§ 93.9.44 - Legge 9 febbraio 1982, n. 32.
Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:09/02/1982
Numero:32


Sommario
Art. 1.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da [...]
Art. 2.      All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di [...]


§ 93.9.44 - Legge 9 febbraio 1982, n. 32.

Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

(G.U. 12 febbraio 1982, n. 42)

 

     Art. 1.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.

     Per consentire in più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584;

     Completata l'opera, l'ANAS consegnerà il manufatto in uso all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che provvederà con propri fondi all'attrezzatura, alla gestione ed alla sperimentazione.

     Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.

     Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.