§ 93.12.101 - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 14.
Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:27/06/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Scopi e finalità
Art. 2.  Contenuto degli indirizzi
Art. 3.  Adozione del codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto


§ 93.12.101 - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 14.

Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

(G.U. 14 luglio 2006, n. 162).

 

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E

GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

 

     Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera e), che prevede da parte del Comitato centrale della formulazione di «indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici»;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;

     Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;

 

Delibera:

 

Art. 1. Scopi e finalità

     La presente delibera formula un corpo coordinato ed integrato di indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano autotrasporto di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione al disposto dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ai fini del disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, allo scopo di offrire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.

 

     Art. 2. Contenuto degli indirizzi

     Gli indirizzi in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto, relativamente ai settori di cui all'art. 1, sono definiti nel «Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto», allegato e parte integrante della presente delibera. (Allegato A).

 

     Art. 3. Adozione del codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto

     L'adozione di sistemi di certificazione di qualità, secondo gli indirizzi formulati nel «Codice di Pratica» di cui all'art. 2, da parte dei vettori per il trasporto su strada delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, è effettuata nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori, e con le modalità di cui al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.

 

 

Allegato A

Delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006

CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE

DELLA SICUREZZA E DELL'AUTOTRASPORTO (SSA)

 

     1. Premessa.

     Scopo del presente documento è quello di fornire i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza per l'autotrasporto (d'ora in poi SSA) per consentire ad un vettore di controllare i suoi rischi operativi (ad esempio, ma non solo, incidenti stradali) e di soddisfare le richieste dei clienti.

     Il presente codice è finalizzato alla messa in sicurezza dei servizi e, pertanto, alla certificazione di qualità di quelle aziende che operano nei settori delle merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici.

     L'SSA è un riferimento tecnico/operativo per le imprese che esercitano attività di autotrasporto su gomma nei quattro settori di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 284/2005 e che intendono organizzarsi con un sistema di gestione della sicurezza con la finalità di conseguire anche la «Certificazione di conformita» al codice.

     Il presente codice può essere applicato a qualsiasi vettore che desideri realizzare un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto per:

     1) eliminare o ridurre il rischio per gli autisti e per le parti interessate che possano risultare esposti ai rischi dell'autotrasporto;

     2) andare incontro ai clienti nella soddisfazione desiderata, poichè la sicurezza è considerata come un requisito implicito desiderato dalla clientela;

     3) attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza nelle aziende, avendo a riferimento uno strumento di riferimento (il codice).

 

     2. Elementi essenziali del codice di pratica in un sistema (SSA).

     Il vettore deve stabilire, documentare e mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza allo scopo di assicurare che i servizi forniti siano conformi ai requisiti specificati dal cliente e ai requisiti cogenti previsti dalla normativa vigente.

 

     2.1. Manuale.

     Il vettore deve predisporre il manuale per il sistema di gestione della sicurezza del trasporto che soddisfi i requisiti di questo codice; il manuale deve definire la politica della sicurezza, deve comprendere o fare riferimento alle procedure del sistema e deve indicare la struttura della documentazione utilizzata nel sistema di gestione.

 

     2.2. Procedure del sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto.

     Il vettore deve:

     predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti della legislazione e dei regolamenti applicabili con il codice.

     implementare efficacemente il sistema di gestione per la sicurezza e le sue procedure documentate.

     L'ampiezza e il dettaglio delle procedure che fanno parte del sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto devono essere correlate alla complessità dell'attività, ai metodi utilizzati e alla competenza del personale addetto allo svolgimento delle attività.

 

     2.3. Politica del sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.

     La direzione definisce e documenta la politica del «Vettore» in merito alla sicurezza del trasporto delle merci.

     La politica comprende gli obiettivi e l'impegno per la sicurezza del trasporto, la qualità del servizio ed il loro miglioramento continuo ed è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei clienti e delle parti interessate, nonchè al rispetto di ogni specifica norma che riguarderà la tipologia dei trasporti effettuata.

     Il vettore assicura che sia nota, comunicata, compresa, implementata e sostenuta a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione.

 

     2.4. Responsabilità e autorità.

     Devono essere definite e documentate le responsabilità, autorità ed interrelazioni del personale che gestisce, esegue e verifica le attività afferenti alla sicurezza del trasporto; in particolare per il personale che necessita di autonomia organizzativa ed autorità per:

     attivare azioni dirette a prevenire il verificarsi di sinistri e di altri incidenti relativi alla sicurezza del trasporto merci, rifiuti, merci pericolose, farmaci o alimentari;

     attivare azioni atte a prevenire non conformità riferite alla sicurezza del trasporto e ad attivare processi e sistemi per raggiungere un alto livello di sicurezza del trasporto e qualità del servizio;

     documentare e registrare ogni problema afferente alla sicurezza del trasporto delle merci ed alla sicurezza operativa dei veicoli;

     attivare, raccomandare o fornire soluzioni attraverso canali definiti; verificare l'implementazione delle soluzioni e valutare con continuità il miglioramento;

     controllare le attività, la sicurezza del trasporto delle merci, l'utilizzo dei veicoli nel programma di trasporto e le attrezzature fino all'eliminazione di ogni carenza o condizione insoddisfacente.

 

     2.5. Documenti organizzativi.

     Il vettore deve predisporre uno schema organizzativo (organigramma), accompagnato da documenti formali (es. mansionari) con i quali vengono definite le responsabilità, l'autorità delle persone indicate nello schema organizzativo. Ogni vettore definisce all'interno dell'organigramma aziendali le figure responsabili ed i loro compiti: ad es. presidenti, amministratore, responsabile della sicurezza, responsabili di funzione, responsabili operativi, ecc.

 

     2.6. Risorse.

     Il vettore deve mettere a disposizione risorse idonee per attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione della sicurezza del trasporto, migliorandone l'efficacia.

     Il vettore deve identificare e fornire risorse di personale addestrato per al gestione, l'erogazione del servizio e la verifica delle attività, compresi gli audit annuali interni sulla gestione del sistema di gestione della sicurezza del trasporto del vettore.

 

     2.7. Rappresentante della direzione.

     La direzione, che ha la responsabilità esecutiva, deve nominare un rappresentante che, oltre alle altre mansioni, abbia autorità per:

     assicurare che sia istituito, messo in atto e mantenuto attivo un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto conforme al codice;

     assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice e nei documenti del sistema di gestione per la sicurezza del trasporto (manuale, procedure, istruzioni);

     riferire alla direzione, tramite apposita relazione, sull'andamento del sistema di gestione della sicurezza del trasporto espresso dagli indicatori appositamente predisposti al fine di permetterne il riesame e il miglioramento; tale relazione è la base per la valutazione della direzione dell'efficacia del sistema dei trasporti e per il suo miglioramento;

     promuove la conoscenza dei requisiti del cliente all'interno dell'organizzazione.

     Il rappresentante della direzione deve far parte della direzione aziendale e può avere anche altre responsabilità purchè non in contrasto con le responsabilità assegnategli per il sistema; in piccole organizzazioni, il rappresentante della direzione può coincidere con il titolare.

 

     2.8. Pianificazione.

     Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per individuare ed avere accesso ai requisiti legali e di altro genere che riguardano e sono applicabili al sistema di gestione della sicurezza del trasporto.

     Il vettore deve mantenere aggiornate queste informazioni e comunicarle ai dipendenti e alle parti interessate.

 

     2.9. Piano di sicurezza del trasporto.

     Il vettore deve tenere in considerazioni le seguenti attività, ove opportuno, allo scopo di soddisfare i requisiti specificati per il servizio di trasporto:

     l'identificazione e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i permessi, le assicurazioni, le attrezzature, i controlli, i processi, i veicoli, le apparecchiature (compresi strumenti di prova e collaudo), le risorse e le competenze che possono essere necessarie per il raggiungimento dei livelli di sicurezza individuati dagli obiettivi del sistema di gestione;

     l'assicurazione della corrispondenza della manutenzione del veicolo, delle procedure di prova e collaudo e dell'addestramento con la documentazione applicabile;

     l'aggiornamento, quando necessario, dell'addestramento, della manutenzione, delle prove, dei collaudi, incluso lo sviluppo e l'acquisizione di nuovi strumenti;

     l'identificazione e l'attuazione delle disposizioni per la misurazione, il monitoraggio e le conseguenti azioni da compiere per assicurare che i processi di sicurezza siano effettivamente operativi e conformi ai requisiti del cliente;

     l'identificazione e l'opportuna verifica dei cambiamenti e/o delle modifiche sostanziali ai processi e/o del sistema di gestione;

     l'identificazione di tutti gli indicatori di prestazione della sicurezza del trasporto e la definizione degli obiettivi specifici del vettore rispetto a questi indicatori;

     l'identificazione e la conservazione di tutte le registrazioni.

     l'identificazione di tutti gli elementi di controllo riferiti all'area fornitori e le relative valutazioni;

     la definizione del rappresentante della direzione per la sicurezza del trasporto;

     l'informazione e la formazione del personale, in modo da evitare scompensi e problemi all'integrità e all'efficacia del sistema di gestione.

     Per servizi particolari e specifici, resi al di fuori degli standard aziendali, il vettore dovrebbe predisporre una pianificazione particolare e quindi procedure specifiche che siano coerenti con il sistema di gestione della sicurezza del trasporto.

 

     2.10. Obiettivi.

     Il vettore deve stabilire obiettivi documentati, per ogni funzione e ad ogni livello dell'organizzazione, relativi al sistema di gestione della sicurezza del trasporto. Ove possibile questi obiettivi devono essere quantificati. Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica e devono includere l'impegno al miglioramento continuo. Nel definire gli obiettivi, il vettore deve prendere in considerazione:

     le prescrizioni legali e di altro genere applicabili;

     i pericoli e i rischi in tema di sicurezza e salute sul lavoro;

     le opzioni tecnologiche;

     i requisiti finanziari, commerciali e operativi;

     l'analisi degli incidenti e degli indicatori di prestazione e di sicurezza;

     i requisiti dei clienti e la valutazione della loro soddisfazione.

 

     2.11. Personale.

     Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per identificare le competenze e le esigenze di addestramento del personale. Inoltre deve provvedere all'erogazione dell'addestramento opportuno a tutto il personale che svolge attività relativa al sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.

     Le procedure di addestramento devono prendere in considerazione diversi livelli di responsabilità, abilità e rischio.

     Le procedure devono garantire per tutti i dipendenti impiegati in ogni funzione e livello la consapevolezza in merito a:

     l'importanza di utilizzare le procedure del sistema di gestione della sicurezza del trasporto;

     le conseguenze reali e potenziali delle loro attività lavorative sulla sicurezza;

     i benefici delle migliori prestazioni personali sulla sicurezza;

     i ruoli e le responsabilità nella realizzazione della politica e nel rispetto delle procedure e dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza del trasporto, compresi i requisiti di preparazione e risposta alle emergenze ed alle conseguenze potenziali nel caso non siano seguite specifiche procedure operative.

     Il personale che svolge compiti specifici assegnati, deve essere qualificato sulla base di appropriata istruzione, addestramento, abilità ed esperienza secondo le esigenze. Il sistema di addestramento deve fornire l'aggiornamento periodico sui requisiti che necessitano di una qualificazione continua e inoltre deve garantire l'aggiornamento delle competenze del personale (es. patenti di guida, procedure di carico/scarico, guida sicura, trasporto di merci pericolose, utilizzo delle nuove attrezzature, ecc.).

     Devono essere conservate adeguate registrazioni relative all'addestramento ed all'aggiornamento del personale.

 

     2.12. Gestione del personale.

     Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per gestire il personale che svolge attività relative al sistema di gestione della sicurezza del trasporto.

     Devono essere conservate adeguate registrazioni che diano evidenza della corretta gestione del personale.

 

     2.13. Comunicazioni interne ed esterne.

     Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per identificare le parti interessate alle prestazioni del sistema di gestione della sicurezza del trasporto e per trasmettere adeguate comunicazioni sia ai dipendenti che alle parti interessate.

 

     2.14. Comunicazioni interne.

     La diffusione degli ordini di servizio e delle comunicazioni interne al personale di volta in volta interessato, ha lo scopo di assicurare che le direttive impartite dalla direzione siano recepite ed attuate.

     La direzione dovrà assicurare che sia attivato un efficace sistema di comunicazione all'interno dell'organizzazione del vettore per la circolazione delle informazioni; ciò potrà essere garantito con differenti modalità (circolari, riunioni periodiche, siti internet, ecc.): lo scopo è quello di rendere edotto ciascun collaboratore che opera all'interno del sistema delle conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direzione. Pertanto, sarà fondamentale la comunicazione della politica e degli obiettivi, ma anche della documentazione di sistema.

     Rientrano nel presente ambito d'applicazione quelle comunicazioni che possano influire sulla valutazione dei rischi.

 

     2.15. Comunicazioni esterne.

     Il vettore provvede a fornire le comunicazioni previste utilizzando adeguati canali d'informazione.

     Le comunicazioni esterne possono riguardare anche la politica del vettore in merito alla gestione della sicurezza del trasporto.

     Il vettore mantiene appropriate registrazioni che attestino le comunicazioni esterne avvenute in conformità ai requisiti del codice.

     Devono essere gestite le comunicazioni che provengono da parti interessate esterne (pubblica amministrazione, clienti, fornitori, soci, ecc.), in particolare deve essere mantenuto l'impegno a rispondere sempre per iscritto entro un termine prefissato richiesto dal richiedente.