§ 94.1.251 - Legge 27 ottobre 1957, n. 1163.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/10/1957
Numero:1163


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore


§ 94.1.251 - Legge 27 ottobre 1957, n. 1163.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

(G.U. 13 dicembre 1957, n. 308, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954:

     1) Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati;

     2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;

     3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.