§ 93.11.43 - D.P.R. 7 novembre 1994, n. 681.
Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:07/11/1994
Numero:681


Sommario
Art. 1.      1. Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il [...]
Art. 2.      1. Ferme restando le attribuzioni ad esso demandate a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Comitato centrale per l'Albo provvede a
Art. 3.      1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare
Art. 4.      1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale per l'Albo, tenuto conto del numero, del [...]
Art. 5.      1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, [...]
Art. 6.      1. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale per l'Albo entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, i preventivi di cui all'art. [...]
Art. 7.      1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto vengono utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, che nel loro insieme [...]
Art. 8.      1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro [...]
Art. 9.      1. Al termine dell'anno finanziario i Comitati centrale e provinciali compilano il rendiconto consuntivo riferito all'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno [...]
Art. 10.      1. Nella prima applicazione del presente regolamento tutti i termini in esso previsti sono posticipati di tre mesi
Art. 11.      1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 26 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 [...]


§ 93.11.43 - D.P.R. 7 novembre 1994, n. 681. [1]

Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

(G.U. 14 dicembre 1994, n. 291)

 

 

     Art. 1.

     1. Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo nella misura e con le modalità stabilite nel presente regolamento ed ogni altro provento a qualsiasi titolo realizzato connesso alla tenuta dell'Albo dal Comitato centrale per l'Albo.

 

          Art. 2.

     1. Ferme restando le attribuzioni ad esso demandate a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Comitato centrale per l'Albo provvede a:

     a) stabilire la ripartizione tra lo stesso Comitato ed i comitati provinciali delle entrate derivanti dalle somme versate dagli autotrasportatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, sulla base dei relativi preventivi di spesa da esso approvati e redatti con modalità e classificazioni prestabilite;

     b) assegnare ai presidenti dei comitati provinciali le somme destinate alla tenuta degli albi mediante ordinativi di accreditamento firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale;

     c) redigere il rendiconto consuntivo della propria attività, acquisire quelli trasmessi da ciascun comitato provinciale e predisporre il rendiconto annuale;

     d) assicurare adeguati controlli anche a carattere amministrativo-contabile ed economico-finanziario sulla gestione delle somme assegnate ed utilizzate da ciascun comitato provinciale.

 

          Art. 3.

     1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     2. La gestione finanziaria del Comitato centrale si svolge in base al preventivo annuale di spesa che riassume i preventivi relativi al Comitato centrale e a ciascun comitato provinciale di cui all'art. 2, lettera a).

 

          Art. 4.

     1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale per l'Albo, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.

     3. Nella prima applicazione del presente regolamento la deliberazione di cui al comma 2 deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento medesimo.

     4. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita al competente comitato provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

 

          Art. 5.

     1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonchè i proventi a qualsiasi titolo realizzati, devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di successivo versamento alla contabilità speciale di cui al comma 2.

     2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del Comitato centrale per l'Albo provvede, mediante postagiro firmato anche da un vice presidente eletto con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1, versandole sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata: Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori - gestione Albo nazionale autotrasportatori, al quale affluiranno le quote associative di cui al comma 1.

     3. A valere sui fondi depositati nella predetta contabilità speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, da istituire per poi essere successivamente trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.

 

          Art. 6.

     1. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale per l'Albo entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, i preventivi di cui all'art. 2, lettera a), accompagnati da una nota illustrativa dei criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni.

     2. Il Comitato centrale per l'Albo, valutata la congruità delle richieste dei singoli comitati e gli adempimenti posti in essere da ciascuno di essi per consentire la tempestiva pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori secondo le direttive dello stesso Comitato centrale, assegna le somme sulla base del piano di ripartizione di cui all'art. 2, lettera a), approvato con apposita deliberazione e ne autorizza contestualmente il trasferimento mediante ordini di accreditamento di cui all'art. 2, lettera b).

 

          Art. 7.

     1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto vengono utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, che nel loro insieme formano l'Albo nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e per le attività ad essa connesse.

     2. I Comitati centrale e provinciali sono tenuti ad utilizzare le somme loro assegnate per l'espletamento dei compiti istituzionali di competenza.

 

          Art. 8.

     1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 [2].

 

          Art. 9.

     1. Al termine dell'anno finanziario i Comitati centrale e provinciali compilano il rendiconto consuntivo riferito all'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. La compilazione del rendiconto avviene secondo le modalità e con le classificazioni indicate nella normativa contabile di cui all'art. 8, comma 1.

     3. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale il rendiconto di cui al comma 1 entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

     4. Entro il 15 marzo successivo il Comitato centrale approva il rendiconto annuale.

 

          Art. 10.

     1. Nella prima applicazione del presente regolamento tutti i termini in esso previsti sono posticipati di tre mesi.

 

          Art. 11.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 26 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 dell'11 ottobre 1977, ed ogni altra norma di attuazione incompatibile o in contrasto con il presente regolamento.

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 307.