§ 93.11.10 - D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1280.
Norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:29/12/1969
Numero:1280


Sommario
Art. 1.      In applicazione del regolamento n. 1018 del 19 luglio 1968 del consiglio delle Comunità europee relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti [...]
Art. 2.      Le autorizzazioni sono rilasciate alle imprese che ne abbiano fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria formata annualmente sulla base di criteri di valutazione [...]
Art. 3.      Il trasportatore nazionale deve far pervenire i singoli fogli, in originale e copia, del resoconto mensile dei trasporti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione [...]
Art. 4.      Sono soggetti ai provvedimenti di cui al successivo art. 5 i trasportatori nazionali i quali
Art. 5.      Nei casi delle infrazioni previste ai punti a) e b) del precedente art. 4, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede a diffidare il trasportatore [...]
Art. 6.      Qualora per il numero o l'entità delle infrazioni, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ritenga che sia venuto meno nell'impresa nazionale il requisito [...]
Art. 7.      Le infrazioni previste dal precedente art. 4, ai punti a), c), d), e), f), g), i), per quest'ultimo limitatamente all'obbligo della denuncia, devono essere accertate [...]
Art. 8.      La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni al presente decreto, sia nei confronti dei vettori nazionali sia di quelli appartenenti agli altri Stati membri, muniti [...]
Art. 9.      Le spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, conseguenti all'applicazione dell'art. 75 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, saranno [...]


§ 93.11.10 - D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1280. [1]

Norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E

(G.U. 23 aprile 1970, n. 103)

 

 

     Art. 1.

     In applicazione del regolamento n. 1018 del 19 luglio 1968 del consiglio delle Comunità europee relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” delle Comunità europee del 23 luglio 1968, le imprese munite di autorizzazione al trasporto per conto di terzi sul territorio nazionale possono essere autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ad effettuare trasporti stradali di merci tra gli Stati membri della Comunità nei limiti del contingente annuale, alle condizioni e secondo le norme previste dallo stesso regolamento.

 

          Art. 2.

     Le autorizzazioni sono rilasciate alle imprese che ne abbiano fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria formata annualmente sulla base di criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini delle singole imprese all'esercizio del trasporto internazionale, determinati preventivamente con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande.

     In ogni caso non possono essere incluse nella graduatoria le imprese che non abbiano svolto da almeno un anno attività di trasporto verso uno o più Paesi membri della Comunità economica europea.

 

          Art. 3.

     Il trasportatore nazionale deve far pervenire i singoli fogli, in originale e copia, del resoconto mensile dei trasporti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nel termine massimo di quindici giorni dalla fine del mese cui i dati si riferiscono, a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1018 del 19 luglio 1968 e dell'art. 4, punto 4) del regolamento n. 1224 in data 9 agosto 1968.

 

          Art. 4.

     Sono soggetti ai provvedimenti di cui al successivo art. 5 i trasportatori nazionali i quali:

     a) non compilano convenientemente ed in ogni sua parte o non tengono regolarmente l'apposito resoconto dei trasporti internazionali o non provvedono, ad ogni passaggio di frontiera, a far apporre il timbro dell'ufficio doganale di entrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, punto 3), 4 e 5 del regolamento n. 1224 del 9 agosto 1968;

     b) non provvedono ad inviare tempestivamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile i resoconti mensili dei trasporti, ai sensi del precedente art. 3;

     c) non recano a bordo del veicolo che effettua il trasporto l'autorizzazione comunitaria, accompagnata dal libretto per i resoconti dei trasporti internazionali, a norma dell'art. 2, punto 3), secondo comma, del regolamento n. 1018/68 e dell'art. 3, punto 2) del regolamento n. 1224/68;

     d) trasferiscono a terzi l'autorizzazione comunitaria o il libretto dei resoconti oppure ne cedono l'uso, in violazione di quanto disposto dall'art. 2, punto 3), primo comma del regolamento n. 1018/68 e dell'art. 3, punto 1), del regolamento n. 1224/68;

     e) utilizzano un'autorizzazione comunitaria scaduta di validità;

     f) utilizzano un'autorizzazione comunitaria della quale sia stato disposto il ritiro da parte dell'autorità che l'ha rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, punto 4) del regolamento n. 1018/68 Oppure per la quale sia stato disposto il provvedimento di sospensione o di ritiro a norma dell'art. 5 del presente decreto;

     g) utilizzano l'autorizzazione comunitaria per effettuare trasporti fra uno Stato membro e un Paese terzo o all'interno di uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata, in violazione di quanto disposto dall'art. 2, punto 1) del regolamento n. 1018/68;

     h) non restituiscono l'autorizzazione entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza o immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione del disposto ritiro;

     i) in caso di smarrimento, di furto o distruzione dell'autorizzazione comunitaria, non presentano subito denunzia all'autorità di polizia, la quale ne rilascia ricevuta, e non trasmettono questa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro cinque giorni dall'avvenuta perdita.

     Le infrazioni di cui al presente articolo sono perseguibili anche se commesse nel territorio di un altro Stato membro e da questo accertate e segnalate ai sensi dell'art. 6, punto 4) del regolamento n. 1018/68.

 

          Art. 5.

     Nei casi delle infrazioni previste ai punti a) e b) del precedente art. 4, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede a diffidare il trasportatore nazionale, avvertendolo che, qualora commetta nuovamente la stessa infrazione, si procederà alla sospensione dell'autorizzazione comunitaria.

     La sospensione ha la durata di due settimane se l'infrazione è ripetuta nel periodo di un mese; ha la durata di un mese se l'infrazione è nuovamente ripetuta entro un semestre ed ha la durata di tre mesi nel caso in cui l'infrazione venga ulteriormente ripetuta entro lo stesso anno solare.

     Qualora il vettore nazionale commetta una delle infrazioni indicate ai punti da c) a i) dei precedente art. 4, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sospende l'autorizzazione comunitaria per un periodo di tre mesi e, se la stessa infrazione viene ripetuta nel corso dell'anno solare, dispone il ritiro dell'autorizzazione.

     Dei periodi di sospensione disposti a norma del presente articolo, si tiene conto ai fini dell'eventuale provvedimento di ritiro dell'autorizzazione comunitaria per insufficiente utilizzazione ai sensi dell'art. 2, punto 4) del regolamento n. 1018/1968.

 

          Art. 6.

     Qualora per il numero o l'entità delle infrazioni, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ritenga che sia venuto meno nell'impresa nazionale il requisito della idoneità morale, oltre ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, dispone altresì la revoca dell'autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi rilasciata alla stessa impresa per l'esercizio del trasporto nell'ambito nazionale, senza pregiudizio per l'eventuale azione penale se i fatti rivestono gli estremi del reato.

 

          Art. 7.

     Le infrazioni previste dal precedente art. 4, ai punti a), c), d), e), f), g), i), per quest'ultimo limitatamente all'obbligo della denuncia, devono essere accertate dagli organi di controllo, di cui al successivo art. 8, anche se sono commesse da trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata da altri Stati membri, ai fini dell'art. 6, punto 4) del regolamento n. 1018/68.

 

          Art. 8.

     La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni al presente decreto, sia nei confronti dei vettori nazionali sia di quelli appartenenti agli altri Stati membri, muniti di autorizzazione comunitaria, spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento.

     Una copia del verbale di accertamento deve essere in ogni caso trasmessa, nel termine di cinque giorni, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Al fine di controllare l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nei regolamenti C.E.E. n. 1018/68 del 19 luglio 1968 e n. 1224/68 del 9 agosto 1968, i predetti funzionari ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, esigere chiarimenti e notizie.

     Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 [2] .

 

          Art. 9.

     Le spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, conseguenti all'applicazione dell'art. 75 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, saranno fronteggiate, unitamente alle altre che trovano riferimento nel predetto articolo, con il fondo di lire 400 milioni autorizzato dall'art. 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 740.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. artt. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di cui al presente comma è stato così elevato dagli articoli 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.