§ 94.1.454 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1185.
Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/12/1970
Numero:1185

§ 94.1.454 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottate a Lussemburgo il 21 aprile 1970.

(G.U. 22 gennaio 1971, n. 17)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 del trattato stesso.

 

     Art. 3.

     Il Governo è autorizzato ad emanare non oltre il 31 dicembre 1974 [1] e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nel trattato di cui all'art. 1 e le disposizioni della decisione di cui al presente articolo.

     Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974 [2] , con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti:

     a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione del trattato di cui all'art. 1 e della decisione di cui al presente articolo;

     b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune.

 

     Art. 4.

     Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

     La commissione di cui al comma precedente è altresì abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'art. 3.

 

Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e documenti.

 

Capo I

 

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio

 

     Art. 1.

     L'art. 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "Articolo 78.

     1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

     Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per la attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.

     2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

     Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

     3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

     Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.

     4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

     Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

     Qualora, entro tale termine, l'assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

     5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

     Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

     Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

     6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

     7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.

     8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

     L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:

     dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità

     dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

     e

     dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

     Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

     Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

     Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

     9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

     10. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49".

 

     Art. 2.

     Il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:

     "Articolo 78 A

     Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'art. 78:

     1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

     Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.

     2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

     Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

     3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

     Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.

     4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.

     Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.

     Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

     5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

     Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

     Qualora una modificazione proposta dell'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

     Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.

     6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.

     7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

     8. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49".

 

     Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 78 quinto del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E' dato atto all'Alta Autorità solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato".

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

     Art. 4.

     L'art. 203 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "Articolo 203.

     1. L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

     2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

     Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

     3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

     Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

     4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

     Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

     Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

     5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

     Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

     Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a questa ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

     6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.

     7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.

     8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

     La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:

     dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità

     dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

     e

     dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

     Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

     Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

     Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

     9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".

 

     Art. 5.

     Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è completato dalle disposizioni seguenti:

     "Articolo 203-bis.

     Per i bilanci anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'art. 203:

     1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

     2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

     Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

     3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

     Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

     4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

     Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.

     Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

     5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono:

     Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

     Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

     Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.

     6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato.

     7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".

 

     Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dell'Assemblea. E' dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato".

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

 

     Art. 7.

     L'art. 177 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "Articolo 177.

     1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

     Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.

     2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

     Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

     3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

     Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

     4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.

     Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

     Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

     5. Il Consiglio, dopo avere discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.

     Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.

     Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.

     6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.

     7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.

     8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

     La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:

     dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità

     dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri

     e

     dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

     Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

     Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

     Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

     9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".

 

     Art. 8.

     Il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è completato dalle disposizioni seguenti:

     "Articolo 177 bis.

     Per i bilanci degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'art. 177:

     1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

     Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.

     2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

     Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

     3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

     Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.

     4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

     L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

     Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato.

     Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

     5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.

     Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.

     Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.

     Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo.

     6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato.

     7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".

 

     Art. 9.

     L'ultimo comma dell'art. 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "Il Consiglio e l'Assemblea danno atto alla Commissione dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci. A tale scopo la relazione della Commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E' dato atto alla Commissione solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato".

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA' EUROPEE

 

     Art. 10.

     Il paragrafo 1 dell'art. 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee è sostituito dalle disposizioni seguenti:

     "1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità Economica Europea, le entrate e le spese della Comunità Economica dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono le tre Comunità. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunità Economica Europea, nonché il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica".

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11.

     Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italiana.

 

     Art. 12.

     Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

     Tuttavia, qualora la notifica prevista all'art. 7 della Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

     Qualora il presente Trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.

 

     Art. 13.

     Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

 

     Documenti allegati - (Iscrizione del processo verbale del Consiglio)

     A. Risoluzioni

     1. Risoluzione relativa alla sezione del bilancio dell'Assemblea per il periodo di cui all'art. 78 A del Trattato C.E.C.A., all'art. 203-bis del Trattato C.E.E. e all'art. 177-bis del Trattato C.E.E.A.

     "Il Consiglio si impegna a non modificare lo stato di previsione delle spese dell'Assemblea. Resta inteso che questo impegno è valido solamente a condizione che tale stato di previsione non arrechi pregiudizio alle disposizioni comunitarie, segnatamente per quanto riguarda lo Statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti, nonché la sede delle Istituzioni".

     2. Risoluzione relativa agli atti comunitari aventi una incidenza finanziaria ed alla collaborazione tra il Consiglio e l'Assemblea.

     "Per fornire all'Assemblea tutti gli elementi utili od esprimere il proprio parere sugli atti comunitari aventi un'incidenza finanziaria, il Consiglio invita la Commissione ad allegare alle proposte che esso trasmetterà all'Assemblea le valutazioni relative all'incidenza finanziaria di tali atti.

     Il Consiglio si impegna a mantenere con l'Assemblea la più stretta collaborazione nell'esame di tali atti e ad illustrarle i motivi che lo abbiano eventualmente indotto a discostarsi dai suoi pareri".

     3. Risoluzione relativa alla collaborazione tra il Consiglio e l'Assemblea nell'ambito della procedura di bilancio.

     "Il Consiglio e l'Assemblea dovranno adottare di comune accordo tutte le misure atte a garantire a tutti i livelli una stretta collaborazione tra le due Istituzioni per quanto riguarda la procedura di bilancio, in particolare mediante la presenza presso l'Assemblea, durante le discussioni sul progetto di bilancio, del Presidente in carica o di un altro membro del Consiglio".

     B. Dichiarazioni

     1. Ad paragrafo 8, primo comma, dell'art. 78 del Trattato C.E.C.A., dell'art. 203 del Trattato C.E.E. e dell'art. 177 del Trattato C.E.E.A.

     "Il Consiglio, nell'adottare tali disposizioni, si è basato sulla classificazione delle spese di bilancio risultanti dall'elenco elaborato dalla Presidenza in data 3 febbraio 1970, pur riconoscendo che tale classificazione può essere soggetta a variazioni in base alle esigenze di funzionamento delle Comunità".

     2. Ad paragrafo 8, secondo comma degli stessi articoli.

     "Il Consiglio muove dal principio che il metodo di calcolo che la Commissione delle Comunità Europee dovrà mettere a punto per stabilire i valori di riferimento resterà invariato".

     3. Ad paragrafo 7 dell'art. 78 A del Trattato C.E.C.A., dell'art. 203-bis del Trattato C.E.E. e dell'art. 177-bis del Trattato C.E.E.A.

     "Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che l'Assemblea non può, con proposte di modificazione comportanti una diminuzione delle spese, mettere in causa gli atti adottati a norma dei Trattati".

     4. Dichiarazione del Consiglio.

     a) All'atto della firma del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, il Consiglio ha preso atto con attenzione dei punti di vista espressi dal Parlamento Europeo, comunicatigli con le risoluzioni del 10 dicembre 1969, 3 febbraio ed 11 marzo 1970 e con un promemoria del 19 aprile 1970.

     b) La Commissione ha quindi comunicato al Consiglio la propria intenzione di presentare proposte in materia, dopo che tutti gli Stati membri avranno ratificato il Trattato firmato il 22 aprile ed al più tardi entro un termine di due anni.

     c) Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'art. 236 del Trattato, esaminerà tali proposte alla luce delle discussioni intervenute in seno ai Parlamenti degli Stati membri, della evoluzione della situazione europea e dei problemi istituzionali connessi con l'allargamento della Comunità.

 

     Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

     Preambolo

     Il Consiglio delle Comunità Europee,

     Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'art. 201,

     Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'art. 173,

     Vista la proposta della Commissione,

     Visto il parere del Parlamento Europeo,

     Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

     Considerando che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità può essere realizzata soltanto progressivamente;

     Considerando che l'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune prescrive, per la fase del mercato unico, l'attribuzione alla Comunità e la destinazione a spese comunitarie delle entrate provenienti dai prelievi agricoli;

     Considerando che l'art. 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea prevede espressamente, fra le risorse proprie che possono sostituire i contributi finanziari degli Stati membri, le entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima;

     Considerando che conviene attenuare gli effetti, sui bilanci degli Stati membri, del trasferimento alle Comunità delle entrate provenienti dai dazi doganali; che è opportuno prevedere un regime che permetta di giungere progressivamente ed entro un periodo determinato al trasferimento totale;

     Considerando che le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità; che conviene quindi attribuire inoltre alle Comunità entrate fiscali di cui le più appropriate sono quelle provenienti dall'applicazione di un tasso unico alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata in modo uniforme per gli Stati membri.

     Ha stabilito le presenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati Membri:

 

     Art. 1.

     Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti:

     a) dai prelievi, supplementari, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in appresso denominati "prelievi agricoli";

     b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri, in appresso denominati "dazi doganali,

     costituiscono, alle condizioni di cui all'art. 3, risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

     Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sempre che la procedura dell'art. 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o dell'art. 173 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica sia stata ultimata.

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti dai prelievi agricoli sono integralmente iscritte nel bilancio delle Comunità.

     A decorrere dalla stessa data, le entrate provenienti dai dazi doganali sono progressivamente iscritte nel bilancio delle Comunità.

     L'importo dei dazi doganali devoluti ciascun anno alle Comunità da ciascuno Stato membro è pari alla differenza tra un importo di riferimento e l'importo dei prelievi agricoli devoluti alle Comunità conformemente al primo comma. Se tale differenza è negativa, lo Stato membro interessato non dovrà versare dazi doganali, né le Comunità dovranno restituire prelievi agricoli.

     L'importo di riferimento di cui al terzo comma è pari:

     nel 1971 al 50-%

     nel 1972 al 62,50%

     nel 1973 al 75-%

     nel 1974 all'87,40%

     a decorrere dal 1° gennaio 1975 al 100%

     dell'importo totale dei prelievi agricoli e dei dazi doganali riscossi da ciascuno Stato membro.

     Le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro il 10% degli importi versati, conformemente ai commi precedenti, a titolo di spese di riscossione.

     2. Durante il periodo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, i contributi finanziari degli Stati membri necessari per assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità sono ripartiti secondo il seguente criterio:

Belgio 6,8

Germania 32,9

Francia 32,6

Italia 20,2

Lussemburgo 0,2

Paesi Bassi 7,3

     3. Tuttavia, durante lo stesso periodo, la variazione da un anno all'altro della parte relativa a ciascuno Stato membro nell'insieme degli importi versati conformemente ai paragrafi 1 e 2, non potrà superare l'1% nel senso dell'aumento e l'1,5% nel senso della riduzione, purché tali importi siano presi in considerazione nell'ambito del secondo comma. Per l'anno 1971 sono presi come riferimento, per l'applicazione di tale regola, i contributi finanziari di ciascuno Stato membro all'insieme dei bilanci del 1970, nella misura in cui tali bilanci sono presi in considerazione nel quadro del secondo comma.

     Per l'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione, per ciascun esercizio, i seguenti elementi:

     a) le spese inerenti agli stanziamenti di pagamenti decisi per l'esercizio in causa a titolo del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica, eccettuate le spese relative ai programmi complementari;

     b) le spese inerenti agli stanziamenti del Fondo Sociale europeo;

     c) per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia le spese inerenti agli stanziamenti sia della sezione garanzia che della sezione orientamento eccettuati gli stanziamenti iscritti o reiscritti per periodi di contabilizzazione anteriori all'esercizio considerato. Per l'anno di riferimento 1970, tali spese sono:

     per la sezione garanzia, quelle previste all'art. 8 del Regolamento del Consiglio del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune,

     per la sezione orientamento, un importo di 285 milioni di unità di conto ripartito secondo il criterio previsto all'art. 7 del medesimo Regolamento, restando inteso che per il calcolo della parte relativa alla Germania è presa come criterio di riferimento una percentuale del 31,5%;

     d) le altre spese inerenti agli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità.

     Se l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo ad uno o più Stati membri provoca uno scoperto nel bilancio delle Comunità, l'importo di tale scoperto sarà ripartito per l'anno considerato tra gli altri Stati membri nei limiti di variazione di cui al primo comma e secondo il criterio di contribuzione fissato al paragrafo 2. Se necessario, l'operazione è ripetuta.

     4. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

     5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, gli stanziamenti iscritti in un bilancio anteriore all'esercizio 1971, e riportati o reiscritti in un bilancio successivo sono finanziati con contributi finanziari degli Stati membri, secondo i criteri di ripartizione applicabili per la loro prima iscrizione.

     Agli stanziamenti della sezione orientamento che, pur essendo iscritti per la prima volta nel bilancio 1971, si riferiscono a periodi di contabilizzazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia precedenti al 1° gennaio 1971, si applica il criterio di ripartizione relativo a tali periodi.

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1975, il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità.

     Tali risorse comprendono quelle di cui all'art. 2 nonché quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed ottenute mediante applicazione di un tasso che non può superare l'1% ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri, secondo norme comunitarie. Tale tasso è fissato nell'ambito della procedura di bilancio. Tuttavia, se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato stabilito, il tasso precedentemente fissato resta applicabile fino all'entrata in vigore di un nuovo tasso.

     Tuttavia, durante il periodo che va dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 la variazione da un anno all'altro della parte relativa di ciascuno Stato membro rispetto all'anno precedente non può superare il 2%. Se tale percentuale è superata, gli adattamenti necessari formano oggetto, entro tale limite di variazione, di compensazioni finanziarie tra gli Stati membri interessati, proporzionalmente alla quota apportata da ciascuno di essi nelle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, ma soltanto in tre almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro che non applica ancora la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri; il saldo del bilancio è coperto con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente al paragrafo 1, secondo comma, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1.

     3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tre Stati membri almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

     4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

     5. A decorrere dall'applicazione completa del paragrafo 1, secondo comma, l'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

     6. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera alla unanimità.

 

     Art. 5.

     Le entrate di cui all'art. 2, all'art. 3, paragrafi 1 e 2 e all'art. 4, paragrafi da 1 a 5, servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità conformemente all'art. 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee.

 

     Art. 6.

     1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2, 3, e 4 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

     2. Salvo la verifica dei conti prevista all'art. 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'art. 209, lettera c) di tale Trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2, 3 e 4 nonché le modalità di applicazione dell'art. 3, paragrafo 3, e dell'art. 4.

 

     Art. 7.

     La presente decisione è notificata agli Stati membri dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

     Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

     La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima delle notifiche di cui al secondo comma. Tuttavia, se gli strumenti di ratifica previsti all'art. 12 del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, non sono stati depositati entro tale data da tutti gli Stati membri, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo di tali strumenti di ratifica.

     Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

 


[1]  Termine prorogato al 31 dicembre 1979 dall'art. 1, legge 26 novembre 1975, n. 748.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1979 dall'art. 1, legge 26 novembre 1975, n. 748.