§ 94.1.286 - Legge 11 giugno 1960, n. 723.
Adesione allo Statuto del Centro Internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:11/06/1960
Numero:723


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore in conformità dell'art. [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni [...]


§ 94.1.286 - Legge 11 giugno 1960, n. 723.

Adesione allo Statuto del Centro Internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti.

(G.U. 26 luglio 1960, n. 182)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato:

     ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nella sua IX Sessione;

     a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del "Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali" sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore in conformità dell'art. 2 dello Statuto e dell'art. 13 dell'Accordo.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.