§ 94.1.491 - Legge 30 luglio 1973, n. 485.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:30/07/1973
Numero:485

§ 94.1.491 - Legge 30 luglio 1973, n. 485.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi.

(G.U. 20 agosto 1973, n. 214)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.

 

Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi

 

     Testo della nota italiana

     Roma, 30 luglio 1971

     Signor Ambasciatore,

     ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi fra le Delegazioni dei nostri due Paesi in merito alla sistemazione definitiva delle salme dei Caduti per proporre quanto segue:

     Il Governo italiano si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti jugoslavi.

     L'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione alla importazione viene accordata anche, con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta.

     Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio italiano in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali, potrà essere sostituito da una lettera di impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore di Jugoslavia in Roma o da chi ne fa le veci.

     Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

     Il Governo jugoslavo si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte o sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Jugoslavia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti italiani.

     Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio jugoslavo in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Belgrado o da chi ne fa le veci.

     Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri italiani, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

     Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono che le richieste di esenzione doganale, inoltrate tramite le rispettive Ambasciate e riguardanti importazioni connesse ai fini sopra specificati, dovranno essere corredate di un inventario dettagliato dei materiali stessi e di una attestazione ai termini della quale le Ambasciate stesse assumono l'impegno che i materiali importati saranno utilizzati esclusivamente ai fini predetti.

     Qualora da parte del Governo jugoslavo si concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta di ugual tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

     Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

     Testo della nota jugoslava

     Roma, 30 luglio 1971

     Signor Ministro plenipotenziario,

     ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

     "ho l'onore di riferirmi alle conversazioni svoltesi fra le Delegazioni dei nostri due Paesi in merito alla sistemazione definitiva delle salme dei Caduti per proporre quanto segue:

     Il Governo italiano si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti jugoslavi.

     L'esenzione dai diritti doganali e da ogni imposizione alla importazione viene accordata anche, con effetto retroattivo, ai materiali già introdotti in Italia e collocati nell'ossario dei Caduti jugoslavi sito nel cimitero comunale di Barletta.

     Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio italiano in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore di Jugoslavia in Roma o da chi ne fa le veci.

     Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri jugoslavi, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

     Il Governo jugoslavo si impegna ad accordare l'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali che dovessero essere importati per la costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte o sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Jugoslavia e nei quali sono o saranno conservate le spoglie dei Caduti italiani.

     Le attrezzature e gli oggetti destinati ad essere riesportati dopo gli usi di cui sopra, potranno essere importati nel territorio jugoslavo in regime di temporanea importazione, ed il deposito cauzionale a garanzia dei diritti doganali potrà essere sostituito da una lettera d'impegno a riesportare i materiali stessi, sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Belgrado o da chi ne fa le veci.

     Per gli autoveicoli destinati ai servizi della manutenzione dei cimiteri italiani, potrà essere accordata la temporanea importazione rinnovabile annualmente, su presentazione di lettera impegnativa come previsto nel precedente capoverso.

     Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono che le richieste di esenzione doganale, inoltrate tramite le rispettive Ambasciate e riguardanti importazioni connesse ai fini sopra specificati, dovranno essere corredate da un inventario dettagliato dei materiali stessi e di una attestazione ai termini della quale le Ambasciate stesse assumono l'impegno che i materiali importati saranno utilizzati esclusivamente ai fini predetti.

     Qualora da parte del Governo jugoslavo si concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta di ugual tenore che l'E.V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica".

     Al riguardo, ho l'onore di comunicarLe, Signor Ministro plenipotenziario, che il Governo jugoslavo è d'accordo su quanto precede.

     Voglia gradire, Signor Ministro plenipotenziario, le espressioni della mia alta considerazione.