§ 94.1.447 - Legge 14 febbraio 1970, n. 95.
Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/02/1970
Numero:95


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del protocollo [...]


§ 94.1.447 - Legge 14 febbraio 1970, n. 95.

Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione.

(G.U. 28 marzo 1970, n. 79)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo VIII del protocollo stesso.