§ 93.13.14 - Legge 27 gennaio 2000, n. 22.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.13 trasporto di persone
Data:27/01/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, [...]
Articolo 1.      I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte [...]
Articolo 2.      In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si [...]
Articolo 3.      1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe [...]
Articolo 4.      I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e [...]
Articolo 5.      1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione non cedibile
Articolo 6.      I vettori non possono effettuare servizi interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente
Articolo 7.      1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti [...]
Articolo 8.      Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale
Articolo 9.      1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione
Articolo 10.      1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta [...]
Articolo 11.      1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di [...]
Articolo 12.      1. Per i trasporti di merci sotto elencate non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita [...]
Articolo 13.      1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, [...]
Articolo 14.      1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte
Articolo 15.      1. I requisiti di capacità professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei [...]
Articolo 16.      Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori, delle merci, per la tenuta dei registri e per la [...]
Articolo 17.      1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative [...]
Articolo 18.      I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il [...]
Articolo 19.      1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai [...]
Articolo 20.      Nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore nel territorio dell'altra Parte Contraente
Articolo 21.      Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali [...]
Articolo 22.      1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono [...]
Articolo 23.      1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile [...]
Articolo 24.      Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio [...]
Articolo 25.      1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazioni e negoziazioni bilaterali tra [...]
Articolo 26.      1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione [...]
Articolo 27.      La legislazione interna di ciascun Paese Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali [...]
Articolo 28.      1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni [...]
Articolo 29.      1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'andamento delle Parti [...]


§ 93.13.14 - Legge 27 gennaio 2000, n. 22.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

(G.U. 16 febbraio 2000, n. 38).

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Accordo internazionale 18 maggio 1998.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto

internazionale di viaggiatori e merci [1]

 

          Articolo 1.

     I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

 

1 - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

 

          Articolo 2.

     In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

 

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

 

          Articolo 3.

     1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

     2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

     3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

 

          Articolo 4.

     I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

 

          Articolo 5.

     1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione non cedibile.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

     3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

     4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.

     5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

     6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

     7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

     8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

 

          Articolo 6.

     I vettori non possono effettuare servizi interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

 

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

 

          Articolo 7.

     1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

     2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

 

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

 

          Articolo 8.

     Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

     1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

     2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);

     3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

 

          Articolo 9.

     1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

     2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un foglio di viaggio contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

     3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

     4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.

 

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

 

          Articolo 10.

     1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

     2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente.

     3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

     4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

     5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

 

2 - TRASPORTO DI MERCI

 

          Articolo 11.

     1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

     L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

     2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

     3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

 

          Articolo 12.

     1. Per i trasporti di merci sotto elencate non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:

     1) i trasporti funebri;

     2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

     3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

     4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

     5) i trasporti postali;

     6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

     7) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

     8) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

     9) i trasporti effettuati con veicoli, compresi i rimorchi e semirimorchi, di massa complessiva non superiore a 6 ton., o aventi portata utile non superiore a 3,5 ton.

     2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

 

          Articolo 13.

     1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima.

     2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

     3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

 

          Articolo 14.

     1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

     2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

 

3 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Articolo 15.

     1. I requisiti di capacità professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.

     2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

 

          Articolo 16.

     Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori, delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

 

          Articolo 17.

     1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

     2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

 

          Articolo 18.

     I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

 

          Articolo 19.

     1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

     2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

 

          Articolo 20.

     Nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore nel territorio dell'altra Parte Contraente:

     a) il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti;

     b) sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale.

 

          Articolo 21.

     Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

 

          Articolo 22.

     1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

     2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

 

          Articolo 23.

     1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

     2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

     3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

 

          Articolo 24.

     Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

     1) avvertimento;

     2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);

     3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

     4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

 

          Articolo 25.

     1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

     2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

     per il Governo della Repubblica Italiana:

     Ministero dei Trasporti e della Navigazione,

     per il Governo della Repubblica Lituania:

     Ministero dei Trasporti.

 

          Articolo 26.

     1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

     1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;

     2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale di merci;

     3) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

     4) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

     5) esaminare l'opportunità di proporre alle Autorità competenti il rilascio di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

     2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

 

          Articolo 27.

     La legislazione interna di ciascun Paese Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

 

          Articolo 28.

     1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

     2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Articolo 29.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'andamento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

     2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.

     In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma il 18/5/1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Lituana entrambi i testi facenti egualmente fede.


[1] Accordo entrato in vigore il giorno 12 maggio 2000, dopo lo scambio di notifiche del giorno 12 aprile 2000 (comunicato su G.U. 2 giugno 2000, n. 127).