§ 94.1.368 - Legge 13 luglio 1965, n. 932.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/07/1965
Numero:932


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei ed i Protocolli [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 14 [...]
Art. 3.      L'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo, prevista dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è ridotta per l'anno 1965 a lire 894 milioni e 209 mila
Art. 4.      All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilità [...]


§ 94.1.368 - Legge 13 luglio 1965, n. 932.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962.

(G.U. 3 agosto 1965, n. 193, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei ed i Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 14 dell'Accordo, del paragrafo 2 del Protocollo addizionale n. 1 e dell'art. 9 del Protocollo addizionale n. 2.

 

          Art. 3.

     L'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo, prevista dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è ridotta per l'anno 1965 a lire 894 milioni e 209 mila.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilità derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Allegato

     (Omissis)