§ 93.17.36 - D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:19/04/1994
Numero:575


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi
Art. 3.  Modifiche all'art. 116
Art. 4.  Modifiche all'art. 119
Art. 5.  Modifiche all'art. 120
Art. 6.  Modifiche all'art. 121
Art. 7.  Modifiche all'art. 126
Art. 8.  Modifiche all'art. 127
Art. 9.  Modifiche all'art. 128
Art. 10.  Modifiche all'art. 129
Art. 11.  Modifiche all'art. 130
Art. 12.  Modifiche all'art. 137
Art. 13.  Modifiche all'art. 219
Art. 14.  Modifiche all'art. 228
Art. 15.  Abrogazione di norme precedentemente in vigore
Art. 16.  Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie


§ 93.17.36 - D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

(G.U. 13 ottobre 1994, n. 240)

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

 

          Art. 2. Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi

     1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.

     3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del codice civile della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

 

          Art. 3. Modifiche all'art. 116

     1. L'art. 116, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".

     2. L'art. 116, comma 2, è sostituito dal seguente:

     "Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti".

     3. L'art. 116, comma 7, è sostituito dal seguente:

     "La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.".

     4. L'art. 116, comma 11, è sostituito dal seguente:

     "L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.".

     (I commi 5, 6 e 7 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).

     8. L'art. 116, comma 17, è sostituito dal seguente:

     "Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".

 

          Art. 4. Modifiche all'art. 119

     1. L'art. 119, comma 6, è sostituito dal seguente:

     "Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonchè in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".

 

          Art. 5. Modifiche all'art. 120

     1. L'art. 120, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.".

     2. L'art. 120, comma 2, è sostituito dal seguente:

     "A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".

     3. L'art. 120, comma 3, è sostituito dal seguente:

     "Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".

 

          Art. 6. Modifiche all'art. 121

     1. L'art. 121, comma 11, è sostituito dal seguente:

     "Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".

     2. L'art. 121, comma 12, è sostituito dal seguente:

     "Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.".

 

          Art. 7. Modifiche all'art. 126

     1. L'art. 126, comma 5, è sostituito dal seguente:

     "La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonchè i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.".

     2. L'art. 126, comma 6, è sostituito dal seguente:

     "L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.".

 

          Art. 8. Modifiche all'art. 127

     1. L'art. 127, comma 2, è sostituito dal seguente:

     "Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.".

     2. L'art. 127, comma 4, è sostituito dal seguente:

     "Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.".

 

          Art. 9. Modifiche all'art. 128

     1. L'art. 128, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonchè il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.".

 

          Art. 10. Modifiche all'art. 129

     1. L'art. 129, comma 3, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".

 

          Art. 11. Modifiche all'art. 130

     1. L'art. 130, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:

     a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

     b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;

     c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".

 

          Art. 12. Modifiche all'art. 137

     1. L'art. 137, comma 2, è sostituito dal seguente:

     "I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.".

 

          Art. 13. Modifiche all'art. 219

     1. L'art. 219, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonchè nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.".

     2. L'art. 219, comma 2, è sostituito dal seguente:

     "L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all'art. 129, comma 3.".

 

          Art. 14. Modifiche all'art. 228

     1. L'art. 228, comma 2, è sostituito dal seguente:

     "La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.".

 

          Art. 15. Abrogazione di norme precedentemente in vigore

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l'art. 116, comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: "Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.".

 

          Art. 16. Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. [1]

     2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

     3. Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 


[1]  Termine differito al 1° ottobre 1995 dall' art. 2 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501.