§ 94.1.542 - Legge 26 luglio 1975, n. 432.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:26/07/1975
Numero:432


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione della presente convenzione
Art. 2.      1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale
Art. 3.      1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di [...]
Art. 4.      Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, ed alle quali si applicano le [...]
Art. 5.      1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in [...]
Art. 6.      1) Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o in virtù della presente [...]
Art. 7.      1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. [...]
Art. 8.      L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'art. 7 subisce le seguenti eccezioni e particolarità
Art. 9.      1) Salvo quanto disposto dall'art. 3, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2) dell'art. 7 sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalità occupati in [...]
Art. 10.      Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell'art. 7, [...]
Art. 11.      Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di [...]
Art. 12.      I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente e soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di [...]
Art. 12 bis.      Le disposizioni dell'art. 12, lettera a), si applicano per analogia ai familiari residenti nello Stato contraente diverso da quello competente
Art. 13.      1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di [...]
Art. 14.      1) I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell'art. 12 e che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 37, beneficiano, unitamente ai [...]
Art. 15.      1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se [...]
Art. 16.      Le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato contraente in virtù delle disposizioni del [...]
Art. 17.      Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un sollecito riesame delle disposizioni della presente convenzione concernenti [...]
Art. 18.      1) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle [...]
Art. 19.      1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla [...]
Art. 20.      1) Le prestazioni che un assicurato o i suoi superstiti per i casi previsti all'art. 19 della presente convenzione possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due [...]
Art. 21.      1) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista all'art. 19 non possa far valere nello stesso momento le condizioni [...]
Art. 22.      Se, ai sensi dell'art. 19 della presente convenzione, l'interessato matura un diritto a prestazioni a carico delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la [...]
Art. 23.      1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente [...]
Art. 24.      1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, è assimilato ad [...]
Art. 25.      I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale
Art. 26.      La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, [...]
Art. 27.      L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù del paragrafo 1) dell'art. 23, del paragrafo i) [...]
Art. 28.      1) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza, oppure fino all'ospedale, [...]
Art. 29.      Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad un'attività [...]
Art. 30.      Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di [...]
Art. 31.      Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'art. 30, si applicano nei suoi confronti le [...]
Art. 32.      In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi dell'art. 30, sono applicabili le seguenti disposizioni
Art. 33.      Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente [...]
Art. 34.      Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che [...]
Art. 35.      1) Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muore sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, il decesso è [...]
Art. 36.      1) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mutamento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione [...]
Art. 37.      1) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all'art. 36, soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione sammarinese per aver [...]
Art. 38.      1) Nel caso previsto dall'art. 37, paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente italiana e rimborsate dall'istituzione competente sammarinese [...]
Art. 39.      Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo della prestazione si basa sull'importo del salario precedente, l'istituzione competente tiene conto [...]
Art. 40.      1) Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede e che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, soddisfa alle condizioni stabilite [...]
Art. 41.      Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato contraente per aver diritto alle prestazioni familiari, [...]
Art. 42.      Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44 saranno determinate ove necessario le modalità per assicurare l'immediato pagamento delle prestazioni familiari
Art. 43.      1) Salvo quanto disposto all'art. 39, se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o [...]
Art. 44.      Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione. Esse potranno, [...]
Art. 45.      1) Le autorità competenti degli Stati contraenti
Art. 46.      1) Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Stato, saranno [...]
Art. 47.      Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente, per un danno subito sul territorio dell'altro Stato, gli eventuali diritti [...]
Art. 48.      Le autorità diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le istituzioni competenti dell'altro Stato per raccogliere le informazioni utili [...]
Art. 49.      1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, [...]
Art. 50.      Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente avrebbero dovuto essere presentati entro un [...]
Art. 51.      1) La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad un istituzione di uno Stato contraente può aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura [...]
Art. 52.      1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune accordo, tutte le controversie che sorgeranno in merito all'interpretazione o [...]
Art. 53.      Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad un'istituzione di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad una istituzione [...]
Art. 54.      1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le autorità o le istituzioni competenti dei due Stati contraenti circa la [...]
Art. 55.      1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione [...]
Art. 56.      Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza, se le domande necessarie sono [...]
Art. 57.      1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile


§ 94.1.542 - Legge 26 luglio 1975, n. 432.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

(G.U. 4 settembre 1975, n. 236)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 57 della convenzione stessa.

 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:

     a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti, i decreti, e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato contraente, che concernono i rami ed i regimi della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 2;

     b) il termine "autorità competente" significa l'autorità competente per l'applicazione della legislazione indicata all'art. 2 della presente convenzione e precisamente:

     per quanto riguarda l'Italia:

     il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;

     per quanto riguarda San Marino:

     il Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanità;

     c) il termine "istituzione" designa per ciascuno Stato contraente l'istituto, l'organismo e l'autorità cui è affidata la gestione dei regimi assicurativi;

     d) il termine "istituzione competente" designa l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione e verso la quale egli ha diritto o avrebbe diritto a prestazioni se egli risiedesse od i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente in cui si trova questa istituzione;

     e) il termine "Stato competente" designa lo Stato contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente;

     f) il termine "residenza" designa la dimora abituale;

     g) il termine "soggiorno" designa la dimora temporanea;

     h) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate ai sensi della legislazione applicabile;

     i) il termine "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori che sono occupati sul territorio di uno Stato contraente e residenti sul territorio dell'altro Stato contraente, dove essi ritornano normalmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

     l) il termine "profugo" ha il significato che gli viene attribuito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

     m) il termine "apolide" ha il significato che gli viene attribuito dall'art. 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;

     n) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali o designate come componenti il nucleo familiare dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come familiari o componenti il nucleo familiare soltanto le persone conviventi con il lavoratore, questa condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è considerata soddisfatta quando le stesse persone siano prevalentemente a carico del lavoratore;

     o) il termine "superstiti" designa le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; tuttavia ove tale legislazione consideri come superstiti soltanto le persone già conviventi con il lavoratore deceduto, tale condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, è considerata soddisfatta se le stesse persone erano prevalentemente a carico del lavoratore;

     p) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura e in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

     q) i termini "prestazioni, pensioni, rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite, ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o assegni supplementari, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite ed i versamenti effettuati, eventualmente, a titolo di rimborso dei contributi;

     r) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura, in danaro destinate a compensare i carichi familiari;

     s) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera q) del presente articolo.

 

          Art. 2.

     1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

     a) le prestazioni di malattia e di maternità;

     b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno;

     c) le prestazioni di vecchiaia;

     d) le prestazioni ai superstiti;

     e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale;

     f) gli assegni in caso di morte;

     g) le prestazioni di disoccupazione;

     h) le prestazioni familiari.

     2) La presente convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente.

     3) La presente convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note. Detto elenco potrà essere modificato successivamente di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

     4) La presente convenzione non si applicherà alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascun Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Stati contraenti.

 

          Art. 3.

     1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

     2) Inoltre la presente convenzione si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti.

     3) La presente convenzione non si applica agli agenti diplomatici e consolari di carriera, né ai dipendenti pubblici ed assimilati soggetti ai regimi speciali, fatta eccezione per i dipendenti pubblici e assimilati soggetti alla legge della Repubblica di San Marino n. 41 del 22 dicembre 1972.

 

          Art. 4.

     Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, ed alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di detto Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

 

          Art. 5.

     1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

     2) Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria o facoltativa in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

 

          Art. 6.

     1) Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o in virtù della presente convenzione, non possono subire alcuna riduzione, né modifiche, né sospensione, né confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

     2) Le prestazioni di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Stato contraente, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato, con le stesse condizioni e misure applicate dal primo Stato ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato. Tuttavia le pensioni e le rendite che siano liquidate periodicamente o in capitale ai beneficiari o agli aventi diritto, sono pagate ai cittadini dei due Stati contraenti quale che sia lo Stato ove essi risiedono.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 

          Art. 7.

     1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. Questa legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

     2) Salvo quanto disposto nel presente titolo:

     a) i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente;

     b) i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.

 

          Art. 8.

     L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'art. 7 subisce le seguenti eccezioni e particolarità:

     a) i lavoratori dipendenti da un'impresa avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti che sono distaccati da questa impresa sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile del lavoro che devono effettuarvi non ecceda i sei mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da un'impresa, avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i sei mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale rimane applicabile col consenso dell'autorità competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno Stato contraente e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo;

     b) i lavoratori dipendenti di un'impresa pubblica di trasporti che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, occupati nel territorio dell'altro Stato sia transitoriamente, sia in modo permanente, sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'impresa ha la propria sede;

     c) per quanto riguarda le imprese di trasporto diverse da quelle di cui alla lettera b):

     i) i lavoratori occupati nelle parti mobili (personale viaggiante) sono esclusivamente sottoposti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede;

     ii) nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Stato contraente una succursale o una rappresentanza permanente i lavoratori occupati presso detta succursale o rappresentanza permanente sono sottoposti alle "legislazioni" dello Stato nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Stato è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.

 

          Art. 9.

     1) Salvo quanto disposto dall'art. 3, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2) dell'art. 7 sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalità occupati in uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici.

     2) Tuttavia i lavoratori di cui al paragrafo precedente che siano cittadini dello Stato contraente rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione possono optare per l'applicazione della legislazione di questo Stato. Il diritto di opzione può essere esercitato nuovamente ogni anno civile entro il 31 dicembre, per l'anno successivo.

 

          Art. 10.

     Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell'art. 7, paragrafo 1) e paragrafo 2), lettera a), della presente convenzione, per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno convenire ugualmente che le eccezioni previste nell'art. 8 non si applicheranno in certi casi particolari.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

 

Capitolo I

 

MALATTIA E MATERNITA'

 

          Art. 11.

     Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente tiene conto, a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente come se fossero periodi compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

 

          Art. 12.

     I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente e soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'art. 11, beneficiano sul territorio dello Stato ove essi risiedono:

     a) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente, dalla istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, in base ad appositi accordi stipulati fra le istituzioni dei due Stati.

     Detti accordi regoleranno anche l'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di soggiorno nell'altro Stato;

     b) delle prestazioni in denaro servite dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se essi risiedessero sul territorio di questo Stato.

 

          Art. 12 bis.

     Le disposizioni dell'art. 12, lettera a), si applicano per analogia ai familiari residenti nello Stato contraente diverso da quello competente.

 

          Art. 13.

     1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, e

     a) il cui stato di salute necessita di ricovero ospedaliero urgente o di cure mediche immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure

     b) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure adatte al loro stato beneficiano:

     i) delle prestazioni in natura corrisposte per conto dell'istituzione competente, da parte delle istituzioni del luogo di soggiorno, secondo quanto dispone la legislazione applicata da questa ultima istituzione, come se fossero ad essa affiliati, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione dello Stato competente;

     ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato.

     2) Le autorità competenti dei due Stati contraenti definiranno di comune accordo la portata del termine "cure mediche immediate" di cui al paragrafo 1), lettera a).

     3) Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai lavoratori disoccupati nonché ai loro familiari.

 

          Art. 14.

     1) I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell'art. 12 e che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 37, beneficiano, unitamente ai propri familiari, nello Stato in cui trasferiscono la propria residenza, delle prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata per conto dell'istituzione dello Stato cui spetta l'onere dell'indennità di disoccupazione e per tutto il periodo di godimento di detta indennità.

     2) I lavoratori di cui all'art. 12 in disoccupazione completa beneficiano, unitamente ai propri familiari, durante il periodo in cui fruiscono dell'indennità di disoccupazione, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono.

     L'onere delle prestazioni di cui al presente paragrafo sarà determinato nell'ambito degli accordi fra le istituzioni dei due Stati contraenti previsti dall'art. 12, lettera a).

 

          Art. 15.

     1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.

     2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura alle quali avrebbero diritto in virtù della legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita.

     In caso di soggiorno nell'altro Stato contraente si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 1), lettera a).

     3) Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2), saranno rimborsate dall'istituzione competente, all'istituzione che le ha corrisposte.

 

          Art. 16.

     Le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato contraente in virtù delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44.

 

          Art. 17.

     Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un sollecito riesame delle disposizioni della presente convenzione concernenti l'assicurazione contro le malattie ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

 

Capitolo II

 

INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI

 

          Art. 18.

     1) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di questo Stato stabilisce, secondo le disposizioni di questa legislazione, l'ammontare effettivo della prestazione che essa deve all'interessato per la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

     2) Quando un lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato contraente e soddisfa alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto alle prestazioni soltanto mediante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, l'istituzione competente di questo Stato calcola la prestazione che deve all'interessato conformemente alle disposizioni dell'art. 20.

 

          Art. 19.

     1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

     2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, o eventualmente in un dato impiego sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o, eventualmente nello stesso impiego anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione o impiego. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

 

          Art. 20.

     1) Le prestazioni che un assicurato o i suoi superstiti per i casi previsti all'art. 19 della presente convenzione possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Stati contraenti, secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione, sono liquidate nel modo seguente:

     a) l'istituzione di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti all'articolo precedente;

     b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detta istituzione determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Se in base a questa legislazione l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è considerato come importo teorico di cui al presente paragrafo;

     c) l'istituzione in questione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato, in base all'importo teorico di cui al paragrafo precedente, secondo il pro-rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione che essa applica, rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti, prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione dei due Stati contraenti.

     2) Qualora, ai titolari di pensione erogata ai sensi degli articoli 18 e 19, siano dovute, per le stesse categorie di familiari, in virtù delle legislazioni applicate dai due Stati contraenti, prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, tali prestazioni vengono erogate solo dall'istituzione competente dello Stato in cui risiedono anagraficamente ed effettivamente i titolari di pensione, in base alla legislazione di tale ultimo Stato ed a completo suo carico.

 

          Art. 21.

     1) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista all'art. 19 non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

     2) Le prestazioni accordate a titolo della legislazione di un solo Stato contraente nel caso indicato nel paragrafo precedente sono ricalcolate d'ufficio, in base agli articoli 19 e 20 allorché risultino soddisfatte anche le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Stato contraente.

 

          Art. 22.

     Se, ai sensi dell'art. 19 della presente convenzione, l'interessato matura un diritto a prestazioni a carico delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato ha la residenza anagrafica ed effettiva, l'istituzione competente di detto Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

 

Capitolo III

 

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

 

          Art. 23.

     1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente beneficiano:

     a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima;

     b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero sul territorio di tale Stato.

     2) I lavoratori, di cui al presente articolo, che soggiornano sul territorio competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato.

     3) I lavoratori, di cui al presente articolo, che trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato.

     4) Le malattie professionali tutelate saranno elencate in un successivo scambio di note; le eventuali variazioni potranno essere concordate dalle istituzioni competenti dei due Stati.

 

          Art. 24.

     1) L'infortunio subito da un lavoratore in uno Stato contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, è assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultimo Stato, qualora l'infortunio si verifichi durante il viaggio per la via più agevole e più breve ed in tempo normale, dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

     2) L'infortunio di cui un lavoratore è vittima sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, durante l'itinerario normale dal suo luogo di residenza o di soggiorno al luogo di lavoro o inversamente è assimilato ad un infortunio sul lavoro sopraggiunto sul territorio dello Stato competente.

 

          Art. 25.

     I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:

     a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente, o

     b) che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da questa istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono, oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure

     c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato,

     beneficiano:

     i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte, per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita eventualmente dalla legislazione dello Stato competente;

     ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se si trovassero sul territorio di tale Stato.

 

          Art. 26.

     La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'istituzione competente.

 

          Art. 27.

     L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù del paragrafo 1) dell'art. 23, del paragrafo i) dell'art. 25 e dell'art. 26.

     Le modalità per il rimborso saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'art. 44 della presente convenzione.

 

          Art. 28.

     1) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza, oppure fino all'ospedale, le spese sopportate per il trasporto dell'infortunato fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiede l'infortunato sono assunte in carico dall'istituzione competente, secondo quanto disposto dalla legislazione che essa applica, a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano.

     2) Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione in carico delle spese di trasporto del cadavere fino al luogo di inumazione, le spese sopportate per il trasporto della salma fino al luogo corrispondente sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale la vittima risiedeva, sono prese in carico dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

 

          Art. 29.

     Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

     Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altro Stato.

 

          Art. 30.

     Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

     Nel caso di silicosi o asbestosi gli oneri delle prestazioni in natura e in denaro derivanti dall'applicazione del presente articolo sono ripartiti fra le istituzioni competenti degli Stati contraenti proporzionalmente alla durata dei periodi di esposizione al rischio morbigeno, secondo le modalità che saranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'art. 44.

 

          Art. 31.

     Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'art. 30, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

     se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio dello Stato in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

     se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altro Stato egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questo Stato per la differenza tra il grado d'incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

 

          Art. 32.

     In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi dell'art. 30, sono applicabili le seguenti disposizioni:

     a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni ai sensi dell'art. 30 è tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica;

     b) l'onere delle prestazioni in natura e in denaro rimane ripartito tra le istituzioni che partecipano all'onere delle prestazioni precedenti ai sensi del secondo comma dell'art. 30. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere delle prestazioni in natura e in denaro corrisposte per l'aggravamento.

 

          Art. 33.

     Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

     Tuttavia, qualora per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatasi nell'altro Stato contraente l'assicurato fosse già titolare di rendita, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza.

 

          Art. 34.

     Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'istituzione competente alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e all'istituzione dell'altro Stato.

 

Capitolo IV

 

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

 

          Art. 35.

     1) Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muore sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato come sopraggiunto sul territorio di quest'ultimo Stato.

     2) L'istituzione competente è tenuta ad accordare gli assegni in caso di decesso dovuti a titolo della legislazione che essa applica anche se il beneficiario risiede sul territorio dell'altro Stato contraente.

     3) Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono pure applicabili al caso nel quale il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

 

Capitolo V

 

DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 36.

     1) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mutamento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

     2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente è subordinato alla condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione al cui titolo le prestazioni sono richieste.

 

          Art. 37.

     1) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all'art. 36, soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione sammarinese per aver diritto alle prestazioni e che si reca o risiede nel territorio italiano, ha diritto a beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana, ivi comprese le prestazioni per carichi familiari, per il periodo previsto dalla medesima legislazione, tenuto conto dei periodi durante i quali il lavoratore abbia eventualmente già beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione sammarinese.

     2) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all'art. 36, soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione italiana per avere diritto alle prestazioni e che si reca o risiede nel territorio sammarinese ha diritto a beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana, ivi comprese le prestazioni per carichi familiari, per il periodo previsto dalla medesima legislazione, tenuto conto dei periodi durante i quali il lavoratore abbia già eventualmente beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione italiana.

     3) Al fine di poter beneficiare delle prestazioni ai sensi dei precedenti paragrafi, l'interessato dovrà osservare tutte le modalità che verranno appositamente previste dall'accordo amministrativo di cui all'art. 44.

 

          Art. 38.

     1) Nel caso previsto dall'art. 37, paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente italiana e rimborsate dall'istituzione competente sammarinese nella misura forfettaria che verrà concordata dalle due istituzioni.

     2) Nel caso previsto dall'art. 37, paragrafo 2), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente sammarinese e rimborsate dall'istituzione competente italiana sulla base delle spese effettivamente sostenute.

     3) Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 44 verranno concordate le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui ai precedenti paragrafi.

 

          Art. 39.

     Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo della prestazione si basa sull'importo del salario precedente, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario percepito dall'interessato per l'ultima occupazione che egli ha svolto sul territorio di detto Stato.

 

          Art. 40.

     1) Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede e che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, soddisfa alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato, beneficia delle prestazioni previste da tale legislazione in caso di sospensione dell'attività lavorativa.

     2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si presteranno la massima collaborazione per l'espletamento dei controlli relativi alla sussistenza dei requisiti per il beneficio delle prestazioni di cui al paragrafo precedente.

     3) Le modalità per l'erogazione delle prestazioni di cui al paragrafo 1) verranno concordate nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44.

     4) Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un riesame delle disposizioni del presente articolo; ciascuno degli Stati contraenti, qualora, nonostante detto riesame, riscontri notevoli difficoltà in sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo, può chiedere la soppressione delle medesime disposizioni.

 

Capitolo VI

 

PRESTAZIONI FAMILIARI

 

          Art. 41.

     Quando i familiari di un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato contraente per aver diritto alle prestazioni familiari, risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, essi ricevono le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato competente come se risiedessero sul suo territorio.

 

          Art. 42.

     Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44 saranno determinate ove necessario le modalità per assicurare l'immediato pagamento delle prestazioni familiari.

 

Capitolo VII

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 43.

     1) Salvo quanto disposto all'art. 39, se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, sono presi in considerazione dall'istituzione che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.

     2) Qualora la legislazione applicata dallo Stato contraente cui appartiene l'istituzione che procede alla determinazione delle prestazioni preveda che l'importo delle prestazioni stesse sia stabilito tenendo conto dei familiari a carico dell'interessato, debbono essere presi in considerazione anche i familiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 44.

     Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti dei rimborsi e dei controlli dall'uno all'altro Stato contraente.

 

          Art. 45.

     1) Le autorità competenti degli Stati contraenti:

     a) si comunicano tutte le informazioni concernenti le disposizioni prese per l'applicazione della presente convenzione;

     b) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione, che possono avere conseguenze sull'applicazione della presente convenzione.

     2) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti collaborano tra loro, come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni, in linea di massima è gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di talune spese.

     3) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o con i loro mandatari o rappresentanti.

     Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche o consolari.

 

          Art. 46.

     1) Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Stato, saranno eseguiti, su richiesta di dette istituzioni, dalle istituzioni dell'altro Stato.

     Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44, saranno stabilite le disposizioni particolari sia per il rimborso delle spese sia, eventualmente, per le modalità da seguire.

     2) Le perizie e gli accertamenti medici effettuati o le modalità previste nel paragrafo precedente sono considerati come effettuati sul territorio dello Stato competente.

 

          Art. 47.

     Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente, per un danno subito sul territorio dell'altro Stato, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice, sul territorio del secondo Stato, nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno, sono regolati nel modo seguente:

     a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale surrogazione;

     b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale diritto.

 

          Art. 48.

     Le autorità diplomatiche o consolari sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le istituzioni competenti dell'altro Stato per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri aventi diritto, secondo le norme e gli usi consentiti dal diritto internazionale.

 

          Art. 49.

     1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza degli interessati.

     2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

 

          Art. 50.

     Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo di tale Stato sono ricevibili se presentati nello stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo corrispondente dell'altro Stato.

     In tal caso l'autorità, l'istituzione o l'organismo che ha ricevuto tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti li trasmette senza indugio all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente del primo Stato direttamente o per il tramite delle autorità competenti degli Stati contraenti dandone notizia all'interessato.

     La data alla quale tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organismo del secondo Stato è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organismo competente a riceverli.

 

          Art. 51.

     1) La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad un istituzione di uno Stato contraente può aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura amministrativa con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione o al recupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

     2) Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario mediante apposito accordo, anche per quanto riguarda la procedura giudiziaria del recupero.

 

          Art. 52.

     1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune accordo, tutte le controversie che sorgeranno in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione.

     2) Nel caso che, per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i princìpi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

 

          Art. 53.

     Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad un'istituzione di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad una istituzione dell'altro Stato, la prima istituzione sarà considerata competente finché la competenza non sia stata definita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti o la controversia non sarà stata risolta definitivamente in conformità dell'art. 52.

 

          Art. 54.

     1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato sorga controversia tra le autorità o le istituzioni competenti dei due Stati contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato un'assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'art. 52.

     2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituzione dello Stato in cui l'interessato risiede.

     Tale istituzione corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione.

     3) L'istituzione che in definitiva risulterà obbligata deve rimborsare in unica soluzione, all'istituzione che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

     4) Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituzione che in definitiva risulterà obbligata imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

 

          Art. 55.

     1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

     2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni.

     3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli.

     Detta revisione sarà effettuata da ciascuno Stato contraente secondo la propria legislazione.

     4) Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.

     5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1), primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3), valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazione infortuni e malattie professionali.

 

          Art. 56.

     Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

 

          Art. 57.

     1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

     2) La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

     3) La presente convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denunzia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

     4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Stati contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

     5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.