§ 94.1.541 - L. 26 luglio 1975, n. 386.
Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:26/07/1975
Numero:386


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso
Art. 3.      La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente [...]
Art. 4.      In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto di tesoreria, di cui al precedente articolo, per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione [...]
Art. 5.      Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 e per [...]


§ 94.1.541 - L. 26 luglio 1975, n. 386.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

(G.U. 22 agosto 1975, n. 223).

 

Art. 1.

     E' approvato l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato «Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».

 

     Art. 4.

     In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto di tesoreria, di cui al precedente articolo, per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3.

 

     Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.

 

 

Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori

frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani

di confine

 

 

 

     Articolo 1

     I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.

 

     Articolo 2

     Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

     La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari, rispettivamente, al 20% per il 1974, al 30% per il 1975 ed al 40% per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.

 

     Articolo 3

     La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2.

 

     Articolo 4

     La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria centrale italiana, intestato al Ministero del Tesoro e denominato: «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».

     Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle regioni di confine interessate.

 

     Articolo 5

     Almeno una volta l'anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle regioni di cui all'articolo 4, nonché esponenti designati dai comuni di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i rappresentanti dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.

In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti comuni.

 

     Articolo 6

     Il presente accordo è concluso per la durata di cinque anni. Esso entrerà in vigore non appena avrà luogo lo scambio delle notificazioni constatanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

     Il presente accordo farà parte integrante della convenzione da stipularsi tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.