§ 94.1.288 - Legge 11 giugno 1960, n. 885.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con protocollo generale, conclusa in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:11/06/1960
Numero:885


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione
Art. 2.      1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti
Art. 3.      I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili rispettivamente in Jugoslavia [...]
Art. 4.      1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni
Art. 5.      Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al [...]
Art. 6.      Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se ciò è nell'interesse di questi, [...]
Art. 7.      I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in [...]
Art. 8.      I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità in Jugoslavia o in [...]
Art. 9.      I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in Jugoslavia o in Italia, [...]
Art. 10.      Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del [...]
Art. 11.      1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno [...]
Art. 12.      1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto [...]
Art. 13.      Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti compensi unitari pro-capite o globali sulla base dei costi medi nazionali risultanti [...]
Art. 14.      1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel [...]
Art. 15.      Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali [...]
Art. 16.      Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che [...]
Art. 17.      L'infortunio subìto da un cittadino di uno dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere [...]
Art. 18.      1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla [...]
Art. 19.      Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Paesi [...]
Art. 20.      Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all'art. 18, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni [...]
Art. 21.      Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se [...]
Art. 22.      1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 18. In tal caso le [...]
Art. 23.      I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, in [...]
Art. 24.      Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene [...]
Art. 25.      Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno determinate le modalità necessarie per assicurare l'immediato pagamento degli assegni familiari
Art. 26.      1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Jugoslavia o in Italia, qualora
Art. 27.      Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i [...]
Art. 28.      Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'acquisto, il mantenimento o il recupero di un diritto al soggiorno sul suo territorio, questa condizione non sarà [...]
Art. 29.      Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in [...]
Art. 30.      1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia all'Autorità [...]
Art. 31.      1) Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si [...]
Art. 32.      Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro [...]
Art. 33.      1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, [...]
Art. 34.      Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorità e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione [...]
Art. 35.      Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso [...]
Art. 36.      Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e [...]
Art. 37.      1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sarà determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese
Art. 38.      La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti può effettuarsi nel territorio dell'altro Paese, conformemente alla procedura e con [...]
Art. 39.      1) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione
Art. 40.      1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia tra le autorità o gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti [...]
Art. 41.      1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione [...]
Art. 42.      Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono [...]
Art. 43.      1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado


§ 94.1.288 - Legge 11 giugno 1960, n. 885.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

(G.U. 29 agosto 1960, n. 210)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 43 della Convenzione stessa.

 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

     1) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernano i regimi ed i rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione;

     2) il termine "Autorità competente" significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione;

     3) il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale;

     4) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente;

     5) il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato;

     6) il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati;

     7) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.

 

          Art. 2.

     1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

     in Italia:

     a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

     b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

     c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o rendite;

     d) l'assicurazione per la tubercolosi;

     e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

     f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

     g) gli assegni familiari;

     h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

     i) le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

     in Jugoslavia:

     a) le assicurazioni sociali;

     b) gli assegni familiari;

     c) le prestazioni agli operai e impiegati rimasti provvisoriamente disoccupati.

     2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1: tuttavia essa non si applicherà alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, se a tale riguardo il Governo di un Paese contraente notifichi la propria opposizione al Governo dell'altro Paese entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del Paese che li ha emanati o dalla data della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Paese.

     3) La presente Convenzione non si applicherà alle modificazioni che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1 da Convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate da ciascun Paese contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti.

 

          Art. 3.

     I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili rispettivamente in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.

 

          Art. 4.

     1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni:

     a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purché la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi.

     Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo;

     b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Paesi contraenti, e occupati nel territorio dell'altro Paese in qualità di personale viaggiante, sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio l'impresa ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Paese contraente una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori occupati da questa sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Paese è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio;

     c) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese di cui detta nave batte la bandiera; tuttavia, i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto;

     d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese da cui sono inviati.

     2) Le persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alle legislazioni del primo Paese, purché la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi.

     Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale potrà essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il temporaneo esercizio di detta attività.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri o impiegati di tali rappresentanze.

     Tuttavia:

     1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo;

     2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.

 

          Art. 6.

     Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se ciò è nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione applicabile.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Capitolo I

 

ASSICURAZIONE MALATTIE E MATERNITA'

 

          Art. 7.

     I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:

     1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

     2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese;

     3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni più favorevoli.

 

          Art. 8.

     I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità in Jugoslavia o in Italia, qualora:

     1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

     2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.

 

          Art. 9.

     I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in Jugoslavia o in Italia, qualora:

     1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

     2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione od equivalenti compiuti nell'altro Paese.

 

          Art. 10.

     Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalità in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.

 

          Art. 11.

     1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza.

     2) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni così corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.

 

          Art. 12.

     1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima del trasferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso può essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato o dell'avente diritto. L'Ente assicuratore può concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione del consenso stesso e l'assicurato o l'avente diritto non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento.

     2) L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale è assicurato anche se l'evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato.

     3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore obbligato delega l'Ente assicuratore competente dell'altro Paese a corrispondere le prestazioni. Le prestazioni in natura saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualità di quelle corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato.

 

          Art. 13.

     Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti compensi unitari pro-capite o globali sulla base dei costi medi nazionali risultanti dall'ultimo bilancio degli enti interessati. Le modalità saranno determinate nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29.

 

Capitolo II

 

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

 

          Art. 14.

     1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali.

     2) Qualora un assicurato, al quale è stato corrisposto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Paese, l'Ente assicuratore del primo Paese rimane obbligato per la concessione di ulteriori prestazioni. Se però detto assicurato è stato successivamente occupato nell'altro Paese in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto il primo indennizzo le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Ente assicuratore di quest'altro Paese.

 

          Art. 15.

     Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in base alla stessa legislazione degli infortuni sul lavoro nonché delle malattie professionali, anteriormente verificatesi nell'altro Paese. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale è tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per l'infortunio o per la malattia professionale lo prevede.

 

          Art. 16.

     Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.

 

          Art. 17.

     L'infortunio subìto da un cittadino di uno dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Paese in conformità delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subìto dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Paese.

 

Capitolo III

 

ASSICURAZIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

 

          Art. 18.

     1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi i Paesi contraenti, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Paesi contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

     2) Se la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale sono totalizzati in quanto non si sovrappongono, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti nella professione corrispondente anche se nell'altro Paese non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale dei due Paesi contraenti.

 

          Art. 19.

     Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Paesi contraenti, secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione o periodi equivalenti, sono liquidate nel modo seguente:

     a) l'istituto di ciascuno dei due Paesi contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente;

     b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi contraenti.

 

          Art. 20.

     Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all'art. 18, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

     Se la pensione da concedere in uno solo dei due Paesi non raggiunge la pensione minima, l'Ente assicuratore che la determina concede in aggiunta alla sua prestazione la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in ciascun Paese con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.

 

          Art. 21.

     Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima.

     Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponda e al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.

 

          Art. 22.

     1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 18. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.

     2) L'assicurato o avente diritto ha facoltà di scegliere nuovamente fra l'applicazione dell'art. 18 e quella del paragrafo 1 del presente articolo se vi abbia interesse a causa di una modificazione della legislazione di un Paese contraente o del trasferimento della sua residenza da un Paese all'altro o, nel caso previsto all'art. 20, se matura un nuovo diritto a pensione in base ad una delle legislazioni a lui applicabili.

 

Capitolo IV

 

ASSEGNI FAMILIARI

 

          Art. 23.

     I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, in base alla legislazione del luogo di lavoro.

 

          Art. 24.

     Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti tanto nell'uno che nell'altro Paese.

 

          Art. 25.

     Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno determinate le modalità necessarie per assicurare l'immediato pagamento degli assegni familiari.

 

Capitolo V

 

ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 26.

     1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Jugoslavia o in Italia, qualora:

     I) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

     II) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.

     2) Il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese conserva il diritto alle prestazioni che gli saranno corrisposte a carico dell'altro Paese per la durata massima di sei mesi ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nell'altro Paese.

 

Capitolo VI

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 27.

     Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtù del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtù del proprio regime.

 

          Art. 28.

     Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'acquisto, il mantenimento o il recupero di un diritto al soggiorno sul suo territorio, questa condizione non sarà richiesta per i cittadini italiani o jugoslavi quando risiedono sul territorio dell'altro Paese, salvo disposizione contraria della presente Convenzione.

     Se in base alla legislazione di uno dei due Paesi il pagamento all'estero delle prestazioni è subordinato al consenso dell'Istituto assicuratore di questo Paese il consenso stesso non è richiesto qualora si tratti di cittadini dell'altro Paese.

     Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali di uno dei due Paesi saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Paese, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato con le stesse condizioni e la stessa misura applicate dal primo Paese ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 29.

     Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente.

 

          Art. 30.

     1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia all'Autorità competente dell'altro Paese.

     2) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresì entro un mese dalla pubblicazione, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'art. 2.

 

          Art. 31.

     1) Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari.

     2) Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti su richiesta dei detti organismi dagli organismi assicuratori competenti dell'altro Paese. Nell'Accordo amministrativo saranno stabilite le disposizioni particolari per il rimborso delle spese.

 

          Art. 32.

     Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.

 

          Art. 33.

     1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza degli interessati.

     2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

 

          Art. 34.

     Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorità e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

 

          Art. 35.

     Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso l'organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un organismo di assicurazione sociale dell'altro Paese.

     In tal caso quest'ultimo organismo trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo di assicurazione sociale competente del primo Paese, dandone notizia all'interessato.

 

          Art. 36.

     Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

 

          Art. 37.

     1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sarà determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese.

     2) Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento del trasferimento stesso.

     3) Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione.

 

          Art. 38.

     La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti può effettuarsi nel territorio dell'altro Paese, conformemente alla procedura e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'Istituto corrispondente di questo ultimo Paese. L'applicazione di tale disposizione formerà oggetto di uno speciale accordo.

 

          Art. 39.

     1) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

     2) Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

 

          Art. 40.

     1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia tra le autorità o gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato un'assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo precedente.

     2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'organismo assicuratore del Paese in cui l'assicurato ha la propria residenza.

     Tale organismo assicuratore corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione.

     3) L'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'organismo assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

     4) Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

 

          Art. 41.

     1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.

     2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni.

     3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione ed equivalente insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli. Detta revisione sarà effettuata da ciascun Paese contraente secondo la propria legislazione.

     4) Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salve le disposizioni più sfavorevoli delle legislazioni interne.

     5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazione infortuni.

 

          Art. 42.

     Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

 

          Art. 43.

     1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado.

     2) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

     3) La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

     4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

     5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.

 

     Protocollo generale

     Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni sociali, conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:

     1) Le disposizioni della Convenzione non si applicano ai diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 in territori ai quali è stata estesa l'amministrazione jugoslava ai sensi del Memorandum d'intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954. Tali diritti formeranno oggetto di apposito regolamento tra i due Governi.

     2) La Convenzione non porta pregiudizio alle disposizioni degli articoli da 54 a 56 dell'Accordo di Udine del 20 agosto 1955, né alle Convenzioni stipulate o che potrebbero essere stipulate sulla base dei detti articoli.

     3) I periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione italiana fra l'aprile 1941 ed il maggio 1945 in quelle parti del territorio jugoslavo nelle quali gli istituti italiani assunsero la gestione delle assicurazioni sociali, sono a carico degli istituti assicuratori italiani. Le relative obbligazioni, derivanti agli istituti assicuratori italiani prima dell'entrata in vigore della Convenzione, saranno regolate con l'accordo ulteriore tra le Autorità competenti di cui all'art. 1, n. 2, della Convenzione.

     4) A tutti i casi che saranno espressamente contemplati nello Scambio di Note previsto dal punto 2 dell'art. 8 dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 sul regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conformità al contenuto dello stesse Note.