§ 94.1.200 - Legge 30 giugno 1954, n. 677.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:30/06/1954
Numero:677


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto
Art. 3.      Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2200 [...]
Art. 4.      La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico, ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del [...]
Art. 5.      All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il [...]


§ 94.1.200 - Legge 30 giugno 1954, n. 677.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

(G.U. 21 agosto 1954, n. 191)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

 

          Art. 3.

     Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Società per azioni "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

 

          Art. 4.

     La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico, ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti del Governo di Sua Maestà britannica sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia.

 

     Lettera inglese

     (Omissis).

     Lettera italiana

     (Omissis).

     Testo dell'Accordo

     1. Il Memorandum sull'accordo provvisorio siglato ad referendum l'11 aprile 1949 è annullato.

     2. Nel caso in cui, per ragioni di carattere tecnico o pratico, il Governo italiano si trovasse nell'impossibilità di avere disponibile in tempo per l'emissione a partire dal "giorno D", la nuova moneta che intende introdurre in Somalia, si applicheranno le disposizioni di cui all'Allegato A.

     3. Nel caso in cui la nuova moneta fosse disponibile per l'emissione a partire dal "giorno D" si applicheranno le disposizioni di cui all'allegato B.

     4. Per "giorno D" si intende la data di arrivo nel territorio del grosso delle truppe e dei funzionari italiani.

     Allegato A

     1. La consegna del territorio al Governo italiano verrà effettuata in base al concetto di una "azienda in condizione di funzionare".Ciò significa che l'attuale Amministrazione britannica provvederà alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di amministrazione fino alla data della consegna finale, fatta eccezione per quei distretti ove la consegna alla subentrante Amministrazione italiana (qui di seguito denominata Amministrazione italiana) avrà luogo in data anteriore e dove spetterà a quest'ultima la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. A partire dalla data della consegna finale l'Amministrazione italiana provvederà a fronteggiare tutte le spese ed a riscuotere tutte le entrate, indipendentemente dal periodo al quale possano riferirsi.

     2. Al fine di evitare pagamenti che possano dare luogo a trasferimento di valuta, il regolamento finanziario finale avverrà sulle basi seguenti:

     a) Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East-Africa che circola nel territorio e consegnerà al Governo di Sua Maestà tutta la moneta cosi ritirata, senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo (vedi anche successivo paragrafo 3).

     b) Il Governo italiano si impegna a regolare tutte le richieste già presentate o che potessero essere presentate in relazione a materiali prelevati od a servizi resi alle Forze Armate del Governo di Sua Maestà od alle Forze Alleate od alla Amministrazione britannica durante la occupazione britannica o durante le operazioni militari che l'hanno preceduta. Tali richieste comprenderanno inter alia richieste relative a sequestri, requisizioni, affitti, richieste per perdite e danni alla proprietà sofferti in conseguenza di atti delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate, e richieste derivanti dalla presenza, operazioni od azioni delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate in Somalia.

     c) Il Governo italiano non avanzerà nessuna richiesta al Governo di Sua Maestà per asseriti danni, deterioramento o perdita di beni di proprietà dello Stato in Somalia.

     d) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta per:

     1) miglioramenti ed incrementi apportati a proprietà dello Stato;

     2) scorte in deposito che devono essere lasciate dalla Amministrazione britannica al termine della consegna;

     3) spese di assistenza o di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica;

     e) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta di rimborso dal Governo italiano delle spese nette sostenute a qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia, ad eccezione di quanto previsto nel precedente paragrafo a).

     Le disposizioni del presente sottoparagrafo non si applicano al corrispettivo di qualsiasi rifornimento o servizio che possa essere stato effettuato a favore delle Forze Armate italiane, su loro richiesta, in relazione al piano Caesar, da parte delle Forze Armate di Sua Maestà o dell'Amministrazione britannica. Il relativo regolamento verrà effettuato in sterline a Londra.

     3. Il Governo italiano adotterà il più sollecitamente possibile dopo il completamento della consegna, le misure necessarie per il ritiro di tutta la moneta East Africa in circolazione. Tali misure comprenderanno:

     a) un'adeguata pubblicità in tutto il Territorio, dell'operazione di cambio;

     b) l'apprestamento di un numero adeguato di uffici di cambio;

     c) un periodo ragionevole, ma non troppo lungo, per il cambio.

     Resta in facoltà del Governo italiano di accettare moneta East Africa presentata per il cambio dopo la data di chiusura dell'operazione. Il Governo italiano informerà non appena possibile il Governo di Sua Maestà in merito alle disposizioni che intende adottare.

     4. Prima della emissione della nuova moneta qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Amministrazione italiana avrà luogo in moneta East Africa. Essa verrà fornita alla Amministrazione italiana su sua richiesta, d'intesa con l'Amministrazione britannica per tramite della locale organizzazione bancaria; il relativo controvalore in sterline verrà addebitato ad un conto dall'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra. Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East Africa che circola nel Territorio, ivi compresa la moneta acquistata contro sterline secondo quanto prima previsto, e consegnerà tutta la moneta così ritirata al Governo di Sua Maestà senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo. Tuttavia, l'ammontare in sterline addebitato come sopra verrà riaccreditato, nel regolamento finale, ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi a Londra.

     5. Prima della emissione della nuova moneta, la moneta East Africa continuerà ad avere corso legale nel Territorio. Dal momento della emissione della nuova moneta e fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, tanto la nuova moneta quanto la moneta East Africa già esistente avranno corso legale nel Territorio. Il Governo italiano comunicherà al Governo di Sua Maestà le disposizioni circa la nuova moneta che si propone di introdurre, e particolarmente circa il metodo per stabilire il tasso di cambio, in modo da assicurare, fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, la determinazione degli opportuni rapporti reciproci di cambio tra la nuova moneta, la moneta East Africa, la lira metropolitana, la sterlina ed il dollaro degli Stati Uniti. Prima della emissione della nuova moneta l'Amministrazione italiana pubblicherà un proclama nel quale verrà fissato il tasso di cambio tra la nuova moneta e la moneta East Africa; esso non sarà modificato, senza preventiva consultazione con il Governo di Sua Maestà, prima dello spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa.

     6. La richiesta del Governo italiano affinché, il più sollecitamente possibile dopo l'annuncio della decisione delle Nazioni Unite, l'Amministrazione britannica provveda a revocare la disposizione contenuta nel Proclama attualmente in vigore, che fissa il tasso di cambio in Somalia tra la lira metropolitana e lo scellino East Africa nel rapporto di lire 480-20 scellini East Africa, sarà oggetto di pronta considerazione da parte del Governo di Sua Maestà.

     7. La Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli (oppure, in ogni caso, uno di tali Istituti) saranno aperti ed in condizione di operare a partire dal "giorno D".

     8. Si prevede che la Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) chiuderà la propria filiale prima del ritiro finale dell'Amministrazione britannica; in tale ipotesi la Barclays Bank (D. C. and O.) e le Banche italiane potranno concordare il trasferimento, in conformità alla consueta prassi bancaria, dalla prima alle seconde, dei conti e relativa copertura in contanti, dei crediti chirografari, delle garanzie collaterali, ecc. La moneta East Africa trasferita in contanti dalla Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) alle Banche Italiane sarà inclusa nell'ammontare di moneta ritirata da consegnare al Governo di Sua Maestà secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2 a).

     9. Le Banche suddette saranno invitate ad intendersi per discutere in dettaglio le questioni di cui al paragrafo 8.

     10. L'Amministrazione italiana riconoscerà tutte le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dalla Amministrazione britannica ed ancora valide alla data della consegna. Rappresentanti del Governo italiano e rappresentanti del Governo di Sua Maestà si riuniranno per discutere ogni modifica ai presenti piani di importazione e di esportazione che possa essere necessaria al fine di renderli gradualmente più conformi alla futura politica italiana.

     11. Risulta che il Governo italiano desidera istituire un Monopolio fiscale di tabacco, e che di conseguenza richiederà alla British American, Tobacco Company di cessare la propria attività al termine della consegna del Territorio, o subito dopo. Viene pertanto convenuto che rappresentanti del Governo Italiano discuteranno la questione direttamente con la British American Tobacco Company. Le scorte od altre attività, di proprietà della British American Tobacco Co. in Somalia sono proprietà privata e saranno trattate come tale; la Compagnia potrà liberamente rimuoverle o disporne, e trasferire ogni fondo liquido che le appartenesse o che dovesse acquisire quale ricavo della vendita della sua proprietà.

     Allegato B

     1. La consegna del Territorio al Governo italiano verrà effettuata in base al concetto di "una azienda in condizione di funzionare".Ciò significa che l'attuale Amministrazione britannica provvederà alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di amministrazione fino alla data della consegna finale, fatta eccezione per quei distretti ove la consegna alla subentrante Amministrazione italiana (qui di seguito denominata l'"Amministrazione italiana") avrà luogo in data anteriore e dove spetterà a quest'ultima la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. A partire dalla data della consegna finale l'Amministrazione italiana provvederà a fronteggiare tutte le spese ed a riscuotere tutte le entrate, indipendentemente dal periodo al quale possano riferirsi.

     2. Al fine di evitare pagamenti che possano dar luogo a trasferimenti di valuta, il regolamento finanziario finale avverrà sulle basi seguenti:

     a) Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East Africa che circola nel Territorio e consegnerà al Governo di Sua Maestà tutta la moneta così ritirata, senza alcuna spesa a carico di questo ultimo (vedi anche successivo paragrafo 3).

     b) Il Governo italiano si impegna a regolare tutte le richieste già presentate o che potessero essere presentate in relazione a materiali prelevati od a servizi resi alle Forze Armate del Governo di Sua Maestà od alle Forze Armate alleate od alla Amministrazione britannica o durante la occupazione britannica o durante le operazioni militari che l'hanno preceduta. Tali richieste comprenderanno inter alia richieste relative a sequestri, requisizioni, affitti, richieste per perdite o danni alle proprietà sofferti in conseguenza di atti delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate, e richieste derivanti dalla presenza, operazioni od azioni delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate in Somalia.

     c) Il Governo italiano non avanzerà nessuna richiesta al Governo di Sua Maestà per asseriti danni, deterioramenti o perdite di beni di proprietà dello Stato in Somalia.

     d) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta per:

     1) miglioramenti ed incrementi apportati a proprietà dello Stato;

     2) scorte in deposito che devono essere lasciate dalla Amministrazione britannica al termine della consegna;

     3) spese di assistenza e di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica.

     e) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta di rimborso dal Governo italiano delle spese nette sostenute a qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia, ad eccezione di quanto previsto nel precedente paragrafo a). Le disposizioni del presente sottoparagrafo non si applicano al corrispettivo di qualsiasi rifornimento o servizio che possa essere stato effettuato a favore delle Forze Armate italiane, su loro richiesta, in relazione al piano Caesar da parte delle Forze Armate di Sua Maestà o della Amministrazione Britannica. Il relativo regolamento verrà effettuato in sterline a Londra.

     3. Il Governo italiano adotterà, il più sollecitamente possibile dopo il completamento della consegna, le misure necessarie per il ritiro di tutta la moneta East Africa in circolazione. Tali misure comprenderanno:

     a) una adeguata pubblicità, in tutto il Territorio, dell'operazione di cambio;

     b) l'apprestamento di un numero adeguato di uffici di cambio;

     c) un periodo ragionevole, ma non troppo lungo, per il cambio.

     Resta in facoltà del Governo italiano di accettare moneta East Africa presentata per il cambio dopo la data di chiusura dell'operazione. Il Governo italiano informerà non appena possibile il Governo di Sua Maestà in merito alle disposizioni che intende adottare.

     4. Il Governo italiano s'impegna a far giungere a Mogadiscio per il "giorno D", o anteriormente, quantitativi della nuova moneta che si propone di introdurre in Somalia. Durante le quattro settimane successive tale moneta verrà inviata, a cura, della Amministrazione italiana e con la collaborazione dell'Amministrazione britannica ai centri in tutte le zone del Territorio.

     5. L'Amministrazione italiana inizierà l'emissione della nuova moneta per i propri pagamenti alle truppe e per le spese amministrative a partire dal "giorno D", cioè dalla data di arrivo del grosso delle truppe e dei funzionari italiani nel Territorio; tuttavia la sostituzione generale della moneta non avrà inizio prima che venga completata la consegna del Territorio.

     6. Prima della emissione della nuova moneta qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Amministrazione italiana avrà luogo in moneta East Africa. Essa verrà fornita all'Amministrazione italiana su sua richiesta, d'intesa con l'Amministrazione britannica per tramite della locale organizzazione bancaria; il relativo controvalore in sterline verrà addebitato ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra. Il Governo Italiano ritirerà la moneta East Africa che circola nel Territorio, ivi compresa la moneta acquistata contro sterline secondo quanto prima previsto e consegnerà tutta la moneta così ritirata al Governo di Sua Maestà senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo. Tuttavia l'ammontare in sterline addebitato come sopra verrà riaccreditato, nel regolamento finale, ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra.

     7. A partire dal "giorno D" e fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa tanto la nuova moneta quanto la moneta East Africa, già esistente avranno corso legale nel Territorio ed un Proclama in tal senso verrà emanato dall'Amministrazione britannica il "giorno D" o anteriormente. Il Governo italiano comunicherà al Governo di Sua Maestà le disposizioni circa la nuova moneta che si propone di introdurre, e particolarmente circa il metodo per stabilire il tasso di cambio, in modo da assicurare, fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, la determinazione degli opportuni rapporti reciproci di cambio tra la nuova moneta, la moneta East Africa, la lira metropolitana, la sterlina, ed il dollaro degli Stati Uniti. Prima della emissione della nuova moneta l'Amministrazione italiana fisserà il tasso di cambio tra la nuova moneta e la moneta East Africa; tale tasso verrà indicato nel Proclama di cui sopra e non sarà modificato, senza preventiva consultazione con il Governo di Sua Maestà, prima dello spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa.

     8. A partire dal "giorno D" l'Amministrazione italiana e le banche italiane non effettueranno pagamenti in moneta East Africa, e la Amministrazione italiana fornirà alla Barclays Bank (Dominion Colonial & Overseas), in cambio di moneta East Africa, quei quantitativi di nuova moneta che le dovessero occorrere. Tutta la moneta East Africa che, in questo o in altri modi, dovesse in Somalia venire in possesso dell'Amministrazione italiana fino alla data di chiusura dell'operazione di cambio (salva l'estensione prevista al paragrafo 3 c) sarà consegnata al Governo di Sua Maestà senza spese, in applicazione delle intese per il cambio dell'attuale moneta East Africa nella nuova moneta.

     9. A partire dal "giorno D" l'Amministrazione britannica e le Forze Armate Britanniche nel Territorio faranno uso, per ogni pagamento, della nuova moneta o della moneta East Africa, a seconda delle loro necessità. Qualsiasi ammontare di nuova moneta in possesso dell'Amministrazione britannica, al momento del suo ritiro definitivo e dopo che avrà fatto fronte ai propri impegni, verrà consegnato alla Amministrazione italiana senza spese.

     10. La richiesta del Governo italiano, affinché, il più sollecitamente possibile dopo l'annunzio della decisione delle Nazioni Unite, l'Amministrazione britannica provveda a revocare la disposizione contenuta nel Proclama attualmente in vigore che fissa il tasso di cambio in Somalia tra la lira metropolitana e lo scellino East Africa nel rapporto di lire 480 = 20 scellini East Africa, sarà oggetto di pronta considerazione da parte del Governo di Sua Maestà.

     11. La Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli (oppure, in ogni caso, uno di tali Istituti) saranno aperti ed in condizione di operare nella nuova moneta a partire dal "giorno D".

     12. Si prevede che la Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) chiuderà la propria filiale prima del ritiro finale dell'Amministrazione britannica; in tale ipotesi la Barclays Bank (D. C. & O.) e le banche italiane potranno concordare il trasferimento, in conformità alla consueta prassi bancaria, dalla prima alle seconde, dei conti e relativa copertura in contanti, dei crediti chirografari, delle garanzie collaterali, ecc. La moneta East Africa trasferita in contanti dalla Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas) alle Banche italiane sarà inclusa nell'ammontare di moneta ritirata da consegnare al Governo di Sua Maestà secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2 a).

     13. Le Banche suddette saranno invitate ad intendersi per discutere in dettaglio le questioni di cui al paragrafo 12.

     14. L'Amministrazione italiana riconoscerà tutte le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dall'Amministrazione britannica ed ancora valide alla data della consegna. Rappresentanti del Governo Italiano e rappresentanti del Governo di Sua Maestà si riuniranno per discutere ogni modifica ai presenti piani di importazione e di esportazione che possa essere necessaria al fine di renderli gradualmente più conformi alla futura politica italiana. - 15. Risulta che il Governo italiano desidera istituire un Monopolio fiscale del tabacco, e che di conseguenza richiederà alla British American Tobacco Company di cessare la propria attività al termine della consegna del Territorio, o subito dopo. Viene pertanto convenuto, che rappresentanti del Governo italiano discuteranno la questione direttamente con la British American Tobacco Company. Le scorte od altre attività di proprietà della British American Tobacco Co. in Somalia sono proprietà privata e saranno trattate come tali; la Compagnia potrà liberamente rimuoverle o disporne, e trasferire ogni fondo liquido che le appartenesse e che dovesse acquisire quale ricavo della vendita della sua proprietà.