§ 93.16.91 - Circolare 18 gennaio 2008, n. 1.
Istruzioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.16 trasporto su strada
Data:18/01/2008
Numero:1

§ 93.16.91 - Circolare 18 gennaio 2008, n. 1.

Istruzioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007.

(G.U. 4 febbraio 2008, n. 29)

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     All'Ufficio D3 - Strumenti di misura ex DGAMTC

     Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

     All'Unioncamere

     Al Ministero dei trasporti

     Al Ministero dell'interno

     Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

     e, per conoscenza

     Alla Confindustria

     All'Anfia

     All'UNRAE

     Alla Federaicpa

     Alla Confartigianato

     Alla C.N.A.

     Alla CUNA

     All'ANIE

 

     Premessa.

     Il cosiddetto «tachigrafo digitale» è stato introdotto nell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio nella parte in cui è stato previsto che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85».

     La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, è stata fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.

     Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il predetto art. 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2135/98, ha previsto che, dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta debbano essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

     La predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.U.E. dell'11 aprile 2006, è entrata in vigore il 1° maggio 2006.

     A livello nazionale le normative sopra menzionate sono state attuate con i decreti ministeriali 31 ottobre 2003, n. 361, 11 marzo 2005 e 23 giugno 2005.

     Ciò premesso, si ravvisa l'esigenza di raccordare le disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2007, recante le modalità per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo delle carte tachigrafiche, nonchè delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e intervento tecnico, con quelle contenute nel precedente decreto ministeriale 11 marzo 2005 e con quelle del regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni e integrazioni.

     Al fine, pertanto, di definire alcuni aspetti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai centri tecnici e in considerazione che l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 10 agosto 2007 ha evidenziato taluni profili problematici di applicazione, con particolare riferimento a quelli relativi alla certificazione del sistema di gestione della qualità (art. 6, comma 4.), alle procedure di rinnovo dell'autorizzazione (art. 7, commi 2. e 4.), all'applicazione della norma transitoria (art. 17) ed alla sorveglianza da parte delle Camere di commercio sui centri tecnici (art. 13), si forniscono, al riguardo, le seguenti istruzioni operative per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi. Istruzioni operative.

     1. Il decreto in argomento ha inteso eliminare il periodo transitorio per l'autorizzazione iniziale, previsto dal precedente decreto ministeriale 11 marzo 2005, relativamente al requisito di disporre di un sistema di gestione della qualità rilasciato da organismi di certificazione accreditati per i soggetti richiedenti l'autorizzazione. Al fine di semplificare ed accelerare l'iter autorizzatorio e di consentire l'adempimento degli obblighi nuovi previsti dal decreto, le condizioni fissate all'art. 6, comma 4, possono ritenersi soddisfatte qualora il centro tecnico, all'atto della richiesta dell'autoriz-zazione, fornisca copia della domanda di richiesta di certificazione di un sistema di gestione della qualità. Il centro tecnico dovrà essere in possesso di detta certificazione entro 120 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e provvederà ad inviarne copia alla Camera di commercio competente ed al Ministero. Ciò vale anche alle domande già presentate sulla base del decreto ministeriale 11 marzo 2005.

     2. In considerazione della validità annuale del provvedimento autorizzatorio, tutti i centri tecnici, così come definiti all'art. 4, dovranno presentare alla Camera di commercio competente, prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda di rinnovo a cui dovrà essere allegata l'attestazione di pagamento del diritto di segreteria, stabilito per il rinnovo annuale dell'autorizzazione dal decreto 29 luglio 2005. I soggetti, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, autorizzati a svolgere interventi tecnici, dovranno allegare alla domanda anche quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7.

     3. Al fine di assicurare continuità nella gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 5, del decreto in argomento, lo svolgimento dei corsi di formazione ed il rilascio della documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica, potrà continuare ad essere espletato secondo le previsioni del decreto ministeriale 11 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni. I documenti attestanti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica, rilasciati ai tecnici ai sensi della normativa previgente, sono considerati validi fino a sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale in argomento.

     4. La sorveglianza di cui all'art. 13 verrà effettuata dalle camere di commercio sia sui centri tecnici autorizzati per il primo montaggio e attivazione, sia su quelli autorizzati agli interventi tecnici. Detta sorveglianza dovrà essere finalizzata, tra l'altro, alla verifica del corretto utilizzo delle carte tachigrafiche, rilasciate ai centri tecnici ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2005, con particolare riguardo alle attività autorizzate.

     Tali istruzioni sono volte a consentire l'applicazione del decreto ministeriale in modo completo e organico ed assicurare così ai centri tecnici, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi, le più ampie possibilità operative.