro dell'equipaggio deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede il momento in cui esercita una delle sue attività professionali.

     5. I periodi di riposo menzionati nel presente articolo saranno presi al di fuori del veicolo; tuttavia, se il veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole, tale riposo potrà essere preso su tale cuccetta, a condizione che il veicolo sia fermo.

 

          Art. 7. Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive

     1. La durata totale dei tempi di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, denominata qui di seguito "durata giornaliera di guida", non può superare le 8 ore.

     2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli indicati nell'articolo 10 del presente Accordo, la durata giornaliera di guida può essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino a 9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana.

     3. La durata di guida non può superare né 48 ore nel corso di una settimana, né 92 ore nel corso di due settimane consecutive.

 

          Art. 8. Durata massima di guida continuata

     1.

     a) Nessuna durata di guida continuata può superare le 4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado di raggiungere un luogo di fermata appropriato o il luogo di destinazione; il periodo di guida potrà in quel caso essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso di una tale facoltà non comporti una infrazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo.

     b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida che viene interrotta solo per soste che non corrispondono almeno alle condizioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo.

     2.

     a) Per i conducenti addetti a veicoli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, la guida deve essere interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo.

     b) Tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia assicurato il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

     3.

     a) Per i conducenti addetti a veicoli diversi da quelli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, e nel caso in cui la durata giornaliera di guida non superi le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, per una durata di almeno 30 minuti consecutivi.

     b) Tale interruzione può essere sostituita da due interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, che possono tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, o inserirsi in parte all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo.

     c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore, il conducente è tenuto ad effettuare almeno due interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi.

     4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il conducente non deve esercitare alcuna attività professionale che non sia la sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia, se a bordo del veicolo vi sono due conducenti, è sufficiente, per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, che il conducente che beneficia dell'interruzione di guida non eserciti nessuna delle attività raffigurate con un simbolo nella rubrica 7a del foglio quotidiano del libretto individuale di controllo previsto nell'articolo 12 del presente Accordo.

 

          Art. 9. Riposo settimanale

     1. Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, in aggiunta ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 6 del presente Accordo, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, che dovrà essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 6.

     2.

     a) Tuttavia, durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre incluso, il riposo settimanale previsto dal paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito, per i membri dell'equipaggio di veicoli destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori, da un riposo di almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi. Tale riposo deve essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo.

     b) La disposizione del presente paragrafo non è applicabile ai membri dell'equipaggio di veicoli destinati ai servizi regolari di viaggiatori.

 

          Art. 10. Composizione dell'equipaggio

     Nel caso in cui si tratti di:

     a) un complesso di veicoli che comporti più di un rimorchio o semi-rimorchio,

     b) un complesso di veicoli destinato al trasporto di viaggiatori quando il peso massimo autorizzato del rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate,

     c) un complesso di veicoli destinato al trasporto di merci quando il peso massimo autorizzato del complesso dei veicoli supera le 20 tonnellate,

     il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente sin dall'inizio del viaggio oppure essere sostituito da un altro conducente dopo 450 chilometri, se la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera 450 chilometri.

 

          Art. 11. Casi eccezionali

     A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per portare soccorso o in seguito a un guasto, nella misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico ed a consentirgli di raggiungere un luogo di fermata appropriato o, secondo le circostanze, il termine del suo viaggio. Il conducente deve menzionare il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale di controllo.

 

          Art. 12. Libretto individuale di controllo

     1. Ogni conducente o assistente alla guida segnerà in un libretto individuale di controllo a mano a mano che trascorre la giornata, le annotazioni relative alle sue attività professionali e alle sue ore di riposo. Egli porterà con sè questo libretto e lo presenterà ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.

     2. Le caratteristiche alle quali dovrà rispondere questo libretto e le norme da rispettare per la sua tenuta sono precisate nell'Allegato al presente Accordo.

     3. Le Parti Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie per il rilascio e il controllo dei libretti individuali di controllo e in particolare quelle misure indispensabili per evitare l'uso contemporaneo di due di detti libretti da parte dello stesso membro dell'equipaggio.

     4. Ogni impresa terrà un registro dei libretti individuali di controllo che utilizza; tale registro conterrà almeno il nome del conducente o dell'assistente alla guida al quale il libretto è intestato, la sigla di detto conducente e assistente alla guida, il numero del libretto, la data della sua consegna al conducente o all'assistente alla guida e la data dell'ultimo foglio giornaliero riempito dal conducente o dall'assistente alla guida prima della consegna definitiva del libretto all'impresa dopo l'uso.

     5. Le imprese conserveranno i libretti utilizzati per un periodo di almeno dodici mesi dopo la data dell'ultima iscrizione e, a richiesta, li presenteranno insieme con i registri di consegna agli agenti incaricati del controllo.

     6. Nel momento in cui comincia un trasporto internazionale su strada, ogni conducente o assistente alla guida deve essere in possesso di un libretto individuale di controllo, conformemente a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, nel quale figurino i dati relativi ai sette giorni che hanno preceduto quello in cui comincia il trasporto. Tuttavia, se la legislazione nazionale dello Stato in cui il conducente o l'assistente alla guida esercita normalmente le sue attività professionali non prevede l'obbligo di utilizzare il libretto individuale di controllo, conformemente a quanto certificato nell'Allegato al presente Accordo, al di fuori dei trasporti internazionali su strada, sarà sufficiente che il libretto di controllo individuale, conformemente a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, rechi sotto le voci 12 e 13 dei fogli giornalieri o nel rapporto settimanale i dati relativi ai "riposi ininterrotti precedenti le riprese di servizio" e ai "periodi giornalieri di guida" durante i sette giorni in questione.

     7. Ciascuna Parte Contraente potrà esigere, nel caso di un veicolo immatricolato in uno Stato non Parte Contraente del presente Accordo, in luogo del libretto individuale di controllo conforme a quanto specificato nell'Allegato al presente Accordo, moduli redatti nella stessa forma dei fogli giornalieri di detto libretto.

 

          Art. 13. Controlli effettuati dall'impresa

     1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su strada in modo tale che i membri dell'equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente Accordo.

     2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida e di altri lavori, nonché le ore di riposo, servendosi di tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i libretti individuali di controllo. Se essa constata infrazioni al presente Accordo, deve porvi fine senza indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad esempio modificando gli orari e gli itinerari.

 

          Art. 14. Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo

     1. Ciascuna Parte Contraente adotterà tutte quelle misure appropriate perché sia assicurato il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, in particolare mediante controlli effettuati sulle strade e nei locali delle imprese. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti si terranno informate sulle misure generali adottate a tale scopo.

     2. Le Parti Contraenti si forniranno aiuto reciproco al fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente s'impegna particolarmente a far verificare, per mezzo di controlli per sondaggio dei libretti individuali di controllo, il rispetto delle norme del presente Accordo nel corso dei trasporti internazionali su strada effettuati da veicoli immatricolati sul suo territorio.

     3. Nel caso in cui una Parte Contraente constata un'infrazione grave alle disposizioni del presente Accordo commessa da una persona residente sul territorio di un'altra Parte Contraente, l'amministrazione della prima Parte informerà l'amministrazione dell'altra Parte dell'infrazione constatata e, se del caso, della sanzione presa.

 

          Art. 15. Disposizioni transitorie

     Se il presente Accordo entrerà in vigore, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 16, prima del 31 dicembre 1973, le Parti Contraenti hanno convenuto che, fino a quella data:

     a) in deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente Accordo, la durata totale dei tempi di guida (durata giornaliera di guida) fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo non potrà superare le 9 ore, qualunque sia il veicolo o il complesso dei veicoli guidati;

     b) qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sarà interpretato come fatto alle disposizioni del punto a) del presente articolo.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 16.

     1. Il presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.

     2. Il presente Accordo sarà ratificato.

     3. Gli strumenti di ratifica o d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     4. Il presente Accordo entrerà in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione.

     5. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d'adesione.

 

          Art. 17.

     1. Qualsiasi Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto la notifica.

 

          Art. 18.

     Il presente Accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti Contraenti sarà inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.

 

          Art. 19.

     1. Ogni Stato potrà, allorché firmerà il presente Accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la validità del presente Accordo sarà estesa a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il presente Accordo si applicherà al territorio o ai territori menzionati nella notifica a decorrere dal centottantesimo giorno dopo la ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale o, qualora a tale data il presente Accordo non sia ancora entrato in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

     2. Qualsiasi Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale potrà, conformemente all'articolo 17 del presente Accordo, denunciare il presente Accordo per quel che concerne detto territorio.

 

          Art. 20.

     1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti Contraenti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, regolata mediante negoziato fra le Parti in lite.

     2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata mediante negoziato sarà sottoposta ad arbitraggio se lo domanderà una delle Parti Contraenti in lite e sarà, di conseguenza, devoluta a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in lite non riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di queste Parti potrà domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sarà devoluta la controversia per una decisione.

     3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo precedente sarà vincolante per le Parti Contraenti in lite.

 

          Art. 21.

     1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del presente Accordo. Le altre Parti Contraenti non saranno legate da detti paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che avrà formulato una tale riserva.

     2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, uno Stato formuli una riserva diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà tale riserva agli Stati che hanno già depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione e non abbiano successivamente denunciato il presente Accordo. La riserva sarà ritenuta accettata se, entro un termine di sei mesi a decorrere da detta comunicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sarà ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il deposito dello strumento di ratifica o d'adesione di tale Stato non avrà effetto. Per l'applicazione del presente paragrafo non si terrà conto dell'opposizione di Stati la cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtù del presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle riserve.

     3. Qualsiasi Parte Contraente la cui riserva sia stata adottata nel Protocollo di firma del presente Accordo o che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o fatto una riserva che sia stata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.

 

          Art. 22.

     1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Parte Contraente potrà, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l'Accordo. Il Segretario Generale notificherà tale richiesta a tutte le Parti Contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle Parti Contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta.

     2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede, il Segretario Generale ne informerà tutte le Parti Contraenti e le inviterà a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino di veder esaminate da parte della conferenza. Il Segretario Generale comunicherà a tutte le Parti Contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data d'inizio della conferenza.

     3. Il Segretario Generale inviterà a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.

 

          Art. 23.

     1. Qualsiasi Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunicherà a tutte le Parti Contraenti e lo porterà a conoscenza degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.

     2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Segretario Generale del progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente potrà far conoscere al Segretario Generale:

     a) che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o

     b) che, pur intendendo accettare il progetto di emendamento, le condizioni necessarie a tale accettazione non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato.

     3. Fintantoché una Parte Contraente che ha inviato la comunicazione prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo non avrà notificato la propria accettazione al Segretario Generale, essa potrà, entro un termine di nove mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi previsto per l'invio della comunicazione, presentare un'obiezione all'emendamento proposto.

     4. Se viene formulata un'obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento sarà considerato come non accettato e non avrà effetto.

     5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento sarà considerato accettato alla data seguente:

     a) se nessuna Parte Contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso paragrafo 2 del presente articolo;

     b) se almeno una Parte Contraente ha inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo, alla data più vicina delle due date seguenti:

     - data alla quale tutte le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario Generale la loro accettazione del progetto, data che sarà tuttavia differita alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora tutte le accettazioni siano state notificate prima della scadenza di detto termine;

     - scadenza del termine di nove mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo.

     6. Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato.

     7. Il Segretario Generale invierà il più presto possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per far loro conoscere se è stata formulata un'obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del presente articolo e se una o più Parti Contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più Parti Contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli notificherà ulteriormente a tutte le Parti Contraenti se la o le Parti Contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un'obiezione contro il progetto di emendamento o l'accettano.

     8. Indipendentemente dalla procedura relativa all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'Allegato al presente Accordo potrà essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le Parti Contraenti; qualora l'amministrazione competente di una Parte Contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell'Allegato dell'amministrazione competente della Parte Contraente in questione non sarà considerato come dato se non al momento in cui detta amministrazione competente avrà dichiarato al Segretario Generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste. L'accordo fra le amministrazioni competenti stabilirà la data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, resterà in vigore il precedente Allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all'Allegato modificato.

 

          Art. 24.

     Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo:

     a) le ratifiche e le adesioni ai sensi dell'articolo 16 del presente Accordo,

     b) le date in cui entrerà in vigore il presente Accordo conformemente all'articolo 16 del presente Accordo,

     c) le denunce ai sensi dell'articolo 17 del presente Accordo,

     d) l'abrogazione del presente Accordo conformemente all'articolo 18 del presente Accordo,

     e) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 19 del presente Accordo,

     f) le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all'articolo 21 del presente Accordo,

     g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento conformemente all'articolo 23 del presente Accordo.

 

          Art. 25.

     Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa efficacia, valore e durata del presente Accordo di cui sarà considerato come facente parte integrante.

 

          Art. 26.

     Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare, in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

 

     Allegati

     (Omissis)