Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 27/10/1957 |
Numero: | 1163 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore |
§ 94.1.251 - Legge 27 ottobre 1957, n. 1163.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.
(G.U. 13 dicembre 1957, n. 308, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954:
1) Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;
3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.