§ 93.11.9 - D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.
Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:29/12/1969
Numero:1228


Sommario
Art. 1.      I vettori che effettuano trasporti di merci su strada fra gli Stati membri, sottoposti al regime tariffario stabilito dal sono tenuti al rispetto delle norme ivi [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1174/68, per quanto concerne la determinazione e le modificazioni delle tariffe, il Ministero dei [...]
Art. 3.      I contratti particolari comportanti l'applicazione di prezzi di trasporto al di fuori dei limiti delle forcelle, di cui all'art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68 del [...]
Art. 4.      Qualora dall'esame dei contratti di cui al precedente articolo 3 si accertino infrazioni alle norme dettate al riguardo dal regolamento C.E.E. n. 1174/68, spetta al [...]
Art. 5.      Le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvedono alla divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si [...]
Art. 6.      Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68 è obbligatoria la compilazione di una lettera [...]
Art. 7.      Le imprese di trasporto, i mittenti ed i destinatari delle merci, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto, sono obbligati a fornire al Ministero [...]
Art. 8.      I vettori i quali praticano prezzi di trasporto non conformi alle tariffe messe in vigore - salve le disposizioni dell'art. 5 del citato regolamento C.E.E. numero [...]
Art. 9.      Il vettore che avendo stipulato un contratto particolare a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1174/68 non ne dà comunicazione al Ministero dei trasporti e della [...]
Art. 10.      Il vettore che non provvede alla compilazione della lettera di vettura internazionale per ogni trasporto ovvero vi provvede in modo incompleto è soggetto alla sanzione [...]
Art. 11.      In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente decreto il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile dispone la sospensione dell'impresa di trasporto [...]
Art. 12.      I vettori, i mittenti ed i destinatari delle merci, gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporti, i quali non forniscono, nel termine che verrà ad essi [...]
Art. 13.      Nel caso che il vettore si opponga ai controlli di cui all'articolo 7, il pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con [...]
Art. 14.  [3]
Art. 15.  [4]


§ 93.11.9 - D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228. [1]

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.

(G.U. 25 marzo 1970, n. 75)

 

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     I vettori che effettuano trasporti di merci su strada fra gli Stati membri, sottoposti al regime tariffario stabilito dal sono tenuti al rispetto delle norme ivi contenute per tutta la durata della prevista validità e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

     Le tariffe sono fissate e messe in vigore con le modalità di cui al successivo articolo 2, e con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 3.

     Le tariffe debbono essere applicate anche per la parte di percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alle Comunità.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1174/68, per quanto concerne la determinazione e le modificazioni delle tariffe, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla conclusione di accordi con le autorità competenti degli Stati membri ed effettua le prescritte comunicazioni alla commissione C.E.E.

     L'entrata in vigore delle tariffe e delle relative condizioni generali di applicazione derivanti dai detti accordi è disposta con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuato il carico della spedizione.

 

          Art. 3.

     I contratti particolari comportanti l'applicazione di prezzi di trasporto al di fuori dei limiti delle forcelle, di cui all'art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68 del 30 luglio 1968, debbono essere comunicati mediante invio di copia integrale registrata, unitamente alla documentazione da cui si desumano gli elementi che ne giustificano la stipulazione ed i prezzi in essi convenuti, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro 10 giorni dalla data della stipulazione.

     Nel caso di giustificata impossibilità di invio della copia registrata del contratto entro il termine previsto, questa potrà essere sostituita, per il tempo strettamente necessario, da altra copia non recante gli estremi di registrazione.

     La comunicazione deve essere fatta a cura del vettore nazionale se il contratto particolare ha per oggetto trasporti che comportino operazioni di carico o di scarico in Italia.

     Allo stesso obbligo sono soggetti i vettori appartenenti ad altro Stato membro nel caso in cui i contratti comportino operazioni di carico in Italia e lo scarico non venga effettuato nel Paese d'origine di detto vettore.

     I contratti e le documentazioni relative, debbono recare le firme autenticate di tutti i contraenti ed essere inviati in tante copie quanti sono gli Stati membri interessati, quali lo Stato membro di immatricolazione dei veicoli e quelli sul cui territorio avvengono il carico e lo scarico delle merci.

 

          Art. 4.

     Qualora dall'esame dei contratti di cui al precedente articolo 3 si accertino infrazioni alle norme dettate al riguardo dal regolamento C.E.E. n. 1174/68, spetta al Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di diffidare, di propria iniziativa o dietro richiesta delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, e senza pregiudizio delle altre eventuali sanzioni del caso, i vettori a non eseguire, per un periodo determinato, alcun contratto particolare senza preventiva autorizzazione.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, subordinare all'approvazione preliminare del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per un determinato periodo, la stipulazione di contratti particolari, allorché, previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento C.E.E. n. 1174/68, venga accertato che il mercato dei trasporti di taluni prodotti è in alcune relazioni perturbato.

 

          Art. 5.

     Le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvedono alla divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si discostano dalle tariffe a forcella, mediante affissione, in un locale accessibile al pubblico, degli elementi essenziali dei contratti particolari relativi a trasporti di merci il cui luogo di carico è situato nella circoscrizione regionale di loro rispettiva competenza.

     A tal fine il Ministero dei trasporti e della aviazione civile trasmette alla direzione compartimentale competente per territorio tutti gli elementi necessari per la divulgazione, immediatamente dopo la ricezione delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3 e di quelle ricevute dalle competenti autorità degli altri Stati membri.

     Entro l'ultimo giorno di ogni mese, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, pubblica in un Bollettino mensile, appositamente istituito, gli estremi di tutti i contratti particolari divulgati nel mese precedente, omettendo il nome del vettore e la data di stipulazione, classificati per circoscrizione regionale, per relazione e per categoria di merci, distinguendo i trasporti in partenza da quelli a destinazione del territorio nazionale.

 

          Art. 6.

     Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68 è obbligatoria la compilazione di una lettera di vettura contenente tutte le indicazioni elencate nell'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, alla quale è stata data esecuzione con legge 6 dicembre 1960, n. 1621.

     In applicazione di ulteriori norme comunitarie o di accordi tariffari conclusi ai sensi dell'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1174/68, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile può disporre, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che sulla lettera di vettura figurino altre indicazioni oltre quelle di cui al precedente comma e può stabilire un modello uniforme di lettera di vettura.

     La lettera di vettura deve essere redatta almeno in quattro esemplari, firmati dal mittente e dal vettore, e destinati: il primo al mittente; il secondo per accompagnare la merce; il terzo al vettore, che deve conservarlo per un periodo di almeno due anni dalla data del trasporto; il quarto per essere inviato, a cura del vettore, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasporto.

     Il vettore è responsabile della mancata compilazione della lettera di vettura.

 

          Art. 7.

     Le imprese di trasporto, i mittenti ed i destinatari delle merci, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto, sono obbligati a fornire al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed ai funzionari da questo dipendenti, tutte le ulteriori informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente decreto, nonché per corrispondere ad eventuali richieste degli organi delle Comunità europee.

     Il controllo sulla corretta osservanza del regime tariffario nonché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni al presente decreto spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposito documento di riconoscimento, i quali hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli dell'impresa, esigere chiarimenti e notizie.

 

Titolo II

 

          Art. 8.

     I vettori i quali praticano prezzi di trasporto non conformi alle tariffe messe in vigore - salve le disposizioni dell'art. 5 del citato regolamento C.E.E. numero 1174/1968 - sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000.

     La stessa sanzione si applica ai vettori che violino alle disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione delle tariffe, di cui all'art. 2 del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il vettore che avendo stipulato un contratto particolare a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1174/68 non ne dà comunicazione al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ovvero ne dà comunicazione oltre il previsto termine di 10 giorni dalla data della stipulazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000.

     La stessa sanzione si applica ai vettori che non forniscono, entro il termine stabilito, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la richiesta documentazione atta a giustificare la stipulazione del contratto particolare, ovvero non trasportano l'intero quantitativo di merce previsto nel contratto particolare, ove tale quantitativo sia richiesto quale condizione necessaria alla stipula del contratto stesso.

     I vettori che, diffidati a non stipulare o a non eseguire contratti particolari senza l'autorizzazione preliminare del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, a norma dell'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento numero 1174/68, li concludono o li eseguono ugualmente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

 

          Art. 10.

     Il vettore che non provvede alla compilazione della lettera di vettura internazionale per ogni trasporto ovvero vi provvede in modo incompleto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

     Il vettore che non trasmette entro il termine stabilito al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le copie delle lettere di vettura destinate al controllo ovvero non conservano per almeno due anni le copie delle lettere di vettura utilizzate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

 

          Art. 11.

     In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente decreto il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile dispone la sospensione dell'impresa di trasporto dall'esercizio dell'attività internazionale, su tutte o su determinate relazioni di traffico, per un periodo di tempo commisurato alla natura ed alla gravità delle infrazioni commesse.

     Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma terzo, del presente decreto, la sospensione è applicata per ogni singola infrazione.

     Qualora, per il numero o per l'entità delle infrazioni, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ritenga che sia venuto meno nell'impresa il requisito dell'idoneità morale, dispone la revoca di tutte le autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi rilasciate all'impresa stessa.

 

          Art. 12.

     I vettori, i mittenti ed i destinatari delle merci, gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporti, i quali non forniscono, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni o notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1174/68, ovvero forniscono informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000, salvo che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi.

 

          Art. 13.

     Nel caso che il vettore si opponga ai controlli di cui all'articolo 7, il pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

     Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso è punito con la sanzione amministrativa da lire 900.000 a lire 2.700.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato [2].

 

          Art. 14. [3]

 

          Art. 15. [4]


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Sanzione così sostituita per effetto dell'art. artt. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dagli articoli 114 e 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]  Articolo abrogato dall' art. 42 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4]  Articolo abrogato dall' art. 42 della L. 24 novembre 1981, n. 689.