§ 93.15.C - Legge 28 gennaio 1974, n. 19.
Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:28/01/1974
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1971 previsto dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 362, è prorogato al 31 dicembre 1975.
Art. 2.      Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:
Art. 3.      L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:
Art. 4.      Il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, numero 389, modificato dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 362, può anche essere concesso qualora posteriormente al [...]
Art. 5.      Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 6.      All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...]


§ 93.15.C - Legge 28 gennaio 1974, n. 19.

Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.

(G.U. 25 febbraio 1974, n. 53)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1971 previsto dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 362, è prorogato al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:

     "Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonché di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subìto avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile".

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è modificato come segue:

     "Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati all'esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea".

 

          Art. 4.

     Il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, numero 389, modificato dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 362, può anche essere concesso qualora posteriormente al 31 dicembre 1971 e prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato messo a demolizione naviglio per il quale sussistessero le condizioni richieste dalla richiamata legge ovvero sia stato stipulato il contratto di costruzione di nuovo naviglio o i lavori relativi siano stati iniziati anche in conto proprio da parte del cantiere costruttore.

     Nei casi indicati al comma precedente la richiesta di concessione del contributo deve essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nella misura di lire 2.500 milioni per l'anno 1974 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1975.

     Le somme non utilizzate negli esercizi 1974 e 1975 potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.