§ 94.1.249 - Legge 12 agosto 1957, n. 801.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/08/1957
Numero:801


Sommario
Art. 1.      Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonché i [...]
Art. 2.      Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno [...]
Art. 3.      Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo [...]
Art. 4.      L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della R. [...]
Art. 5.      Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale [...]
Art. 6.      Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la [...]
Art. 7.      Il Governo della R. F. T. potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili [...]
Art. 8.      Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica [...]
Art. 9.      Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe dello Ferrovie dello Stato per un viaggio [...]
Art. 10.      Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F. T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in [...]
Art. 11.      Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfrüsorge e. V. assuma, per incarico del Governo della R.F. T., l'espletamento dei compiti [...]
Art. 12.      Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente tedesco di cui all'art. 11 e le competenti Autorità italiane
Art. 13.      Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di [...]
Art. 14.      Le salme dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in [...]
Art. 15.      Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo [...]
Art. 16.      L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, [...]
Art. 17.      Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale [...]
Art. 18.      Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la [...]
Art. 19.      Il Governo italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e [...]
Art. 20.      Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di [...]
Art. 21.      Il Governo della R. F. T. concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie federali, per un [...]
Art. 22.      Il Governo della R. F. T. provvederà a consegnare al Governo italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, [...]
Art. 23.      Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione Italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le [...]
Art. 24.      Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra la Delegazione italiana di cui all'art. 23 e le competenti autorità della Repubblica [...]
Art. 25.      Il presente Accordo si applica anche al "Land Berlin" qualora il Governo della R. F. T. non faccia al riguardo una comunicazione in contrario al Governo italiano entro [...]
Art. 26.      Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica
Art. 27.      Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma


§ 94.1.249 - Legge 12 agosto 1957, n. 801.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

(G.U. 11 settembre 1957, n. 226)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 27 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra.

 

I

 

TOMBE DI GUERRA TEDESCHE NELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

     Art. 1.

     Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonché i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.

 

          Art. 2.

     Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

     Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

 

          Art. 3.

     Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

     I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della R. F. T. approvati dal Governo italiano.

     La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

     Per la sistemazione verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

 

          Art. 4.

     L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della R. F. T. a sue spese, previe intese con il Governo italiano e nel più breve tempo possibile.

 

          Art. 5.

     Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra tedeschi ivi giacenti.

     Qualora il Governo italiano ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire un'area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della R. F. T.

 

          Art. 6.

     Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

     Il Governo italiano riconosce al Governo della R. F. T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.

 

          Art. 7.

     Il Governo della R. F. T. potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi.

     Il Governo italiano accorderà analoghe facilitazioni per l'importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

     Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo della R. F. T., inoltrata per le vie diplomatiche.

 

          Art. 8.

     Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

     L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità italiana, che redigerà un processo verbale relativo alla esumazione.

 

          Art. 9.

     Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe dello Ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Italiana.

     Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.

     Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalità di applicazione.

 

          Art. 10.

     Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F. T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in Italia.

 

          Art. 11.

     Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfrüsorge e. V. assuma, per incarico del Governo della R.F. T., l'espletamento dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo italiano accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

     Per l'espletamento dei suoi compiti, il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfrüsorge e. V. potrà inviare in Italia personale specializzato ed installare i locali necessari per la sua attività. La nomina dei rappresentanti e del personale di tale Ente, che svolgeranno la loro attività in Italia, è soggetta all'approvazione del Governo italiano.

 

          Art. 12.

     Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente tedesco di cui all'art. 11 e le competenti Autorità italiane.

 

II

 

TOMBE DI GUERRA ITALIANE NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

 

          Art. 13.

     Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra.

 

          Art. 14.

     Le salme dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

     Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

     Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con caduti di altra nazionalità, il Governo tedesco provvederà a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.

 

          Art. 15.

     Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

     I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo italiano, approvati dal Governo della R. F. T.

     La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

     Per le sistemazioni verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

 

          Art. 16.

     L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previe intese con il Governo della R. F. T. e nel più breve tempo possibile.

 

          Art. 17.

     Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo della R. F. T. garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra italiani ivi giacenti.

     Qualora il Governo della R. F. T. ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire un'area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della Repubblica italiana.

 

          Art. 18.

     Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verrà impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

     Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.

 

          Art. 19.

     Il Governo italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani.

     Il Governo della R. F. T. accorderà analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

     Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.

 

          Art. 20.

     Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

     L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità tedesca, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.

 

          Art. 21.

     Il Governo della R. F. T. concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie federali, per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra italiani che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania.

     Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.

     Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla stessa data in cui avranno esecuzione le facilitazioni previste all'art. 9.

 

          Art. 22.

     Il Governo della R. F. T. provvederà a consegnare al Governo italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, relativi ai caduti italiani ed alle tombe di guerra italiane nella Repubblica Federale di Germania.

     Le competenti autorità della R. F. T. faciliteranno in particolare la ricerca delle informazioni contenute negli archivi seguenti:

     stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti da Enti pubblici;

     uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione;

     uffici del lavoro, degli alloggi e annonari.

     I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra potranno essere consultati, d'accordo con la competente autorità della R. F. T., in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai fini delle ricerche.

     Da parte del Governo della Repubblica Federale verrà raccomandato agli Enti privati di procedere in modo analogo.

 

          Art. 23.

     Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione Italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai caduti italiani di cui al presente Accordo.

     Il delegato sarà considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale.

     Il Governo della R. F. T. accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

     Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potrà avvalersi di personale specializzato inviato dall'Italia e installare i locali necessari per la sua attività.

 

          Art. 24.

     Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra la Delegazione italiana di cui all'art. 23 e le competenti autorità della Repubblica Federale di Germania.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 25.

     Il presente Accordo si applica anche al "Land Berlin" qualora il Governo della R. F. T. non faccia al riguardo una comunicazione in contrario al Governo italiano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

 

          Art. 26.

     Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

 

          Art. 27.

     Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.

     Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26 avranno esecuzione dal momento della firma dell'Accordo.

     In fede di che i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

     FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

     (Si omettono le firme).

 

     Allegato

     Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

     Eccellenza,

     In sede di trattative per la definizione dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra, è stata raggiunta un'intesa su quanto segue:

     I cimiteri tedeschi di caduti in guerra della seconda guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle località seguenti:

     Catania (quota 204 M. Po)

     Cassino

     Bologna

     Costermano (Verona)

     Pomezia

     Catania (Cimitero Comunale)

     Gardone

     Merano

     Pordoi.

     I cimiteri italiani di caduti in guerra della seconda guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle località seguenti:

     Berlino

     Francoforte sul Meno

     Amburgo

     Colonia

     Monaco

     Norimberga.

     Se Ella è d'accordo su quanto precede, propongo che la presente Nota venga considerata, insieme con la Sua cortese risposta, come un'intesa tra i nostri due Governi.

     Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

     (Si omettono le firme).

     Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

     Eccellenza,

     All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano ha il desiderio di erigere a sue spese monumenti commemorativi per i caduti italiani nei luoghi degli ex campi di concentramento di Dachau, Flossenburg, Hersbrück e Neuengamme.

     Il Governo italiano sarebbe grato se il Governo della Repubblica Federale di Germania volesse dare il suo consenso alla erezione di tali monumenti commemorativi.

     In tale caso il Governo italiano non mancherebbe di sottoporre, in tempo utile, i progetti da esso redatti all'approvazione del Governo della Repubblica Federale di Germania.

     Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

     (Si omettono le firme).